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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 28/12/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 543/2025 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 543 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 11.11.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Fratti n.5 presso lo studio dell'avv.to Maria José Sciortino Antonella Zerbone che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via della Repubblica n.43 presso lo studio dell'avv.to Loredana Modaffari che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio…”;
per parte resistente: “...Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Vohringen (Germania) tra e , matrimonio trascritto nei Parte_1 CP_1 Registri dello Stato Civile del Comune di Imperia, n°10, parte II° anno 2003 con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di annotazione nei registri dell'emananda sentenza…”; N. 543/2025 R.G.A.C.C.
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 21.3.2025 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Vohringen (Germania) il 9.5.2003 con (matrimonio trascritto CP_1 agli atti dello Stato Civile del Comune di Imperia dell'anno 2014, n.10, parte II, serie C); che il Tribunale di Imperia, con provvedimento in data 13.11.2013, omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Evidenziava come dal matrimonio non fossero nati figli e non avanzava alcuna domanda di carattere economico.
Si costituiva ritualmente in giudizio la resistente che, depositando propria CP_1 comparsa, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro chiedeva fosse riconosciuto in proprio favore un assegno divorzile di importo non inferiore ad € 300,00 mensili.
All'udienza del 11.11.2025 – riservata al prosieguo di causa, su istanza delle parti, l'adozione di eventuali provvedimenti ex art. 473-bis.22, c.1 c.p.c. - veniva avanzata domanda di definizione del giudizio in punto status.
Il Tribunale, pertanto, disponeva – ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. e limitatamente allo status
– la discussione orale della causa e le parti precisavano sul punto le rispettive conclusioni;
acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata dalle parti in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e fra la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla volontà, riferita all'udienza del 11.11.2025, di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Deve, invece, rinviarsi al prosieguo di causa al fine di provvedere sulle ulteriori domande.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vohringen (Germania) il 9.5.2003 tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
8.10.1958 e nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto CP_1 agli atti dello Stato Civile del Comune di Imperia dell'anno 2014, al n. 10, parte II, serie C;
2) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
N. 543/2025 R.G.A.C.C.
3) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali di cui alla legge n. 898/1970 e succ. mod., disponendo l'annotazione della presente sentenza all'Ufficio Stato Civile di Imperia.
Così deciso in Imperia, il 19.12.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 543 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 11.11.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Fratti n.5 presso lo studio dell'avv.to Maria José Sciortino Antonella Zerbone che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via della Repubblica n.43 presso lo studio dell'avv.to Loredana Modaffari che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio…”;
per parte resistente: “...Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Vohringen (Germania) tra e , matrimonio trascritto nei Parte_1 CP_1 Registri dello Stato Civile del Comune di Imperia, n°10, parte II° anno 2003 con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di annotazione nei registri dell'emananda sentenza…”; N. 543/2025 R.G.A.C.C.
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 21.3.2025 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Vohringen (Germania) il 9.5.2003 con (matrimonio trascritto CP_1 agli atti dello Stato Civile del Comune di Imperia dell'anno 2014, n.10, parte II, serie C); che il Tribunale di Imperia, con provvedimento in data 13.11.2013, omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Evidenziava come dal matrimonio non fossero nati figli e non avanzava alcuna domanda di carattere economico.
Si costituiva ritualmente in giudizio la resistente che, depositando propria CP_1 comparsa, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro chiedeva fosse riconosciuto in proprio favore un assegno divorzile di importo non inferiore ad € 300,00 mensili.
All'udienza del 11.11.2025 – riservata al prosieguo di causa, su istanza delle parti, l'adozione di eventuali provvedimenti ex art. 473-bis.22, c.1 c.p.c. - veniva avanzata domanda di definizione del giudizio in punto status.
Il Tribunale, pertanto, disponeva – ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. e limitatamente allo status
– la discussione orale della causa e le parti precisavano sul punto le rispettive conclusioni;
acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata dalle parti in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e fra la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla volontà, riferita all'udienza del 11.11.2025, di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Deve, invece, rinviarsi al prosieguo di causa al fine di provvedere sulle ulteriori domande.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vohringen (Germania) il 9.5.2003 tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
8.10.1958 e nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto CP_1 agli atti dello Stato Civile del Comune di Imperia dell'anno 2014, al n. 10, parte II, serie C;
2) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
N. 543/2025 R.G.A.C.C.
3) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali di cui alla legge n. 898/1970 e succ. mod., disponendo l'annotazione della presente sentenza all'Ufficio Stato Civile di Imperia.
Così deciso in Imperia, il 19.12.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)