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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 18.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1760 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosario Medici e Vincenzo Medici ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Crotone, alla via XXV Aprile n. 157, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
ATTRICE
E
Controparte_1
(P.I. ),
[...] P.IVA_1
pagina 1 di 5 in persona del commissario liquidatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Roseto ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Trebisacce, alla via Praga n. 11, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHÉ
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Candiano ed elettivamente CP_2 domiciliato in Corigliano - Rossano, alla via B.G. Palatino n. 8, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: titoli di credito.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, conveniva in giudizio il e l' Parte_1 Controparte_1 [...]
del predetto Comune, al fine di far accertare che il credito Controparte_3 vantato dalla stessa non doveva essere inserito nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria del e, per l'effetto, di dichiarare che il credito poteva essere azionato CP_1 esecutivamente nei confronti del predetto Ente;
in via subordinata, chiedeva il riconoscimento, oltre che delle somme liquidate a titolo di risarcimento, degli interessi moratori liquidati in sentenza n. 195/2015 della Corte d'Appello di Catanzaro, nella misura indicata col precetto allegato alla istanza di ammissione alla massa passiva.
La ricorrente, in particolare, deduceva che con sentenza n. 195/2015 la Corte d'Appello di
Catanzaro aveva condannato il odierno convenuto alla restituzione del suolo di essa CP_1
ricorrente illegittimamente occupato dallo stesso e al pagamento degli interessi legali calcolati sull'indennità virtuale di esproprio dal 06.04.1987 fino alla restituzione, oltre rivalutazione pagina 2 di 5 monetaria e interessi moratori calcolati sulla sorte capitale via via rivalutata a partire dalla data della domanda fino al soddisfo;
che la Corte di Cassazione confermava detta statuizione e condannava l'Ente a ulteriori spese di giudizio;
che in data 05.09.2016 essa ricorrente notificava l'atto di precetto al debitore, rimasto ineseguito in ragione della sospensione degli effetti della sentenza della Corte di Appello in pendenza del ricorso per Cassazione;
che in data 04.09.2018 essa ricorrente notificava al convenuto la diffida e messa in mora, al fine di ottenere la CP_1
riconsegna del predetto terreno e il pagamento della somma di € 225.781,98; che vista l'inerzia serbata dal la stessa adiva il TAR Calabria per ottenere l'ottemperanza della statuizione CP_1
giudiziale; che il predetto TAR accoglieva parzialmente la domanda, condannando l'Ente
Comunale al pagamento di ulteriori somme;
che in seguito al dissesto del Comune, dichiarato in data 20.04.2018, essa ricorrente in data 11.09.2018 chiedeva che il proprio credito fosse inserito nella massa passiva della procedura di liquidazione;
che ammessa detta somma nella citata massa passiva l' proponeva offerta transattiva di € 91.844,05; che detta proposta veniva rifiutata;
che CP_3
i crediti vanati dalla stessa non dovevano essere inseriti nella massa passiva, ma seguire le ordinarie procedure di liquidazione, poiché il giudicato si era formato in data 24.08.2018, in epoca successiva alla delibera di dissesto;
che, comunque, la proposta dell' era del tutto errata. CP_3
2. Si costituiva in giudizio il , che, contestando gli assunti attorei, Controparte_1
chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in favore del
Giudice amministrativo;
nel merito, di rigettare il ricorso, poiché infondato in fatto e diritto, con condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 u.c. c.p.c.
3. Si costituiva in giudizio l' che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di dichiarare il CP_3
difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in favore del Giudice Amministrativo, l'inammissibilità della domanda e, per l'effetto, di rigettarla.
4. Con ordinanza del 18.11.2022, l'adito Giudice rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione e disponeva il mutamento del rito da sommario di cognizione a ordinario.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 18.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Orbene, la domanda risulta inammissibile per le ragioni che seguono.
Parte attrice agisce, in via principale, al fine di ottenere una pronuncia che accerti che il credito vantato dalla stessa non dovesse essere inserito nella massa passiva della procedura straordinaria di pagina 3 di 5 liquidazione e che lo stesso possa essere azionato esecutivamente nei confronti del
[...]
. CP_1
Ebbene, parte attrice è già in possesso di un valido titolo esecutivo di natura giurisdizionale
(sentenza n. 195/2015 della Corte d'Appello di Catanzaro) che, non subordinando il soddisfo del credito allo stato di dissesto dell'Ente Comunale, permette alla stessa di agire in via esecutiva nei confronti del e, pertanto, nel presente giudizio risulta carente di interesse ad agire ex art. CP_1
100 c.p.c., atteso che l'eventuale esecuzione dovrebbe essere, comunque, fondata sulla predetta sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro e atteso che la questione del dissesto finanziario si presenterebbe in via del tutto teorica e astratta in sede esecutiva nel caso di eventuale opposizione del convenuto. CP_1
In altre parole, manca al momento dell'introduzione del presente giudizio l'interesse attuale e concreto alla pronuncia, in quanto la stessa non apporterebbe una utilità pratica che l'attore non potrebbe ottenere altrimenti (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 13906/2002), e poiché la stessa statuizione richiesta nell'odierno giudizio si rivelerebbe strumentale alla soluzione di una questione di diritto in vista di situazioni future e meramente ipotetiche.
A supporto delle considerazioni appena svolte, si segnala che la Corte di Cassazione ha precisato che “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 12532/2024); e, ancora, “In proposito, occorre osservare che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che - di per sé - "il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo, può procurarsene un altro, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione di titoli". Questa possibilità incontra, tuttavia, una serie di limiti e condizioni, dovendosi coordinare con le altre regole informanti l'ordinamento processuale. Tra le altre cose occorre, in particolare, che sussista in concreto un interesse ad agire in relazione al conseguimento dell'ulteriore titolo esecutivo. Tale principio - si è osservato "non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto", perché l'ulteriore titolo pagina 4 di 5 non viene a portare "nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio rispetto al primo" (Cass., 28 agosto 2019, n. 21768)”.
(Cass. civ., sez. VI, ord. n. 24646/2021).
6. Inammissibile per le medesime motivazioni risulta anche la domanda subordinata, volta a ottenere una pronuncia che riconosca gli interessi moratori liquidati nella sentenza della Corte
d'appello di Catanzaro, atteso che gli stessi risultano già riconosciuti dalla predetta sentenza.
Per completezza, si rileva che non è ammissibile la richiesta di revoca della proposta transattiva dell' , non potendo la Parte_2
decisione giudiziale sostituirsi all'accordo delle parti.
7. Va rigettata, la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., formulata dal convenuto, CP_1
costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, c. I e c. III, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur o, comunque, postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Ebbene, non essendo emersa prova né del danno in concreto subìto dal richiedente, né della mala fede con cui avrebbe agito l'attore, la domanda di condanna per lite temeraria va rigettata.
8. Si compensano integralmente le spese di giudizio tra le parti, in virtù della peculiarità della questione sottoposta al vaglio giudiziale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità delle domande di parte attrice;
2) rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c., avanzata dal convenuto;
CP_1
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 20.03.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 18.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1760 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosario Medici e Vincenzo Medici ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Crotone, alla via XXV Aprile n. 157, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
ATTRICE
E
Controparte_1
(P.I. ),
[...] P.IVA_1
pagina 1 di 5 in persona del commissario liquidatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Roseto ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Trebisacce, alla via Praga n. 11, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHÉ
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Candiano ed elettivamente CP_2 domiciliato in Corigliano - Rossano, alla via B.G. Palatino n. 8, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: titoli di credito.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, conveniva in giudizio il e l' Parte_1 Controparte_1 [...]
del predetto Comune, al fine di far accertare che il credito Controparte_3 vantato dalla stessa non doveva essere inserito nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria del e, per l'effetto, di dichiarare che il credito poteva essere azionato CP_1 esecutivamente nei confronti del predetto Ente;
in via subordinata, chiedeva il riconoscimento, oltre che delle somme liquidate a titolo di risarcimento, degli interessi moratori liquidati in sentenza n. 195/2015 della Corte d'Appello di Catanzaro, nella misura indicata col precetto allegato alla istanza di ammissione alla massa passiva.
La ricorrente, in particolare, deduceva che con sentenza n. 195/2015 la Corte d'Appello di
Catanzaro aveva condannato il odierno convenuto alla restituzione del suolo di essa CP_1
ricorrente illegittimamente occupato dallo stesso e al pagamento degli interessi legali calcolati sull'indennità virtuale di esproprio dal 06.04.1987 fino alla restituzione, oltre rivalutazione pagina 2 di 5 monetaria e interessi moratori calcolati sulla sorte capitale via via rivalutata a partire dalla data della domanda fino al soddisfo;
che la Corte di Cassazione confermava detta statuizione e condannava l'Ente a ulteriori spese di giudizio;
che in data 05.09.2016 essa ricorrente notificava l'atto di precetto al debitore, rimasto ineseguito in ragione della sospensione degli effetti della sentenza della Corte di Appello in pendenza del ricorso per Cassazione;
che in data 04.09.2018 essa ricorrente notificava al convenuto la diffida e messa in mora, al fine di ottenere la CP_1
riconsegna del predetto terreno e il pagamento della somma di € 225.781,98; che vista l'inerzia serbata dal la stessa adiva il TAR Calabria per ottenere l'ottemperanza della statuizione CP_1
giudiziale; che il predetto TAR accoglieva parzialmente la domanda, condannando l'Ente
Comunale al pagamento di ulteriori somme;
che in seguito al dissesto del Comune, dichiarato in data 20.04.2018, essa ricorrente in data 11.09.2018 chiedeva che il proprio credito fosse inserito nella massa passiva della procedura di liquidazione;
che ammessa detta somma nella citata massa passiva l' proponeva offerta transattiva di € 91.844,05; che detta proposta veniva rifiutata;
che CP_3
i crediti vanati dalla stessa non dovevano essere inseriti nella massa passiva, ma seguire le ordinarie procedure di liquidazione, poiché il giudicato si era formato in data 24.08.2018, in epoca successiva alla delibera di dissesto;
che, comunque, la proposta dell' era del tutto errata. CP_3
2. Si costituiva in giudizio il , che, contestando gli assunti attorei, Controparte_1
chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in favore del
Giudice amministrativo;
nel merito, di rigettare il ricorso, poiché infondato in fatto e diritto, con condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 u.c. c.p.c.
