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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/11/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 115/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 13/11/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 115/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Franca Patrizia Formica,
- attrice/opponente -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. Parte_2
, e per essa in persona del legale P.IVA_1 Parte_3 rappresentante pro tempore, cod. fisc. , a sua volta rappresentanta da P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. Parte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi,
- convenuta/opposta - avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.).
Sono presenti l'Avv. Mario Meo, in sostituzione dell'Avv. Franca Patrizia Formica, nell'interesse di , e l'Avv. Valentino Colosi, per delega Parte_1 dell'Avv. Alessandro Barbaro, nell'interesse della convenuta.
Su ordine del Giudice, gli Avvocati discutono oralmente la causa, insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni, come articolate nei rispettivi atti processuali, e chiedono la decisione. Il Giudice visto l'art. 281-sexies cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha interposto opposizione all'espropriazione Parte_1 mobiliare presso terzi iscritta al n. 332/2019 r.g.es., avviata nei suoi confronti in virtù ed esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto n. 476/2016 del 9 agosto 2016. A sostegno dell'opposizione ha addotto la nullità dei contratti sottesi al ricorso monitorio. In particolare, del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione alla deroga, contenuta nel contratto, alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c. e per le clausole di reviviscenza e sopravvenienza;
nonché del contratto di finanziamento per violazione della legge antiusura.
La causa è stata trattata nella resistenza di parte convenuta per essere decisa come segue.
2. – L'opposizione è infondata.
2.1. – In relazione ad entrambe le censure si evidenzia che la nullità di una singola clausola non determina, di regola, la caducazione di un intero contratto, salvo che non si alleghi e si dimostri che le parti, senza quella clausola non lo avrebbero sottoscritto (art. 1419, comma 1, c.c.). La nullità non opera allorquando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (art. 1419, comma 2, c.c.).
È chiaro che le clausole del contratto di fideiussione a cui si riferisce l'opponente non sono per essa indispensabili e già questo esclude a priori che possa essere rilevata e dichiarata la nullità del contratto. Al contempo, l'eventuale previsione di interessi usurari determina l'applicazione dell'art. 1815, comma 1, c.c., ovvero dell'art. 1224 c.c., a seconda che la violazione riguardi gli intessi corrispettivi o quelli di mora. Per cui anche la seconda doglianza, ove fondata, non potrebbe mai condurre ad una pronuncia dichiarativa di nullità dell'intero contratto.
2.2. – Si osserva altresì che, in base a quanto astrattamente dedotto ed eccepito dall'opponente, non è neanche possibile desumere se l'eventuale nullità della clausola del contratto di fideiussione abbia un qualche rilievo ai fini dell'esistenza e della quantificazione della pretesa a suo tempo azionata in via monitoria. Sempre che detta doglianza possa rientrare nel perimetro della tutela consumeristica e che possa essere, pertanto, fatta ancora valere in un separato giudizio ex art. 615 c.p.c.
(cfr. C.G.U.E., sent. 17 maggio 2022, C-693/2019 e C-831/2019) e non anche – come di regola – attraverso lo strumento dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Aspetto da cui si può prescindere nella fattispecie, data l'inconsistenza della doglianza.
2.2.1. – Infatti, pur volendolo esaminare il merito della questione, il richiamo agli articoli 2 e 20 della legge del 10 ottobre 1990, n. 287 – come più volte statuito da questo Tribunale in numerosi precedenti – è privo di relazione con l'asserita nullità dei contratti che riproducono norme analoghe a quelle dell'intesa anticoncorrenziale.
La sanzione della nullità prevista dalla normativa antitrust riguarda esclusivamente le intese tra imprese, lesive della concorrenza, che sono pertanto giuridicamente prive di effetti vincolanti anche per gli stessi soggetti che le hanno concluse (quod nullum est nullum effectum producit). La nullità, di carattere testuale (art. 1418, comma 3, c.c.), non è invece suscettibile di estendere i suoi effetti sino a ricomprendere i contratti a valle conclusi dai partecipanti all'accordo anticoncorrenziale con i terzi.
Questi ultimi non possono del resto essere dichiarati nulli per violazione di norme imperative (art. 1418, comma 1, c.c.) dal momento che la normativa antitrust è pacificamente diretta a tutelare la concorrenza nel mercato, la quale è vulnerata dall'intesa anticoncorrenziale, non anche dai contratti individuali conclusi con i terzi. In altri termini, la concorrenza è vulnerata dagli accordi tra imprese, che di conseguenza sono nulli, e non dai contratti a valle, che non hanno alcun potere di condizionamento del mercato.
Le norme per la tutela della concorrenza e del mercato si rivolgono perciò agli operatori economici di quel settore e solo indirettamente a tutela dei clienti degli istituti bancari e finanziari.
