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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 02/12/2024, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Lia DI BENEDETTO Presidente relatore
Dott. Arturo PIZZELLA Consigliere
Dott. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 02/12/2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 446/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
in persona del TE
legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Corrado
Spina, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTE
1 E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Controparte_1
Gambardella, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: spettanze retributive.
Appello avverso la sentenza n. 1265/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: rigettare il ricorso di primo grado, con rivalsa di spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/09/2019 , premesso Controparte_1
che, dopo un Progetto Formativo di 6 mesi (dal 18/03/2015 al
17/09/2015), aveva lavorato alle dipendenze della in epigrafe TE
per ulteriori 6 mesi (dal 07/10/2015 al 06/04/2016) presso la Casa di
Riposo Villa Serena;
che aveva svolto le mansioni di “operatore socio sanitario” (livello C2 del CCNL cooperative sociali); che la prestazione era stata resa per n. 40 ore settimanali, con turno di lavoro 7,00-14,00 oppure
2 14,00-21,00; che non aveva percepito quanto spettante per il lavoro espletato;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di complessivi € 11.091,25 a titolo di retribuzione per i mesi da ottobre 2015 ad aprile 2015, 13^, 14^,
ferie, ROL e TFR, oltre accessori e spese.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta confutava le avverse deduzioni in fatto e in diritto. Deduceva che la prestazione era stata eseguita a titolo di mero tirocinio, in base al bando indetto dalla Regione Campania e alla convenzione stipulata con senza instaurazione di un Parte_2
rapporto di lavoro subordinato, e con erogazione di € 500,00 mensili ad opera dell;
asseriva che il ricorrente non aveva completato il CP_2
precedente Progetto Formativo relativo al periodo dal 18/03/2015 al
17/09/2015, e che nel periodo oggetto di causa dal 07/10/2015 al
06/04/2016 aveva pertanto ricevuto la relativa formazione.
Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza depositata in data 07/07/2022 il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, attribuendo al ricorrente complessivi €
8.795,33 a titolo di retribuzione ordinaria, 13^ e TFR in relazione al livello
B1. Disponeva la trasmissione della sentenza all' e alla Regione CP_2
3 Campania per il recupero di quanto già indebitamente erogato al ricorrente a titolo di tirocinio.
Avverso tale pronunzia la proponeva appello con ricorso TE
depositato in data 27/09/2022.
L'appellante ribadiva che la prestazione non era stata resa dal CP_1
secondo le modalità proprie della subordinazione, e che i testi escussi in prime cure avevano confermato l'espletamento della formazione di cui al
Progetto.
Deduceva che erroneamente il Tribunale aveva dato rilevanza al precedente Progetto formativo anteriore ad ottobre 2015, atteso che tale precedente tirocinio non era stato completato per le ripetute assenze del
, il quale non aveva completato il monte ore previsto e non aveva CP_1
conseguito la relativa competenza professionale.
Impugnava la decisione di primo grado anche circa il livello di inquadramento, che non corrispondeva al livello B1 riconosciuto dal
Tribunale ma invece andava ricondotto al livello A del CCNL.
Deduceva infine che la prestazione non era stata svolta dal a CP_1
tempo pieno.
4 Chiedeva pertanto il rigetto integrale della domanda avanzata con il ricorso introduttivo.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
05/09/2023, l'appellato deduceva l'infondatezza del gravame della e ne chiedeva il rigetto. TE
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della Cooperativa è fondato.
I testi escussi dal Tribunale hanno riferito che:
-il “prestava assistenza agli anziani ospiti della struttura”; CP_1
“aiutava gli anziani ad accompagnarli al bagno, a metterli a letto,
accompagnava a pranzo”; “alcuni anziani venivano anche noi impegnati nell'oratorio e quindi il ricorrente portava le pillole e le medicine”; durante la processione di San Nicola “veniva fatta una sosta anche presso la casa di cura Villa Serena dove il ricorrente accompagnava gli anziani a vedere la statua del Santo”; “preciso di aver visto il ricorrente accompagnare al bagno gli anziani e questo bagno era frequentato anche da noi e dai bambini del catechismo”; “così anche quando facevamo oratorio vedevo
5 passare il ricorrente nel corridoio di fronte che accompagnava gli anziani a mensa” (teste , amico del ricorrente;
maestro di catechismo Testimone_1
e di oratorio per la chiesa di San Nicola, che utilizzava per tali attività una sala della casa di riposo);
“portava a pranzo e a cena gli anziani, prestava assistenza agli Parte_3
anziani. Preciso che vi sono anche gli infermieri”; “ribadisco che insieme al c'era anche l'infermiere” (teste che svolgeva CP_1 Testimone_2
attività di volontariato e andava a fare compagnia agli anziani della casa di riposo);
“assisteva gli anziani”; “insieme al erano presenti Parte_3 CP_1
anche altre figure professionali” (teste che andava Testimone_3
preso la struttura per fare compagnia agli anziani ivi ricoverati);
-il “era tirocinante”; “seguiva un accompagnatore…vedendo CP_1
come alzare un anziano dal letto, mettere il pannolone, accompagnarlo in mensa”; “il era sempre al seguito di un operatore. Poteva CP_1
capitare che nel portare gli anziani disabili in sedia a rotelle alla sala mensa, materialmente e fisicamente fosse il solo ad accompagnarli ma c'era sempre un operatore che guidava anch'esso altre sedie a rotelle insieme ad altri operatori e tirocinanti”; il “non svolgeva in CP_1
6 autonomia nessuna attività. Nessuno dei tirocinanti ha mai somministrato farmaci, è l'infermiere a farlo in quanto molto gelosi del porta compresse,
tant'è che non fanno somministrare farmaci nemmeno agli OSS
figuriamoci ai tirocinanti” (teste responsabile delle unità Testimone_4
amministrative e operative presso la casa di riposo);
“è stato posto in affiancamento all'occorrenza ai vari Parte_3
operatori socio sanitari che erano in turno”; “è venuto qualche volta con me in affiancamento, per esempio durante il lavaggio dell'anziano lui vedeva come io procedevo, al più manteneva il pannolone per farlo indossare all'anziano”; “nel cambio delle lenzuola mostravo come si doveva procedere”; “il tirocinante è libero di studiare e di osservare il lavoro degli operatori, noi non possiamo obbligarli a lavorare”; “in mia presenza non ho mai visto il prestare attività autonomamente”; CP_1
“il come gli altri tirocinanti non aveva un'aula dove studiare, in CP_1
quanto l'attività era di tipo pratico con noi operatori in affiancamento”
(teste dipendente della da 9 anni, ex Testimone_5 TE
tirocinante);
“si limitava a guardare noi operatori socio sanitari cosa Parte_3
facevamo per apprendere il mestiere”; “non ricordo chi avesse in
7 affiancamento il ricorrente”; “i tirocinanti non potevano fare i turni di notte né ho mai visto gli stessi” (teste , OSS che lavora preso Tes_6
la struttura dal 2000).
Dal complessivo tenore delle predette deposizioni si evince l'avvenuta attuazione dell'attività di formazione del , mediante CP_1
affiancamento al personale di volta in volta presente durante il turno (la mattina oppure il pomeriggio).
Non risulta confermata l'esecuzione in completa autonomia delle mansioni ad opera del , il quale del resto non aveva completato il percorso CP_1
formativo di cui al precedente tirocinio dal 18/03/2015 al 17/09/2015, e non aveva pertanto ancora acquisito le relative competenze professionali.
Va notato che, con riferimento al mancato completamento del precedente
Progetto da parte del , il lavoratore qui appellato nulla ha CP_1
confutato o smentito sul piano fattuale in ordine a quanto eccepito dalla parte appellante.
Il non ha neppure dedotto o dimostrato di avere già acquisito illo CP_1
tempore in concreto la piena competenza professionale (sì da essere già
interamente formato ed esperto all'epoca di instaurazione del secondo tirocinio dal 07/10/2015 al 06/04/2016, oggetto del presente contenzioso),
8 né ha addotto che il mancato completamento del monte ore di cui al precedente progetto formativo fosse riconducibile alla responsabilità della
Cooperativa.
Anche le prove testimoniali raccolte in primo grado inducono ad escludere il maturo e definitivo possesso – in via di fatto - da parte del CP_1
delle cognizioni professionali inerenti il profilo oggetto della formazione già da epoca anteriore al 07/10/2015.
Tutti i testi hanno attestato concordemente sia l'attività formativa nel periodo dal 07/10/2015 al 06/04/2016 sia la relativa modalità
(affiancamento) e il contenuto delle mansioni di cui al Progetto formativo
(assistenza agli anziani per le attività quotidiane, igiene personale, cambio lenzuola), mentre sulla somministrazione dei farmaci resta isolata – e dunque non appare sufficiente - la sola dichiarazione del teste (non Tes_1
supportata da alcun ulteriore elemento probatorio).
Non risulta, infine, addotto dal , né tantomeno si evince dagli atti CP_1
o dall'espletata istruttoria, alcuna circostanza fattuale attestante l'esercizio in concreto ad opera della del potere direttivo e disciplinare, TE
tale da configurare la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 07/10/2015 al 06/04/2016.
9 La sentenza impugnata va quindi riformata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Trattandosi di accoglimento dell'appello, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 446/2022
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di TE
, avverso la sentenza n. 1265/2022 del Controparte_1
Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da con il ricorso introduttivo;
Controparte_1
2)condanna alla rifusione, in favore dell'appellante, Controparte_1
delle spese del doppio grado, liquidate in € 2.695,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge.
Salerno, 02/12/2024.
10 Il Presidente estensore
Dott. Lia DI BENEDETTO
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Lia DI BENEDETTO Presidente relatore
Dott. Arturo PIZZELLA Consigliere
Dott. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 02/12/2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 446/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
in persona del TE
legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Corrado
Spina, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTE
1 E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Controparte_1
Gambardella, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: spettanze retributive.
Appello avverso la sentenza n. 1265/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: rigettare il ricorso di primo grado, con rivalsa di spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/09/2019 , premesso Controparte_1
che, dopo un Progetto Formativo di 6 mesi (dal 18/03/2015 al
17/09/2015), aveva lavorato alle dipendenze della in epigrafe TE
per ulteriori 6 mesi (dal 07/10/2015 al 06/04/2016) presso la Casa di
Riposo Villa Serena;
che aveva svolto le mansioni di “operatore socio sanitario” (livello C2 del CCNL cooperative sociali); che la prestazione era stata resa per n. 40 ore settimanali, con turno di lavoro 7,00-14,00 oppure
2 14,00-21,00; che non aveva percepito quanto spettante per il lavoro espletato;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di complessivi € 11.091,25 a titolo di retribuzione per i mesi da ottobre 2015 ad aprile 2015, 13^, 14^,
ferie, ROL e TFR, oltre accessori e spese.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta confutava le avverse deduzioni in fatto e in diritto. Deduceva che la prestazione era stata eseguita a titolo di mero tirocinio, in base al bando indetto dalla Regione Campania e alla convenzione stipulata con senza instaurazione di un Parte_2
rapporto di lavoro subordinato, e con erogazione di € 500,00 mensili ad opera dell;
asseriva che il ricorrente non aveva completato il CP_2
precedente Progetto Formativo relativo al periodo dal 18/03/2015 al
17/09/2015, e che nel periodo oggetto di causa dal 07/10/2015 al
06/04/2016 aveva pertanto ricevuto la relativa formazione.
Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza depositata in data 07/07/2022 il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, attribuendo al ricorrente complessivi €
8.795,33 a titolo di retribuzione ordinaria, 13^ e TFR in relazione al livello
B1. Disponeva la trasmissione della sentenza all' e alla Regione CP_2
3 Campania per il recupero di quanto già indebitamente erogato al ricorrente a titolo di tirocinio.
Avverso tale pronunzia la proponeva appello con ricorso TE
depositato in data 27/09/2022.
L'appellante ribadiva che la prestazione non era stata resa dal CP_1
secondo le modalità proprie della subordinazione, e che i testi escussi in prime cure avevano confermato l'espletamento della formazione di cui al
Progetto.
Deduceva che erroneamente il Tribunale aveva dato rilevanza al precedente Progetto formativo anteriore ad ottobre 2015, atteso che tale precedente tirocinio non era stato completato per le ripetute assenze del
, il quale non aveva completato il monte ore previsto e non aveva CP_1
conseguito la relativa competenza professionale.
Impugnava la decisione di primo grado anche circa il livello di inquadramento, che non corrispondeva al livello B1 riconosciuto dal
Tribunale ma invece andava ricondotto al livello A del CCNL.
Deduceva infine che la prestazione non era stata svolta dal a CP_1
tempo pieno.
4 Chiedeva pertanto il rigetto integrale della domanda avanzata con il ricorso introduttivo.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
05/09/2023, l'appellato deduceva l'infondatezza del gravame della e ne chiedeva il rigetto. TE
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della Cooperativa è fondato.
I testi escussi dal Tribunale hanno riferito che:
-il “prestava assistenza agli anziani ospiti della struttura”; CP_1
“aiutava gli anziani ad accompagnarli al bagno, a metterli a letto,
accompagnava a pranzo”; “alcuni anziani venivano anche noi impegnati nell'oratorio e quindi il ricorrente portava le pillole e le medicine”; durante la processione di San Nicola “veniva fatta una sosta anche presso la casa di cura Villa Serena dove il ricorrente accompagnava gli anziani a vedere la statua del Santo”; “preciso di aver visto il ricorrente accompagnare al bagno gli anziani e questo bagno era frequentato anche da noi e dai bambini del catechismo”; “così anche quando facevamo oratorio vedevo
5 passare il ricorrente nel corridoio di fronte che accompagnava gli anziani a mensa” (teste , amico del ricorrente;
maestro di catechismo Testimone_1
e di oratorio per la chiesa di San Nicola, che utilizzava per tali attività una sala della casa di riposo);
“portava a pranzo e a cena gli anziani, prestava assistenza agli Parte_3
anziani. Preciso che vi sono anche gli infermieri”; “ribadisco che insieme al c'era anche l'infermiere” (teste che svolgeva CP_1 Testimone_2
attività di volontariato e andava a fare compagnia agli anziani della casa di riposo);
“assisteva gli anziani”; “insieme al erano presenti Parte_3 CP_1
anche altre figure professionali” (teste che andava Testimone_3
preso la struttura per fare compagnia agli anziani ivi ricoverati);
-il “era tirocinante”; “seguiva un accompagnatore…vedendo CP_1
come alzare un anziano dal letto, mettere il pannolone, accompagnarlo in mensa”; “il era sempre al seguito di un operatore. Poteva CP_1
capitare che nel portare gli anziani disabili in sedia a rotelle alla sala mensa, materialmente e fisicamente fosse il solo ad accompagnarli ma c'era sempre un operatore che guidava anch'esso altre sedie a rotelle insieme ad altri operatori e tirocinanti”; il “non svolgeva in CP_1
6 autonomia nessuna attività. Nessuno dei tirocinanti ha mai somministrato farmaci, è l'infermiere a farlo in quanto molto gelosi del porta compresse,
tant'è che non fanno somministrare farmaci nemmeno agli OSS
figuriamoci ai tirocinanti” (teste responsabile delle unità Testimone_4
amministrative e operative presso la casa di riposo);
“è stato posto in affiancamento all'occorrenza ai vari Parte_3
operatori socio sanitari che erano in turno”; “è venuto qualche volta con me in affiancamento, per esempio durante il lavaggio dell'anziano lui vedeva come io procedevo, al più manteneva il pannolone per farlo indossare all'anziano”; “nel cambio delle lenzuola mostravo come si doveva procedere”; “il tirocinante è libero di studiare e di osservare il lavoro degli operatori, noi non possiamo obbligarli a lavorare”; “in mia presenza non ho mai visto il prestare attività autonomamente”; CP_1
“il come gli altri tirocinanti non aveva un'aula dove studiare, in CP_1
quanto l'attività era di tipo pratico con noi operatori in affiancamento”
(teste dipendente della da 9 anni, ex Testimone_5 TE
tirocinante);
“si limitava a guardare noi operatori socio sanitari cosa Parte_3
facevamo per apprendere il mestiere”; “non ricordo chi avesse in
7 affiancamento il ricorrente”; “i tirocinanti non potevano fare i turni di notte né ho mai visto gli stessi” (teste , OSS che lavora preso Tes_6
la struttura dal 2000).
Dal complessivo tenore delle predette deposizioni si evince l'avvenuta attuazione dell'attività di formazione del , mediante CP_1
affiancamento al personale di volta in volta presente durante il turno (la mattina oppure il pomeriggio).
Non risulta confermata l'esecuzione in completa autonomia delle mansioni ad opera del , il quale del resto non aveva completato il percorso CP_1
formativo di cui al precedente tirocinio dal 18/03/2015 al 17/09/2015, e non aveva pertanto ancora acquisito le relative competenze professionali.
Va notato che, con riferimento al mancato completamento del precedente
Progetto da parte del , il lavoratore qui appellato nulla ha CP_1
confutato o smentito sul piano fattuale in ordine a quanto eccepito dalla parte appellante.
Il non ha neppure dedotto o dimostrato di avere già acquisito illo CP_1
tempore in concreto la piena competenza professionale (sì da essere già
interamente formato ed esperto all'epoca di instaurazione del secondo tirocinio dal 07/10/2015 al 06/04/2016, oggetto del presente contenzioso),
8 né ha addotto che il mancato completamento del monte ore di cui al precedente progetto formativo fosse riconducibile alla responsabilità della
Cooperativa.
Anche le prove testimoniali raccolte in primo grado inducono ad escludere il maturo e definitivo possesso – in via di fatto - da parte del CP_1
delle cognizioni professionali inerenti il profilo oggetto della formazione già da epoca anteriore al 07/10/2015.
Tutti i testi hanno attestato concordemente sia l'attività formativa nel periodo dal 07/10/2015 al 06/04/2016 sia la relativa modalità
(affiancamento) e il contenuto delle mansioni di cui al Progetto formativo
(assistenza agli anziani per le attività quotidiane, igiene personale, cambio lenzuola), mentre sulla somministrazione dei farmaci resta isolata – e dunque non appare sufficiente - la sola dichiarazione del teste (non Tes_1
supportata da alcun ulteriore elemento probatorio).
Non risulta, infine, addotto dal , né tantomeno si evince dagli atti CP_1
o dall'espletata istruttoria, alcuna circostanza fattuale attestante l'esercizio in concreto ad opera della del potere direttivo e disciplinare, TE
tale da configurare la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 07/10/2015 al 06/04/2016.
9 La sentenza impugnata va quindi riformata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Trattandosi di accoglimento dell'appello, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 446/2022
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di TE
, avverso la sentenza n. 1265/2022 del Controparte_1
Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da con il ricorso introduttivo;
Controparte_1
2)condanna alla rifusione, in favore dell'appellante, Controparte_1
delle spese del doppio grado, liquidate in € 2.695,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge.
Salerno, 02/12/2024.
10 Il Presidente estensore
Dott. Lia DI BENEDETTO
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