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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 3626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3626 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 2 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1905/2024 RG Lavoro vertente
TRA
, cod. fisc.: ; , cod. Parte_1 C.F._1 Parte_2 fisc.: , cod. fisc.: ; C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
, cod. fisc.: ; , cod. fisc.:
[...] C.F._4 Parte_5
; , cod. fisc.: ; , C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7 cod. fisc.: ; , cod. fisc.: C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
, cod. fisc.: ; cod. fisc.: ;
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10
, cod. fisc.: Parte_11 C.F._11 Parte_12
, cod. fisc.: (quest'ultima in qualità di erede del dott.
[...] C.F._12 Per_1
, nato a [...] il [...] e deceduto il 23/12/2014), tutti rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
CA IC in virtù di procure in atti, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla via Carlo Poerio n. 53 (c/o Studio legale Ganguzza). Il procuratore ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo p.e.c.
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E
, in persona del legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Controparte_1
Lucia n. 81, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Niceforo C.F. P.IVA_1 giusta procura generale ad lites per notaio Rep. n. 33646 C.F._13 Persona_2 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81. Il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081/7963766 e/o presso il proprio l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_
. egione.campania.it Email_3
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 177/2024 pubblicata il giorno 10.01.2024
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto ex art. 414 c.p.c. depositato il 25.02.2021 i ricorrenti indicati in epigrafe adirono il Tribunale di Napoli ed esposero: -quanto a , , Parte_1 Parte_2 Pt_4
, e di essere dirigenti di ruolo del Consiglio regionale della
[...] Parte_5 Parte_6
; - quanto a e , di essere dirigenti non più in Controparte_1 Parte_3 Parte_7 servizio alle dipendenze della stessa presso il Consiglio regionale;
- quanto a , Parte_8
, e , di essere dirigenti in Parte_9 Parte_10 Parte_11 quiescenza;
quanto ad di essere erede di , deceduto il Parte_12 Persona_1
23/12/2014, anch'egli già dirigente di ruolo del Consiglio regionale della . I Controparte_1 ricorrenti, nelle rispettive condizioni e qualità, evidenziarono che a tutti era pervenuta una comunicazione della Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali del 3/11/2020, recante in oggetto: «atto di ripetizione del credito, da ingiustificato arricchimento, a seguito dell'annullamento del titolo per l'erogazione percepita, derivante dalla sentenza n. 146/2019 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, co. 2 e 4 (rect: art. 2), della legge della 3 settembre 2002, n. 20; art. 1, co. 1, della legge della Controparte_1 CP_1
12 dicembre 2003, n. 25, nella parte in cui sostituisce il co. 2 e il secondo inserisce il co.
[...]
4 nell'art. 58 della legge della 11 agosto 2001, n. 10», in pretesa «esecuzione Controparte_1 delle decisioni della Corte dei Conti – Sezione Controllo – n. 172 del 30 luglio Controparte_1
2019 e n. 217 del 27 dicembre 2019»; dedussero che le somme richieste non erano ripetibili, posto che i rapporti dovevano ritenersi esauriti e dunque la sentenza della Corte costituzionale 146/19 non aveva effetto su di essi;
eccepirono che le somme incassate dai ricorrenti sulla base delle suddette disposizioni di legge regionale non potevano ritenersi corrisposte sine titulo e quindi non erano ripetibili e che l'effettiva erogazione del trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 2, co. 4, della L.R. n. 20 del 2002, era legata allo svolgimento delle prestazioni 'non ordinarie al di fuori del normale orario di lavoro settimanale previsto dai CCNL, per cui il diritto al trattamento economico era un diritto quesito, trattandosi di corrispettivi di prestazioni già rese;
argomentarono che le vicende del rapporto di lavoro erano precluse anche dalla intervenuta abrogazione della legge in forza della quale erano intervenute le erogazioni di cui alla chiesta ripetizione di indebito perché non era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale «in via conseguenziale» della legge regionale abrogatrice e così si era mantenuto l'«effetto tipico» della delimitazione temporale dell'efficacia delle leggi abrogate e che in ogni caso l'efficacia temporale della dichiarazione di illegittimità costituzionale quale esito di un «ragionevole bilanciamento tra i diritti e i principi coinvolti» doveva valere solo 'pro futuro'; eccepirono, poi, che l'azione di ripetizione era prescritta con riferimento alle somme corrisposte ai ricorrenti negli anni agli anni 2009 e 2010, poiché il termine di prescrizione decorreva dalla richiesta di restituzione delle somma avvenuta con le comunicazioni del 3/11/2020, trasmesse ai ricorrenti nei mesi di novembre e dicembre 2020.
Tanto premesso chiesero l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1. - accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della e/o del Controparte_1 Controparte_2 alla restituzione delle somme corrisposte ai ricorrenti in base all'art. 2 della L.R. n. 20
[...] del 2002, nella parte in cui sostituisce il co. 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10 del 2001, ed all'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il co. 4 al medesimo art. 58 della L.R. n. 10 cit.; 2. – in ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della e/o Controparte_1 del alla restituzione da parte del dott. Controparte_2 Parte_6 delle somme corrisposte ai ricorrenti in base all'art. 2 della L.R. n. 20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il co. 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10 del 2001, ed all'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il co. 4 al medesimo art. 58 della L.R. n. 10 cit., per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli del 14 febbraio 2019, n. 1100; 3. - in ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della e/o del Controparte_1 [...]
