Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il dottor Giuseppe Alfonso, Giudice Designato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 24.3.2001 n. 89 nel procedimento camerale iscritto al n. 151/2025
V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] l'[...], c.f. Parte_1 C.F._1
, e , nata a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_2 [...]
ivi elettivamente domiciliati in Via Ronchi n. 9, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Gianfranco Bognandi che li rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
RICORRENTI CONTRO il , in persona del pro tempore, c.f. Controparte_1 CP_2
rappresentato ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_1 di Catania
RESISTENTE
**********
Letto il ricorso depositato in data 28.2.2025 con cui e Parte_1
hanno chiesto la liquidazione dell'indennità di cui all'art. Parte_2
2 bis della legge 24.3.2001 n. 89 per l'irragionevole durata della procedura esecutiva immobiliare svoltasi in loro danno innanzi al Tribunale di Siracusa
(R.G. Es. n. 205/2008);
Esaminati gli atti e la documentazione allegata;
Ritenuta la competenza territoriale di questo Ufficio e la tempestività del ricorso;
Rilevato che la durata della procedura esecutiva presupposta, iniziata il
21.5.2008 e definita il 17.7.2024, si è protratta oltre il limite di ragionevolezza fissato dall'art. 2, comma 2 bis, della legge 24.3.2001 n. 89; Considerato tuttavia che nel processo esecutivo il debitore espropriato non riveste la qualità di parte processuale in senso tecnico e non è pertanto necessariamente investito dagli effetti negativi di un'esecuzione forzata di
7.5.2018 n. 10875; Cass.
9.7.2015 n.
14382);
Ritenuto, conseguentemente, che grava sull'esecutato l'onere di provare la sussistenza di uno specifico interesse alla celerità dell'espropriazione (Cass.
11.11.2019 n. 29139);
Rilevato che, sebbene la procedura abbia avuto una durata complessiva ingiustificata, i ricorrenti non hanno allegato circostanze idonee a dimostrare la sussistenza del pregiudizio rivendicato, avendo agganciato la pretesa d'indennizzo alla sola eccedenza temporale ingiustificata della procedura esecutiva immobiliare;
Considerato, tra l'altro, che nel caso in esame va comunque esclusa qualsivoglia fondatezza della domanda d'indennizzo, avendo gli esecutati conservato medio tempore il possesso dei beni pignorati e, a seguito della dichiarata estinzione del processo esecutivo, anche la titolarità;
Ritenuto pertanto che, in mancanza di idonee allegazioni, non potendosi ancorare la pretesa indennitaria alla sola ingiustificata ed irragionevole durata del processo quale conseguenza in re ipsa del patema d'animo, va dunque esclusa qualsivoglia fondatezza della domanda d'indennizzo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, 6 giugno 2025
IL GIUDICE DESIGNATO
Giuseppe Alfonso
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