Art. 207-quater. (( (Collaborazione con le autorita' responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento) )) (( 1. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio o un'impresa di investimento, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un'impresa partecipante comune, le autorita' di vigilanza sulle societa' del gruppo e le autorita' responsabili della vigilanza di tali altre societa' collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, tali autorita' si scambiano ogni informazione volta a semplificare le proprie funzioni. ))
Articolo 207 terArticolo 183
Articolo 207 quater del Codice delle assicurazioni private
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30 giugno 2015
30 giugno 2015
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