alla restituzione di somme da parte della sig.ra , erede Controparte_2 Parte_12 del marito dott. , deceduto il 23/12/2014, già dirigente di ruolo del Consiglio Persona_1 regionale, di cui la suddetta sig.ra non ha trovato tracce circa l'erogazione in favore del Pt_12 marito delle somme che le sono state chieste in restituzione con la comunicazione del 3/11/2020, ricordando, peraltro, che lo stesso aveva rifiutato di svolgere le relative prestazioni lavorative di cui all'art. 2 della L.R. n. 20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il co. 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10 del 2001, ed all'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il co. 4 al medesimo art. 58 della L.R. n. 10 cit.; 4. - in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della e/o del alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione delle somme corrisposte ai ricorrenti in base all'art. 2 della L.R. n. 20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il co. 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10 del 2001, ed all'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il co. 4 al medesimo art. 58 della L.R. n. 10 cit., per intervenuta prescrizione maturata per somme corrisposte almeno fino al mese di dicembre dell'anno 2010;5. - ancora in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della
e/o del alla restituzione delle Controparte_1 Controparte_2 somme in effetti mai corrisposte ai ricorrenti per le causali di cui all'art. 2 della L.R. n. 20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il co. 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10 del 2001, ed all'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il co. 4 al medesimo art. 58 della L.R. n. 10 cit., per il periodo successivo al 1° febbraio 2015, e per il dott. per il periodo successivo al Parte_13
1°/9/2011; per il dott. , per il periodo successivo al 31/12/2011; per la dott.ssa Parte_10
, per il periodo successivo al 31/8/2011; per l'avv. , per il periodo Parte_8 Parte_3 antecedente al 23/7/2013 e per il periodo successivo al 12/2/2014; 6. - in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti e delle condizioni per il recupero del credito mediante compensazione legale e/o giudiziale, per essere il credito contestato nell'an e nel quantum;
7. - condannare, comunque, la e/o il , Controparte_1 Controparte_2 in persona dei loro rapp.ti legali p.t., a restituire ai ricorrenti le somme che dovessero essere nel frattempo trattenute secondo le modalità illegittime di cui supra sub 5.2., con attribuzione di interesse e svalutazione monetaria;
8. in ogni caso, condannare la al Controparte_1 pagamento delle spese di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge. condannarsi la convenuta al pagamento di €. 4.000,00, con accessori di legge e vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si costituì ritualmente in giudizio la rilevando che le contestate procedure Controparte_1 erano state avviate in doverosa esecuzione dell'obbligo di recupero delle somme indebitamente e ingiustificatamente percepite dai ricorrenti, nel corso del servizio prestato presso il Consiglio regionale della ai sensi delle LL.RR. nn. 20/2002 e 25/2003 dichiarate CP_1 costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019: il tutto in adempimento dell'ordine emesso dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Campania con Decisione n. 172/2019 PARI del 30.7.2019.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di NAPOLI, in funzione di Giudice del lavoro, così statuì: “Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni diversa istanza disattesa, così decide: a) Dichiara che le somme dovute dai ricorrenti alla convenuta a titolo di indebito sono le seguenti: - €. 33.658,64; - Parte_1 Pt_2 €. 34.125,47; - €. 4.182,93; - €. 33.715,90; -
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
€. 32.614,34; - €. 29.846,60; - €. 6.842,68; -
[...] Parte_6 Parte_8 Parte_9
€. 8.056,73; - € 10.756,81; - €. 32.823,98; - Parte_10 Parte_11
€. 22.913,19” Parte_12
Con atto depositato il 9.07.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato la predetta sentenza affidando il gravame ad articolati motivi con i quali si sono sostanzialmente doluti della ritenuta retroattività della pronuncia della Corte costituzionale, a loro avviso inidonea ad incidere sulle prestazioni già eseguite e comunque sulla irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 2041 c.c.. In aggiunta a tali considerazioni, gli appellanti e si sono doluti del conteggio Parte_9 Pt_10 effettuato dal giudice di prime cure, il quale aveva tenuto conto degli emolumenti relativi a novembre 2010, senza considerare che l'interruzione della prescrizione era avvenuta a fine novembre 2020.
Gli appellanti - chiedendo alla Corte di Appello di Napoli di ritenere che, nel caso di specie, non opererebbe alcun limite alla efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale, e che in ogni caso, facendo applicazione del principio ermeneutico scolpito nella decisione n. 8/2023 della Consulta, sempre la presente fattispecie non rientrerebbe in nessuna delle ipotesi normative per le quali è prevista la ripetizione- hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1-accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della e/o del Controparte_1 [...]
alla restituzione delle somme corrisposte ai ricorrenti in base Controparte_2 all'art. 2 della L.R. n. 20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il co. 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10 del 2001, ed all'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il co. 4 al medesimo art. 58 della L.R. n. 10 cit.;
2. – in ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della e/o del Controparte_1
alla restituzione da parte del dott. delle Controparte_2 Parte_6 somme corrisposte ai ricorrenti in base all'art. 2 della L.R. n. 20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il co. 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10 del 2001, ed all'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il co. 4 al medesimo art. 58 della L.R. n. 10 cit., per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli del 14 febbraio 2019, n. 1100;
3. – in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della e/o Controparte_1 del alla restituzione delle somme corrisposte ai Controparte_2 ricorrenti in base all'art. 2 della L.R. n. 20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il co. 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10 del 2001, ed all'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il co. 4 al medesimo art. 58 della L.R. n. 10 cit., per intervenuta prescrizione maturata per somme corrisposte almeno fino all'intero mese di novembre dell'anno 2010;
4. – in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti e delle condizioni per il recupero del credito mediante compensazione legale e/o giudiziale, per essere il credito contestato nell'an e nel quantum;
5. – condannare, comunque, la e/o il Controparte_1 Controparte_2
in persona dei loro rapp.ti legali p.t., a restituire ai ricorrenti le somme che dovessero
[...] essere nel frattempo trattenute secondo le modalità illegittime disposte in loro danno, con attribuzione di interesse e svalutazione monetaria;
6. – in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese di giudizio, oltre IVA Controparte_1
e CPA, come per legge. Notificato l'atto, la si è costituita resistendo al gravame. Controparte_1
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna (fissata per la trattazione congiunta di cause analoghe) come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
Osserva la Corte che l'appello è fondato nei limiti ristretti di seguito esposti
1.In via preliminare va evidenziato che, in assenza di appello incidentale da parte della CP_1
è divenuta cosa giudicata la statuizione di parziale prescrizione della pretesa
[...] restitutoria.
2. La presente vicenda – già esaminata in precedenti sentenze rese da questa Corte in analoghe controversie (cfr., fra le molte, sent. n. 1151/2025 rel. sent. n. 3487/2025 rel. Amarelli, Pt_14 qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c.) - trae origine dalla decisione della Corte dei conti
– Sez. regionale di controllo per la – che, in sede di parifica di bilancio sul rendiconto CP_1 del 2015 e del 2016, dopo aver rilevato l'avvenuto esborso di consistenti somme complessivamente erogate al personale in servizio nel ruolo del Consiglio regionale a titolo di indennità previste dalle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003, sollevò questione di costituzionalità di queste ultime, cui seguì la declaratoria di incostituzionalità delle menzionate leggi, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019. Fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 legge della 3 settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi Controparte_1 regionali 16 maggio 2001, n. 7 e 11 agosto 2001 n. 10 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della legge della 11 agosto Controparte_1
2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), e dell'art. 1, comma 1, della legge della
12 dicembre 2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 Controparte_1 settembre 2002, n. 20 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della legge reg. n. 10 del 2001. CP_1
A fondamento della propria decisione, la Corte Costituzionale rilevò che le norme regionali istituivano nuovi fondi da destinare a risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali ed introducevano “la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, era in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. in materia di ordinamento civile”.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014) lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono», la Corte ha precisato che i “due livelli della contrattazione sono […] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal e diretti all per l'erogazione dei fondi, secondo quanto CP_3 CP_4 previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.
Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità, la Corte dei Conti emanò le decisioni n. 172/2019/PARI e n. 217/2019/PARI, con le quali non parificò il rendiconto di bilancio, imponendo il recupero da parte dell'amministrazione degli emolumenti illegittimamente erogati.
Conseguentemente, le somme versate alla parte ricorrente in virtù delle disposizioni dichiarate illegittime sono divenute indebitamente percepite con effetto ex tunc ed è sorto l'obbligo per la di esercitare la pretesa restitutoria. Controparte_1
L'apprensione di quanto corrisposto opera retroattivamente, alla luce del condivisibile principio di diritto secondo cui “"l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (“conditio indebiti sine causa”) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (“conditio ob causam finitam”)”, e ciò secondo una “distinzione che risale al diritto romano”, e che “è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una “causa solvendi”” (cfr. Cass. n. 3314/2020; Cass. n. 14084/05).
All'ipotesi della “conditio ob causam finitam” – che ricorre quando il credito risulti “venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (così Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207), - va equiparata quella in esame, cioè la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha reso “indebita” la percezione delle somme da parte della appellante, con effetto ex tunc.
