Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00058/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00208/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2022, proposto da
OR FR quale legale rappresentante della Ditta Rio Bar Sa.s., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Festa e Antonio Speranza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
nei confronti
CE MA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento emesso in data 20 gennaio 2022, dall’Agenzia Dogane Monopoli, Direzione Interregionale della Campania e Calabria, Ufficio Monopoli Calabria – Sez. Operativa di Reggio Calabria, Prot. N. 1537 del 20/01/2022;
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con il provvedimento impugnato, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un nuovo patentino tabacchi all’odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. ME OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con ricorso notificato il 21.3.2022 e depositato il 19.4.2022 FR OR, n.q. di legale rappresentante della Ditta Rio Bar S.a.s. ha esposto:
-) di essere da tempo titolare del patentino tabacchi n. 300016, esercitato nei locali del Rio Bar, sito in Corso Garibaldi n. 468 di Reggio Calabria;
-) a seguito di presentazione di richiesta di rinnovo del patentino, con atto prot. n. 9453 del 20.2.2020, la Sezione Operativa Territoriale di Reggio Calabria dell’Agenzia Dogane e Monopoli, gli comunicava la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. c, D.M. n. 38/2013, stante la carenza della distanza minima tra l’esercizio del richiedente e la rivendita di aggregazione IA MA, ubicata nel Corso Garibaldi n. 653 (Rivendita n° 51);
-) nonostante le osservazioni depositate, con successivo provvedimento prot. n. 25102 dell’8.10.2020, l’istanza veniva rigettata, con conseguente ritiro del patentino di rivendita tabacchi;
-) con successiva raccomandata del 24.6.2021 egli proponeva nuova domanda di rilascio del patentino tabacchi, seguita il 12.7.2021 da richiesta di integrazione documentale da parte dell’amministrazione, evasa dal ricorrente il 6.8.2021. Faceva seguito, in data 16.9.2021, ulteriore richiesta di integrazione, anch’essa evasa il 15.10.2021 con trasmissione dei documenti richiesti, fra cui perizia giurata sulla misurazione della distanza fra i locali della Rio Bar S.a.s. e la predetta rivendita Tabacchi n. 51;
-) ciò nonostante, seguiva il rigetto dell’istanza, disposto sulla base delle seguenti motivazioni:
a) che in seguito a sopralluogo dell’8.11.2021 i funzionari dell’Ufficio Monopoli - Sezione Operativa Territoriale di Reggio Calabria accertavano che la distanza fra il Rio Bar S.a.s. e la rivendita più vicina, ovvero la n. 51 di Reggio Calabria, fosse di metri 81 e non di metri 102,5 come indicato nella perizia giurata allegata agli atti;
b) che in sede di controllo dell’autocertificazione prodotta ad integrazione dell’istanza veniva riscontrato che, a carico della Rio Bar S.a.s., risultavano violazioni definitivamente accertate e non regolarizzate verso l’erario per un importo superiore a quello previsto dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, così come comunicato dall’Agenzia delle Entrate e confermato dall’Agenzia della Riscossione.
1.1- Avverso detto provvedimento viene presentato ricorso affidato ai seguenti motivi:
I) Violazione di legge, in particolare violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990.
Viene dedotto vizio di motivazione in ordine alle ragioni a base del mancato accoglimento delle osservazioni depositate in seguito all’invio dei motivi ostativi, la cui esposizione sarebbe ridotta a clausole di stile.
