Sentenza 16 giugno 1972
Massime • 1
Il decreto che il ministro per la grazia e giustizia emette, di volta in volta, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948 n 437 attiene a situazioni eccezionali, nel senso che la sua operativita debba intendersi ristretta agli Atti che devono necessariamente compiersi presso gli uffici giudiziari dei quali, con il decreto stesso, sia stato riscontrato il mancato o l'irregolare funzionamento, ovvero che debbano necessariamente compiersi a mezzo del personale addetto a tali uffici.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/06/1972, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1972 |
Testo completo
Il decreto che il ministro per la grazia e giustizia emette, di volta in volta, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948 n 437 attiene a situazioni eccezionali, nel senso che la sua operativita debba intendersi ristretta agli Atti che devono necessariamente compiersi presso gli uffici giudiziari dei quali, con il decreto stesso, sia stato riscontrato il mancato o l'irregolare funzionamento, ovvero che debbano necessariamente compiersi a mezzo del personale addetto a tali uffici.*