Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
Cron. ___________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in F.A. _________________ persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa civile iscritta al N. 1619 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta D'Angelo, ricorrente
CONTRO
CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'avv.
Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino, in forza della procura generale alle liti conferita con atto del Notaio
, rep.n. 37875, raccolta n . 73133 del 22.03.2024 Persona_1 resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
All'esito dell'udienza del 30.01.2025, alle ore 15 ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n.
59620230003382147.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente quantificate in € 1.600,00 oltre spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.02.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59620230003382147, pervenuto il 28.12.2024, con il quale l' ha richiesto il pagamento di euro Controparte_2
1
Ritualmente notificato il ricorso, l' si costituiva CP_1 contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto.
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente è opportuno richiamare la normativa di riferimento in materia.
L' art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, che ha sostituito l' art. 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160, e che riguarda gli esercenti attività commerciali, ha per questi disposto l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613 , e suc. mod. ed int., purché i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti -" a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze od autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La norma assoggetta quindi all'obbligo contributivo quei soggetti che, oltre ad essere titolari o amministratori dell'azienda, siano direttamente impegnati nell'attività aziendale.
Il requisito primario è quello di partecipare al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, non essere cioè solo socio (Corte d'Appello Roma Sez. lavoro Sent., 18/03/2020,
Corte d'Appello Reggio Calabria Sez. lavoro Sent., 06/05/2020
“Ai fini dell'affermazione dell'obbligo della doppia iscrizione
(nella gestione separata e nella gestione commercianti) è necessario che, nella situazione data, del socio amministratore di una società di capitali che partecipi personalmente al lavoro aziendale, la prestazione offerta abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo
2 svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa).
Orbene, la prova della suddetta circostanza grava sull'ente previdenziale: l' deve, quindi, provare innanzitutto che il CP_1 soggetto partecipa personalmente al lavoro aziendale (inteso come svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa) con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Parte ricorrente ha documentato che negli anni 2021-2022
(oggetto dell'avviso di addebito qui impugnato) gli amministratori della e M.& C. Megastore Parte_2
s.r.l. erano persone diverse dall'odierno ricorrente, il quale all'epoca era già cessato da tale carica.
In particolare il è cessato dalla carica di Pt_1 amministratore della in data 01.02.2019 ed è Parte_2 poi cessato dalla medesima carica della M.& C. Megastore
s.r.l. in data 01.07.2020.
L' di contro, come suo onere, non ha dimostrato nulla. CP_1
Di conseguenza, deve essere dichiarata l'inesistenza dell'obbligo del ricorrente all'iscrizione alla gestione commercianti dell' e il ricorso deve essere accolto. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in dispositivo
Palermo, 30.01.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
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