Articolo 3 della Legge 27 ottobre 2006, n. 277
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10 novembre 2006
Art. 3. Audizioni a testimonianza 1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale .
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione puo' essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.
3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l' articolo 203 del codice di procedura penale .
Note all'art. 3:
- Gli articoli da 366 e 384-bis fanno parte del Capo I (dei delitti contro l'attivita' giudiziaria) del titolo III del libro secondo del codice penale .
- Si riporta il testo dell' art. 203 del codice di procedura penale :
«Art. 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza). - 1. Il giudice non puo' obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonche' il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite ne' utilizzate.
1-bis. L'inutilizzabilita' opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati ne' assunti a sommarie informazioni.».
Entrata in vigore il 10 novembre 2006