Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 21/03/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00998/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02071/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2071 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MA TA NA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Liguori, Emilio Carlo MA Magnoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
LItecnico di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
LE MA LL, DA AS, HE PI, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaella Caputo, Luigi Gabriele Bulfamante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MA IO CO, rappresentato e difeso dagli avvocati MA Pisapia, DA Rancati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IA LO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
- del verbale 4.9.2023 di rivalutazione in autotutela (“Self-Review Minutes”) della candidata MA TA NA da parte della Commissione giudicatrice del concorso per la copertura di n. 3 posti di professore di 1^ fascia presso il Dipartimento di Design - Scuola del Design del LItecnico di Milano; Settore Concorsuale 08/C1 - Design e Progettazione Tecnologica dell'Architettura; S.S.D. ICAR/13 - Disegno Industriale (cod. procedura 2022_PRO_DESIGN_2) e della graduatoria di merito (“Merit Ranking”) del 4.9.2023 allegata al verbale di rivalutazione (doc. 1);
- del “Final Report” del 4.9.2023 con la griglia di valutazione ed attribuzione dei punteggi costituente l'Allegato n. 1 (“Attachment n° 1”) e la graduatoria di merito costituente l'Allegato n. 2 (“Attachment n° 2”) (doc. 2);
- del D.R. 5.9.2023 n. 9691 di approvazione degli atti della selezione pubblica per la copertura di n. 3 posti di professore di 1^ fascia presso il Dipartimento di Design; Settore Concorsuale 08/C1 - Design e Progettazione Tecnologica dell'Architettura; S.S.D. ICAR/13 - Disegno Industriale; cod. procedura 2022_PRO_DESIGN_2 (doc. 3);
- del verbale 15.9.2023 del Consiglio di Dipartimento di Design contenente proposta di chiamata di n. 3 professori ordinari (EL AN, OR AN, LL LE MA) conosciuto in forma di estratto (doc. 4);
- della deliberazione di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione e del decreto di nomina del Direttore Generale (ex art. 10, c. 2-3-6, del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori - doc. 5) della candidata LL LE MA (terza classificata) e la sua immissione in ruolo, non conosciuti;
- del verbale 16.10.2023 del Consiglio di Dipartimento di Design contenente proposta di chiamata di ulteriori tre candidati idonei attinti dalla medesima graduatoria (doc. 6), conosciuto in forma di estratto, e di ogni altro ulteriore verbale contenente analoga proposta ex art. 10, c. 3 del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori (doc. 5), non conosciuto;
- delle deliberazioni di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione e dei decreti di nomina del Direttore Generale (ex art. 10 c. 2-3-6, del Regolamento chiamata professori - doc. 5) riguardanti ulteriori candidati idonei attinti dalla medesima graduatoria e la loro immissione in ruolo, non conosciuti;
- per quanto possano ancora rilevare, dei verbali della Commissione del 20.3.2023 e 2.5.2023 (non conosciuti) e del verbale 16.6.2023 con ogni relativo allegato (incluse griglie di valutazione, attribuzioni di punteggio e graduatorie), quest'ultimo approvato, in un primo tempo, con D.R. 23.8.2023, successivamente annullato con D.R. 4.9.2023 (doc. 7);
- nonché di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo - nessuno escluso - presupposto, preliminare, preordinato, connesso, conseguente e/o attuativo, sebbene non conosciuto dalla ricorrente, che sia posto in qualsivoglia correlazione con i provvedimenti di cui ai punti che precedono;
- nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia dei contratti di lavoro, se già stipulati, con la candidata terza classificata LL LE MA e con i candidati chiamati successivamente in base alla medesima graduatoria ex art. 10, c. 3 del Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori ordinari e associati;
- nonchè per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere la rinnovazione del segmento procedimentale di valutazione, l'attribuzione del giusto punteggio per il tramite di una Commissione esaminatrice in diversa composizione e la stipulazione del contratto di lavoro ove utilmente collocata in graduatoria, in esito alla sequenza procedimentale di cui all'art. 10 Regolamento chiamata professori cit.;
con ogni conseguente statuizione idonea a rendere effettivo il giudicato secondo la previsione dell'art. 34 c.p.a..
