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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 10/2014 R.G.A.C. vertente tra
(P.I. Parte_1
), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Giovanni Spataro, nel cui studio, sito in Cosenza, via Bilotti n. 35, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
- Attrice –
e
(c.f.: ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Falduto dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura in Catanzaro, Viale Europa Cittadella
Regionale;
- Convenuta –
Oggetto: revoca benefici comunitari
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'1.10.2024 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di giorni
20 per il deposito delle memorie di replica.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La - Parte_1
(d'ora in poi solo – società di agricoltori calabresi dedita alla macellazione di bovini Parte_1
1 e suini ed alla produzione di salumi tipici – ha citato in giudizio la al fine di Controparte_1
sentire accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento
Agricoltura, Foreste e Forestazione della n. 14739 del 28.10.2013, Controparte_1 comunicatogli in data 25.11.2013, con il quale le è stata ordinata la restituzione della somma di €
1.124.072,92 – comprensiva di interessi fino al 30.06.2011 – disposta dalla a Controparte_1
seguito dell'intervenuta revoca di benefici comunitari già percepiti, giusta DDG n. 9548 del
01.08.2011.
A fondamento della domanda ha dedotto diversi profili di illegittimità del provvedimento de quo, ed in particolare: la carenza del potere autoritativo di imporre la restituzione di somme finanziate;
la violazione degli artt. 2, 3 e 4 della Legge 23.12.1986 n.898, nonché la violazione della Legge 24.11.1981 n.689; la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme oggetto di revoca;
l'insussistenza dell'illecito di cui all'art. 3 della Legge 23.12.1986 n.898, nonché di qualsivoglia condotta fraudolenta e/o irregolare.
Si è costituita in giudizio la eccependo, preliminarmente, il difetto di Controparte_1
giurisdizione del giudice ordinario, poiché, trattandosi di questione relativa alla concessione/revoca di contributi pubblici, la controversia ricadrebbe nella sfera di conoscibilità del giudice amministrativo.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda sul presupposto della legittimità del provvedimento di revoca, in quanto atto dovuto da parte della a seguito di Controparte_1
accertate irregolarità commesse dalla società attrice nella percezione del finanziamento per cui è causa e documentate dalla Guardia di Finanza.
Con provvedimento del 20.02.2015 il presente giudizio è stato sospeso ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio precedentemente instaurato dalla per la Parte_1
declaratoria di illegittimità del Decreto dirigenziale della RDD n.9548 del Controparte_1
01.08.2011, recante la revoca del finanziamento in questione e sulla cui base la stessa CP_1
aveva poi adottato il provvedimento di ingiunzione di pagamento di cui al Decreto Dirigenziale
R.G. n.14739 del 28.10.2013, in questa sede opposto.
Il suddetto giudizio è stato definito con sentenza n.1375/2023 pubblicata il 25.08.2023, con la quale questo Tribunale ha così statuito: “- in accoglimento della domanda attorea, dichiara
l'illegittimità e, per l'effetto, disapplica il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento
Agricoltura, Foreste e Forestazione della R.D.D. n. 9548 del 01/08/2011, Controparte_1
comunicato con prot. n. 83060 del 05/08/2011;
- condanna la , in persona del suo legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 rifusione, in favore di parte attrice, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessive €
2 20.698,40 di cui € 1.721,40 per spese vive, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario”.
Divenuta definitiva la sentenza n. 1375/2023 la ha provveduto a riassumere il Parte_1
presente giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertatane e dichiaratane l'illegittimità, annullare e/o revocare il decreto dirigenziale R.G. n.14739 del
28.10.2013;
2) condannare la al pagamento delle spese e competenze di giudizio, Controparte_1 con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”.
Si è costituita nel giudizio riassunto la deducendo che “in presa d'atto Controparte_1
degli effetti discendenti dalla sentenza Trib. Catanzaro n. 1375/2013, il Dipartimento regionale competente ha adottato il decreto n. 7720 del 5 giugno 2024 (che si allega), con cui è stata revocata l'ingiunzione di pagamento portata dal D.D.G. n. 14739 del 28 ottobre 2013”.
Ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'01.10.2024, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, giova evidenziare che le doglianze mosse da parte attrice attengono al merito della revoca del finanziamento e, in particolare, alla sua illegittimità.
