Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
Decreto cautelare 25 luglio 2023
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 9 novembre 2023
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 02/03/2026, n. 3943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3943 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03943/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02578/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2578 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Securmed S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Griselli, Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Fadanelli, Michele Purrello, Alexandra Roilo, Cristina Bernardi Spagnolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, non costituita in giudizio;
nei confronti
Uber Ros S.P.A, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto nr. 24408/2022 in data 12. 12. 22 della Provincia Autonoma di Bolzano: “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022”, che ha determinato gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 a carico della ricorrente” ; nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le delibere dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige richiamate nel testo della determinazione impugnata in via principale, ma non rese disponibili (2022 1321 del 30.11.2022, 206-A-000139 del 28.04.2017, 2018-A-000228 del 27.04.2018, 2019-A-000244 del 30.04.2019);
- del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato in GU 15 settembre 2022, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso per quanto occorrer possa l'Accordo ai sensi dell'articolo 9ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 Rep.Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (doc. 2), del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 3), dell'intesa ai sensi della L. 142/2022 sul relativo schema assunta dalla Conferenza permanente in data 28 settembre 2022 (Rep.Atti n. 213/CSR);
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del decreto nr. 10686/2023 in data 15 giugno 2023 (doc. 8) di approvazione delle tabelle di cui all’Allegato 1 “che quantificano i nuovi importi per il ripiano (payback), per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la non nota Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige Nr. 2023-A-000832 del 12.06.2023, che ha nuovamente certificati i fatturati relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
Vista la nota del 26 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa Monica LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il gravame introduttivo ed i successivi motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, come indicate in epigrafe, depositando memorie difensive;
- in pendenza del giudizio, è stato approvato l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni con l. n. 118 dell’8 agosto 2025, secondo cui: “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”;
Rilevato che:
- con note del 23 febbraio 2026, la società ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti delle Amministrazioni resistenti, avendo provveduto al pagamento del 25% degli importi richiesti a titolo di ripiano;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione;
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, la pronuncia di cessata materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo dovuto;
- la Provincia autonoma di Trento e Bolzano ha depositato in atti il decreto recante approvazione dell’elenco delle ditte fornitrici che hanno provveduto a versare l’importo pari al 25% del payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 fra le quali compare la ricorrente;
-può pertanto essere dichiarata, ai sensi di legge, la cessazione della materia del contendere;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia, con contributi unificati a carico di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e come integrato da motivi aggiunti, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL MA, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
Monica LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica LO | LL MA |
IL SEGRETARIO