II) Illegittimità del provvedimento impugnato per erronea interpretazione dell’art. 7, comma 3, lett c, del D.M. n. 38 del 2013. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Rileva il ricorrente che il parametro di cui all’art. 7, comma 3, lett. c, del D. M. n. 38 del 2013 in ordine alla distanza non inferiore a cento metri fra la sede del suo esercizio commerciale e la rivendita di tabacchi più vicina deve essere considerato unitamente agli altri parametri ivi contemplati, tra cui l’orario prolungato dell’esercizio rispetto alle rivendite circostanti, il giorno di riposo settimanale dell’esercizio che richiede il patentino praticato in un giorno diverso da quello delle rivendite ordinarie più vicine, l’ubicazione e la dimensione dell’esercizio, il volume di affari dell’esercizio richiedente il patentino che ne attesti la frequentazione, l’eventuale presenza di distributori automatici nella rivendita ordinaria più vicina. L’utilizzo di tali concorrenti criteri avrebbe determinato l’accoglimento dell’istanza presentata dal ricorrente, dal momento che il relativo esercizio apre da lunedì a domenica, molto prima e chiude molto più tardi della vicina IA MA, con notevole frequentazione nonché altissima percentuale di vendita dei tabacchi, elementi che si legano alla mancanza di distributori automatici nella tabaccheria più vicina e che è elemento preclusivo rispetto agli altri per la concessione del patentino ai sensi dell’art. 7, comma 4 del D.M. n. 38/2013, aspetto quest’ultimo nella specie insussistente e non tenuto in conto dall’amministrazione.
III) Illegittimità del gravato provvedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 50, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’art. 7, comma 3, lett. g, del DM 38/2013.
Rileva il ricorrente, in ordine alle presunte violazioni definitivamente accertate e non regolarizzate, che debbono essere tenute presenti solo quelle violazioni non soggette a ricorso, mentre le violazioni accertate e contestate vanno considerate solo laddove accertate con sentenza passata in giudicato.
IV) Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà ed illogicità nel comportamento della P.A.
Viene dedotta contraddittorietà nel comportamento dell’amministrazione che, solo a distanza di anni, si sarebbe avveduta dell’insussistenza di una distanza minima tra la IA MA e il Rio Bar, pur avendo sempre concesso a quest’ultima il rinnovo negli anni precedenti anche dopo l’entrata in vigore del D.M. 38/2013, con contestuale violazione dei principi di correttezza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.
V) Eccesso di potere per erroneità dell’attività istruttoria.
L’attività istruttoria svolta dall’amministrazione si sarebbe limitata a definire la distanza tra le la rivendita ed il titolare del patentino ad essa aggregato in metri 81, senza però offrire alcun ragguaglio in ordine al metodo di misurazione adottato, soggiungendo che la notevole differenza sussistente tra la misurazione effettuata dall’amministrazione resistente e quella di cui alla perizia giurata di parte denoterebbe un’assoluta superficialità nell’attività istruttoria svolta dall’Agenzia e una sua valutazione arbitraria delle circostanze.
2- Si è costituita l’amministrazione resistente eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura, in quanto rilasciata dalla persona fisica FR OR senza riferimento alla qualità di legale rappresentante della Riobar s.a.s. e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
3- All’udienza straordinaria di smaltimento del 15.1.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
4- Viene anzitutto scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura, che è infondata.
La procura speciale è stata rilasciata da OR FR e reca il riferimento al ricorso presso questo T.A.R. avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio di un nuovo patentino tabacchi emesso dall’Agenzia Dogane Monopoli – Direzione Interregionale della Campania e Calabria, Ufficio Monopoli Calabria, Sez. Operativa di Reggio Calabria prot. n. 1537 del 20.1.2022.
In sostanza, considerato che “ nel processo amministrativo telematico, la procura speciale rilasciata su foglio separato deve contenere necessariamente l'indicazione della specifica controversia cui si riferisce il mandato ” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 13.5,2020, n. 805), le indicazioni contenute nella procura sono univoche e convergenti nel senso di ricondurla, per un verso, al predetto OR FR (che è il legale rappresentante della società Rio Bar s.a.s.) e, per altro verso, all’oggetto dell’impugnazione identificato nel provvedimento effettivamente oggetto della presente controversia.
Alla luce di quanto ora esposto, la mancata indicazione della qualità, in capo al ricorrente, di legale rappresentante della società ricorrente – enunciata nell’epigrafe dell’atto introduttivo del giudizio- non inficia la specificità della procura stessa e, dunque, la sostanziale riferibilità del mandato difensivo alla Rio Bar s.a.s.
5- Nel merito, il ricorso, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente in quanto interconnesse, è infondato.