La società attrice aveva, infatti, già introdotto autonomo giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di revoca di finanziamento pubblico in ragione del quale è stata pronunciata l'ingiunzione di pagamento opposta in questa sede.
Come in premessa evidenziato, il suddetto giudizio si è concluso con sentenza n.1375/2023, passata in giudicato, che ha dichiarato l'illegittimità e, per l'effetto, disapplicato il presupposto Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e
Forestazione della R.D.D. n. 9548 del 01/08/2011, comunicato con prot. n. Controparte_1
83060 del 05/08/2011.
La Parte_2
costituitasi nel giudizio riassunto a seguito del venir meno della causa
[...]
di sospensione ex art. 295 c.p.c., ha dato atto che, in presa d'atto degli effetti discendenti dalla sentenza del Tribunale Catanzaro, il Dipartimento regionale competente ha adottato il decreto n.
7720 del 5 giugno 2024, con cui è stata revocata l'ingiunzione di pagamento portata dal D.D.G.
n. 14739 del 28 ottobre 2013.
3 Ciò posto, deve rilevarsi che la ha revocato il DDG n. 14739/2013 ai sensi CP_1
dell'art. 21 quinques L. 241/1990e non ha invece disposto l'annullamento d'ufficio dello stesso.
Al riguardo, si osserva che “Il potere di revoca esercitato ai sensi dell'art. 21-quinquies l.
n. 241/1990 si differenzia da quello di annullamento in autotutela ai sensi del successivo art. 21- nonies. Solo in quest'ultimo caso assurge a requisito di legittimità dell'atto - a seconda dei casi
e salvi i ben noti casi di prevalenza in re ipsa delle esigenze della legalità - il bilanciamento tra
l'interesse pubblico al ripristino della legalità e gli interessi dei destinatari. Per contro, la prima delle citate disposizioni non contempla un simile presupposto ma recepisce una nozione ampia di revoca, tendente ad abbracciare tutti i casi di esercizio dello ius poenitendi da parte dell'amministrazione, e cioè non solo i casi di ritiro di provvedimenti ad efficacia durevole sulla base di sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero di mutamenti della situazione di fatto, ma più in generale il potere di rivedere il proprio operato per ragioni di opportunità, in virtù di una rinnovata diversa valutazione dell'interesse pubblico originario, salvo il solo obbligo di ristorare il contrapposto interesse privato sacrificato mediante indennizzo, ove risultino i relativi presupposti” (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 14/10/2014, n. 5082)
È evidente che, come correttamente sostenuto da parte attrice, un siffatto provvedimento non sia interamente satisfattivo degli interessi di parte attrice, in quanto, trattandosi di revoca ai sensi dell'art. 21 quinques L.241/90 e non di annullamento ex art. 21 nonies L. 241/90, dispiega i suoi effetti ex nunc e non ex tunc, per cui una tale statuizione potrebbe pregiudicare una eventuale futura azione risarcitoria da intentare nei confronti della . Controparte_1
Pertanto, non può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Cionondimeno, giova rilevare che quanto oggi impugnato non è altro che l'aspetto esecutivo della vicenda già decisa con sentenza passata in giudicato dal Tribunale di Catanzaro.
Ed invero, come evidenziato, il giudizio instaurato dalla società attrice avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di revoca di finanziamento pubblico, si è concluso con una dichiarazione di illegittimità dello stesso.
In particolare, la sentenza definitiva allegata da parte attrice – pronunciata all'esito di un giudizio intercorso tra le stesse parti – è entrata nel merito della stessa legittimità del decreto di revoca del finanziamento in ragione del quale è stata pronunciata l'ingiunzione di pagamento opposta, affermando il diritto dell'impresa al mantenimento del contributo a suo tempo erogato.
In sostanza, è venuto meno il titolo giustificativo dell'ingiunzione di pagamento in questa sede impugnata, risultando evidente l'illegittimità derivata della stessa.
È costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato, sent.
n. 6922/2020), infatti, che l'annullamento dell'atto presupposto determina l'illegittimità di quello
4 conseguente (cd. invalidità derivata), di modo che l'invalidità del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente, che è travolto e caducato, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza.