Né nel caso in esame può parlarsi di “rapporti esauriti” perché, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, si richiama al riguardo, ex plurimis Cass. Civ. Sez. Lav.
7.7.2020 n. 14085 per cui “le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità”.
Si richiama, altresì, Cass. Civ. Sez. III 6.5.2010 n. 10958 secondo cui “le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte cost. hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere «esauriti» i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”. Allo stesso modo C.d.S. Sez. VI 18.10.2011 n. 5600 per cui “le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere esauriti i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”. Ciò stante, essendo incontestabile ed incontestato che in relazione alla fattispecie in esame non è mai intervenuta pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto dei ricorrenti alla corresponsione delle somme in esame (compresa la posizione dell'appellante , posto Parte_6 che la sentenza n. 1110/2019 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 14.02.2019, non era ancora passata in giudicato al momento della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza sopra richiamata) né di recupero, del tutto legittimamente (recte, doverosamente stanti anche le cogenti indicazioni della Corte dei Conti sul punto) l'Amministrazione ha proceduto ad operare, in sede di compensazione e/o conguaglio tra l'obbligazione retributiva ed il diritto/dovere alla ripetizione delle somme già percepite dai dipendenti per effetto delle norme poi dichiarate costituzionalmente illegittime, le contestate trattenute, nel decennio anteriore alla richiesta di restituzione.
L'appellante ha, poi, evidenziato che l'azione recuperatoria troverebbe un limite nel principio di affidamento e nel consolidamento delle situazioni giuridiche intervenuto medio tempore.
Orbene a seguito dell'intervento della Corte di Cassazione (cfr. l'ordinanza n. 40004 del 14.12.2021), la Consulta (con sentenza n. 8/2023) ha da ultimo ha richiamato i presupposti e la nozione di affidamento incolpevole elaborati dalla Corte EDU (cioè la buona fede soggettiva del beneficiario, la provenienza dell'attribuzione da un ente pubblico e fondata su di una disposizione di legge, regolamento o contratto, il carattere ordinario e reiterato dell'erogazione ecc.) e ha fissato i principi cui l'ordinamento nazionale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c. con riferimento alle retribuzioni assertivamente indebite dei pubblici dipendenti e ha precisato in quali termini assume rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, all'art. 117, primo comma, Cost.
Ha, quindi, enunciato il principio che “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale” (cfr. C.Cost. n. 8/2023).
Ebbene, tenuto conto del rispetto dei criteri di valorizzazione del legittimo affidamento della appellante nel senso voluto dalla Corte Costituzionale, va confermata la legittimità dell'operato dell'ente.
Non v'è dubbio che la , creditrice della prestazione indebita, abbia esercitato la pretesa in CP_1 maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento ai debitori ed agli atti risultano depositate le delibere che hanno deciso la rateizzazioni delle somme indebitamente erogate, tenendo conto delle condizioni economico- patrimoniali in cui versano gli obbligati ed applicando una consistente riduzione sulla somma lorda dovuta.
Nella fattispecie in esame, infine, non può farsi riferimento all'art. 2126 c.c, infatti come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n.8/2023 “L'art. 2126 cod. civ. costituisce un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263 e 31 agosto 2018, n. 21523), ma a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36358)…per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri, come nel caso in esame, quale mero aumento della retribuzione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021)”. Il principio, pur affermato in riferimento alla qualifica dirigenziale, è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, relativamente ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni.
Tali rilievi consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A.
La ripetizione dell'indebito da parte dell'ente è, pertanto, legittima.
3. quanto alla doglianza, espressa dagli appellanti, circa l'omessa pronuncia sull'eccezione di irripetibilità delle somme per l'operatività dell'art. 40, comma 3 quinquies del D.lgs. n. 165/2001, occorre ricordare che -secondo quanto ammesso dagli stessi istanti nell'atto introduttivo del presente giudizio- gli emolumenti accessori sono stati erogati ai ricorrenti in attuazione degli accordi sindacali stipulati in applicazione dell'art. 2, co. 5, della L.R. n. 20 del 2002, aggiunto dall'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del 2003, secondo cui «le modalità di erogazione ed i destinatari delle risorse di cui al comma 4 sono definite con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata integrativa». Ciò posto, è appena il caso di rilevare come non possa trovare applicazione il disposto dell'art. 40, co-3-quinquies, ult. cit., il quale recita: «le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione» (quarto periodo); «nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile» (quinto periodo).
Nel caso che ci occupa, gli accordi non hanno regolato la materia in modo contrastante con la normativa regionale ma, come ammesso dagli appellanti, in applicazione della stessa, con la peculiarità che tale normativa è stata dichiarata costituzionalmente illegittima. Di tal che il richiamo alla disposizione menzionata in ricorso non appare pertinente.
4. Per quanto riguarda il richiamo al D.L. n. 44 del 2023, effettuato dagli appellanti nelle note a sostegno della tesi della legittimità degli esborsi effettuati dalla Controparte_1
(cfr. note avv. IC), appare opportuno evidenziare il legislatore statale con l'art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, ha previsto che «[l]e regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale».
Invero - come rilevato dalla Corte Cost. nella sentenza n. 185 del 2024 emessa nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla competente Corte dei Conti al riguardo di disposizioni adottate dalla Regione Toscanza – la nuova disposizione del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, non ha una mera portata confermativa dell'art. 14 del d.lgs. n. 165 del 2001 (che era già contenuta nel più ampio richiamo dell'art. 27 del medesimo decreto), che sarebbe superflua, né ha natura di interpretazione autentica, mancandone i presupposti formali e sostanziali, ma ha un contenuto innovativo, come emerge anche dagli atti parlamentari (in particolare dalla relazione illustrativa del decreto in sede di conversione). Quest'ultima descrive il comma 1 dell'art. 3 come una estensione espressa alle regioni della previsione dell'art. 14 citato, la cui ratio è individuata nella necessità di superare «una disomogenea valutazione di tale fattispecie da parte delle sezioni regionali per il controllo della Corte dei conti, che talvolta - in assenza di una espressa previsione normativa - non ha riconosciuto tale possibile applicazione ai livelli di governo regionale».
Quindi, come sottolineato dalla Consulta nella pronuncia sopra indicata, l'art. 3, comma 1, cit. è stato emanato proprio per superare i rilievi delle sezioni regionali della Corte dei conti ed abilita le regioni ad «applicare» l'art. 14 il cui secondo comma riguarda, appunto, il trattamento economico degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici;
e ciò fa tout court senza limitazione del livello in cui tale “applicazione” si colloca nel sistema delle fonti del diritto;
quindi eventualmente anche con legge regionale.
Ciò dato, solo dopo il d.l. n. 44 del 2023, come convertito, è possibile affermare che la legge regionale possa prevedere ed eventualmente disciplinare il trattamento economico degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.
In sostanza, il legislatore statale si è reso conto che il livello più idoneo per regolamentare questo trattamento accessorio è quello regionale, stante la perdurante mancanza di una regolamentazione ad opera della contrattazione collettiva di comparto;
ciò in applicazione del principio di sussidiarietà - da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 31 del 2024, n. 6 del 2023, n. 179 e n. 123 del 2022, n. 87 del 2018, n. 170 del 2017, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003) - che opera non solo come chiamata di competenza, anche legislativa, a livello superiore (da quello regionale a quello statale), ma anche come attribuzione ad un livello inferiore (da quello statale a quello regionale).