Sanzionare i contratti individuali con la nullità, benché talvolta sostenuto anche in giurisprudenza, non appare condivisibile. Significherebbe introdurre un'ipotesi di nullità non prevista legge, ovvero applicare analogicamente una norma speciale – posto il generale principio dell'autonomia negoziale (art. 1322 c.c.) – in assenza, peraltro, di una sostanziale identità di ratio, non essendovi sovrapponibilità tra gli effetti dell'intesa anticoncorrenziale (nulla) e il contratto riproduttivo di clausole la cui pattuizione è autonoma. Oltretutto tale tesi trascura di considerare che non sempre la violazione di norme imperative si traduce nella nullità del contratto (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., sent. 19 dicembre 2007, n. 26724).
L'abnormità della soluzione appare evidente laddove, come nel caso di specie, non vi sia neanche alcuna prova, né altra istanza istruttoria, diretta a dimostrare il coinvolgimento del finanziatore nella supposta intesa concorrenziale. Non sembra ammissibile sanzionarsi con la nullità la mera coincidenza tra il contenuto del regolamento contrattuale e la non meglio precisata intesa anticoncorrenziale (di cui non vengono neanche sommariamente riportati gli estremi, la data, i soggetti coinvolti, né altri elementi idonei alla sua concreta individuazione e corrispondenti documenti o istanze istruttorie per la sua dimostrazione), dato che le deroghe pattizie alla disciplina ordinaria non appaiono di per sé contrarie all'ordinamento giuridico: il giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti – per giurisprudenza costante – si atteggia in termini di non immeritevolezza di tutela dei medesimi interessi, sicché un contratto che sia stato validamente perfezionato, in presenza dei requisiti strutturali di validità previsti dalla legge e che non persegua in sé una causa illecita o immeritevole per l'ordinamento giuridico, non può subire effetti invalidanti in dipendenza dell'accertamento della nullità o della caducazione di un rapporto giuridico diverso ed intercorso tra terzi. 2.2.2. – Se anche vi fosse una nullità parziale del contatto, la deduzione astratta della nullità della clausola derogativa alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c. non solleva l'opponente dall'onere di individuare quale sia, nella fattispecie, la conseguenza, in fatto oltreché in diritto, di tale invalidità.
Dalla lettura dell'opposizione non emerge che sia stata concretamente lamentata la decadenza dalla garanzia fideiussoria per inosservanza del termine di legge.
Manca, del resto, una specifica domanda diretta ad appurare la decadenza.
2.3. – L'eccezione di nullità delle clausole di determinazione degli interessi convenzionali per superamento del c.d. tasso soglia antiusura è certamente inammissibile dal momento che la misura degli interessi è soggetta ad una disciplina autonoma e specifica, da non confondere e da non sovrapporre con quella consumeristica in materia di clausole vessatorie.
La vessatorietà di una clausola (denunciabile nonostante la mancata opposizione del decreto ingiuntivo;
cfr. C.G.U.E. cit.) non può essere radicata sull'asserita usurarietà degli interessi pattuiti, giacché il giudizio di vessatorietà – per espressa previsione di legge – non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi (cfr. art. 34, comma 2, c.p.c.).
2.3.1. – Nel merito, l'eccezione di cui si discorre è comunque infondata. Non è stata allegata, in maniera intellegibile, puntuale e concreta, la pattuizione di interessi oltre soglia, data la fumosità delle affermazioni articolate sul punto. Infatti,
l'opponente non ha indicato tassi di interesse, corrispettivi o di mora, superiori al tasso soglia vigente all'epoca della stipula. Anzi, quelli indicati sono certamente inferiori. Per arrivare a sostenere la natura usuraria degli accordi, l'opponente ha genericamente affermato, senza addurre ragionevoli argomenti a sostegno, che le condizioni del finanziamento sarebbero divenute complessivamente usurarie laddove si fossero presi in considerazione tutti i costi (neppure specificamente quantificati) dell'operazione. Ma non ha prodotto nulla, neanche una consulenza di parte (che, pur non avendo valenza probatoria, avrebbe comunque potuto esplicare il procedimento di calcolo applicato), per comprovare le proprie affermazioni. Ciò è più che sufficiente per escludere la necessità di verifica del regolamento contrattuale tramite una consulenza tecnica d'ufficio che avrebbe senz'altro natura esplorativa.
3. – L'infondatezza dell'opposizione determina l'assorbimento delle eccezioni difensive svolte dalla convenuta.
4. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannata al Parte_1 pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori medi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad €
26.000,00 (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 115/2020 R.G.A.C., assorbita ogni altra eccezione, rigetta l'opposizione e condanna al pagamento, in favore della controparte, delle Parte_1 spese processuali che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 13/11/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 115/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Franca Patrizia Formica,
- attrice/opponente -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. Parte_2
, e per essa in persona del legale P.IVA_1 Parte_3 rappresentante pro tempore, cod. fisc. , a sua volta rappresentanta da P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. Parte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi,
- convenuta/opposta - avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.).
Sono presenti l'Avv. Mario Meo, in sostituzione dell'Avv. Franca Patrizia Formica, nell'interesse di , e l'Avv. Valentino Colosi, per delega Parte_1 dell'Avv. Alessandro Barbaro, nell'interesse della convenuta.
Su ordine del Giudice, gli Avvocati discutono oralmente la causa, insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni, come articolate nei rispettivi atti processuali, e chiedono la decisione. Il Giudice visto l'art. 281-sexies cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha interposto opposizione all'espropriazione Parte_1 mobiliare presso terzi iscritta al n. 332/2019 r.g.es., avviata nei suoi confronti in virtù ed esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto n. 476/2016 del 9 agosto 2016. A sostegno dell'opposizione ha addotto la nullità dei contratti sottesi al ricorso monitorio. In particolare, del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione alla deroga, contenuta nel contratto, alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c. e per le clausole di reviviscenza e sopravvenienza;
nonché del contratto di finanziamento per violazione della legge antiusura.
La causa è stata trattata nella resistenza di parte convenuta per essere decisa come segue.
2. – L'opposizione è infondata.
2.1. – In relazione ad entrambe le censure si evidenzia che la nullità di una singola clausola non determina, di regola, la caducazione di un intero contratto, salvo che non si alleghi e si dimostri che le parti, senza quella clausola non lo avrebbero sottoscritto (art. 1419, comma 1, c.c.). La nullità non opera allorquando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (art. 1419, comma 2, c.c.).
È chiaro che le clausole del contratto di fideiussione a cui si riferisce l'opponente non sono per essa indispensabili e già questo esclude a priori che possa essere rilevata e dichiarata la nullità del contratto. Al contempo, l'eventuale previsione di interessi usurari determina l'applicazione dell'art. 1815, comma 1, c.c., ovvero dell'art. 1224 c.c., a seconda che la violazione riguardi gli intessi corrispettivi o quelli di mora. Per cui anche la seconda doglianza, ove fondata, non potrebbe mai condurre ad una pronuncia dichiarativa di nullità dell'intero contratto.
2.2. – Si osserva altresì che, in base a quanto astrattamente dedotto ed eccepito dall'opponente, non è neanche possibile desumere se l'eventuale nullità della clausola del contratto di fideiussione abbia un qualche rilievo ai fini dell'esistenza e della quantificazione della pretesa a suo tempo azionata in via monitoria. Sempre che detta doglianza possa rientrare nel perimetro della tutela consumeristica e che possa essere, pertanto, fatta ancora valere in un separato giudizio ex art. 615 c.p.c.
(cfr. C.G.U.E., sent. 17 maggio 2022, C-693/2019 e C-831/2019) e non anche – come di regola – attraverso lo strumento dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Aspetto da cui si può prescindere nella fattispecie, data l'inconsistenza della doglianza.
2.2.1. – Infatti, pur volendolo esaminare il merito della questione, il richiamo agli articoli 2 e 20 della legge del 10 ottobre 1990, n. 287 – come più volte statuito da questo Tribunale in numerosi precedenti – è privo di relazione con l'asserita nullità dei contratti che riproducono norme analoghe a quelle dell'intesa anticoncorrenziale.
La sanzione della nullità prevista dalla normativa antitrust riguarda esclusivamente le intese tra imprese, lesive della concorrenza, che sono pertanto giuridicamente prive di effetti vincolanti anche per gli stessi soggetti che le hanno concluse (quod nullum est nullum effectum producit). La nullità, di carattere testuale (art. 1418, comma 3, c.c.), non è invece suscettibile di estendere i suoi effetti sino a ricomprendere i contratti a valle conclusi dai partecipanti all'accordo anticoncorrenziale con i terzi.
Questi ultimi non possono del resto essere dichiarati nulli per violazione di norme imperative (art. 1418, comma 1, c.c.) dal momento che la normativa antitrust è pacificamente diretta a tutelare la concorrenza nel mercato, la quale è vulnerata dall'intesa anticoncorrenziale, non anche dai contratti individuali conclusi con i terzi. In altri termini, la concorrenza è vulnerata dagli accordi tra imprese, che di conseguenza sono nulli, e non dai contratti a valle, che non hanno alcun potere di condizionamento del mercato.
Le norme per la tutela della concorrenza e del mercato si rivolgono perciò agli operatori economici di quel settore e solo indirettamente a tutela dei clienti degli istituti bancari e finanziari.