Che nel caso di specie si sia in presenza di un rapporto di presupposizione è indubbio, vista l'esistenza di un collegamento fra più atti, di un unico procedimento o anche atti autonomi, collegamento così stretto nel contenuto e negli effetti da poter ritenere che l'atto successivo sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare.
Né è prova il fatto che, una volta disposta la revoca del finanziamento, la CP_1
, ha comunicato all'odierna opponente il Decreto Dirigenziale oggetto di impugnazione
[...]
nel presente giudizio, con cui si ordinava la restituzione della medesima somma già oggetto del primigenio giudizio R.G. n.3516/2011 e, nel contempo, se ne ingiungeva il versamento entro trenta giorni ai sensi dell'art. 40 bis della L.R. n.8/2002 e del R.D. n.639/1910 e s.m. e i..
Decreto riportante le medesime motivazioni di cui al precedente D.D. n.9548/2011.
La dichiarazione di illegittimità del decreto di revoca del finanziamento – quale atto presupposto -, determina, quindi, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione – quale atto conseguente.
In ogni caso, la fondatezza delle ragioni poste a fondamento dell'illegittimità dell'atto oggi impugnato è stata già accertata da Codesto Tribunale con la già richiamata sentenza n.
1375/2023, che ha dichiarato illegittimità del presupposto RDD n. 9548 del 01.08.2011, impugnato per i medesimi motivi.
In definitiva, considerato, dunque, che la validità dell'atto presupposto è condizione indispensabile affinché l'altro possa legittimamente esistere e produrre la propria efficacia giuridica, l'ordinanza ingiunzione opposta va annullata dal momento che il presupposto decreto di revoca dell'01.08.2011 è risultato essere illegittimo.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui al d.m. n. 147 /2022, in ragione della non particolare difficoltà delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione emessa con decreto del competente dirigente della Regione n. 14739 del 28/10/2013 nei confronti CP_1
della ; Parte_1
5 2) condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
alla rifusione, in favore della Parte_1
- delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 11.688,20, di
[...] cui € 1.508,20 per esborsi ed € 10.180,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf., Iva e
Cpa come per legge.
Catanzaro, 21 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Petrolo
6
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 10/2014 R.G.A.C. vertente tra
(P.I. Parte_1
), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Giovanni Spataro, nel cui studio, sito in Cosenza, via Bilotti n. 35, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
- Attrice –
e
(c.f.: ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Falduto dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura in Catanzaro, Viale Europa Cittadella
Regionale;
- Convenuta –
Oggetto: revoca benefici comunitari
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'1.10.2024 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di giorni
20 per il deposito delle memorie di replica.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La - Parte_1
(d'ora in poi solo – società di agricoltori calabresi dedita alla macellazione di bovini Parte_1
1 e suini ed alla produzione di salumi tipici – ha citato in giudizio la al fine di Controparte_1
sentire accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento
Agricoltura, Foreste e Forestazione della n. 14739 del 28.10.2013, Controparte_1 comunicatogli in data 25.11.2013, con il quale le è stata ordinata la restituzione della somma di €
1.124.072,92 – comprensiva di interessi fino al 30.06.2011 – disposta dalla a Controparte_1
seguito dell'intervenuta revoca di benefici comunitari già percepiti, giusta DDG n. 9548 del
01.08.2011.
A fondamento della domanda ha dedotto diversi profili di illegittimità del provvedimento de quo, ed in particolare: la carenza del potere autoritativo di imporre la restituzione di somme finanziate;
la violazione degli artt. 2, 3 e 4 della Legge 23.12.1986 n.898, nonché la violazione della Legge 24.11.1981 n.689; la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme oggetto di revoca;
l'insussistenza dell'illecito di cui all'art. 3 della Legge 23.12.1986 n.898, nonché di qualsivoglia condotta fraudolenta e/o irregolare.
Si è costituita in giudizio la eccependo, preliminarmente, il difetto di Controparte_1
giurisdizione del giudice ordinario, poiché, trattandosi di questione relativa alla concessione/revoca di contributi pubblici, la controversia ricadrebbe nella sfera di conoscibilità del giudice amministrativo.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda sul presupposto della legittimità del provvedimento di revoca, in quanto atto dovuto da parte della a seguito di Controparte_1
accertate irregolarità commesse dalla società attrice nella percezione del finanziamento per cui è causa e documentate dalla Guardia di Finanza.