5- È anzitutto infondata la dedotta violazione dell’art. 10-bis, di cui al primo motivo di ricorso, dal momento che:
-) per consolidata giurisprudenza “ La motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 5.12.2025, n. 9602);
-) nel provvedimento impugnato l’amministrazione ha chiarito puntualmente le ragioni per cui le deduzioni del ricorrente non siano ritenute meritevoli di accoglimento sia con riferimento alla distanza minima tra le rivendite e al computo degli ingressi agli esercizi sia quanto alla regolarizzazione di violazioni definitivamente accertate nei confronti dell’erario richiamando la nota dell’Agenzia delle entrate – Riscossione.
6- E’ altresì infondato il secondo motivo di ricorso.
Sul punto si osserva che l’art. 7 del D.M. n. 38 del 2013 dispone:
-) al comma 3 che “Ai fini dell'adozione del provvedimento, gli Uffici competenti in relazione all'esercizio del richiedente, valutano: a) l'orario prolungato dell'esercizio rispetto a quello delle rivendite circostanti; b) il giorno di riposo settimanale praticato dall'esercizio in un giorno diverso da quello delle rivendite ordinarie più vicine; c) la distanza dell'esercizio dalla rivendita più vicina; d) l'ubicazione e la dimensione dell'esercizio; e) la frequentazione dell'esercizio sulla base del numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due periodi di imposta; f) l'eventuale presenza di distributori automatici nella rivendita ordinaria più vicina; g) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili ”;
-) al comma 4 che “ In ogni caso il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a metri 100, nonché se presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quelle di cui all'articolo 2, comma 2, è installato un distributore automatico di tabacchi lavorati ”.
In sostanza, la previsione, contenuta al comma 4, della distanza minima di 100 metri indicata come “ in ogni caso ” inquadra la distanza minima come limite preclusivo che vincola l’amministrazione a prescindere dalla possibile valorizzazione dei criteri di cui al comma 3.
Detto in altri termini, la tesi di parte ricorrente, secondo cui il requisito della distanza avrebbe dovuto essere valutato dall'Amministrazione congiuntamente agli ulteriori 'criteri' indicati nel comma 3, non potendo invece ad esso attribuirsi valenza ostativa esclusiva, trascura, invero, di tener conto delle modifiche apportate al D.M. n. 38 del 2013 con il D.M. n. 51 del 12 febbraio 2021.
Il novellato comma 4 dell'art. 7 D.M. n. 38 del 2013, prevede, quindi, una condizione preclusiva assoluta al rilascio del patentino, idonea a rendere inoperativo qualsivoglia ulteriore criterio concorrente.
Né, poi, può assumere rilevanza la circostanza della mancanza, nella rivendita n. 51, di un distributore automatico per la vendita dei tabacchi, prescindendo, infatti, il requisito della distanza 'pari o inferiore a 100 metri' dalla presenza o meno, presso la rivendita di aggregazione, di un punto automatico di vendita. Tale ultima circostanza assume, infatti, oggi rilievo unicamente nell'ipotesi, diversa da quella qui ricorrente, in cui la rivendita viciniore sia posta a una distanza pur sempre superiore a 100 metri ma inferiore a 300, 250 o 200 metri (a seconda della popolazione), posto che in tale ultima evenienza il patentino può essere rilasciato, salvo che nell'altra rivendita sia installato un distributore automatico (così T.A.R. Reggio Calabria, sentenza n. 675 del 13.11.2024).
7- È altresì infondato il terzo motivo.
Premessa la verosimile natura di refuso del riferimento all’art. 50 (da riferirsi verosimilmente all’art. 80) comma 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 richiamato dall’art. 7, comma 3, lett. g) del D.M. n. 38 del 2013, nella fattispecie controversa la sussistenza di violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del d,lgs. n. 50 del 2016 –ossia alla soglia di cui all’art. 48 bis comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973 determinata in € 5.000,00 e la cui entità, si soggiunge per completezza di analisi, è stata recentemente ritenuta conforme a Costituzione (cfr. Corte cost., n. 138 del 2025)– definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili, è da ritenersi adeguatamente comprovata dalla dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 28507 del 9.11.2021 (all. 7) e confermata dall’estratto di ruolo dell’Agenzia delle Entrate Riscossione prot. n. 32169 del 13.12.2021 (all. 8) e, di converso, non adeguatamente confutata dal ricorrente.