È quindi con l'art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, che è riconosciuta al legislatore regionale la facoltà di entrare nel perimetro della materia «ordinamento civile», ma limitatamente alla disciplina del trattamento economico accessorio del personale di staff;
questo ampliamento limitato della competenza del legislatore regionale si giustifica, appunto, in ragione del generale principio di sussidiarietà che opera anche a livello legislativo, oltre che amministrativo, e come consente al legislatore statale di chiamare a sé in sussidiarietà una competenza legislativa che rientrerebbe in quella del legislatore regionale, così gli consente di demandare in sussidiarietà al legislatore regionale porzioni di competenze esclusive statali che rispondano ad esigenze organizzative di prossimità, quale è quella dell'adeguata remunerazione del personale di supporto agli organi politici regionali, il cui rapporto si caratterizza per la marcata fiduciarietà dell'incarico e per la tradizionale estraneità alla regolamentazione ad opera della contrattazione collettiva di comparto.
Questa è quindi la portata innovativa dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito. Pertanto, esclusa la natura di norma di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, l'estensione della competenza legislativa regionale è operante solo dalla data della sua entrata in vigore (23 aprile 2023).
Ciò posto, la norma non può trovare applicazione al caso in esame non potendo operare retroattivamente per indurre a ritenere la reviviscenza di norme espunte attraverso il giudizio di incostituzionalità e non promulgate in altra veste dalla e tali considerazioni Controparte_1 assorbono ogni riferimento alla normativa successivamente .
In particolare, non rileva il richiamo alle modifiche apportate dall'art. 8, comma 3, del D.L. 14 marzo 2025 n. 25 atteso che la norma ha modificato l'art. 3 cit. individuando solo il personale di ruolo ed il personale proveniente dalle società partecipate quale legittimato all'assegnazione agli uffici di diretta collaborazione. Di tal che, la clausola di salvaguardia degli effetti degli atti e provvedimenti adottati riguarda il personale diverso che sia stato interessato dagli effetti del D.L. n. 44 del 2023 dopo l'entrata in vigore dello stesso e prima della riforma del DL n. 25/2025.
5. L'ultimo motivo di gravame attiene alla declaratoria di prescrizione. In particolare gli appellanti deducono l'erroneità della quantificazione degli importi esclusi per prescrizione argomentando nel seguente modo: “in via subordinata rispetto alle domande proposte nei (paragrafi, n.d.r.) che precedono, l'impugnata sentenza deve essere ancora riformata nella parte in cui il primo giudice, sulla scorta dei conteggi prodotti all'uopo dalla , ha dichiarato dovute da Controparte_1 ciascuno degli originari ricorrenti le somme ivi indicate, includendo tuttavia anche le somme corrisposte nel corso del mese di novembre 2010, benché da ritenersi prescritte in ragione del decorso del termine prescrizionale decennale.
Come già ricordato in premessa, all'udienza del 18/10/2023, il primo giudice invitava “le parti a riformulare in conteggi calcolando quanto asseritamente dovuto da novembre 2010 in poi”. Quindi, sulla scorta dei conteggi prodotti dalla alla data del 20/11/2023, con la gravata Controparte_1 sentenza del 10 gennaio 2024, n. 177, il Tribunale di Napoli ha dichiarato dovute le somme ivi indicate per ciascun ricorrente, ricomprendendo a tal fine per intero la mensilità di novembre 2010.
Sennonchè, come osservato dalla scrivente difesa con note depositate in vista dell'udienza del 6/12/2023, la ha provveduto al computo in danno dei ricorrenti di somme per le Controparte_1 quali deve ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione, essendo state trasmesse le censurate comunicazioni del 3/11/2020 in data successiva alla loro adozione, non potendo pertanto ricomprendersi nel computo complessivo per intero gli emolumenti erogati nel mese di novembre 2010. A titolo esemplificativo, si provvedeva al deposito della copia delle racc.te trasmesse ai sig.ri e (analoghe a quella già in atti per la Parte_9 Parte_10 sig.ra ), tutte consegnate presso l'Ufficio Postale di Napoli alla data del 20/11/2020 e, Pt_11 pertanto, recapitate entro la fine del mese di novembre 2020 / inizio dicembre 2020. In particolare, come emerge dalla racc.ta trasmessa al sg. , la stessa è stata consegnata presso l'indirizzo Pt_10 di quest'ultimo alla data del 3/12/2020. Parimenti, come emerge dalla documentazione già depositata in atti (v. doc. 1), le comunicazioni inoltrate agli altri originari ricorrenti recano protocollo 9/11/2020, 13/11/2020, 17/11/2020, profilandosi anche sotto tale profilo l'illegittimità del computo per intero degli emolumenti erogati nel mese di novembre 2010.
Nello specifico, sia pure a titolo esemplificativo, si richiama la posizione del ricorrente Parte_9
, il quale, come da statino paga novembre 2010, ha ricevuto il complessivo importo di €
[...]
1.250,00 (quale acconto L.R. 25/2003) ed € 1.350,00 (quale conguaglio L.R. 25/2003). Considerato, dunque, che la racc.ta è stata consegnata all'Ufficio postale solo alla data del 20/11/2020, per essere materialmente consegnata il 26/11/2020, deve ritenersi prescritto l'intero compenso erogato nel mese di novembre 2010 (pari ad € 2.600,00), ovvero, in subordine, il complessivo importo di € 2.253,34, residuando l'importo di € 346,66 (pari a complessivi 4 giorni), da ridurre nella misura del 48%.
Alle medesime conclusioni, deve in ogni caso giungersi, oltre che per i sig.ri e Parte_9 Pt_10
(cui la consegna è avvenuta il 3/12/2020), in riferimento a tutti gli originari ricorrenti, avendo la provveduto alla consegna dei plichi sempre nella data del 20/11/2020, per Controparte_1 essere poi consegnati gli stessi nelle successive settimane e, comunque, solo per la fine del mese di novembre 2020 / inizio dicembre 2020.”
Osserva la Corte che il motivo di gravame- del tutto generico e privo di suffragio probatorio quanto agli altri appellanti- merita accoglimento limitatamente ai sigri e (in riferimento ai Parte_9 Pt_10 quali sono state depositate le copie delle raccomandate pervenute nelle date indicate e sono stati effettuati i conteggi) per i quali deve essere dichiarata la prescrizione del diritto della di CP_1 ripetere le somme erogate sino al 26.11.2010 (per ) e sino al 3.12.2010 (quanto al Pt_15
). Pt_10
Per i restanti appellanti l'impugnazione risulta generica in quanto priva di concreti riferimenti documentali,
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere accolto nei ristretti limiti di seguito espressi e di conseguenza la sentenza gravata deve riformata solo in relazione alla quantificazione degli importi dovuti in restituzione dai ricorrenti e (che devono essere Pt_16 Pt_10 rideterminati in ragione della prescrizione sopra rilevata).
