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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/12/2024, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 523/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott. Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott. Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 17/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistita e difesa dall'Avv. Pt_1 P.IVA_1
FARETRA ANNA
appellante
e
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. CAROPPO NICOLA MARIA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.3.2022, dipendente Controparte_1 della con qualifica di “Caposala coordinatore collaboratore professionale Pt_1 sanitario”, in servizio presso il Centro Trasfusionale del P.O. di Molfetta, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l' datrice di Parte_2 lavoro e premesso: di aver prestato, dal 15.3.2020 al 15.5.2020, la sua attività lavorativa a contatto con pazienti VI, per un totale di 50 turni;
che la struttura rientrava tra quelle indicate nella fascia C delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020, definite all'esito dell'accordo sindacale regionale del 28.5.2020; di non aver percepito l'incentivo effettivamente spettante nella misura dovuta di € 800,00 lordi, bensì due soli acconti del complessivo importo di € 384,50 lordi;
ha chiesto l'accertamento del suo diritto a percepire l'importo di € 415,50 a titolo di incentivo VI per il periodo dal
15.3.2020 al 15.5.2020, pari alla differenza tra quanto erogato dalla datrice di lavoro e quanto dovuto in virtù dell'Accordo Sindacale regionale del 28.5.2020 con riferimento al limite massimo di n. 40 turni lavorativi, con conseguente condanna al pagamento della relativa somma.
2. L'adito Tribunale, con sentenza definitiva resa in data 17.5.2024, richiamate le previsioni di cui agli artt. 1 D.L. 18/2020 e 5 L.R. 12/2020, ha accolto la domanda attorea, nella contumacia della , sulla scorta delle seguenti considerazioni: Pt_1
- in base all'accordo regionale del 28.5.2020 “1) Nell'ambito di ciascuna Parte_3 nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, co.1 del D.L. n. 18/2020, gli importi dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei
(cumulativi) seguenti criteri: a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b) Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia”;
- per il personale coinvolto è stato previsto un premio – in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestati e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica - suddiviso secondo quattro fasce: FASCIA A) (euro 63 per ogni turno) “se coinvolti nell'emergenza
pag. 2/12 COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive,
Dipartimenti (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei CP_2
Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e
Front Office (Triage)”; FASCIA B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità
Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr
525/2020, non inserite nella Fascia A)”; FASCIA C) (20 euro per ogni turno)
“Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”; FASCIA D) (10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
- nel caso di specie è documentato che la ricorrente ha prestato servizio nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020 ed è stata coinvolta nell' emergenza
VI, avendo svolto attività di assistenza e ausilio a medici e infermieri impegnati nella somministrazione delle terapie anticoagulanti e delle terapie marziali nonché nelle procedure di trasfusione di emocomponenti e di prelievo sangue dai donatori ed attività di laboratorio, con trattamento di campioni biologici per esami VI ovvero esami dello stesso tipo;
- tenuto conto dell'inclusione nella fascia C) delle Unità Ospedaliere
“Immunotrasfusionale” e “Sezione Trasfusionale” presso tutti i Presidi Ospedalieri dell , ivi compreso quello di Molfetta, è corretto ravvisare la spettanza, in Pt_1 capo alla ricorrente, della complessiva somma di euro 800,00 lordi, ossia pari ad €
20,00 per n. 40 turni di servizio;
- avendo la ricorrente dato atto di aver percepito ulteriore acconto di € 207,97, parte pag. 3/12 resistente dev'essere condannata al pagamento della residua somma lorda di €
212,54 lordi;
- in un contesto in cui le norme di legge nazionale e regionale hanno già stabilito le risorse indispensabili a finanziare i trattamenti economici de quibus, è irrilevante che la Regione non abbia in concreto provveduto alla loro erogazione, trattandosi di questione attinente a rapporti interni tra Pubbliche Amministrazioni e che dunque non può fungere da fatto impeditivo del maggior credito azionato con il ricorso, tanto più che un finanziamento v'è stato ed è quello già utilizzato per la corresponsione delle minori somme in favore della odierna istante.
3. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 20.6.2024, la ha Pt_1 interposto appello, cui ha resistito, con apposita memoria, Controparte_1
4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado del giudizio, all'udienza del 17.12.2024 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
5. Con un unico motivo di gravame, l'appellante si duole dell'erronea applicazione dell'art. 1, co. 1, del D.L. 18/2020 e dell'Accordo Sindacale Regionale del
25.5.2020, per non aver il Tribunale tenuto conto, nella liquidazione delle somme rivendicate dalla lavoratrice a titolo di incentivo VI, delle decurtazioni previste per gli oneri sociali e l'IRAP, così come previsto dalla normativa e dalla stessa disciplina pattizia ed indicato dalla Tabella A del citato Accordo Regionale, dalla
Delibera di Giunta Regionale n. 1817 del 7.12.2022 nonchè dalla successiva
Delibera del Direttore Generale della n. 2438 del 15.12.2022. Pt_1
Argomenta che, applicando correttamente le decurtazioni previste (oneri sociali e
IRAP), l'importo spettante al lavoratore a titolo di incentivo VI sarebbe stato significativamente inferiore (e pari, rispettivamente, da € 46,26 per la fascia A ad €
7,34 per la fascia D); dunque, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere le somme indicate in Tabella già nette e liquidabili in busta paga.
Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso di primo grado e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
pag. 4/12 6. L'appello è infondato e va respinto.
7. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall'appellata nella propria memoria di costituzione.
E', infatti, opportuno rammentare che, come affermato dalle Sezioni Unite della
S.C. già con sentenza n. 18396/2016 e ribadito, anche con riferimento alle controversie tra datore di lavoro (sostituto d'imposta) e lavoratore (sostituito), con le successive pronunce nn. 21523/2017 e 17211/2023, “le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del Giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (Sez.
Unite, 18 aprile 2014, n. 9033; Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032, Sez. Unite 8 aprile 2010
n. 8312). Del resto, come pure è stato precisato, in tali controversie manca di regola un "atto qualificato" rientrante nella tipologia di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, riconducibile all'autorità fiscale (Sez. Unite 8 novembre 2012 n. 19289; Sez. Unite 19 dicembre 2009 n.
26820; Cass. 6 giugno 2013 n. 14302) e l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, salvo il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario (v. Sez. Unite 28 gennaio 2011 n. 2064;
Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032)” (cfr. in termini Cass. SS.UU. 15031/2009;
15032/2009; 21523/2017; 17211/2023).
Tali principi trovano applicazione in ogni caso in cui – come nella specie – la controversia non abbia ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione tributaria, bensì un rapporto implicante un accertamento in ordine alla debenza dell'imposta contestata destinato ad avere valore meramente incidentale (cfr. Cass. pag. 5/12 SS. UU. 2064/2011).
E' dunque evidente il corretto radicamento della giurisdizione del giudice ordinario, vieppiù in considerazione del fatto che il thema decidendum della presente controversia, come introdotta dalla stessa parte attrice, verte, in via primaria ed assorbente, sulla debenza delle somme rivendicate dalla dipendente alla stregua delle previsioni contenute nell'Accordo Regionale Sindacale e, in secondo luogo, sulla corretta interpretazione, da parte datoriale, di tale accordo, con riferimento alla natura lorda o netta degli importi retributivi liquidati.
8.Ciò posto, venendo al merito della controversia, non può condividersi la tesi dell appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel Parte_2 liquidare le somme spettanti al lavoratore, omettendo di considerare le decurtazioni previste per gli oneri sociali e l'IRAP.
Sul punto è opportuno preliminarmente rilevare che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 446/1997, il presupposto impositivo dell'imposta IRAP è rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito la portata applicativa di tale disposizione evidenziando che “il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal
D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2, - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per
l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in nudo non occasionale di lavoro altrui” (cfr. Cass. SS.UU. 9451/2016; in termini Cass.
26702/2024).
Ebbene, a fronte del tenore testuale delle disposizioni in commento, così come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, è dunque evidente come, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, giammai la lavoratrice odierna pag. 6/12 appellata potrebbe ritenersi personalmente soggetta ad imposta IRAP, tenuto conto che l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata è riferibile esclusivamente all (profilo oggettivo;
cfr. Cass. 199/2016; 2333/2016; 155/2020) Parte_2
e non già al dipendente, il quale, peraltro, non riveste il ruolo di responsabile della medesima organizzazione (profilo soggettivo).