con motivi aggiunti del 19/12/2023:
- del verbale del Consiglio di Dipartimento di Design del 14.11.2023 contenente informativa della presa di servizio dei Prof. DA AS, HE PI e MA IO CO in seguito allo scorrimento della graduatoria del concorso per la copertura di n. 3 posti di professore di 1^ fascia presso il Dipartimento di Design - Scuola del Design del LItecnico di Milano; Settore Concorsuale 08/C1 - Design e Progettazione Tecnologica dell'Architettura; S.S.D. ICAR/13 - Disegno Industriale (cod. procedura 2022_PRO_DESIGN_2) (doc. 28);
- del Piano di Sviluppo di Dipartimento deliberato dal Consiglio di Dipartimento e del parere favorevole della Scuola di Design Prot. 237133 del 13.10.2023 (citati nel verbale del Consiglio di Dipartimento di Design del 16.10.2023) per quanto riguarda la proposta di chiamata dei candidati Prof. DA AS, HE PI e MA IO CO in seguito allo scorrimento della predetta graduatoria (atti non conosciuti);
- nonché di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo - nessuno escluso - preliminare, preordinato, connesso, conseguente, attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto dalla ricorrente che sia posto in qualsivoglia correlazione con i provvedimenti di cui ai punti che precedono, inclusi l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia, in via derivata, delle deliberazioni di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, dei decreti di nomina del Direttore Generale, delle immissioni in ruolo e dei contratti di lavoro stipulati con i candidati chiamati in seguito allo scorrimento della graduatoria in quanto travolti per invalidità caducante;
con ogni conseguente statuizione;
con motivi aggiunti del 2/10/2024:
- della Relazione della Commissione di concorso per 3 posizioni da prof. Ordinario, settore ICAR 13, datata 2.5.2024, depositata dalla difesa del LItecnico di Milano nel fascicolo elettronico del ricorso n. 2071/2023 R.G. in data 27.7.2024, con la quale “In merito al ricorso presentato dalla prof.ssa NA la Commissione ricostruisce … il processo di valutazione applicato al criterio Trasferimento Tecnologico descritto nel primo verbale” del 30.1.2023 (1^ riunione della Commissione di concorso).
- nonché di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo - nessuno escluso – presupposto, preliminare, preordinato, connesso, conseguente, attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto dalla ricorrente che sia posto in qualsivoglia correlazione con il provvedimento di cui al punto che precede.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del LItecnico di Milano, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dei dott. LE MA LL, DA AS, HE PI e MA IO CO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, professoressa associata del Dipartimento di Design presso la scuola di Design del LItecnico di Milano, ha partecipato alla procedura selettiva indetta dal LItecnico di Milano con D.R. n. 9144 del 22 settembre 2022, per la chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010, di tre professori universitari di I fascia presso il Dipartimento di Design, per il settore concorsuale 08/C1 (Design e progettazione tecnologica dell’architettura) settore scientifico-disciplinare ICAR/13 (Disegno Industriale).
La procedura de qua prevede la chiamata di professori, sulla base di una graduatoria, redatta dalla commissione competente, in base ai titoli, alle pubblicazioni scientifiche e all’attività didattica; è altresì previsto che la lingua inglese venga accertata mediante la documentazione inviata dai candidati o da un colloquio in presenza, su richiesta della Commissione stessa.
La graduatoria può includere un numero pari al massimo a cinque volte il numero dei posti messi a concorso.
Alla procedura selettiva in esame hanno partecipato diciotto candidati, tra cui la ricorrente.
La Commissione, costituita in data 21.11.2022, nella prima seduta del 30 gennaio 2023 ha predeterminato i criteri di massima per la valutazione dei candidati (allegato n. 1): i quattro criteri di valutazione, individuati all’art. 6 del bando e richiamanti nel verbale n. 1, prevedevano l’attribuzione dei seguenti punteggi:
1) per la qualità della produzione scientifica e/o progettuale massimo 38 punti;
2) per l’attività didattica svolta presso Atenei o enti nazionali e stranieri massimo 34 punti;
3) per la responsabilità scientifica per progetti di ricerca finanziati massimo 38 punti;
4) per i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti massimo 10 punti.
Nelle sedute del 20.3.2023 e del 2.5.2023 la Commissione ha valutato i curricula, le attività didattiche, le pubblicazioni scientifiche dei candidati.
In base alla graduatoria redatta nella ultima seduta del 16.6.2023 e approvata con D.R. n. 9350 del 23 agosto 2023, la ricorrente si collocava all’ottavo posto.
La ricorrente ha contestato dapprima alla Commissione, poi al Rettore, l’erronea attribuzione del punteggio (zero) sul quarto criterio, avendo indicato i brevetti e i modelli a pag. 50 del curriculum.
Con D.R. n. 9601 del 4 settembre 2023, il Rettore disponeva l’annullamento del decreto di approvazione degli atti della selezione e autorizzava la Commissione ad agire in autotutela per procedere ad una nuova valutazione della candidata, assegnando il termine di 15 giorni per dette operazioni.
In pari data la Commissione, dopo una nuova valutazione, confermava l’assenza di risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico per i brevetti indicati nel curriculum, ritenendo che l’attività relativa ai brevetti non fosse pertinente al design.
La graduatoria di merito e gli atti della procedura venivano approvati con D.R. n. 9691 del 5 settembre 2023.
Il 15 settembre 2023, il Consiglio del Dipartimento di Design proponeva la chiamata a professore ordinario dei primi tre candidati, Proff. EL AN, OR AN e LL LE MA, precisando che “ Il Dipartimento procederà con la proposta di chiamata di ulteriori idonei attinti dalla medesima graduatoria (ex art. 10, comma 3, Regolamento per la disciplina delle chiamate di Professori Ordinari e Associati ai sensi dell’art. 18 della Legge 31.12.2010, n. 240, e successive modificazioni e integrazioni)”.
La ricorrente, collocatosi all’ottavo posto, ha impugnato con il ricorso introduttivo, tempestivamente e ritualmente notificato e depositato, il verbale del 4.9.2023 di rivalutazione in autotutela (“Self-Review Minutes”), il “Final Report” del 4.9.2023 comprendente la griglia di valutazione ed attribuzione dei punteggi e la graduatoria di merito, il D.R. n. 9691 del 5.9.2023 di approvazione degli atti della selezione pubblica, il verbale del 15.9.2023 relativo alla proposta di chiamata dei primi tre candidati; il verbale del 16.10.2023 e le deliberazioni di chiamata ai sensi del regolamento di disciplina delle chiamate dei professori; i verbali della Commissione del 20.3.2023, del 2.5.2023 e del 16.6.2023 (già annullato in autotutela), formulando i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, c. 5, del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di 1^ e 2^ fascia; delle norme del bando di concorso e, in particolare dell’art. 6; dei criteri stabiliti dalla Commissione giudicatrice con l’Attachment n. 1 to the 1st minutes, nonchè dell’art. 97 Cost, dell’art. 1 L. n. 241/1990 e dell’art. 18, c. 1, lett. d) della Legge n. 240/2010. Eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento dei fatti, difetto di istruttoria; illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. Omessa motivazione o, in subordine, motivazione inadeguata, irragionevole e perplessa. Secondo la tesi della ricorrente è illegittima la mancata valutazione da parte della Commissione giudicatrice dei brevetti indicati nel curriculum e l’assegnazione di zero punti è priva di motivazione;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, c. 5, del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di 1^ e 2^ fascia; delle norme del bando di concorso e, in particolare dell’art. 6; dei criteri stabiliti dalla Commissione giudicatrice con l’Attachment n.1 to the 1st Minutes; violazione dell’art. 97 Cost, dell’art. 1 L. n. 241/1990 e dell’art. 18, c. 1, lett. d) della Legge n. 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2585 c.c. e degli art.li 31, 32, 45, 46 e 48 del d.lgs. 10.2.2005 n. 30. Eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento dei fatti, difetto di istruttoria; illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. Inadeguatezza, equivocità, perplessità e genericità della motivazione. Parte ricorrente sostiene l’illegittimità della valutazione della Commissione per aver ritenuto il dispositivo per la riabilitazione della mano, del polso e dell’avambraccio una “derivazione” di un brevetto sviluppato da un altro autore e appartenente ad un settore diverso dal design. La Commissione avrebbe ingiustificatamente valutato i brevetti sviluppati dalla stessa come “irrilevanti” dal punto di vista scientifico, senza fornire alcuna spiegazione su tale giudizio;
3) Violazione dell’art. 97 Cost. dell’art. 1 L. n. 241/1990. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, contraddittorietà manifesta, irragionevolezza e perplessità della valutazione: viene dedotto in questo motivo il vizio della disparità di trattamento tra i giudizi espressi sui suoi brevetti e quelli assegnati ad altri candidati beneficiari tutti di 5 punti, pur in assenza di una specifica motivazione riguardo ai risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico;
4) Eccesso di potere per sviamento, in quanto la Commissione giudicatrice non avrebbe svolto la nuova valutazione della candidata.
Chiede quindi che, in accoglimento del ricorso, venga svolta una nuova valutazione del curriculum, ad opera di una Commissione giudicatrice in diversa composizione.
Quanto alla sussistenza dell’interesse a ricorrere e alla c.d. “prova di resistenza”, evidenzia che la corretta valutazione dei suoi brevetti con l’attribuzione di un punteggio da 5 a 10 comporterebbe la sua collocazione al terzo posto in graduatoria, posizione utile ai fini della chiamata a professore di I fascia, mentre nell’ipotesi di un voto compreso tra 1 e 4, le consentirebbe di avere maggior possibilità nel caso di chiamata di ulteriori idonei della graduatoria, a fronte della dichiarazione resa dal Consiglio di Dipartimento.
Rispettivamente in data 2 novembre 2023 e 30 novembre 2023 si costituivano in giudizio il LItecnico di Milano e il Ministero dell’Università e della Ricerca. Quest’ultimo eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con motivi aggiunti depositati il 19 dicembre 2023 (primi motivi aggiunti) sono stati impugnati il verbale del Consiglio di Dipartimento contenente l’informativa della presa in servizio dei Proff. AS DA, PI HE e CO MA IO del 14 novembre 2023 unitamente al verbale del 16.10.2023 del Consiglio di Dipartimento, per invalidità derivata.
Si costituivano in giudizio anche i controinteressati Proff. CO MA IO, LL LE MA, AS DA, PI HE, mentre rimaneva contumace la controinteressata Prof.ssa LO IA.
Nelle more del giudizio, in data 27 luglio 2024 il LItecnico di Milano depositava una relazione redatta il 2 maggio 2024 dalla Commissione giudicatrice con la quale veniva ricostruito il processo di valutazione sul criterio del Trasferimento Tecnologico (cioè il quarto criterio di valutazione), con gli specifici giudizi sui brevetti della ricorrente e su quelli dei candidati che avevano ottenuto un punteggio superiore allo zero.
In data 6 settembre 2024, con memoria ex art. 73 cod. proc. amm., la ricorrente aderiva alla dichiarazione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 ottobre 2024, la ricorrente ha impugnato la relazione della Commissione giudicatrice prodotta dalla difesa del LItecnico, articolando quattro censure:
1) Violazione e/o falsa applicazione delle norme del Bando di concorso e, in particolare, degli artt. 5-6-7. Violazione e/o falsa applicazione delle norme del Regolamento del LItecnico Milano per la disciplina delle chiamate di professori ordinari e associati e, in particolare, dell’art. 9. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. Incompetenza della Commissione giudicatrice. Carenza di potere e/o di attribuzione. Eccesso di potere per falsità e/o carenza e/o difetto del presupposto di diritto. Secondo la ricorrente la relazione depositata dal LItecnico contiene una motivazione postuma, redatta dopo la conslusione della selezione;
In via subordinata:
2) Violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 240/2010; dell’art. 8, c. 5, del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di 1^ e 2^ fascia; delle norme del bando di concorso e, in particolare dell’art. 6; dei criteri stabiliti dalla Commissione giudicatrice con l’Attachment n. 1 to the 1st minutes, dei principi di predeterminazione dei criteri valutativi, dell’autovincolo, della trasparenza e della par condicio. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, arbitrarietà, sviamento di potere e illegittima modifica dei criteri di valutazione: in via subordinata, nell’ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo, la ricorrente censura la relazione nella parte in cui integra con definizioni e ulteriori parametri il quarto criterio, con una nuova interpretazione del “ trasferimento tecnologico ”;
3) Eccesso di potere per erronea valutazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria; illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà e ingiustizia manifesta della valutazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2585 c.c. e degli art.li 31, 32, 45, 46 e 48 del d.lgs. 10.2.2005 n. 30, nonché del DM 4.10.2000 (declaratoria dei settori scientifico disciplinari): secondo la tesi di parte ricorrente i nuovi giudizi introdotti con la relazione sono irrazionali e illogici;
4) Violazione dell’art. 97 Cost. dell’art. 1 L. n. 241/1990. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, contraddittorietà manifesta, arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza e perplessità della valutazione. La ricorrente eccepisce una disparità di trattamento rispetto ai voti assegnati agli altri candidati per il quarto criterio, in quanto non sarebbe stata considerata per i suoi brevetti la componente “Trasferimento Tecnologico”.
Le parti hanno depositato memorie ex 73 cod. proc. amm. e memorie di replica.
All'udienza pubblica del 4 febbraio 2025 il difensore di parte ricorrente si è opposto alla produzione della memoria di replica, depositata dal LItecnico di Milano in data 13 gennaio 2025, in violazione dell’articolo 73 del c.p.a.
Alla medesima udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
I) Preliminarmente va esaminata la richiesta di estromissione del Ministero.
Non risultando impugnati atti o provvedimenti imputabili a detto dicastero né proposte domande nei confronti dello stesso Ministero ed avendo l’Università gestito in autonomia la selezione, la domanda di estromissione deve essere accolta, anche a fronte della adesione di parte ricorrente.
Deve, pertanto, essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Ministero intimato, che deve, quindi, essere estromesso dal presente giudizio in quanto estraneo alle attività valutative oggetto d’impugnazione.
Sempre in via preliminare, va dato atto che la memoria di replica del LItecnico di Milano è stata
depositata oltre il termine di cui all’art. 73 del c.p.a, imponendo al Collegio di non tenere conto dell’anzidetta memoria.
La ricorrente, al fine di dimostrare l’interesse all’impugnazione, ha precisato che nell’ipotesi di
accoglimento del primo motivo, potrebbe ottenere da 5 a 10 punti, collocandosi al terzo e quindi rientrando nel novero dei chiamati.
Anche solo l’assegnazione di un punteggio da zero a cinque potrebbe farebbe acquisire una posizione migliore, con maggiori chances di chiamata, in quanto il Consiglio di Dipartimento si è riservato di procedere “ con la proposta di chiamata di ulteriori idonei attinti dalla medesima graduatoria”, come previsto dall’art. 10, comma 3 del Regolamento per la disciplina delle chiamate di Professori Ordinari e Associati.
Si ritiene quindi superata la prova di resistenza, avendo la ricorrente dimostrato la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti.
II) Ai fini dell’esame dei motivi del ricorso giova una premessa di ordine generale sulla procedura selettiva e sul procedimento in esame, indetto per il Settore Concorsuale 08/C1 - Design e Progettazione Tecnologica dell'Architettura, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/13 -Disegno Industriale.
2.1 La procedura di cui all’art.18, comma 1, della Legge 240/2010, prescelta nel caso in esame, prevede una procedura di chiamata dei professori, secondo criteri indicati nel bando, con facoltà della Commissione di indicare sub-criteri.
Nel caso in esame, l’art. 6 del Bando stabiliva che la Commissione Giudicatrice nella prima seduta predetermina i criteri di valutazione, prevedendo che “La Commissione valuta i candidati sulla base:
del curriculum;
delle pubblicazioni scientifiche;
dell'attività didattica”.
Sempre nel medesimo articolo è poi precisato che “La Commissione, facendo riferimento alle tematiche del profilo del bando e alle tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti, si avvarrà dei seguenti criteri:
qualità della produzione scientifica, e/o progettuale, valutata sulla base di criteri e parametri
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento;
attività didattica svolta presso Atenei o enti nazionali e stranieri;
responsabilità scientifica per progetti di ricerca finanziati;
(ove previsto) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti”.
La Commissione ha quindi recepito i criteri del Bando, ripartendo i punteggi nella seduta del 30.1.2023 (doc. n. 11 di parte ricorrente attachment no. 1 to the 1st minutes -evaluation criteria ):
- qualità della produzione scientifica, e/o progettuale, valutata sulla base di criteri e parametri
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, max 38 punti;
- attività didattica svolta presso Atenei o enti nazionali e stranieri max 34 punti;
- responsabilità scientifica per progetti di ricerca finanziati, max 38 punti;
- (ove previsto) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti ( Results obtained in technology transfer in terms of partecipation in the creation of new enterprises (spin off), development, use and marketing of patent) max 10 punti.
La ricorrente si è collocata all’ottavo posto, con il punteggio di 89,90, somma di 27,00 punti per la qualità della produzione scientifica, e/o progettuale di 28,00 punti per l’attività didattica e 34,00 punti per la responsabilità scientifica; mentre non veniva attribuito alcun punteggio per il quarto criterio.
2.2 Per il quarto criterio la ricorrente ha indicato di essere coautore di un brevetto nazionale depositato il 16.4.2008 al n° TO2008A000298 e concesso il 21.2.2011 riguardante un “dispositivo di cottura”; detto brevetto è stato conseguito nell’ambito di un progetto di ricerca tra il LItecnico di Milano, la Fondazione LItecnico di Milano e la INDESIT.
Ha altresì dichiarato di essere co-inventore dei seguenti brevetti: il brevetto nazionale depositato il 14.12.2010 al n°TO2010A000997, concesso il 4.10.2013, che consiste in un “dispositivo di riabilitazione della mano, del polso e dell’avambraccio”, richiesto dal LItecnico di Milano e del Maestro di musica IZ LI, per il “Miglioramento del dispositivo Happy Fingers”.
E’ sempre co-inventore del brevetto Internazionale depositato il 14.11.2011 al n° PCT/IB2011/055657 e registrato al n° WO 2012/080959 AI, che rappresenta l’estensione del brevetto nazionale del 2010 relativo al “dispositivo di riabilitazione della mano, del polso e dell’avambraccio”.
Ha poi indicato di essere co autore di un modello comunitario multiplo n° 001793043-0001-0002-0003 depositato il 14.12.2010 e registrato nel Bollettino dei disegni e dei modelli comunitari al n. 2010/289 del 22.12.2010 riguardante tre modelli di apparecchio di riabilitazione della mano.
Nella valutazione dei brevetti della ricorrente la Commissione ha assegnato il punteggio zero, con la seguente motivazione: “ The candidate is co-author of a national patent and an international patent. The second one is the result of the geographical extension of the equivalent national patent and multiple communitary model, in turn derived from a patent developed by another author (IZ LI, owner of the exploitation rights) in a disciplinary field different from design. The results achieved in the development of patents are considered not relevant from a scientific perspective.
The candidate has not achieved results in technology transfer (spin off, start up)”.
Il voto negativo è stato poi riconfermato, ribadendo che “Judgment: The candidate is co-author of a national patent and an international patent. The second one is the result of the geographical extension of the equivalent national patent and multiple communitary model, in turn derived from a patent developed by another author (IZ LI, owner of the exploitation rights) in a disciplinary field different from design. The results achieved in the development of patents are considered not relevant from a scientific perspective. The candidate has not achieved results in technology transfer (spin off, start up). Score: 0”.
III) Il ricorso principale è proposto avverso gli atti della commissione, nella parte in cui non viene assegnato alcun punteggio per il 4 criterio, (“ No patent, spin-off or start-up ”), anche dopo la rivalutazione operata in esecuzione del Decreto del rettore n. 9601 del 4.12.2023, in quanto non sarebbero stati raggiunti risultati nel trasferimento tecnologico (spin off, start up), anche con riferimento al brevetto nazionale n. TO2008A000298” (brevetto del piano di cottura).
3.1 Il fuoco del ricorso verte sull’interpretazione del criterio in esame.
Ritiene il Collegio che la disposizione preveda due diverse ipotesi oggetto di valutazione: i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off) e i risultati di sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti.
Quindi la Commissione deve valutare i risultati ottenuti nell’ipotesi in cui il candidato abbia partecipato a nuove imprese e nell’ipotesi in cui abbia avuto un ruolo nella realizzazione di un brevetto.
La Commissione stessa ha distinto le due ipotesi nella valutazione dei progetti presentati dai candidati, a cui ha assegnato 5 punti: per un candidato (il Prof. Biamonti) è stato considerato il solo brevetto, mentre per la Prof. LL oltre al brevetto è stata considerata anche l’attività di creazione di una start-up.
Per la candidata prof. EL il punteggio è correlato alla realizzazione di una App , per la visita guidata ai Monti sacri della Lombardia e del Piemonte.
Per la sola creazione di una start-up che si occupa di progetti di ricerca, sono stati assegnati 5 punti al prof. NO.
Emerge quindi come la Commissione abbia indistintamente valutato la creazione sia dei brevetti, sia di “attività imprenditoriali” in senso lato, assegnando il medesimo punteggio, senza richiedere necessariamente che in forza del brevetto sia stata data vita ad una attività imprenditoriale.
È quindi fondato il primo motivo, laddove la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione rispetto alla valutazione del brevetto “piano di cottura”, in cui la ricorrente risulta tra gli inventori (cfr. doc. n. 16) e che è stato acquistato e sfruttato da Indesit
3.2 Anche la mancata valutazione degli altri brevetti prodotti dalla ricorrente è affetta dal medesimo profilo di illegittimità di difetto di istruttoria: la Commissione infatti si è soffermata sul rapporto tra brevetto nazionale e internazionale, negando la rilevanza del brevetto, in quanto “derivato da un brevetto sviluppato da un altro autore (IZ LI, titolare dei diritti di sfruttamento) in un ambito disciplinare diverso dal design.”.
Tuttavia risulta dalla produzione documentale che il “dispositivo di riabilitazione” è stato brevettato e la ricorrente è indicata come “inventore”, mentre il prof. LI è indicato come titolare del brevetto unitamente al LItecnico.
Se quindi, anche il solo brevetto poteva essere oggetto di valutazione, la Commissione ha omesso di considerare l’apporto della ricorrente nello sviluppo del dispositivo di riabilitazione, oggetto del brevetto.
3.3 Dall’accoglimento del primo e del secondo motivo consegue l’annullamento del verbale 4.9.2023 di rivalutazione in autotutela (“ Self-Review Minutes ”) della ricorrente, nella parte relativa al quarto criterio, nonché in parte qua della graduatoria di merito del 4.9.2023 allegata al verbale di rivalutazione, sempre limitatamente alla posizione della ricorrente, con conseguente obbligo di riesame, con le modalità che saranno specificate di seguito (Punto VI).
L'illegittimità e il conseguente annullamento in parte qua dei provvedimenti sopra indicati, determinano l'illegittimità degli atti conseguenti, in particolare degli atti di nomina dei primi tre classificati, impugnati con il ricorso introduttivo.
IV) Devono altresì essere accolti i primi motivi aggiunti del 19.12.2023, proposti avverso gli atti del Consiglio di Dipartimento con cui veniva approvata la proposta di chiamata dei Proff. AS DA, PI HE e CO MA IO del 16.10.2023 e di approvazione della presa in servizio del 14 novembre 2023, stante la fondatezza dell’illegittimità derivata con essi dedotta.