8- Il quarto motivo è infondato, stante l’assenza di alcuna valenza –in termini di legittimo affidamento- del preesistente rilascio del patentino in assenza dei relativi presupposti previsti dalla normativa vigente, circostanza che impedisce di tener conto anche di eventuali determinazioni in precedenza assunte, sull’erroneo presupposto della assentibilità dell’istanza.
9- Parimenti infondato è, infine, l’ultimo motivo di ricorso.
Parte ricorrente si limita, per un verso, a contestare la carenza di specificazione dei criteri seguiti dall’amministrazione per detta misurazione e, per altro verso, deduce l’irragionevolezza degli esiti della stessa non sulla base di puntuali contestazioni, corredate da congruenti ed adeguate allegazioni anche solo in termini di principio di prova, bensì alla luce dell’entità della discordanza tra la misurazione svolta dall’amministrazione e gli esiti della propria perizia di parte, quest’ultima ritenuta per ciò solo più attendibile.
Orbene, nel provvedimento impugnato viene affermato che:
-) dal verbale di sopralluogo effettuato da funzionari dell’Ufficio in data 28/10/2021, assunto agli atti in data 08/11/2021 con prot. n. 28440, risulta che la distanza tra l’esercizio richiedente “RIO BAR SAS” e la rivendita più vicina, n° 51, non dotata di distributore automatico, non è pari a 102,50 metri, come indicato sia nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che nella perizia giurata prodotte a corredo dell’istanza, ma pari a 81 metri ed è inferiore, pertanto, a quella minima regolamentare di cui all’art 7 comma 4 del D.M. 38/2013, fissata in 100 metri;
-) l’Ufficio è tenuto a valutare la sussistenza/carenza di requisiti previsti per legge, qual è quello della distanza minima regolamentare dalla rivendita più vicina e il computo di tale distanza, risultato in sede di sopralluogo pari a 81 metri, è stato effettuato secondo le prescrizioni di cui alla determinazione del Vicedirettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che prescrive di misurare la distanza fra gli assi dei rispettivi ingressi sulla base del percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada e, ove per il locale siano stati designati più ingressi, dall’asse dell’ingresso più prossimo all’altro locale per il quale si vuole conoscere la distanza;
-) vista la presenza di due ingressi presso l’esercizio richiedente il patentino, il computo della distanza rispetto alla rivendita più vicina è stato altresì effettuato anche a partire dall’asse dell’ingresso meno prossimo del locale, ubicato all’interno della Galleria Zaffino, ed anche in questo caso la distanza è risultata inferiore a quella minima regolamentare, pari a 88,5 metri.
La stessa relazione di sopralluogo del 28.10.2021 versata in atti dà analiticamente conto delle operazioni effettuate, dei criteri seguiti e della strumentazione utilizzata, alla luce della quale si è pervenuti a appunto riscontrare una distanza pari a m. 81 o, a tutto concedere, partendo da altro ingresso del locale, in metri 88,5.
In difetto di più puntuali censure, la doglianza attinente l’ingresso considerato a valere quale punto di partenza non può, dunque, trovare accoglimento.
Per il resto, si soggiunge per completezza, il ricorrente si limita a sviluppare proprie valutazioni alternative di merito inidonee a scalfire le misurazioni e le conseguenziali determinazioni rassegnate dall’amministrazione resistente.
10- In conclusione, il ricorso va rigettato.
11- Le spese seguono la soccombenza e vanno riconosciute in favore dell’amministrazione resistente per essere liquidate come da dispositivo, mentre nulla va disposto quanto al controinteressato non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, liquidandole in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER LA, Presidente
ME OT, Primo Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME OT | ER LA |
IL SEGRETARIO