Come evidenziato dalla S.C., infatti, la personale responsabilità dell'organizzazione diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi, riveste portata fondamentale nella prospettiva dell'assoggettabilità ad imposta IRAP;
non a caso, anche con riferimento ai lavoratori autonomi, la S.C. ha escluso la debenza di tale imposta nell'ipotesi in cui il soggetto, benchè inserito in una autonoma organizzazione non ne rivesta il ruolo di responsabile (cfr. ex plurimis Cass.
27154/2024; 19397/2022).
Se già tali considerazioni consentono di escludere l'assoggettabilità ad IRAP delle somme rivendicate dal lavoratore, deve poi evidenziarsi che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in tema di assoggettabilità ad IRAP delle prestazioni intra moenia dai dirigenti medici – i cui principi possono essere certamente estesi anche alla fattispecie in esame – tale imposta non può essere oggetto di “traslazione”, così da comportare una decurtazione dei compensi dovuti al lavoratore.
Ed invero, come rilevato espressamente da Cass. 20010/2022, l' non può Pt_2 pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso, si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servizio (cfr. da ultimo Cass.
13399/2023).
Trattasi di principi, già espressi in tema di compensi per le prestazioni rese in regime libero professionale, che si pongono in linea con la disciplina normativa di riferimento, ossia il citato il d.lgs. n. 446/1997, secondo cui: a) “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni
pag. 7/12 caso presupposto di imposta” (art. 2); b) l'imposta “è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi”
(art. 30).
Dunque, se è vero che dell'IRAP occorre tener conto ai fini della copertura degli oneri del personale e della determinazione della provvista (“le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali” Cass.
21398/2019), nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001 è altrettanto vero che
“le non possono unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei Parte_4 compensi concordati in sede di contrattazione decentrata” (cfr. Cass. 20010/2022).
9.Ferme restando le suesposte assorbenti considerazioni, sotto altro e diverso profilo, v'è poi che neppure la più attenta disamina del contenuto dell'Accordo
Regionale Sindacale, sottoscritto il 28.5.2020 dalle Organizzazioni Sindacali e dalla
, consente di aderire alla tesi propugnata dall'odierna appellante. CP_3
9.1. Detto accordo, infatti è chiaro nello stabilire che “…per le finalità di cui all'art. 1, comma 1 della Tabella A richiamata nella su citata disposizione, prevede per la CP_3
uno stanziamento di E. 16.582,736,00 al lordo di oneri e IRAP. Allo stesso fine l'art.
[...]
2, comma 10, DL n. 34 dl 1905/2020, ha stanziato ulteriori risorse pari ad E. 12.581.332,00, al lordo di oneri ed IRAP” ed aggiunge poi, con riferimento agli importi derivanti dalla distribuzione delle risorse fra i diversi “aziende/enti” sanitarie ed indicati in apposta tabella, che “gli importi su indicati sono previsti al lordo di oneri ed IRAP, che dovranno essere conteggiati e decurtati da ciascuna azienda” (cfr. pag.2).
Una volta individuate, dunque, le risorse derivanti dallo stanziamento e precisato che gli importi distribuiti “dovranno essere conteggiati e decurtati” da ciascuna azienda poiché indicati “al lordo di oneri ed IRAP”, l'Accordo prosegue con la quantificazione del premio da corrispondere ai singoli lavoratori, individuando quattro fasce e segnatamente:
“FASCIA A) euro 63 per ogni turno: se coinvolti nell'emergenza COVID Malattie infettive,
Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive, Dipartimenti (con CP_2
pag. 8/12 riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118,
Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”; FASCIA B) euro 37 per ogni turno: Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella
Fascia A)”; FASCIA C) euro 20 per ogni turno: “Operatori afferenti ad altre Unità operative
e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza
COVID”; FASCIA D) euro 10 per ogni turno: “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
A norma del ridetto Accordo, inoltre, “a ciascun lavoratore dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato) non potrà comunque essere riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a nr. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio). (Dunque, pari 1260 euro lordi per mese in fascia A), 740 euro lordi per mese in fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia C),
200 euro lordi per mese in fascia d)”.
