TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 58
TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 bis della L. 241/1990 per vizio di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la motivazione finale non debba contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali, ma che sia sufficiente che l'amministrazione abbia tenuto conto delle osservazioni nel loro complesso. Nel provvedimento impugnato, l'amministrazione ha chiarito le ragioni del rigetto sia riguardo alla distanza tra le rivendite sia riguardo alle violazioni fiscali.

  • Rigettato
    Illegittimità per erronea interpretazione dell'art. 7, comma 3, lett. c, del D.M. n. 38/2013 e eccesso di potere per difetto di istruttoria

    La Corte ha chiarito che la previsione del comma 4 dell'art. 7 del D.M. n. 38/2013, che stabilisce una distanza minima di 100 metri, costituisce una condizione preclusiva assoluta al rilascio del patentino, inoperativa rispetto ad ulteriori criteri concorrenti. La modifica normativa apportata dal D.M. n. 51 del 12 febbraio 2021 ha rafforzato questa interpretazione. La mancanza di un distributore automatico nella rivendita vicina non è rilevante ai fini del requisito di distanza.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 7, comma 3, lett. g, del DM 38/2013

    La Corte ha ritenuto che la sussistenza di violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o l'Agente della riscossione, di importo superiore alla soglia prevista, sia adeguatamente comprovata dalla documentazione fornita dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, e non adeguatamente confutata dal ricorrente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà ed illogicità nel comportamento della P.A.

    La Corte ha ritenuto infondata la censura, in quanto il precedente rilascio del patentino in assenza dei presupposti normativi non crea legittimo affidamento e non consente di tenere conto di eventuali determinazioni assunte erroneamente in precedenza.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per erroneità dell'attività istruttoria

    La Corte ha ritenuto che l'amministrazione abbia adeguatamente documentato la misurazione della distanza, indicando i criteri seguiti (percorso pedonale più breve, assi degli ingressi) e la strumentazione utilizzata, come risulta dal verbale di sopralluogo. Le contestazioni del ricorrente sono considerate generiche e non supportate da prove adeguate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 58
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 58
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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