In considerazione della complessiva particolarità dei profili giuridici trattati, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, dichiara che le somme dovute dagli appellanti e Parte_9
devono essere rideterminate con esclusione degli importi erogati sino al 26.11.2010 (per Pt_10
e sino al 3.12.2010 (per ); Parte_9 Pt_10
compensa le spese del grado;
Così deciso in Napoli, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 2 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1905/2024 RG Lavoro vertente
TRA
, cod. fisc.: ; , cod. Parte_1 C.F._1 Parte_2 fisc.: , cod. fisc.: ; C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
, cod. fisc.: ; , cod. fisc.:
[...] C.F._4 Parte_5
; , cod. fisc.: ; , C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7 cod. fisc.: ; , cod. fisc.: C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
, cod. fisc.: ; cod. fisc.: ;
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10
, cod. fisc.: Parte_11 C.F._11 Parte_12
, cod. fisc.: (quest'ultima in qualità di erede del dott.
[...] C.F._12 Per_1
, nato a [...] il [...] e deceduto il 23/12/2014), tutti rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
CA IC in virtù di procure in atti, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla via Carlo Poerio n. 53 (c/o Studio legale Ganguzza). Il procuratore ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo p.e.c.
Email_1
E
, in persona del legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Controparte_1
Lucia n. 81, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Niceforo C.F. P.IVA_1 giusta procura generale ad lites per notaio Rep. n. 33646 C.F._13 Persona_2 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81. Il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081/7963766 e/o presso il proprio l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_
. egione.campania.it Email_3
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 177/2024 pubblicata il giorno 10.01.2024
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto ex art. 414 c.p.c. depositato il 25.02.2021 i ricorrenti indicati in epigrafe adirono il Tribunale di Napoli ed esposero: -quanto a , , Parte_1 Parte_2 Pt_4
, e di essere dirigenti di ruolo del Consiglio regionale della
[...] Parte_5 Parte_6
; - quanto a e , di essere dirigenti non più in Controparte_1 Parte_3 Parte_7 servizio alle dipendenze della stessa presso il Consiglio regionale;
- quanto a , Parte_8
, e , di essere dirigenti in Parte_9 Parte_10 Parte_11 quiescenza;
quanto ad di essere erede di , deceduto il Parte_12 Persona_1
23/12/2014, anch'egli già dirigente di ruolo del Consiglio regionale della . I Controparte_1 ricorrenti, nelle rispettive condizioni e qualità, evidenziarono che a tutti era pervenuta una comunicazione della Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali del 3/11/2020, recante in oggetto: «atto di ripetizione del credito, da ingiustificato arricchimento, a seguito dell'annullamento del titolo per l'erogazione percepita, derivante dalla sentenza n. 146/2019 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, co. 2 e 4 (rect: art. 2), della legge della 3 settembre 2002, n. 20; art. 1, co. 1, della legge della Controparte_1 CP_1
12 dicembre 2003, n. 25, nella parte in cui sostituisce il co. 2 e il secondo inserisce il co.
[...]
4 nell'art. 58 della legge della 11 agosto 2001, n. 10», in pretesa «esecuzione Controparte_1 delle decisioni della Corte dei Conti – Sezione Controllo – n. 172 del 30 luglio Controparte_1
2019 e n. 217 del 27 dicembre 2019»; dedussero che le somme richieste non erano ripetibili, posto che i rapporti dovevano ritenersi esauriti e dunque la sentenza della Corte costituzionale 146/19 non aveva effetto su di essi;
eccepirono che le somme incassate dai ricorrenti sulla base delle suddette disposizioni di legge regionale non potevano ritenersi corrisposte sine titulo e quindi non erano ripetibili e che l'effettiva erogazione del trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 2, co. 4, della L.R. n. 20 del 2002, era legata allo svolgimento delle prestazioni 'non ordinarie al di fuori del normale orario di lavoro settimanale previsto dai CCNL, per cui il diritto al trattamento economico era un diritto quesito, trattandosi di corrispettivi di prestazioni già rese;
argomentarono che le vicende del rapporto di lavoro erano precluse anche dalla intervenuta abrogazione della legge in forza della quale erano intervenute le erogazioni di cui alla chiesta ripetizione di indebito perché non era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale «in via conseguenziale» della legge regionale abrogatrice e così si era mantenuto l'«effetto tipico» della delimitazione temporale dell'efficacia delle leggi abrogate e che in ogni caso l'efficacia temporale della dichiarazione di illegittimità costituzionale quale esito di un «ragionevole bilanciamento tra i diritti e i principi coinvolti» doveva valere solo 'pro futuro'; eccepirono, poi, che l'azione di ripetizione era prescritta con riferimento alle somme corrisposte ai ricorrenti negli anni agli anni 2009 e 2010, poiché il termine di prescrizione decorreva dalla richiesta di restituzione delle somma avvenuta con le comunicazioni del 3/11/2020, trasmesse ai ricorrenti nei mesi di novembre e dicembre 2020.
Tanto premesso chiesero l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1. - accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della e/o del Controparte_1 Controparte_2 alla restituzione delle somme corrisposte ai ricorrenti in base all'art. 2 della L.R. n. 20
[...] del 2002, nella parte in cui sostituisce il co. 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10 del 2001, ed all'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il co. 4 al medesimo art. 58 della L.R. n. 10 cit.; 2. – in ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della e/o Controparte_1 del alla restituzione da parte del dott. Controparte_2 Parte_6 delle somme corrisposte ai ricorrenti in base all'art. 2 della L.R. n. 20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il co. 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10 del 2001, ed all'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il co. 4 al medesimo art. 58 della L.R. n. 10 cit., per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli del 14 febbraio 2019, n. 1100; 3. - in ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della e/o del Controparte_1 [...]