9.2. Ebbene, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, in base al tenore testuale dell'accordo è chiaramente evincibile che il premio finale indicato, secondo la relativa ripartizione in fasce (cfr. tabella contenuta nell'accordo), non può che intendersi al lordo delle sole imposte gravanti sul lavoratore (contributi previdenziali e assistenziali e imposte sul reddito, di cui il primo giudice ha tenuto conto, specificando che la somma residua attribuita in sentenza era “al lordo”, cfr. pag. 4 dell'impugnata sentenza), in quanto determinato a valle della preventiva decurtazione, da parte delle singole aziende, degli “oneri ed IRAP” gravanti sulle pag. 9/12 risorse assegnate.
Tanto si evince anche considerando che nel suddetto Accordo l'IRAP non viene in alcun modo menzionata con riferimento né all'importo del singolo turno, nè all'importo massimo di 20 turni mensili.
Peraltro, non può omettersi di considerare la natura retributiva del “premio”/
“indennità” prevista per i lavoratori coinvolti nell'emergenza VI, il cui ammontare, conseguentemente, va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori.
9.3. A diverse conclusioni non conducono, a ben vedere, le previsioni riportate nella Delibera di Giunta Regionale n. 1817 del 7.12.2022, peraltro riportata in stralcio nell'atto di appello e neppure versata in atti, trattandosi di atto solo successivo all'Accordo, che non può automaticamente retroagire sull'interpretazione dello stesso.
A ciò si aggiunga che il testo della suddetta delibera, come trascritto da parte appellante (cfr. pag. 4 dell'atto di gravame), si riferisce esclusivamente agli stanziamenti ottenuti a livello regionale in virtù delle disposizioni emergenziali e non già all'incidenza di tali imposte sull'importo delle indennità previste per le singole fasce;
si legge infatti “….per le finalità la ha ricevuto uno CP_3 stanziamento di E. 29.164.068 di cui a) 16.582.736,00 al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 18/20220, convertito in Legge 27/2020- Tabella A;
b)
12.581.332, al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 2, comma 10, D.L. n. 34 del
19/05/2020, convertito in Legge n. 77/2020”.
In altri termini, dunque, se non è revocabile in dubbio che gli stanziamenti ottenuti a livello regionale dovessero comprendere gli oneri sociali e l'imposta IRAP, tenuto conto del chiaro tenore testuale dell'accordo sindacale, non può altrettanto dirsi con tranquillante certezza che le parti sociali avessero inteso quantificare gli importi dovuti al singolo lavoratore, secondo la ripartizione in fasce, al lordo degli oneri gravanti sulle singole Aziende Sanitarie. Parte 9.4. Né soccorre l'ulteriore e successiva Delibera n. 2438 del 15.12.2022 – anch'essa solo citata tra le allegazioni difensive, ma non prodotta in atti – alla pag. 10/12 stregua della quale, a dire di parte appellante “le somme erogate alla quale Pt_1 incentivo COVID vengono nettate dai contributi a carico dell'Azienda e dell'IRAP….” (cfr. ancora pag. 4 dell' atto di gravame).
In primo luogo, come correttamente osservato dall'appellato, deve infatti evidenziarsi che la Delibera è un atto amministrativo a mezzo del quale i vertici – nel caso in esame il Direttore Generale – esercitano le proprie funzioni di governo, controllo e gestione complessiva dell' e, in quanto tale, ha Parte_2 rilevanza meramente interna, non potendo derogare a disposizioni di legge.
In secondo luogo, è evidente come lo stralcio testè riportato esorbita dalle previsioni contenute nell'Accordo Sindacale Regionale del 28.5.2020 che non conteneva tale previsione e che, come detto, va interpretato nel senso che l'incentivo retributivo per i lavoratori sia previsto al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori e non già dei diversi oneri gravanti sulle singole
Aziende . Parte_4
10.Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va quindi rigettato, con conferma della gravata sentenza.
11.Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate nel dispositivo che segue, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata.
12. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l.
24.12.2013, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte di Appello di Bari- Sezione Lavoro definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla , in persona del Pt_1
l.r.p.t., con ricorso depositato in data 20.6.2024, avverso la sentenza resa in data
17.5.2024 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, nei confronti di
[...]
, così provvede: CP_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 500,00, oltre accessori e rimborso forfettario come per legge, da distarsi in favore del procuratore antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, ai fini del pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 17.12.2024
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Manuela Saracino
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 523/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott. Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott. Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 17/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistita e difesa dall'Avv. Pt_1 P.IVA_1
FARETRA ANNA
appellante
e
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. CAROPPO NICOLA MARIA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.3.2022, dipendente Controparte_1 della con qualifica di “Caposala coordinatore collaboratore professionale Pt_1 sanitario”, in servizio presso il Centro Trasfusionale del P.O. di Molfetta, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l' datrice di Parte_2 lavoro e premesso: di aver prestato, dal 15.3.2020 al 15.5.2020, la sua attività lavorativa a contatto con pazienti VI, per un totale di 50 turni;
che la struttura rientrava tra quelle indicate nella fascia C delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020, definite all'esito dell'accordo sindacale regionale del 28.5.2020; di non aver percepito l'incentivo effettivamente spettante nella misura dovuta di € 800,00 lordi, bensì due soli acconti del complessivo importo di € 384,50 lordi;
ha chiesto l'accertamento del suo diritto a percepire l'importo di € 415,50 a titolo di incentivo VI per il periodo dal
15.3.2020 al 15.5.2020, pari alla differenza tra quanto erogato dalla datrice di lavoro e quanto dovuto in virtù dell'Accordo Sindacale regionale del 28.5.2020 con riferimento al limite massimo di n. 40 turni lavorativi, con conseguente condanna al pagamento della relativa somma.
2. L'adito Tribunale, con sentenza definitiva resa in data 17.5.2024, richiamate le previsioni di cui agli artt. 1 D.L. 18/2020 e 5 L.R. 12/2020, ha accolto la domanda attorea, nella contumacia della , sulla scorta delle seguenti considerazioni: Pt_1
- in base all'accordo regionale del 28.5.2020 “1) Nell'ambito di ciascuna Parte_3 nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, co.1 del D.L. n. 18/2020, gli importi dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei
(cumulativi) seguenti criteri: a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b) Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia”;
- per il personale coinvolto è stato previsto un premio – in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestati e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica - suddiviso secondo quattro fasce: FASCIA A) (euro 63 per ogni turno) “se coinvolti nell'emergenza
pag. 2/12 COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive,
Dipartimenti (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei CP_2
Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e
Front Office (Triage)”; FASCIA B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità
Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr
525/2020, non inserite nella Fascia A)”; FASCIA C) (20 euro per ogni turno)
“Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”; FASCIA D) (10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
- nel caso di specie è documentato che la ricorrente ha prestato servizio nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020 ed è stata coinvolta nell' emergenza
VI, avendo svolto attività di assistenza e ausilio a medici e infermieri impegnati nella somministrazione delle terapie anticoagulanti e delle terapie marziali nonché nelle procedure di trasfusione di emocomponenti e di prelievo sangue dai donatori ed attività di laboratorio, con trattamento di campioni biologici per esami VI ovvero esami dello stesso tipo;
- tenuto conto dell'inclusione nella fascia C) delle Unità Ospedaliere
“Immunotrasfusionale” e “Sezione Trasfusionale” presso tutti i Presidi Ospedalieri dell , ivi compreso quello di Molfetta, è corretto ravvisare la spettanza, in Pt_1 capo alla ricorrente, della complessiva somma di euro 800,00 lordi, ossia pari ad €
20,00 per n. 40 turni di servizio;
- avendo la ricorrente dato atto di aver percepito ulteriore acconto di € 207,97, parte pag. 3/12 resistente dev'essere condannata al pagamento della residua somma lorda di €
212,54 lordi;
- in un contesto in cui le norme di legge nazionale e regionale hanno già stabilito le risorse indispensabili a finanziare i trattamenti economici de quibus, è irrilevante che la Regione non abbia in concreto provveduto alla loro erogazione, trattandosi di questione attinente a rapporti interni tra Pubbliche Amministrazioni e che dunque non può fungere da fatto impeditivo del maggior credito azionato con il ricorso, tanto più che un finanziamento v'è stato ed è quello già utilizzato per la corresponsione delle minori somme in favore della odierna istante.
3. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 20.6.2024, la ha Pt_1 interposto appello, cui ha resistito, con apposita memoria, Controparte_1
4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado del giudizio, all'udienza del 17.12.2024 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
5. Con un unico motivo di gravame, l'appellante si duole dell'erronea applicazione dell'art. 1, co. 1, del D.L. 18/2020 e dell'Accordo Sindacale Regionale del
25.5.2020, per non aver il Tribunale tenuto conto, nella liquidazione delle somme rivendicate dalla lavoratrice a titolo di incentivo VI, delle decurtazioni previste per gli oneri sociali e l'IRAP, così come previsto dalla normativa e dalla stessa disciplina pattizia ed indicato dalla Tabella A del citato Accordo Regionale, dalla
Delibera di Giunta Regionale n. 1817 del 7.12.2022 nonchè dalla successiva
Delibera del Direttore Generale della n. 2438 del 15.12.2022. Pt_1
Argomenta che, applicando correttamente le decurtazioni previste (oneri sociali e
IRAP), l'importo spettante al lavoratore a titolo di incentivo VI sarebbe stato significativamente inferiore (e pari, rispettivamente, da € 46,26 per la fascia A ad €
7,34 per la fascia D); dunque, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere le somme indicate in Tabella già nette e liquidabili in busta paga.
Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso di primo grado e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
pag. 4/12 6. L'appello è infondato e va respinto.
7. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall'appellata nella propria memoria di costituzione.
E', infatti, opportuno rammentare che, come affermato dalle Sezioni Unite della
S.C. già con sentenza n. 18396/2016 e ribadito, anche con riferimento alle controversie tra datore di lavoro (sostituto d'imposta) e lavoratore (sostituito), con le successive pronunce nn. 21523/2017 e 17211/2023, “le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del Giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (Sez.
Unite, 18 aprile 2014, n. 9033; Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032, Sez. Unite 8 aprile 2010
n. 8312). Del resto, come pure è stato precisato, in tali controversie manca di regola un "atto qualificato" rientrante nella tipologia di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, riconducibile all'autorità fiscale (Sez. Unite 8 novembre 2012 n. 19289; Sez. Unite 19 dicembre 2009 n.
26820; Cass. 6 giugno 2013 n. 14302) e l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, salvo il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario (v. Sez. Unite 28 gennaio 2011 n. 2064;
Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032)” (cfr. in termini Cass. SS.UU. 15031/2009;
15032/2009; 21523/2017; 17211/2023).
Tali principi trovano applicazione in ogni caso in cui – come nella specie – la controversia non abbia ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione tributaria, bensì un rapporto implicante un accertamento in ordine alla debenza dell'imposta contestata destinato ad avere valore meramente incidentale (cfr. Cass. pag. 5/12 SS. UU. 2064/2011).
E' dunque evidente il corretto radicamento della giurisdizione del giudice ordinario, vieppiù in considerazione del fatto che il thema decidendum della presente controversia, come introdotta dalla stessa parte attrice, verte, in via primaria ed assorbente, sulla debenza delle somme rivendicate dalla dipendente alla stregua delle previsioni contenute nell'Accordo Regionale Sindacale e, in secondo luogo, sulla corretta interpretazione, da parte datoriale, di tale accordo, con riferimento alla natura lorda o netta degli importi retributivi liquidati.
8.Ciò posto, venendo al merito della controversia, non può condividersi la tesi dell appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel Parte_2 liquidare le somme spettanti al lavoratore, omettendo di considerare le decurtazioni previste per gli oneri sociali e l'IRAP.
Sul punto è opportuno preliminarmente rilevare che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 446/1997, il presupposto impositivo dell'imposta IRAP è rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito la portata applicativa di tale disposizione evidenziando che “il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal
D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2, - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per
l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in nudo non occasionale di lavoro altrui” (cfr. Cass. SS.UU. 9451/2016; in termini Cass.
26702/2024).
Ebbene, a fronte del tenore testuale delle disposizioni in commento, così come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, è dunque evidente come, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, giammai la lavoratrice odierna pag. 6/12 appellata potrebbe ritenersi personalmente soggetta ad imposta IRAP, tenuto conto che l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata è riferibile esclusivamente all (profilo oggettivo;
cfr. Cass. 199/2016; 2333/2016; 155/2020) Parte_2
e non già al dipendente, il quale, peraltro, non riveste il ruolo di responsabile della medesima organizzazione (profilo soggettivo).