Con provvedimento del 20.02.2015 il presente giudizio è stato sospeso ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio precedentemente instaurato dalla per la Parte_1
declaratoria di illegittimità del Decreto dirigenziale della RDD n.9548 del Controparte_1
01.08.2011, recante la revoca del finanziamento in questione e sulla cui base la stessa CP_1
aveva poi adottato il provvedimento di ingiunzione di pagamento di cui al Decreto Dirigenziale
R.G. n.14739 del 28.10.2013, in questa sede opposto.
Il suddetto giudizio è stato definito con sentenza n.1375/2023 pubblicata il 25.08.2023, con la quale questo Tribunale ha così statuito: “- in accoglimento della domanda attorea, dichiara
l'illegittimità e, per l'effetto, disapplica il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento
Agricoltura, Foreste e Forestazione della R.D.D. n. 9548 del 01/08/2011, Controparte_1
comunicato con prot. n. 83060 del 05/08/2011;
- condanna la , in persona del suo legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 rifusione, in favore di parte attrice, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessive €
2 20.698,40 di cui € 1.721,40 per spese vive, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario”.
Divenuta definitiva la sentenza n. 1375/2023 la ha provveduto a riassumere il Parte_1
presente giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertatane e dichiaratane l'illegittimità, annullare e/o revocare il decreto dirigenziale R.G. n.14739 del
28.10.2013;
2) condannare la al pagamento delle spese e competenze di giudizio, Controparte_1 con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”.
Si è costituita nel giudizio riassunto la deducendo che “in presa d'atto Controparte_1
degli effetti discendenti dalla sentenza Trib. Catanzaro n. 1375/2013, il Dipartimento regionale competente ha adottato il decreto n. 7720 del 5 giugno 2024 (che si allega), con cui è stata revocata l'ingiunzione di pagamento portata dal D.D.G. n. 14739 del 28 ottobre 2013”.
Ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'01.10.2024, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, giova evidenziare che le doglianze mosse da parte attrice attengono al merito della revoca del finanziamento e, in particolare, alla sua illegittimità.
La società attrice aveva, infatti, già introdotto autonomo giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di revoca di finanziamento pubblico in ragione del quale è stata pronunciata l'ingiunzione di pagamento opposta in questa sede.
Come in premessa evidenziato, il suddetto giudizio si è concluso con sentenza n.1375/2023, passata in giudicato, che ha dichiarato l'illegittimità e, per l'effetto, disapplicato il presupposto Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e
Forestazione della R.D.D. n. 9548 del 01/08/2011, comunicato con prot. n. Controparte_1
83060 del 05/08/2011.
La Parte_2
costituitasi nel giudizio riassunto a seguito del venir meno della causa
[...]
di sospensione ex art. 295 c.p.c., ha dato atto che, in presa d'atto degli effetti discendenti dalla sentenza del Tribunale Catanzaro, il Dipartimento regionale competente ha adottato il decreto n.
7720 del 5 giugno 2024, con cui è stata revocata l'ingiunzione di pagamento portata dal D.D.G.
n. 14739 del 28 ottobre 2013.
3 Ciò posto, deve rilevarsi che la ha revocato il DDG n. 14739/2013 ai sensi CP_1
dell'art. 21 quinques L. 241/1990e non ha invece disposto l'annullamento d'ufficio dello stesso.
Al riguardo, si osserva che “Il potere di revoca esercitato ai sensi dell'art. 21-quinquies l.