alla restituzione di somme da parte della sig.ra , erede Controparte_2 Parte_12 del marito dott. , deceduto il 23/12/2014, già dirigente di ruolo del Consiglio Persona_1 regionale, di cui la suddetta sig.ra non ha trovato tracce circa l'erogazione in favore del Pt_12 marito delle somme che le sono state chieste in restituzione con la comunicazione del 3/11/2020, ricordando, peraltro, che lo stesso aveva rifiutato di svolgere le relative prestazioni lavorative di cui all'art. 2 della L.R. n. 20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il co. 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10 del 2001, ed all'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il co. 4 al medesimo art. 58 della L.R. n. 10 cit.; 4. - in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della e/o del alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione delle somme corrisposte ai ricorrenti in base all'art. 2 della L.R. n. 20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il co. 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10 del 2001, ed all'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il co. 4 al medesimo art. 58 della L.R. n. 10 cit., per intervenuta prescrizione maturata per somme corrisposte almeno fino al mese di dicembre dell'anno 2010;5. - ancora in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della
e/o del alla restituzione delle Controparte_1 Controparte_2 somme in effetti mai corrisposte ai ricorrenti per le causali di cui all'art. 2 della L.R. n. 20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il co. 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10 del 2001, ed all'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il co. 4 al medesimo art. 58 della L.R. n. 10 cit., per il periodo successivo al 1° febbraio 2015, e per il dott. per il periodo successivo al Parte_13
1°/9/2011; per il dott. , per il periodo successivo al 31/12/2011; per la dott.ssa Parte_10
, per il periodo successivo al 31/8/2011; per l'avv. , per il periodo Parte_8 Parte_3 antecedente al 23/7/2013 e per il periodo successivo al 12/2/2014; 6. - in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti e delle condizioni per il recupero del credito mediante compensazione legale e/o giudiziale, per essere il credito contestato nell'an e nel quantum;
7. - condannare, comunque, la e/o il , Controparte_1 Controparte_2 in persona dei loro rapp.ti legali p.t., a restituire ai ricorrenti le somme che dovessero essere nel frattempo trattenute secondo le modalità illegittime di cui supra sub 5.2., con attribuzione di interesse e svalutazione monetaria;
8. in ogni caso, condannare la al Controparte_1 pagamento delle spese di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge. condannarsi la convenuta al pagamento di €. 4.000,00, con accessori di legge e vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si costituì ritualmente in giudizio la rilevando che le contestate procedure Controparte_1 erano state avviate in doverosa esecuzione dell'obbligo di recupero delle somme indebitamente e ingiustificatamente percepite dai ricorrenti, nel corso del servizio prestato presso il Consiglio regionale della ai sensi delle LL.RR. nn. 20/2002 e 25/2003 dichiarate CP_1 costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019: il tutto in adempimento dell'ordine emesso dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Campania con Decisione n. 172/2019 PARI del 30.7.2019.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di NAPOLI, in funzione di Giudice del lavoro, così statuì: “Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni diversa istanza disattesa, così decide: a) Dichiara che le somme dovute dai ricorrenti alla convenuta a titolo di indebito sono le seguenti: - €. 33.658,64; - Parte_1 Pt_2 €. 34.125,47; - €. 4.182,93; - €. 33.715,90; -
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
€. 32.614,34; - €. 29.846,60; - €. 6.842,68; -
[...] Parte_6 Parte_8 Parte_9
€. 8.056,73; - € 10.756,81; - €. 32.823,98; - Parte_10 Parte_11
€. 22.913,19” Parte_12
Con atto depositato il 9.07.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato la predetta sentenza affidando il gravame ad articolati motivi con i quali si sono sostanzialmente doluti della ritenuta retroattività della pronuncia della Corte costituzionale, a loro avviso inidonea ad incidere sulle prestazioni già eseguite e comunque sulla irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 2041 c.c.. In aggiunta a tali considerazioni, gli appellanti e si sono doluti del conteggio Parte_9 Pt_10 effettuato dal giudice di prime cure, il quale aveva tenuto conto degli emolumenti relativi a novembre 2010, senza considerare che l'interruzione della prescrizione era avvenuta a fine novembre 2020.
Gli appellanti - chiedendo alla Corte di Appello di Napoli di ritenere che, nel caso di specie, non opererebbe alcun limite alla efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale, e che in ogni caso, facendo applicazione del principio ermeneutico scolpito nella decisione n. 8/2023 della Consulta, sempre la presente fattispecie non rientrerebbe in nessuna delle ipotesi normative per le quali è prevista la ripetizione- hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1-accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della e/o del Controparte_1 [...]
alla restituzione delle somme corrisposte ai ricorrenti in base Controparte_2 all'art. 2 della L.R. n. 20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il co. 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10 del 2001, ed all'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il co. 4 al medesimo art. 58 della L.R. n. 10 cit.;
2. – in ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della e/o del Controparte_1
alla restituzione da parte del dott. delle Controparte_2 Parte_6 somme corrisposte ai ricorrenti in base all'art. 2 della L.R. n. 20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il co. 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10 del 2001, ed all'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il co. 4 al medesimo art. 58 della L.R. n. 10 cit., per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli del 14 febbraio 2019, n. 1100;
3. – in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della e/o Controparte_1 del alla restituzione delle somme corrisposte ai Controparte_2 ricorrenti in base all'art. 2 della L.R. n. 20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il co. 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10 del 2001, ed all'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il co. 4 al medesimo art. 58 della L.R. n. 10 cit., per intervenuta prescrizione maturata per somme corrisposte almeno fino all'intero mese di novembre dell'anno 2010;
4. – in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti e delle condizioni per il recupero del credito mediante compensazione legale e/o giudiziale, per essere il credito contestato nell'an e nel quantum;
5. – condannare, comunque, la e/o il Controparte_1 Controparte_2
in persona dei loro rapp.ti legali p.t., a restituire ai ricorrenti le somme che dovessero
[...] essere nel frattempo trattenute secondo le modalità illegittime disposte in loro danno, con attribuzione di interesse e svalutazione monetaria;
6. – in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese di giudizio, oltre IVA Controparte_1
e CPA, come per legge. Notificato l'atto, la si è costituita resistendo al gravame. Controparte_1
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna (fissata per la trattazione congiunta di cause analoghe) come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
Osserva la Corte che l'appello è fondato nei limiti ristretti di seguito esposti
1.In via preliminare va evidenziato che, in assenza di appello incidentale da parte della CP_1
è divenuta cosa giudicata la statuizione di parziale prescrizione della pretesa
[...] restitutoria.
2. La presente vicenda – già esaminata in precedenti sentenze rese da questa Corte in analoghe controversie (cfr., fra le molte, sent. n. 1151/2025 rel. sent. n. 3487/2025 rel. Amarelli, Pt_14 qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c.) - trae origine dalla decisione della Corte dei conti
– Sez. regionale di controllo per la – che, in sede di parifica di bilancio sul rendiconto CP_1 del 2015 e del 2016, dopo aver rilevato l'avvenuto esborso di consistenti somme complessivamente erogate al personale in servizio nel ruolo del Consiglio regionale a titolo di indennità previste dalle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003, sollevò questione di costituzionalità di queste ultime, cui seguì la declaratoria di incostituzionalità delle menzionate leggi, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019. Fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 legge della 3 settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi Controparte_1 regionali 16 maggio 2001, n. 7 e 11 agosto 2001 n. 10 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della legge della 11 agosto Controparte_1
2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), e dell'art. 1, comma 1, della legge della
12 dicembre 2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 Controparte_1 settembre 2002, n. 20 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della legge reg. n. 10 del 2001. CP_1
A fondamento della propria decisione, la Corte Costituzionale rilevò che le norme regionali istituivano nuovi fondi da destinare a risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali ed introducevano “la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, era in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. in materia di ordinamento civile”.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014) lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono», la Corte ha precisato che i “due livelli della contrattazione sono […] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal e diretti all per l'erogazione dei fondi, secondo quanto CP_3 CP_4 previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.
Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità, la Corte dei Conti emanò le decisioni n. 172/2019/PARI e n. 217/2019/PARI, con le quali non parificò il rendiconto di bilancio, imponendo il recupero da parte dell'amministrazione degli emolumenti illegittimamente erogati.
Conseguentemente, le somme versate alla parte ricorrente in virtù delle disposizioni dichiarate illegittime sono divenute indebitamente percepite con effetto ex tunc ed è sorto l'obbligo per la di esercitare la pretesa restitutoria. Controparte_1
L'apprensione di quanto corrisposto opera retroattivamente, alla luce del condivisibile principio di diritto secondo cui “"l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (“conditio indebiti sine causa”) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (“conditio ob causam finitam”)”, e ciò secondo una “distinzione che risale al diritto romano”, e che “è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una “causa solvendi”” (cfr. Cass. n. 3314/2020; Cass. n. 14084/05).
All'ipotesi della “conditio ob causam finitam” – che ricorre quando il credito risulti “venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (così Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207), - va equiparata quella in esame, cioè la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha reso “indebita” la percezione delle somme da parte della appellante, con effetto ex tunc.
Né nel caso in esame può parlarsi di “rapporti esauriti” perché, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, si richiama al riguardo, ex plurimis Cass. Civ. Sez. Lav.
7.7.2020 n. 14085 per cui “le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità”.
Si richiama, altresì, Cass. Civ. Sez. III 6.5.2010 n. 10958 secondo cui “le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte cost. hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere «esauriti» i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”. Allo stesso modo C.d.S. Sez. VI 18.10.2011 n. 5600 per cui “le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere esauriti i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”. Ciò stante, essendo incontestabile ed incontestato che in relazione alla fattispecie in esame non è mai intervenuta pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto dei ricorrenti alla corresponsione delle somme in esame (compresa la posizione dell'appellante , posto Parte_6 che la sentenza n. 1110/2019 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 14.02.2019, non era ancora passata in giudicato al momento della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza sopra richiamata) né di recupero, del tutto legittimamente (recte, doverosamente stanti anche le cogenti indicazioni della Corte dei Conti sul punto) l'Amministrazione ha proceduto ad operare, in sede di compensazione e/o conguaglio tra l'obbligazione retributiva ed il diritto/dovere alla ripetizione delle somme già percepite dai dipendenti per effetto delle norme poi dichiarate costituzionalmente illegittime, le contestate trattenute, nel decennio anteriore alla richiesta di restituzione.
L'appellante ha, poi, evidenziato che l'azione recuperatoria troverebbe un limite nel principio di affidamento e nel consolidamento delle situazioni giuridiche intervenuto medio tempore.
Orbene a seguito dell'intervento della Corte di Cassazione (cfr. l'ordinanza n. 40004 del 14.12.2021), la Consulta (con sentenza n. 8/2023) ha da ultimo ha richiamato i presupposti e la nozione di affidamento incolpevole elaborati dalla Corte EDU (cioè la buona fede soggettiva del beneficiario, la provenienza dell'attribuzione da un ente pubblico e fondata su di una disposizione di legge, regolamento o contratto, il carattere ordinario e reiterato dell'erogazione ecc.) e ha fissato i principi cui l'ordinamento nazionale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c. con riferimento alle retribuzioni assertivamente indebite dei pubblici dipendenti e ha precisato in quali termini assume rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, all'art. 117, primo comma, Cost.
Ha, quindi, enunciato il principio che “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale” (cfr. C.Cost. n. 8/2023).
Ebbene, tenuto conto del rispetto dei criteri di valorizzazione del legittimo affidamento della appellante nel senso voluto dalla Corte Costituzionale, va confermata la legittimità dell'operato dell'ente.
Non v'è dubbio che la , creditrice della prestazione indebita, abbia esercitato la pretesa in CP_1 maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento ai debitori ed agli atti risultano depositate le delibere che hanno deciso la rateizzazioni delle somme indebitamente erogate, tenendo conto delle condizioni economico- patrimoniali in cui versano gli obbligati ed applicando una consistente riduzione sulla somma lorda dovuta.
Nella fattispecie in esame, infine, non può farsi riferimento all'art. 2126 c.c, infatti come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n.8/2023 “L'art. 2126 cod. civ. costituisce un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263 e 31 agosto 2018, n. 21523), ma a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36358)…per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri, come nel caso in esame, quale mero aumento della retribuzione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021)”. Il principio, pur affermato in riferimento alla qualifica dirigenziale, è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, relativamente ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni.
Tali rilievi consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A.
La ripetizione dell'indebito da parte dell'ente è, pertanto, legittima.
3. quanto alla doglianza, espressa dagli appellanti, circa l'omessa pronuncia sull'eccezione di irripetibilità delle somme per l'operatività dell'art. 40, comma 3 quinquies del D.lgs. n. 165/2001, occorre ricordare che -secondo quanto ammesso dagli stessi istanti nell'atto introduttivo del presente giudizio- gli emolumenti accessori sono stati erogati ai ricorrenti in attuazione degli accordi sindacali stipulati in applicazione dell'art. 2, co. 5, della L.R. n. 20 del 2002, aggiunto dall'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del 2003, secondo cui «le modalità di erogazione ed i destinatari delle risorse di cui al comma 4 sono definite con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata integrativa». Ciò posto, è appena il caso di rilevare come non possa trovare applicazione il disposto dell'art. 40, co-3-quinquies, ult. cit., il quale recita: «le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione» (quarto periodo); «nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile» (quinto periodo).
Nel caso che ci occupa, gli accordi non hanno regolato la materia in modo contrastante con la normativa regionale ma, come ammesso dagli appellanti, in applicazione della stessa, con la peculiarità che tale normativa è stata dichiarata costituzionalmente illegittima. Di tal che il richiamo alla disposizione menzionata in ricorso non appare pertinente.
4. Per quanto riguarda il richiamo al D.L. n. 44 del 2023, effettuato dagli appellanti nelle note a sostegno della tesi della legittimità degli esborsi effettuati dalla Controparte_1
(cfr. note avv. IC), appare opportuno evidenziare il legislatore statale con l'art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, ha previsto che «[l]e regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale».
Invero - come rilevato dalla Corte Cost. nella sentenza n. 185 del 2024 emessa nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla competente Corte dei Conti al riguardo di disposizioni adottate dalla Regione Toscanza – la nuova disposizione del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, non ha una mera portata confermativa dell'art. 14 del d.lgs. n. 165 del 2001 (che era già contenuta nel più ampio richiamo dell'art. 27 del medesimo decreto), che sarebbe superflua, né ha natura di interpretazione autentica, mancandone i presupposti formali e sostanziali, ma ha un contenuto innovativo, come emerge anche dagli atti parlamentari (in particolare dalla relazione illustrativa del decreto in sede di conversione). Quest'ultima descrive il comma 1 dell'art. 3 come una estensione espressa alle regioni della previsione dell'art. 14 citato, la cui ratio è individuata nella necessità di superare «una disomogenea valutazione di tale fattispecie da parte delle sezioni regionali per il controllo della Corte dei conti, che talvolta - in assenza di una espressa previsione normativa - non ha riconosciuto tale possibile applicazione ai livelli di governo regionale».
Quindi, come sottolineato dalla Consulta nella pronuncia sopra indicata, l'art. 3, comma 1, cit. è stato emanato proprio per superare i rilievi delle sezioni regionali della Corte dei conti ed abilita le regioni ad «applicare» l'art. 14 il cui secondo comma riguarda, appunto, il trattamento economico degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici;
e ciò fa tout court senza limitazione del livello in cui tale “applicazione” si colloca nel sistema delle fonti del diritto;
quindi eventualmente anche con legge regionale.
Ciò dato, solo dopo il d.l. n. 44 del 2023, come convertito, è possibile affermare che la legge regionale possa prevedere ed eventualmente disciplinare il trattamento economico degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.
In sostanza, il legislatore statale si è reso conto che il livello più idoneo per regolamentare questo trattamento accessorio è quello regionale, stante la perdurante mancanza di una regolamentazione ad opera della contrattazione collettiva di comparto;
ciò in applicazione del principio di sussidiarietà - da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 31 del 2024, n. 6 del 2023, n. 179 e n. 123 del 2022, n. 87 del 2018, n. 170 del 2017, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003) - che opera non solo come chiamata di competenza, anche legislativa, a livello superiore (da quello regionale a quello statale), ma anche come attribuzione ad un livello inferiore (da quello statale a quello regionale).
