TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/11/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2160/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2160/2023 promossa da:
(C.F. , nata in [...] il [...] e residente a [...],elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BUGEIA NADIA FRANCESCA che la rappresenta e difende come da procura RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2 (MI), P.zza Libertà n. 10, C.F. , rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. C.F._2 Francesca Malgaroli (Codice Fiscale fax: 02/99.76.44.59 – pec: CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Email_1 in Limbiate, via Garibaldi, 27 giusta delega in atti. RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: CONDIZIONI DEL DIVORZIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
I signori e come sopra rappresentati assistiti e difesi Parte_1 CP_1 PREMESSO
- che con sentenza n. 41-2025-866 (208) pronunciata in data 11/03/2025 e passata in giudicato in data 08/05/2025, il Tribunale di Korce (Albania) ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile tra e nulla statuendo sull'affidamento e sul mantenimento del figlio minore CP_1 Parte_1
Persona_1 pagina 1 di 5 - che all'esito delle trattative intercorse con l'ausilio dei rispettivi difensori i signori e CP_1 Parte_1 sono pervenuti ad un accordo sulle modalità di affidamento del figlio minore e sulle condizioni
[...] economiche. propongono congiuntamente le seguenti CONCLUSIONI
1) Confermare i provvedimenti in essere in ordine all' affidamento, al collocamento e al diritto di visita padre/figlio.
2) Porre a carico del padre l'importo di Euro 200,00, da versarsi in via anticipata, con decorrenza dal mese di febbraio 2023 entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2024 e con riferimento al mese di febbraio 2023.
3) Porre a carico del padre il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e pagina 2 di 5 utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
4) Nulla dichiarare in punto assegni alimentari o di mantenimento dei coniugi per loro espressa rinuncia e dichiarazione di autosufficienza.
5) Spese di lite integralmente compensate tra le parti
********** I procuratori delle parti rinunciano al deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 41-2025-866 (208) pronunciata in data 11/03/2025 e passata in giudicato in data 08/05/2025, il Tribunale di Korce (Albania) ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile tra (cittadino albanese) e (cittadina italiana) CP_1 Parte_1 nulla statuendo sull'affidamento e sul mantenimento del figlio minore Persona_1
I. Sussiste la competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria italiana in ordine alla responsabilità genitoriale sul minore, ex articoli 1 e 2 reg. CE 2201/2003, ivi trovandosi l'ultima residenza abituale della coppia ed ivi essendo residente il minore (articoli 3 e 8 reg. CE 2201/2003). Va, innanzi tutto, precisato che tale regolamento ha una valenza universale (c.d. efficacia ecumenica), nel senso che è applicabile anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. III, 29.11.2007 C 68/07 Sundelind vs ove è Per_2 precisato che il Reg. CE n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, in conformità dei criteri di competenza previsti dallo stesso Regolamento, che si fondano sul principio della necessità di un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza;
Trib Belluno 30.12.2011; Trib. Belluno, 23.12.2014; Trib. Mantova 19.1.2016). Nel caso di specie, è documentalmente provato che le parti al momento della instaurazione del presente giudizio, erano residenti in [...], onde la giurisdizione del giudice italiano va affermata con riguardo alle domande inerenti la responsabilità genitoriale, avendo il minore abituale in Solaro, quale luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale dello stesso (cfr. Corte Giustizia UE, 16.7.2015 in C. 184/14; Corte Giustizia UE, 9.10.2014 in C 376/2014; Corte Giustizia UE, 22.12.2010 in C 497/2010; Corte Giustizia UE, 2.4.2009 in C 523/2007; Cass. Civ., Sez. Un., 2276/2016; Cass. Civ., Sez. Un., n. 5418/2016, Cass. Civ., n. 16648/2014; Cass. Civ., Sez. Un., 30646/2011).
-la competenza dell'autorità giudiziaria italiana sussiste anche in ordine alle obbligazioni alimentari, ex articolo 3 Regolamento CE 4/2009, trovandosi in Italia la residenza abituale del resistente e del minore;
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 10 comma 1, lett. b), Regolamento (UE) n. 2019/111 del Consiglio dell'Unione Europea del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, oltre che la competenza territoriale del giudice adito, peraltro non messe in discussione da alcuno. Ritiene in particolare il Collegio che alla fattispecie debba applicarsi l'art. 10 comma 1, Regolamento (UE) n. 2019/111 del Consiglio dell'Unione Europea del 25 giugno 2019, entrato in vigore nell'agosto 2022, il quale stabilisce che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti: a) il minore ha un legame sostanziale con pagina 3 di 5 quello Stato membro, in particolare perché: i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
(…) b) le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno: i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Con riferimento al figlio, trova applicazione l'articolo 36 bis l. 218/1995 a mente del quale si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che (…) b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
c) attribuiscono al giudice il poter di adottare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.
II. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Le parti chiedono la conferma dei provvedimenti in essere. Con l'ordinanza presidenziale in data 22.9.2023 è stato confermato il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Milano che ha disposto l'affido del figlio minore all'ente con collocamento prevalente presso la madre. Nella relazione dei servizi sociali del Comune di Inzago trasmessa in data 30.10.2025 si legge che tali provvedimenti sono tuttora rispondenti all'interesse del minore. Il rapporto tra i genitori è stato connotato da elevata conflittualità, il padre tenta di prevaricare la madre nelle decisioni relative al minore, per cui vanno confermati. L'unica modifica è costituita dalle visite del padre: lunedì e venerdì quando il we è di spettanza della madre mercoledì quando il we è di spettanza del padre. Pertanto, va confermato l'affido ai servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza del minore, attualmente Inzago, per 24 mesi ai sensi dell'art. 5bis L. 184/83, quindi fino al 13.11.2027, decorsi i quali l'affidamento tornerà condiviso con limitazione della responsabilità genitoriali per le scelte in tema di collocamento, educative, scolastiche e sanitarie e facoltà di regolamentare i rapporti padre figlio. Va confermato il collocamento prevalente presso la madre con facoltà per il padre di tenerlo secondo la regolamentazione attuale. L'ente affidatario va incaricato di attivare gli opportuni interventi in favore del nucleo familiare e del minore, coordinandosi con i servizi sociali competenti in relazione alla residenza del padre. Le parti hanno concordato le ulteriori condizioni meritevoli di accoglimento, in quanto conformi all'interesse del figlio minore. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Recepisce le condizioni trascritte in epigrafe da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte e, per l'effetto, affida il figlio minore ai servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza del minore, attualmente Inzago per 24 mesi ai sensi dell'art. 5bis L. 184/83, quindi fino al 13.11.2027, decorsi i quali l'affidamento tornerà condiviso con limitazione della responsabilità genitoriali per le scelte in tema di collocamento, educative, scolastiche e sanitarie e facoltà di regolamentare i rapporti padre figlio. Conferma il collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di tenerlo come da regolamentazione attuale.
II. Incarica l'ente affidatario di attivare gli opportuni interventi in favore del nucleo familiare e del minore, coordinandosi con i servizi sociali competenti in relazione alla residenza del padre.
Dispone la comunicazione della presente sentenza ai servizi sociali del Comune di Inzago.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 5 di 5