3. Si costituiva in giudizio l' che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di dichiarare il CP_3
difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in favore del Giudice Amministrativo, l'inammissibilità della domanda e, per l'effetto, di rigettarla.
4. Con ordinanza del 18.11.2022, l'adito Giudice rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione e disponeva il mutamento del rito da sommario di cognizione a ordinario.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 18.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Orbene, la domanda risulta inammissibile per le ragioni che seguono.
Parte attrice agisce, in via principale, al fine di ottenere una pronuncia che accerti che il credito vantato dalla stessa non dovesse essere inserito nella massa passiva della procedura straordinaria di pagina 3 di 5 liquidazione e che lo stesso possa essere azionato esecutivamente nei confronti del
[...]
. CP_1
Ebbene, parte attrice è già in possesso di un valido titolo esecutivo di natura giurisdizionale
(sentenza n. 195/2015 della Corte d'Appello di Catanzaro) che, non subordinando il soddisfo del credito allo stato di dissesto dell'Ente Comunale, permette alla stessa di agire in via esecutiva nei confronti del e, pertanto, nel presente giudizio risulta carente di interesse ad agire ex art. CP_1
100 c.p.c., atteso che l'eventuale esecuzione dovrebbe essere, comunque, fondata sulla predetta sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro e atteso che la questione del dissesto finanziario si presenterebbe in via del tutto teorica e astratta in sede esecutiva nel caso di eventuale opposizione del convenuto. CP_1
In altre parole, manca al momento dell'introduzione del presente giudizio l'interesse attuale e concreto alla pronuncia, in quanto la stessa non apporterebbe una utilità pratica che l'attore non potrebbe ottenere altrimenti (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 13906/2002), e poiché la stessa statuizione richiesta nell'odierno giudizio si rivelerebbe strumentale alla soluzione di una questione di diritto in vista di situazioni future e meramente ipotetiche.
A supporto delle considerazioni appena svolte, si segnala che la Corte di Cassazione ha precisato che “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 12532/2024); e, ancora, “In proposito, occorre osservare che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che - di per sé - "il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo, può procurarsene un altro, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione di titoli". Questa possibilità incontra, tuttavia, una serie di limiti e condizioni, dovendosi coordinare con le altre regole informanti l'ordinamento processuale. Tra le altre cose occorre, in particolare, che sussista in concreto un interesse ad agire in relazione al conseguimento dell'ulteriore titolo esecutivo. Tale principio - si è osservato "non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto", perché l'ulteriore titolo pagina 4 di 5 non viene a portare "nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio rispetto al primo" (Cass., 28 agosto 2019, n. 21768)”.
(Cass. civ., sez. VI, ord. n. 24646/2021).
6. Inammissibile per le medesime motivazioni risulta anche la domanda subordinata, volta a ottenere una pronuncia che riconosca gli interessi moratori liquidati nella sentenza della Corte
d'appello di Catanzaro, atteso che gli stessi risultano già riconosciuti dalla predetta sentenza.
Per completezza, si rileva che non è ammissibile la richiesta di revoca della proposta transattiva dell' , non potendo la Parte_2
decisione giudiziale sostituirsi all'accordo delle parti.
7. Va rigettata, la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., formulata dal convenuto, CP_1
costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, c. I e c. III, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur o, comunque, postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Ebbene, non essendo emersa prova né del danno in concreto subìto dal richiedente, né della mala fede con cui avrebbe agito l'attore, la domanda di condanna per lite temeraria va rigettata.
8. Si compensano integralmente le spese di giudizio tra le parti, in virtù della peculiarità della questione sottoposta al vaglio giudiziale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità delle domande di parte attrice;
2) rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c., avanzata dal convenuto;
CP_1
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 20.03.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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