Come evidenziato dalla S.C., infatti, la personale responsabilità dell'organizzazione diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi, riveste portata fondamentale nella prospettiva dell'assoggettabilità ad imposta IRAP;
non a caso, anche con riferimento ai lavoratori autonomi, la S.C. ha escluso la debenza di tale imposta nell'ipotesi in cui il soggetto, benchè inserito in una autonoma organizzazione non ne rivesta il ruolo di responsabile (cfr. ex plurimis Cass.
27154/2024; 19397/2022).
Se già tali considerazioni consentono di escludere l'assoggettabilità ad IRAP delle somme rivendicate dal lavoratore, deve poi evidenziarsi che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in tema di assoggettabilità ad IRAP delle prestazioni intra moenia dai dirigenti medici – i cui principi possono essere certamente estesi anche alla fattispecie in esame – tale imposta non può essere oggetto di “traslazione”, così da comportare una decurtazione dei compensi dovuti al lavoratore.
Ed invero, come rilevato espressamente da Cass. 20010/2022, l' non può Pt_2 pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso, si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servizio (cfr. da ultimo Cass.
13399/2023).
Trattasi di principi, già espressi in tema di compensi per le prestazioni rese in regime libero professionale, che si pongono in linea con la disciplina normativa di riferimento, ossia il citato il d.lgs. n. 446/1997, secondo cui: a) “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni
pag. 7/12 caso presupposto di imposta” (art. 2); b) l'imposta “è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi”
(art. 30).
Dunque, se è vero che dell'IRAP occorre tener conto ai fini della copertura degli oneri del personale e della determinazione della provvista (“le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali” Cass.
21398/2019), nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001 è altrettanto vero che
“le non possono unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei Parte_4 compensi concordati in sede di contrattazione decentrata” (cfr. Cass. 20010/2022).
9.Ferme restando le suesposte assorbenti considerazioni, sotto altro e diverso profilo, v'è poi che neppure la più attenta disamina del contenuto dell'Accordo
Regionale Sindacale, sottoscritto il 28.5.2020 dalle Organizzazioni Sindacali e dalla
, consente di aderire alla tesi propugnata dall'odierna appellante. CP_3
9.1. Detto accordo, infatti è chiaro nello stabilire che “…per le finalità di cui all'art. 1, comma 1 della Tabella A richiamata nella su citata disposizione, prevede per la CP_3
uno stanziamento di E. 16.582,736,00 al lordo di oneri e IRAP. Allo stesso fine l'art.
[...]
2, comma 10, DL n. 34 dl 1905/2020, ha stanziato ulteriori risorse pari ad E. 12.581.332,00, al lordo di oneri ed IRAP” ed aggiunge poi, con riferimento agli importi derivanti dalla distribuzione delle risorse fra i diversi “aziende/enti” sanitarie ed indicati in apposta tabella, che “gli importi su indicati sono previsti al lordo di oneri ed IRAP, che dovranno essere conteggiati e decurtati da ciascuna azienda” (cfr. pag.2).
Una volta individuate, dunque, le risorse derivanti dallo stanziamento e precisato che gli importi distribuiti “dovranno essere conteggiati e decurtati” da ciascuna azienda poiché indicati “al lordo di oneri ed IRAP”, l'Accordo prosegue con la quantificazione del premio da corrispondere ai singoli lavoratori, individuando quattro fasce e segnatamente:
“FASCIA A) euro 63 per ogni turno: se coinvolti nell'emergenza COVID Malattie infettive,
Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive, Dipartimenti (con CP_2
pag. 8/12 riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118,
Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”; FASCIA B) euro 37 per ogni turno: Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella
Fascia A)”; FASCIA C) euro 20 per ogni turno: “Operatori afferenti ad altre Unità operative
e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza
COVID”; FASCIA D) euro 10 per ogni turno: “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
A norma del ridetto Accordo, inoltre, “a ciascun lavoratore dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato) non potrà comunque essere riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a nr. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio). (Dunque, pari 1260 euro lordi per mese in fascia A), 740 euro lordi per mese in fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia C),
200 euro lordi per mese in fascia d)”.
9.2. Ebbene, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, in base al tenore testuale dell'accordo è chiaramente evincibile che il premio finale indicato, secondo la relativa ripartizione in fasce (cfr. tabella contenuta nell'accordo), non può che intendersi al lordo delle sole imposte gravanti sul lavoratore (contributi previdenziali e assistenziali e imposte sul reddito, di cui il primo giudice ha tenuto conto, specificando che la somma residua attribuita in sentenza era “al lordo”, cfr. pag. 4 dell'impugnata sentenza), in quanto determinato a valle della preventiva decurtazione, da parte delle singole aziende, degli “oneri ed IRAP” gravanti sulle pag. 9/12 risorse assegnate.
Tanto si evince anche considerando che nel suddetto Accordo l'IRAP non viene in alcun modo menzionata con riferimento né all'importo del singolo turno, nè all'importo massimo di 20 turni mensili.
Peraltro, non può omettersi di considerare la natura retributiva del “premio”/
“indennità” prevista per i lavoratori coinvolti nell'emergenza VI, il cui ammontare, conseguentemente, va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori.
9.3. A diverse conclusioni non conducono, a ben vedere, le previsioni riportate nella Delibera di Giunta Regionale n. 1817 del 7.12.2022, peraltro riportata in stralcio nell'atto di appello e neppure versata in atti, trattandosi di atto solo successivo all'Accordo, che non può automaticamente retroagire sull'interpretazione dello stesso.
A ciò si aggiunga che il testo della suddetta delibera, come trascritto da parte appellante (cfr. pag. 4 dell'atto di gravame), si riferisce esclusivamente agli stanziamenti ottenuti a livello regionale in virtù delle disposizioni emergenziali e non già all'incidenza di tali imposte sull'importo delle indennità previste per le singole fasce;
si legge infatti “….per le finalità la ha ricevuto uno CP_3 stanziamento di E. 29.164.068 di cui a) 16.582.736,00 al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 18/20220, convertito in Legge 27/2020- Tabella A;
b)
12.581.332, al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 2, comma 10, D.L. n. 34 del
19/05/2020, convertito in Legge n. 77/2020”.
In altri termini, dunque, se non è revocabile in dubbio che gli stanziamenti ottenuti a livello regionale dovessero comprendere gli oneri sociali e l'imposta IRAP, tenuto conto del chiaro tenore testuale dell'accordo sindacale, non può altrettanto dirsi con tranquillante certezza che le parti sociali avessero inteso quantificare gli importi dovuti al singolo lavoratore, secondo la ripartizione in fasce, al lordo degli oneri gravanti sulle singole Aziende Sanitarie. Parte 9.4. Né soccorre l'ulteriore e successiva Delibera n. 2438 del 15.12.2022 – anch'essa solo citata tra le allegazioni difensive, ma non prodotta in atti – alla pag. 10/12 stregua della quale, a dire di parte appellante “le somme erogate alla quale Pt_1 incentivo COVID vengono nettate dai contributi a carico dell'Azienda e dell'IRAP….” (cfr. ancora pag. 4 dell' atto di gravame).
In primo luogo, come correttamente osservato dall'appellato, deve infatti evidenziarsi che la Delibera è un atto amministrativo a mezzo del quale i vertici – nel caso in esame il Direttore Generale – esercitano le proprie funzioni di governo, controllo e gestione complessiva dell' e, in quanto tale, ha Parte_2 rilevanza meramente interna, non potendo derogare a disposizioni di legge.
In secondo luogo, è evidente come lo stralcio testè riportato esorbita dalle previsioni contenute nell'Accordo Sindacale Regionale del 28.5.2020 che non conteneva tale previsione e che, come detto, va interpretato nel senso che l'incentivo retributivo per i lavoratori sia previsto al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori e non già dei diversi oneri gravanti sulle singole
Aziende . Parte_4
10.Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va quindi rigettato, con conferma della gravata sentenza.
11.Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate nel dispositivo che segue, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata.
12. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l.
24.12.2013, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte di Appello di Bari- Sezione Lavoro definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla , in persona del Pt_1
l.r.p.t., con ricorso depositato in data 20.6.2024, avverso la sentenza resa in data
17.5.2024 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, nei confronti di
[...]
, così provvede: CP_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 500,00, oltre accessori e rimborso forfettario come per legge, da distarsi in favore del procuratore antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, ai fini del pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 17.12.2024
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Manuela Saracino
pag. 12/12