Sanzionare i contratti individuali con la nullità, benché talvolta sostenuto anche in giurisprudenza, non appare condivisibile. Significherebbe introdurre un'ipotesi di nullità non prevista legge, ovvero applicare analogicamente una norma speciale – posto il generale principio dell'autonomia negoziale (art. 1322 c.c.) – in assenza, peraltro, di una sostanziale identità di ratio, non essendovi sovrapponibilità tra gli effetti dell'intesa anticoncorrenziale (nulla) e il contratto riproduttivo di clausole la cui pattuizione è autonoma. Oltretutto tale tesi trascura di considerare che non sempre la violazione di norme imperative si traduce nella nullità del contratto (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., sent. 19 dicembre 2007, n. 26724).
L'abnormità della soluzione appare evidente laddove, come nel caso di specie, non vi sia neanche alcuna prova, né altra istanza istruttoria, diretta a dimostrare il coinvolgimento del finanziatore nella supposta intesa concorrenziale. Non sembra ammissibile sanzionarsi con la nullità la mera coincidenza tra il contenuto del regolamento contrattuale e la non meglio precisata intesa anticoncorrenziale (di cui non vengono neanche sommariamente riportati gli estremi, la data, i soggetti coinvolti, né altri elementi idonei alla sua concreta individuazione e corrispondenti documenti o istanze istruttorie per la sua dimostrazione), dato che le deroghe pattizie alla disciplina ordinaria non appaiono di per sé contrarie all'ordinamento giuridico: il giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti – per giurisprudenza costante – si atteggia in termini di non immeritevolezza di tutela dei medesimi interessi, sicché un contratto che sia stato validamente perfezionato, in presenza dei requisiti strutturali di validità previsti dalla legge e che non persegua in sé una causa illecita o immeritevole per l'ordinamento giuridico, non può subire effetti invalidanti in dipendenza dell'accertamento della nullità o della caducazione di un rapporto giuridico diverso ed intercorso tra terzi. 2.2.2. – Se anche vi fosse una nullità parziale del contatto, la deduzione astratta della nullità della clausola derogativa alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c. non solleva l'opponente dall'onere di individuare quale sia, nella fattispecie, la conseguenza, in fatto oltreché in diritto, di tale invalidità.
Dalla lettura dell'opposizione non emerge che sia stata concretamente lamentata la decadenza dalla garanzia fideiussoria per inosservanza del termine di legge.
Manca, del resto, una specifica domanda diretta ad appurare la decadenza.
2.3. – L'eccezione di nullità delle clausole di determinazione degli interessi convenzionali per superamento del c.d. tasso soglia antiusura è certamente inammissibile dal momento che la misura degli interessi è soggetta ad una disciplina autonoma e specifica, da non confondere e da non sovrapporre con quella consumeristica in materia di clausole vessatorie.
La vessatorietà di una clausola (denunciabile nonostante la mancata opposizione del decreto ingiuntivo;
cfr. C.G.U.E. cit.) non può essere radicata sull'asserita usurarietà degli interessi pattuiti, giacché il giudizio di vessatorietà – per espressa previsione di legge – non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi (cfr. art. 34, comma 2, c.p.c.).
2.3.1. – Nel merito, l'eccezione di cui si discorre è comunque infondata. Non è stata allegata, in maniera intellegibile, puntuale e concreta, la pattuizione di interessi oltre soglia, data la fumosità delle affermazioni articolate sul punto. Infatti,
l'opponente non ha indicato tassi di interesse, corrispettivi o di mora, superiori al tasso soglia vigente all'epoca della stipula. Anzi, quelli indicati sono certamente inferiori. Per arrivare a sostenere la natura usuraria degli accordi, l'opponente ha genericamente affermato, senza addurre ragionevoli argomenti a sostegno, che le condizioni del finanziamento sarebbero divenute complessivamente usurarie laddove si fossero presi in considerazione tutti i costi (neppure specificamente quantificati) dell'operazione. Ma non ha prodotto nulla, neanche una consulenza di parte (che, pur non avendo valenza probatoria, avrebbe comunque potuto esplicare il procedimento di calcolo applicato), per comprovare le proprie affermazioni. Ciò è più che sufficiente per escludere la necessità di verifica del regolamento contrattuale tramite una consulenza tecnica d'ufficio che avrebbe senz'altro natura esplorativa.
3. – L'infondatezza dell'opposizione determina l'assorbimento delle eccezioni difensive svolte dalla convenuta.
4. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannata al Parte_1 pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori medi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad €
26.000,00 (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 115/2020 R.G.A.C., assorbita ogni altra eccezione, rigetta l'opposizione e condanna al pagamento, in favore della controparte, delle Parte_1 spese processuali che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti