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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/06/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3741 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Suergiu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Suergiu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/07/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Sotto il profilo economico le parti si accordano affinché il CP_1 corrisponda alla propria coniuge un contributo per il mantenimento mensile delle figlie e di € 550,00 da versarsi entro il giorno 1 di ogni Per_1 Per_2 mese, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo le previsioni delle linee guida adottate dal
CNF.
3) I coniugi si accordano affinché l'assegno unico erogato in favore di sia Per_2 percepito interamente dalla signora . Pt_1
Pag. 2 di 3 4) L'autovettura Kia IC tg. FP141YP rimarrà nella proprietà esclusiva della signora mentre i due veicoli Dacia TE tg. ER676JP e l'autovettura Pt_1
Peugeot 107 tg. EB204XP resteranno nella proprietà esclusiva del signor . CP_1
5) I coniugi assumono l'obbligo di darsi reciproca comunicazione di ogni eventuale cambiamento di residenza e di recapito, anche telefonico.
6) Le parti dichiarano di rilasciarsi reciprocamente il consenso all'espatrio ed il rilascio del passaporto o documenti equipollenti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3741 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Suergiu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Suergiu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/07/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Sotto il profilo economico le parti si accordano affinché il CP_1 corrisponda alla propria coniuge un contributo per il mantenimento mensile delle figlie e di € 550,00 da versarsi entro il giorno 1 di ogni Per_1 Per_2 mese, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo le previsioni delle linee guida adottate dal
CNF.
3) I coniugi si accordano affinché l'assegno unico erogato in favore di sia Per_2 percepito interamente dalla signora . Pt_1
Pag. 2 di 3 4) L'autovettura Kia IC tg. FP141YP rimarrà nella proprietà esclusiva della signora mentre i due veicoli Dacia TE tg. ER676JP e l'autovettura Pt_1
Peugeot 107 tg. EB204XP resteranno nella proprietà esclusiva del signor . CP_1
5) I coniugi assumono l'obbligo di darsi reciproca comunicazione di ogni eventuale cambiamento di residenza e di recapito, anche telefonico.
6) Le parti dichiarano di rilasciarsi reciprocamente il consenso all'espatrio ed il rilascio del passaporto o documenti equipollenti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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