È quindi con l'art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, che è riconosciuta al legislatore regionale la facoltà di entrare nel perimetro della materia «ordinamento civile», ma limitatamente alla disciplina del trattamento economico accessorio del personale di staff;
questo ampliamento limitato della competenza del legislatore regionale si giustifica, appunto, in ragione del generale principio di sussidiarietà che opera anche a livello legislativo, oltre che amministrativo, e come consente al legislatore statale di chiamare a sé in sussidiarietà una competenza legislativa che rientrerebbe in quella del legislatore regionale, così gli consente di demandare in sussidiarietà al legislatore regionale porzioni di competenze esclusive statali che rispondano ad esigenze organizzative di prossimità, quale è quella dell'adeguata remunerazione del personale di supporto agli organi politici regionali, il cui rapporto si caratterizza per la marcata fiduciarietà dell'incarico e per la tradizionale estraneità alla regolamentazione ad opera della contrattazione collettiva di comparto.
Questa è quindi la portata innovativa dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito. Pertanto, esclusa la natura di norma di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, l'estensione della competenza legislativa regionale è operante solo dalla data della sua entrata in vigore (23 aprile 2023).
Ciò posto, la norma non può trovare applicazione al caso in esame non potendo operare retroattivamente per indurre a ritenere la reviviscenza di norme espunte attraverso il giudizio di incostituzionalità e non promulgate in altra veste dalla e tali considerazioni Controparte_1 assorbono ogni riferimento alla normativa successivamente .
In particolare, non rileva il richiamo alle modifiche apportate dall'art. 8, comma 3, del D.L. 14 marzo 2025 n. 25 atteso che la norma ha modificato l'art. 3 cit. individuando solo il personale di ruolo ed il personale proveniente dalle società partecipate quale legittimato all'assegnazione agli uffici di diretta collaborazione. Di tal che, la clausola di salvaguardia degli effetti degli atti e provvedimenti adottati riguarda il personale diverso che sia stato interessato dagli effetti del D.L. n. 44 del 2023 dopo l'entrata in vigore dello stesso e prima della riforma del DL n. 25/2025.
5. L'ultimo motivo di gravame attiene alla declaratoria di prescrizione. In particolare gli appellanti deducono l'erroneità della quantificazione degli importi esclusi per prescrizione argomentando nel seguente modo: “in via subordinata rispetto alle domande proposte nei (paragrafi, n.d.r.) che precedono, l'impugnata sentenza deve essere ancora riformata nella parte in cui il primo giudice, sulla scorta dei conteggi prodotti all'uopo dalla , ha dichiarato dovute da Controparte_1 ciascuno degli originari ricorrenti le somme ivi indicate, includendo tuttavia anche le somme corrisposte nel corso del mese di novembre 2010, benché da ritenersi prescritte in ragione del decorso del termine prescrizionale decennale.
Come già ricordato in premessa, all'udienza del 18/10/2023, il primo giudice invitava “le parti a riformulare in conteggi calcolando quanto asseritamente dovuto da novembre 2010 in poi”. Quindi, sulla scorta dei conteggi prodotti dalla alla data del 20/11/2023, con la gravata Controparte_1 sentenza del 10 gennaio 2024, n. 177, il Tribunale di Napoli ha dichiarato dovute le somme ivi indicate per ciascun ricorrente, ricomprendendo a tal fine per intero la mensilità di novembre 2010.
Sennonchè, come osservato dalla scrivente difesa con note depositate in vista dell'udienza del 6/12/2023, la ha provveduto al computo in danno dei ricorrenti di somme per le Controparte_1 quali deve ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione, essendo state trasmesse le censurate comunicazioni del 3/11/2020 in data successiva alla loro adozione, non potendo pertanto ricomprendersi nel computo complessivo per intero gli emolumenti erogati nel mese di novembre 2010. A titolo esemplificativo, si provvedeva al deposito della copia delle racc.te trasmesse ai sig.ri e (analoghe a quella già in atti per la Parte_9 Parte_10 sig.ra ), tutte consegnate presso l'Ufficio Postale di Napoli alla data del 20/11/2020 e, Pt_11 pertanto, recapitate entro la fine del mese di novembre 2020 / inizio dicembre 2020. In particolare, come emerge dalla racc.ta trasmessa al sg. , la stessa è stata consegnata presso l'indirizzo Pt_10 di quest'ultimo alla data del 3/12/2020. Parimenti, come emerge dalla documentazione già depositata in atti (v. doc. 1), le comunicazioni inoltrate agli altri originari ricorrenti recano protocollo 9/11/2020, 13/11/2020, 17/11/2020, profilandosi anche sotto tale profilo l'illegittimità del computo per intero degli emolumenti erogati nel mese di novembre 2010.
Nello specifico, sia pure a titolo esemplificativo, si richiama la posizione del ricorrente Parte_9
, il quale, come da statino paga novembre 2010, ha ricevuto il complessivo importo di €
[...]
1.250,00 (quale acconto L.R. 25/2003) ed € 1.350,00 (quale conguaglio L.R. 25/2003). Considerato, dunque, che la racc.ta è stata consegnata all'Ufficio postale solo alla data del 20/11/2020, per essere materialmente consegnata il 26/11/2020, deve ritenersi prescritto l'intero compenso erogato nel mese di novembre 2010 (pari ad € 2.600,00), ovvero, in subordine, il complessivo importo di € 2.253,34, residuando l'importo di € 346,66 (pari a complessivi 4 giorni), da ridurre nella misura del 48%.
Alle medesime conclusioni, deve in ogni caso giungersi, oltre che per i sig.ri e Parte_9 Pt_10
(cui la consegna è avvenuta il 3/12/2020), in riferimento a tutti gli originari ricorrenti, avendo la provveduto alla consegna dei plichi sempre nella data del 20/11/2020, per Controparte_1 essere poi consegnati gli stessi nelle successive settimane e, comunque, solo per la fine del mese di novembre 2020 / inizio dicembre 2020.”
Osserva la Corte che il motivo di gravame- del tutto generico e privo di suffragio probatorio quanto agli altri appellanti- merita accoglimento limitatamente ai sigri e (in riferimento ai Parte_9 Pt_10 quali sono state depositate le copie delle raccomandate pervenute nelle date indicate e sono stati effettuati i conteggi) per i quali deve essere dichiarata la prescrizione del diritto della di CP_1 ripetere le somme erogate sino al 26.11.2010 (per ) e sino al 3.12.2010 (quanto al Pt_15
). Pt_10
Per i restanti appellanti l'impugnazione risulta generica in quanto priva di concreti riferimenti documentali,
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere accolto nei ristretti limiti di seguito espressi e di conseguenza la sentenza gravata deve riformata solo in relazione alla quantificazione degli importi dovuti in restituzione dai ricorrenti e (che devono essere Pt_16 Pt_10 rideterminati in ragione della prescrizione sopra rilevata).
In considerazione della complessiva particolarità dei profili giuridici trattati, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, dichiara che le somme dovute dagli appellanti e Parte_9
devono essere rideterminate con esclusione degli importi erogati sino al 26.11.2010 (per Pt_10
e sino al 3.12.2010 (per ); Parte_9 Pt_10
compensa le spese del grado;
Così deciso in Napoli, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano