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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12932/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12932/2021 promossa da: rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. LAZZARA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Palermo, via Rutelli nr. 9 giusta procura in atti
Parte opponente
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. CAGLIARI ELENA e Controparte_1
dall'avv. MONTI KATIA dipendenti aziendali iscritte all'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati di con elezione di domicilio presso la sede legale dell'Ente in CP_1
Via Castiglione n. 29 CP_1
Parte opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3365/2021 del 20.07.2021
Conclusioni parte opponente: “- respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
- preliminarmente, per i motivi tutti di cui in narrativa, revocare, dichiarare nullo e/o illegittimo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito ed in via principale, senza rinunzia alle superiori eccezioni e salvo gravame, per i motivi tutti di cui in narrativa, dire e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall' nei confronti Parte_1
pagina 1 di 5 dell'odierna opposta;
- sempre nel merito, in via subordinata e soltanto nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle istanze di controparte, dire e dichiarare non dovute le somme di cui alla fattura n. 217/004358/D del 21.07.2011, pari ad € 11.823,27, per il regolare pagamento effettuato in data 27.07.2021 (pure pacificamente riconosciuto dall'avversaria) ed, altresì, dire e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito portato dalla fattura n. 217/004689 del 23.11.2006, nonché, dalla fattura n.
217/000120/D del 17.01.2012, per decorso del termine quinquennale;
- per l'effetto, rideterminare l'esatto importo residuo delle somme eventualmente dovute dall' Parte_1
nei confronti dell'odierna opposta;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori come per legge”; conclusioni parte opposta: “Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermare il decreto ingiuntivo n.3365/2021 del 20.07.2021 e in ogni caso condannare
l'opponente al pagamento della somma di €.162.039,43 (già decurtata dell'importo indicato nella fattura n. 217/004358 del 21.07.2011 pagato successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto) oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
In via istruttoria: ammettersi prova per testi articolati nei capitoli indicati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. In ogni caso: con vittoria di anticipazioni e compensi, oltre accessori di legge di entrambe le fasi del giudizio (monitoria e di opposizione), spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, I.V.A. 22% e successive spese occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso promosso da di il Tribunale di Palermo ha emesso il CP_1 CP_1
decreto ingiuntivo n. 3365/2021 del 20.07.2021 con il quale è stato ingiunto ad
[...] il pagamento di € 173.862,70, per la cessione di n. Controparte_2
964 unità di emocomponenti, compreso il rimborso per gli oneri accessori e spese di trasporto (fattura nr. 217/004689 del 23/11/2006 e fattura nr. 217/101 del 17/01/2008) e per il mancato rimborso dei costi relativi al “comando” presso l'ASL di della CP_1
dipendente operatore Socio-sanitario, cat. BS, per il periodo Testimone_1
pagina 2 di 5 15/10/2010 – 14/10/2011 (fatture nr. 217/004358/D del 21/07/2011 e nr. 217/000120/D del
17/01/2012). ha eccepito la prescrizione ex art. 2948, n. 4) c.c. dei crediti portati dalle fatture Pt_1 nn. 217/004689 e 217/00120/D; l'intervenuto pagamento della fattura n. 217/004358/D, nonché l'infondatezza della pretesa avversaria poiché sprovvista di adeguata prova.
Deve preliminarmente ricordarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione nel quale il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr. Cass., sent. n.
13001 del 2006).
Sul punto, va poi evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla
Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533). Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Tanto premesso, in primo luogo, risulta comprovato il pagamento, da parte dell'opposta, della fattura n. 217/004358/D in data 27.7.2021, quindi pochi giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Va poi disattesa l'eccepita prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c. dei crediti azionati con le fatture nn. 217/004689 del 23.11.2006 e 217/000120/D del
17.01.2012.
E' pacifico che la prescrizione quinquennale si applica a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi e si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo pagina 3 di 5 unico ma ripetute nel tempo (cfr. Cass. n. 30546/2017): nessuna delle prestazioni di cui
[...]
chiede il pagamento è riferibile ad una obbligazione periodica. Parte_2
La fattura n. 217/004689 del 23.11.2006 si riferisce, infatti, alla cessione di emocomponenti ma non risulta che il rapporto tra le odierne parti fosse continuativo, tanto che, nel 2006, è stata eseguita un'unica consegna (di cui alla fattura in oggetto), mentre nell'anno 2007 le unità di sangue sono state cedute nei giorni 7, 23,30 novembre. Peraltro, la L. 219 del
21.10.2005, che si occupa della “nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”, ha introdotto il principio dell'“autosufficienza” di ogni Regione che, solo in caso di sottostima delle necessità annuali, possono ricorrere a strutture trasfusionali extra Regione che dispongano di unità ematiche in eccedenza.
Altrettanta assenza di periodicità caratterizza l'altro credito vantato, relativo al rimborso degli emolumenti corrisposti a per il periodo di comando dal Testimone_1
15/10/2010 – 14/10/2011: nell'istituto del comando, l'onere del trattamento economico permane in capo all'ente di appartenenza e la periodicità dell'obbligazione retributiva non si trasmette all'obbligazione restitutoria posta in capo all'ente utilizzatore ai fini della prescrizione (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 1471/2024; Cass. civ., S.U., n.29079/2019; Cass. civ., S.U., n. 31757/2019; Cass. civ., Sez. lav., n. 6877/2015).
Acclarata la soggezione al regime ordinario della prescrizione decennale, risulta poi dagli atti l'interruzione della prescrizione da parte della opposta che ha richiesto il pagamento delle fatture in oggetto con la messa in mora prot. 132913/4-01-01 del 27.11.2012, notificata con raccomandata A/R in data 4.12.2012, e con la messa in mora n. prot. 85941 del 14.07.2017, notificata a mezzo pec il 14.7.2017.
Quanto all'asserita infondatezza dei crediti azionati, in ossequio al regime dell'onere della prova, l' ha fornito adeguati elementi che dimostrano sia la Parte_3
cessione degli emocomponenti sia il credito per i costi del cd. comando.
Dall'esame dell'estratto dei tabulati di movimentazione delle unità trasfusionali, si evince la corrispondenza delle unità di emocomponenti acquisite dall'opponente con quelle cedute risultanti dell'estratto informatico prodotto da di per mezzo del CP_1 CP_1
codice univoco identificativo di ciascuna unità. Corrispondenza asseverata peraltro anche pagina 4 di 5 da direttore del servizio trasfusionale di come da Controparte_3 Parte_1
documentazione depositata ex art. 210 c.p.c..
Del pari, deve ritenersi provata la fondatezza della pretesa creditoria inerente alla fattura n.
217/000120/D del 17.01.2012 di € 8.309,67: parte opponente non ha contestato il fatto storico del comando della dipendente presso l'ASL opposta, giusta determina n. 198 del
20.09.2010 e deliberazione n. 930 del 09/06/2010 di per il periodo dal 15.10.2010 Pt_1 al 14.10.2011, ed ha pure saldato la fattura, azionata in monitorio, n. 217/004358/D di € 11.
823,27 per il primo semestre di comando, senza fornire alcun elemento atto a dimostrare l'estinzione dell'obbligazione.
In ultima analisi, il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente va condannata al pagamento, in favore di di del residuo credito portato dal decreto CP_1 CP_1
ingiuntivo opposto, pari ad €.162.039,43, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opponente e vanno liquidate in € 14.103,00
(considerato lo scaglione di valore, applicati i medi per tutte le fasi del giudizio), oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo 3365/2021 del 20.07.2021; condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
di del complessivo importo di ad €.162.039,43, oltre interessi legali CP_1 CP_1
dal dì del dovuto al saldo;
condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio liquidate in € 14.103,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Palermo, 3.1.2025
Il Giudice
Daniela Galazzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12932/2021 promossa da: rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. LAZZARA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Palermo, via Rutelli nr. 9 giusta procura in atti
Parte opponente
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. CAGLIARI ELENA e Controparte_1
dall'avv. MONTI KATIA dipendenti aziendali iscritte all'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati di con elezione di domicilio presso la sede legale dell'Ente in CP_1
Via Castiglione n. 29 CP_1
Parte opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3365/2021 del 20.07.2021
Conclusioni parte opponente: “- respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
- preliminarmente, per i motivi tutti di cui in narrativa, revocare, dichiarare nullo e/o illegittimo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito ed in via principale, senza rinunzia alle superiori eccezioni e salvo gravame, per i motivi tutti di cui in narrativa, dire e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall' nei confronti Parte_1
pagina 1 di 5 dell'odierna opposta;
- sempre nel merito, in via subordinata e soltanto nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle istanze di controparte, dire e dichiarare non dovute le somme di cui alla fattura n. 217/004358/D del 21.07.2011, pari ad € 11.823,27, per il regolare pagamento effettuato in data 27.07.2021 (pure pacificamente riconosciuto dall'avversaria) ed, altresì, dire e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito portato dalla fattura n. 217/004689 del 23.11.2006, nonché, dalla fattura n.
217/000120/D del 17.01.2012, per decorso del termine quinquennale;
- per l'effetto, rideterminare l'esatto importo residuo delle somme eventualmente dovute dall' Parte_1
nei confronti dell'odierna opposta;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori come per legge”; conclusioni parte opposta: “Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermare il decreto ingiuntivo n.3365/2021 del 20.07.2021 e in ogni caso condannare
l'opponente al pagamento della somma di €.162.039,43 (già decurtata dell'importo indicato nella fattura n. 217/004358 del 21.07.2011 pagato successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto) oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
In via istruttoria: ammettersi prova per testi articolati nei capitoli indicati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. In ogni caso: con vittoria di anticipazioni e compensi, oltre accessori di legge di entrambe le fasi del giudizio (monitoria e di opposizione), spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, I.V.A. 22% e successive spese occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso promosso da di il Tribunale di Palermo ha emesso il CP_1 CP_1
decreto ingiuntivo n. 3365/2021 del 20.07.2021 con il quale è stato ingiunto ad
[...] il pagamento di € 173.862,70, per la cessione di n. Controparte_2
964 unità di emocomponenti, compreso il rimborso per gli oneri accessori e spese di trasporto (fattura nr. 217/004689 del 23/11/2006 e fattura nr. 217/101 del 17/01/2008) e per il mancato rimborso dei costi relativi al “comando” presso l'ASL di della CP_1
dipendente operatore Socio-sanitario, cat. BS, per il periodo Testimone_1
pagina 2 di 5 15/10/2010 – 14/10/2011 (fatture nr. 217/004358/D del 21/07/2011 e nr. 217/000120/D del
17/01/2012). ha eccepito la prescrizione ex art. 2948, n. 4) c.c. dei crediti portati dalle fatture Pt_1 nn. 217/004689 e 217/00120/D; l'intervenuto pagamento della fattura n. 217/004358/D, nonché l'infondatezza della pretesa avversaria poiché sprovvista di adeguata prova.
Deve preliminarmente ricordarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione nel quale il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr. Cass., sent. n.
13001 del 2006).
Sul punto, va poi evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla
Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533). Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Tanto premesso, in primo luogo, risulta comprovato il pagamento, da parte dell'opposta, della fattura n. 217/004358/D in data 27.7.2021, quindi pochi giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Va poi disattesa l'eccepita prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c. dei crediti azionati con le fatture nn. 217/004689 del 23.11.2006 e 217/000120/D del
17.01.2012.
E' pacifico che la prescrizione quinquennale si applica a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi e si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo pagina 3 di 5 unico ma ripetute nel tempo (cfr. Cass. n. 30546/2017): nessuna delle prestazioni di cui
[...]
chiede il pagamento è riferibile ad una obbligazione periodica. Parte_2
La fattura n. 217/004689 del 23.11.2006 si riferisce, infatti, alla cessione di emocomponenti ma non risulta che il rapporto tra le odierne parti fosse continuativo, tanto che, nel 2006, è stata eseguita un'unica consegna (di cui alla fattura in oggetto), mentre nell'anno 2007 le unità di sangue sono state cedute nei giorni 7, 23,30 novembre. Peraltro, la L. 219 del
21.10.2005, che si occupa della “nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”, ha introdotto il principio dell'“autosufficienza” di ogni Regione che, solo in caso di sottostima delle necessità annuali, possono ricorrere a strutture trasfusionali extra Regione che dispongano di unità ematiche in eccedenza.
Altrettanta assenza di periodicità caratterizza l'altro credito vantato, relativo al rimborso degli emolumenti corrisposti a per il periodo di comando dal Testimone_1
15/10/2010 – 14/10/2011: nell'istituto del comando, l'onere del trattamento economico permane in capo all'ente di appartenenza e la periodicità dell'obbligazione retributiva non si trasmette all'obbligazione restitutoria posta in capo all'ente utilizzatore ai fini della prescrizione (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 1471/2024; Cass. civ., S.U., n.29079/2019; Cass. civ., S.U., n. 31757/2019; Cass. civ., Sez. lav., n. 6877/2015).
Acclarata la soggezione al regime ordinario della prescrizione decennale, risulta poi dagli atti l'interruzione della prescrizione da parte della opposta che ha richiesto il pagamento delle fatture in oggetto con la messa in mora prot. 132913/4-01-01 del 27.11.2012, notificata con raccomandata A/R in data 4.12.2012, e con la messa in mora n. prot. 85941 del 14.07.2017, notificata a mezzo pec il 14.7.2017.
Quanto all'asserita infondatezza dei crediti azionati, in ossequio al regime dell'onere della prova, l' ha fornito adeguati elementi che dimostrano sia la Parte_3
cessione degli emocomponenti sia il credito per i costi del cd. comando.
Dall'esame dell'estratto dei tabulati di movimentazione delle unità trasfusionali, si evince la corrispondenza delle unità di emocomponenti acquisite dall'opponente con quelle cedute risultanti dell'estratto informatico prodotto da di per mezzo del CP_1 CP_1
codice univoco identificativo di ciascuna unità. Corrispondenza asseverata peraltro anche pagina 4 di 5 da direttore del servizio trasfusionale di come da Controparte_3 Parte_1
documentazione depositata ex art. 210 c.p.c..
Del pari, deve ritenersi provata la fondatezza della pretesa creditoria inerente alla fattura n.
217/000120/D del 17.01.2012 di € 8.309,67: parte opponente non ha contestato il fatto storico del comando della dipendente presso l'ASL opposta, giusta determina n. 198 del
20.09.2010 e deliberazione n. 930 del 09/06/2010 di per il periodo dal 15.10.2010 Pt_1 al 14.10.2011, ed ha pure saldato la fattura, azionata in monitorio, n. 217/004358/D di € 11.
823,27 per il primo semestre di comando, senza fornire alcun elemento atto a dimostrare l'estinzione dell'obbligazione.
In ultima analisi, il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente va condannata al pagamento, in favore di di del residuo credito portato dal decreto CP_1 CP_1
ingiuntivo opposto, pari ad €.162.039,43, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opponente e vanno liquidate in € 14.103,00
(considerato lo scaglione di valore, applicati i medi per tutte le fasi del giudizio), oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo 3365/2021 del 20.07.2021; condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
di del complessivo importo di ad €.162.039,43, oltre interessi legali CP_1 CP_1
dal dì del dovuto al saldo;
condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio liquidate in € 14.103,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Palermo, 3.1.2025
Il Giudice
Daniela Galazzi
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