n. 241/1990 si differenzia da quello di annullamento in autotutela ai sensi del successivo art. 21- nonies. Solo in quest'ultimo caso assurge a requisito di legittimità dell'atto - a seconda dei casi
e salvi i ben noti casi di prevalenza in re ipsa delle esigenze della legalità - il bilanciamento tra
l'interesse pubblico al ripristino della legalità e gli interessi dei destinatari. Per contro, la prima delle citate disposizioni non contempla un simile presupposto ma recepisce una nozione ampia di revoca, tendente ad abbracciare tutti i casi di esercizio dello ius poenitendi da parte dell'amministrazione, e cioè non solo i casi di ritiro di provvedimenti ad efficacia durevole sulla base di sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero di mutamenti della situazione di fatto, ma più in generale il potere di rivedere il proprio operato per ragioni di opportunità, in virtù di una rinnovata diversa valutazione dell'interesse pubblico originario, salvo il solo obbligo di ristorare il contrapposto interesse privato sacrificato mediante indennizzo, ove risultino i relativi presupposti” (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 14/10/2014, n. 5082)
È evidente che, come correttamente sostenuto da parte attrice, un siffatto provvedimento non sia interamente satisfattivo degli interessi di parte attrice, in quanto, trattandosi di revoca ai sensi dell'art. 21 quinques L.241/90 e non di annullamento ex art. 21 nonies L. 241/90, dispiega i suoi effetti ex nunc e non ex tunc, per cui una tale statuizione potrebbe pregiudicare una eventuale futura azione risarcitoria da intentare nei confronti della . Controparte_1
Pertanto, non può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Cionondimeno, giova rilevare che quanto oggi impugnato non è altro che l'aspetto esecutivo della vicenda già decisa con sentenza passata in giudicato dal Tribunale di Catanzaro.
Ed invero, come evidenziato, il giudizio instaurato dalla società attrice avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di revoca di finanziamento pubblico, si è concluso con una dichiarazione di illegittimità dello stesso.
In particolare, la sentenza definitiva allegata da parte attrice – pronunciata all'esito di un giudizio intercorso tra le stesse parti – è entrata nel merito della stessa legittimità del decreto di revoca del finanziamento in ragione del quale è stata pronunciata l'ingiunzione di pagamento opposta, affermando il diritto dell'impresa al mantenimento del contributo a suo tempo erogato.
In sostanza, è venuto meno il titolo giustificativo dell'ingiunzione di pagamento in questa sede impugnata, risultando evidente l'illegittimità derivata della stessa.
È costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato, sent.
n. 6922/2020), infatti, che l'annullamento dell'atto presupposto determina l'illegittimità di quello
4 conseguente (cd. invalidità derivata), di modo che l'invalidità del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente, che è travolto e caducato, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza.
Che nel caso di specie si sia in presenza di un rapporto di presupposizione è indubbio, vista l'esistenza di un collegamento fra più atti, di un unico procedimento o anche atti autonomi, collegamento così stretto nel contenuto e negli effetti da poter ritenere che l'atto successivo sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare.
Né è prova il fatto che, una volta disposta la revoca del finanziamento, la CP_1
, ha comunicato all'odierna opponente il Decreto Dirigenziale oggetto di impugnazione
[...]
nel presente giudizio, con cui si ordinava la restituzione della medesima somma già oggetto del primigenio giudizio R.G. n.3516/2011 e, nel contempo, se ne ingiungeva il versamento entro trenta giorni ai sensi dell'art. 40 bis della L.R. n.8/2002 e del R.D. n.639/1910 e s.m. e i..
Decreto riportante le medesime motivazioni di cui al precedente D.D. n.9548/2011.
La dichiarazione di illegittimità del decreto di revoca del finanziamento – quale atto presupposto -, determina, quindi, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione – quale atto conseguente.
In ogni caso, la fondatezza delle ragioni poste a fondamento dell'illegittimità dell'atto oggi impugnato è stata già accertata da Codesto Tribunale con la già richiamata sentenza n.
1375/2023, che ha dichiarato illegittimità del presupposto RDD n. 9548 del 01.08.2011, impugnato per i medesimi motivi.
In definitiva, considerato, dunque, che la validità dell'atto presupposto è condizione indispensabile affinché l'altro possa legittimamente esistere e produrre la propria efficacia giuridica, l'ordinanza ingiunzione opposta va annullata dal momento che il presupposto decreto di revoca dell'01.08.2011 è risultato essere illegittimo.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui al d.m. n. 147 /2022, in ragione della non particolare difficoltà delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione emessa con decreto del competente dirigente della Regione n. 14739 del 28/10/2013 nei confronti CP_1
della ; Parte_1
5 2) condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
alla rifusione, in favore della Parte_1
- delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 11.688,20, di
[...] cui € 1.508,20 per esborsi ed € 10.180,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf., Iva e
Cpa come per legge.
Catanzaro, 21 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Petrolo
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