Correttamente parte ricorrente ha evidenziato come la proposizione dei motivi aggiunti sia stata proposta solo per mero tuziorismo, atteso che secondo l’orientamento consolidato, in materia di selezioni universitarie, gli atti di approvazione della selezione e gli atti successivi sono legati da un nesso di presupposizione immediato, diretto e necessario, pertanto “ l'annullamento del provvedimento di approvazione dell'esito della procedura esplica sugli atti successivi un'efficacia caducante in ossequio al principio simul stabunt simul cadent ” (ex multis, Consiglio di Stato, VII, n. 2175/2024 e n. 4068/2023, 27/05/2024, n. 4675; cfr. anche T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 3.10.2024, n. 2544).
V) I secondi motivi aggiunti sono invece proposti avverso l’atto depositato in data 27.7.2024 nel fascicolo elettronico del presente ricorso, denominato “ Relazione della Commissione di concorso per 3 posizioni da prof. Ordinario, settore ICAR 13, datata 2.5.2024 ”, in cui la Commissione ricostruisce il processo di valutazione applicato al criterio Trasferimento Tecnologico, descritto nel primo verbale” del 30.1.2023, in relazione alla ricorrente.
Secondo la prospettazione della difesa del LItecnico e dei controinteressati non sarebbe un nuovo provvedimento valutativo della ricorrente, ma solo “ un mero supporto interno di natura tecnica ad esclusivo ausilio della difesa dell’Amministrazione Universitaria”.
Osserva il Collegio la contraddittorietà di tale prospettazione, in quanto aderendo a tale tesi, la difesa erariale non avrebbe dovuto produrre in giudizio l’atto de quo.
Per tale ragione, il Collegio ritiene che debba essere qualificato come atto che contiene una motivazione postuma, in violazione al divieto di integrazione giudiziale della motivazione.
Divieto che non ha carattere assoluto, in quanto, secondo l’orientamento consolidato, i chiarimenti resi nel corso del giudizio possono essere ammessi nel caso di atti di natura vincolata di cui all'art. 21-octies l. n. 241-1990, nei quali l'Amministrazione può dare anche successivamente l'effettiva dimostrazione in giudizio dell'impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell'atto, oppure nei casi in cui, in fase infraprocedimentale, risultano percepibili le ragioni sottese all'emissione del provvedimento gravato (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 5257).
Nel caso in esame tuttavia, trattandosi infatti di valutazioni ampiamenti discrezionali, il provvedimento de quo si qualifica come illegittima integrazione postuma della motivazione sostanziale, cioè come un'indebita introduzione di nuove argomentazioni, che neanche indirettamente avrebbero potuto evincersi dagli atti impugnati.
Così qualificato il provvedimento depositato in data 27.7.2024, il ricorso per motivi aggiunti in esame, deve essere accolto, stante la fondatezza della prima censura, in cui viene dedotta la violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione.
VI) In conclusione il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento del verbale del 4.3.2023 nella parte relativa alla valutazione della ricorrente, della graduatoria di merito e dei provvedimenti di chiamata.
In ossequio all'effetto conformativo promanante dalla pronuncia – che quivi si specifica ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. e), cod. proc. amm. – l'Università è tenuta, previa nomina di una commissione in diversa composizione rispetto a quella che si è già espressa, a ripetere la valutazione della ricorrente, nel rispetto dei criteri indicati nel bando e fissati dalla Commissione, entro novanta giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Devono essere accolti anche i motivi aggiunti del 2.10.2024, con conseguente annullamento della Relazione della Commissione del 2.5.2024.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia e della complessità del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti del 19.12.2023, come in epigrafe proposti, previa estromissione del Ministero dell’Università e della Ricerca, li accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti in parte qua, come precisato in motivazione, ai fini della riedizione, da parte della commissione concorsuale in diversa composizione, della valutazione dei titoli del ricorrente, nel rispetto dei criteri indicati nel bando e fissati dalla Commissione in data 30.1.2023.
Accoglie i motivi aggiunti del 2.10.2024 e per l’effetto annulla la Relazione della Commissione di concorso datata 2.5.2024.
Ordina al LItecnico di Milano di svolgere le operazioni di rivalutazione entro novanta giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Spese compensate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvana Bini | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO