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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 27 maggio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 137 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli, Pt_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Urgera, Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di OM n. 7070/2021 del 9.9.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25.2.2019, ha chiesto “in via principale, - Controparte_1
previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto …
e, quindi, della sussistenza dei presupposti per la concessione della rendita vitalizia per il periodo dal 1.2.1988 al 28.2.1988, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dei suddetti provvedimenti dell' in particolare: provvedimento del 31 luglio 2018, atto dell'11 Pt_1
giugno 2018 prot. 0071999, disposizione n. 700200-18-0060 del 24/04/2018, nonché di tutti gli atti presupposti o collegati, tra cui la richiesta del 6.9.17 prot. 91417; - per l'effetto, condannare l' Pt_1
a ricostituire la pensione revocata al ricorrente e a erogare i ratei arretrati non corrisposti, accertando e dichiarando altresì la conseguente non debenza delle somme richieste dall'Istituto; in via subordinata, - … accertare e dichiarare comunque irripetibili le somme richieste dall' a titolo Pt_1 di pensione di vecchiaia, ovvero ridurre gli importi richiesti in ragione di quanto precisato … ovvero secondo quanto sarà accertato in corso di causa”.
A tal fine, ha dedotto: di aver sottoscritto in data 27.1.1988 un contratto di lavoro a tempo determinato dal 1.2.1988 al 31.3.1989 con la General Informatica s.r.l.; di aver tuttavia lavorato per la società solo dal 1.2.1988 fino al marzo dello stesso anno, senza che gli fossero versati i contributi;
di aver presentato all' in data 14.1.2009 – stante l'intervenuta prescrizione dei contributi in Pt_1
questione – domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13, l. n. 1338/1962, poi accolta dall' con provvedimento del 7.2.2013; di aver dunque versato all'Istituto quanto necessario CP_2 per la costituzione della rendita, ottenendo quindi l'accredito di 3 settimane di contribuzione per il periodo 1.2.1988-28.2.1988; di aver così maturato i requisiti pensionistici e presentato di conseguenza in data 7.3.2013 domanda di riconoscimento della pensione di vecchiaia, liquidatagli dall' con Pt_1
decorrenza 1.4.2012, come da comunicazione del 12.4.2013; di aver tuttavia ricevuto lettera del
6.9.2017, con cui l' gli aveva comunicato di aver rilevato delle irregolarità nella documentazione Pt_1 presentata all'atto della domanda di costituzione della rendita vitalizia e gli aveva chiesto l'esibizione in originale dei cedolini paga e del libretto di lavoro relativi al periodo di contribuzione prescritta;
di aver risposto di aver presentato l'originale della documentazione al momento della presentazione della domanda e di non averne più alcuna copia;
di essersi visto annullare dall' , in data Pt_1
24.4.2018, con provvedimento in autotutela, il precedente provvedimento di costituzione della rendita vitalizia;
di aver inutilmente impugnato detto provvedimento con ricorso dell'11.5.2018; di essersi visto anzi revocare anche la pensione con provvedimento dell'11.6.2018; di aver infine ricevuto Pt_1 lettera del 31.7.2018 con cui l' gli aveva chiesto la restituzione della somma di € 70.628,91, in Pt_1
quanto da lui indebitamente percepita a titolo di pensione nel periodo aprile 2012 - giugno 2018.
Ribadita la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, il ricorrente ha dunque contestato la legittimità dei provvedimenti di annullamento in autotutela della rendita vitalizia, revoca della pensione e ripetizione di indebito, eccependo a tal fine l'assenza di dolo e pertanto, in ogni caso,
l'irripetibilità di quanto percepito in buona fede.
L' si è costituito in giudizio, deducendo la legittimità del provvedimento di annullamento Pt_1 adottato in via di autotutela in conformità al disposto dell'art. 21-nonies, co. 2-bis, l. n. 241/1990, considerato che il provvedimento annullato era stato emesso sulla base di “false rappresentazioni dei fatti”, come risultato all'esito degli accertamenti ispettivi svolti nell'aprile 2016 dalla Direzione
Regionale Lazio sulla regolarità di alcune pratiche di costituzione di rendita vitalizia, tutte gestite da un dipendente in servizio presso l'Agenzia di OM TE, risultato infedele e per questo licenziato. Ha eccepito dunque l'inammissibilità della domanda di costituzione della rendita vitalizia, in quanto proposta dal lavoratore in via autonoma anziché dal datore di lavoro, nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza dal diritto alla costituzione della rendita, e il dolo dell'interessato.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale sul rapporto di lavoro, con la sentenza impugnata il Tribunale – accertata l'illegittimità sia dell'annullamento in via di autotutela del provvedimento di costituzione della rendita vitalizia, sia del provvedimento di revoca del trattamento pensionistico – ha condannato l' a ricostituire la pensione revocata ed erogare al ricorrente i ratei arretrati non Pt_1 corrisposti, oltre interessi, dichiarando altresì la non debenza di quanto richiesto dall' in CP_2
restituzione, con condanna dell'ente soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , chiedendone la riforma integrale e Pt_1 lamentando in particolare l'erronea applicazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 13, l. n.
1338/1962 in punto di legittimazione a proporre la domanda di rendita vitalizia, prescrizione e rinuncia alla stessa, nonché di limiti all'esercizio dell'autotutela ex art. 21-nonies, l. n. 241/1990, ed infine di ammissibilità della prova circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in questione, con ogni conseguenza in punto di legittimità dei provvedimenti di revoca della pensione e ripetizione dei ratei indebitamente corrisposti dall' . CP_2
L'appellato si è costituito chiedendo in via principale la conferma della sentenza impugnata e, in subordine, l'accertamento in ogni caso dell'irripetibilità – totale o parziale – di quanto già corrispostogli dall' a titolo di pensione, con vittoria di spese. Pt_1
All'udienza del 27.5.2025 la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura del dispositivo.
2. Con il primo motivo di impugnazione, l' lamenta, in sostanza, che il Tribunale ha Pt_1
erroneamente ritenuto che, una volta prescritto il diritto alla costituzione della rendita vitalizia ad opera del datore di lavoro, il lavoratore fosse autonomamente legittimato a presentare la domanda di costituzione al di fuori di ogni termine di prescrizione, anche in ragione dell'intervenuta implicita rinuncia dell' a far valere tale eccezione, manifestata attraverso il provvedimento di CP_2
accoglimento della domanda di costituzione della rendita nonostante il decorso di oltre 20 anni dall'omissione contributiva della parte datoriale.
2.1. Orbene, appare opportuno preliminarmente rammentare la disciplina dettata in materia dall'art. 13 cit., che recita: “Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935,
n. 1827, può chiedere all' di costituire, nei casi previsti dal Controparte_3
successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere;
in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi
l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale”.
Per completezza, deve poi rammentarsi che, da ultimo, l'art 30, co. 1, l. n. 203/2024, ha aggiunto all'art. 13 cit. un settimo comma, che prevede espressamente che “il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando
l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”, comma che tuttavia non è applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa.
Infine, va ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 568/1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 4° e 5° dell'art. 13 in esame, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi ad opera del datore di lavoro o del lavoratore, non consentono di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione. La portata di tale pronuncia è stata poi meglio precisata dalla Corte di Cassazione nel senso che “In tema di omesso versamento dei contributi assicurativi da parte del datore di lavoro e di avvenuta prescrizione dei medesimi, ai fini della costituzione della rendita prevista dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, nel testo risultante della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale
(Corte cost. n. 568 del 1989), la regola secondo la quale la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo deve essere circoscritta al caso in cui il documento, la cui data può essere provata con ogni mezzo, provi l'avvenuta costituzione di un rapporto a partire dalla medesima epoca,
a decorrere dalla quale è consentita la prova, con ogni mezzo, della relativa durata e della retribuzione, evitandosi in tal modo che la prova testimoniale «alternativa» di cui è onerato il datore di lavoro (o il lavoratore, nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 5, della citata legge n. 1338), senza alcun limite temporale, debba investire anche i fatti da cui desumere la qualificazione del rapporto
e l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la regola della prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro” (cfr. Cass. n. 2600/2009).
2.2. Ciò posto, non può tralasciarsi che sulle questioni qui in discussione, questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte in merito ad analoghi casi di provvedimenti di costituzione di rendita vitalizia adottati peraltro proprio dall' sede di OM TE (cfr. sentenze n. Pt_1
2458/2023, n. 3605/2023, n. 1834/2024, n. 2283/2024), enunciando principi che questo Collegio condivide pienamente e che si richiamano di seguito anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, con sentenza n. 1834/2024, questa Corte ha rilevato che “La questione controversa in causa è stata decisa dalle sezioni unite della S.C. con la pronuncia n. 21302 del 2017, che ha affermato il seguente principio di diritto: "il diritto alla costituzione della rendita vitalizia previsto dall'art. 13 della L. n. 1338 del 1962, è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre dalla maturazione del termine di prescrizione, anch'esso decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva Pt_1
matematica del relativo fondo di destinazione". La fattispecie concreta, oggetto di disamina da parte delle sezioni unite, riguardava la domanda di condanna, intrapresa da una lavoratrice nei confronti della propria datrice di lavoro, al versamento, in favore dell della riserva matematica Pt_1
necessaria alla costituzione di una rendita, per l'omissione contributiva in relazione al periodo del rapporto di lavoro intercorso tra il mese di gennaio del 1973 e quello di settembre del 1974.
Successivamente, con ordinanza n. 27683 del 3.12.2020, … la Corte affermava che “l'esigenza di certezza del diritto impone di affermare la sussistenza di un termine finale entro il quale lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, per i contributi omessi e tale termine non può che essere quello di prescrizione ordinaria decennale (sui rapporti tra l'azione della L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, e quella ex art. 2116 c.c., comma 2, e sulla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, v., in motivaz.,
Cass., sez. un., n. 3678 del 2009). A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, ratione temporis applicabile, del diritto al recupero dei contributi da parte dell , senza che rilevi Controparte_4
la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva (così Cass. n. 983 del
2016 conf. a Cass. n. 3756 del 2003, richiamate da Cass., sez. un., n. 21302 cit.)”.
Richiamato l'art. 13 cit., questa Corte ha quindi osservato che “La norma disciplina, quindi,
l'ipotesi in cui per alcuni periodi lavorati il datore di lavoro ometta di versare i contributi previdenziali all e consente, quando la contribuzione risulta prescritta e nulla può essere chiesto Pt_1
dall'ente previdenziale al datore di lavoro, di attenuare gli effetti negativi derivanti al lavoratore dall'omissione contributiva prevedendo, appunto, la facoltà di riscatto di tali periodi mediante il versamento della cd. riserva matematica attraverso la procedura della costituzione della rendita vitalizia;
è anche previsto che il lavoratore stesso possa esercitare tale facoltà ove il riscatto non avvenga da parte del datore di lavoro …
L'orientamento più risalente sul tema, suggellato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni
Unite n. 6568/1979, aveva affermato che “il diritto al risarcimento del danno per omessa od irregolare contribuzione assicurativa, di cui al comma 2 dell'art. 2116 c.c., sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto della inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale;
da tale momento pertanto, e non da quello in cui sia maturata la prescrizione dei contributi dovuti, decorre la prescrizione di tale diritto, restando irrilevante, a questo effetto, l'emanazione del provvedimento definitivo di rifiuto della prestazione assicurativa da parte dell a causa della constatata deficienza (o insufficienza) Controparte_4
contributiva, trattandosi di un atto meramente dichiarativo, riferito ad un'obbligazione che deriva unicamente dalla legge in presenza di determinati presupposti” …
Ebbene, questo orientamento è stato superato dalla successiva giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “il diritto del lavoratore di vedersi costituire, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, comma 5, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell senza che rilevi la Pt_1
conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva" (v. Cass. Sez. lav. n. 3756 del 13.3.2003). Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione in successive pronunce (v. Cass. n.
12213 del 2004; Cass. n. 983/2016; Cass. S.U. n. 21302/2017). In particolare, la sentenza della Cass.
S.U. n. 21302/2017, respinta la questione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice ordinario di cui era stata investita, è entrata nel merito della vertenza avente ad oggetto la prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia e, richiamati i propri precedenti sopra menzionati, ha affermato che “il principio di certezza del diritto impone di considerare che sussiste un termine finale entro il quale lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, per i contributi omessi e tale prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale. A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, anch'essa decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell per l'accantonamento Pt_1
necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione.” Deve quindi ritenersi, per il tenore dell'argomentazioni giuridiche svolte dalla S.C., che, al fine dell'affermazione della prescrittibilità del relativo diritto, vi sia totale assimilabilità tra l'ipotesi in cui sia il lavoratore ad attivarsi con la richiesta di costituzione della rendita vitalizia reversibile e contestuale riscatto (rectius versamento della cd. riserva matematica) e quella in cui la procedura per la costituzione della suddetta rendita sia rimessa alla iniziativa datoriale.
Quanto all'osservazione per cui la prescrizione non è stata posta a fondamento del provvedimento di revoca, tale circostanza appare irrilevante in quanto secondo la giurisprudenza
“nel settore previdenziale, infatti, vigendo il diverso principio della indisponibilità dei diritti desumibile dagli artt. 2114, 2115 e 2116 cod.civ., una volta esaurito il termine per il versamento, la prescrizione del diritto a riscuoterli ha una sicura efficacia estintiva, e non semplicemente preclusiva;
di conseguenza l'ente previdenziale creditore non può più pretenderla né riceverla;
la prescrizione, inoltre, opera di diritto e deve perciò essere rilevata d'ufficio dal giudice. A questi principi si ispira certamente la norma di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 335/1995… Già prima dell'entrata in vigore della legge n. 335/1995 era dunque rinvenibile nell'ordinamento previdenziale un principio generale di irricevibilità da parte degli enti di previdenza dei contributi prescritti, derogabile solo da specifiche disposizioni di legge. Detto principio, infatti, corrisponde ad una generale ed obbiettiva esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, che impedisce agli assicurati di costituirsi benefici attraverso una contribuzione concentrata e ritardata nel tempo e che trova fondamento, come già detto, nella indisponibilità negoziale della materia, sancita dall'art. 2115 terzo comma cod.civ., indisponibilità che giustifica anche la sottrazione dell'operatività della prescrizione estintiva all'autonomia dell'ente creditore”(Cass. n. 23116/04)”.
2.3. Ebbene, in applicazione di tali principi, non può condividersi la sentenza impugnata laddove il Tribunale – pur calcolando che tra la proposizione della domanda di costituzione della rendita vitalizia (14.1.2009) ed il periodo scoperto dal versamento dei contributi (1.2.1988 -
28.2.1988) erano decorsi circa 21 anni – ha ritenuto che “l'istituto della prescrizione non trova applicazione per il diritto alla costituzione della rendita vitalizia fatto valere dal lavoratore nei confronti dell' E ciò in primo luogo perché l' non subisce alcun pregiudizio per effetto Pt_1 CP_2 dell'esercizio del diritto da parte del lavoratore: la rendita viene infatti costituita solo in esito al pagamento dell'importo corrispondente alla riserva matematica necessaria, che muta a seconda del momento in cui il diritto al riscatto della contribuzione omessa viene esercitato. Inoltre, il D.M.
19.2.1981, contenente le tabelle per il calcolo della riserva matematica, prevede che “l'operazione
è facoltativa e viene effettuata in qualsiasi momento, a richiesta del datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi o dei suoi aventi causa, ovvero a richiesta del lavoratore o dei suoi superstiti”.
Al contrario, giacché ai sensi dell'art. 13 cit. la facoltà di proporre la domanda di costituzione della rendita vitalizia era riconosciuta al lavoratore – nella disciplina pro tempore vigente – solo in sostituzione del datore di lavoro, ad essa deve ritenersi applicabile il medesimo regime prescrizionale.
Con la conseguenza che, con riguardo al caso di specie, non può disconoscersi che, alla data di presentazione della domanda amministrativa del 14.1.2009, era già inutilmente decorsa la prescrizione rispetto al periodo oggetto di omissione contributiva (febbraio 1988), giacché erano spirati il termine di 10 anni nel quale si prescrivevano i crediti contributivi, secondo il regime vigente anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 335/1995, e l'ulteriore termine di 10 anni per l'esercizio della facoltà di costituzione della rendita vitalizia ad opera del datore di lavoro, per un periodo complessivo di oltre 20 anni.
Parimenti, il Tribunale ha erroneamente attribuito rilievo alla presunta rinuncia implicita dell' a far valere la prescrizione, rinuncia che invece – come visto sopra – non può assumere CP_2 alcun rilievo a fronte dell'indisponibilità dei diritti in materia previdenziale e della “irricevibilità da parte degli enti di previdenza dei contributi prescritti, derogabile solo da specifiche disposizioni di legge”.
Ne discende dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'illegittimità del provvedimento del 7.2.2013 di costituzione della rendita vitalizia in favore dell'odierno appellato.
3. Con ulteriore motivo di impugnazione, l' lamenta, poi, che il Tribunale avrebbe Pt_1 erroneamente ritenuto non esercitabile nel caso di specie, da parte dell' , il potere di CP_2 annullamento in autotutela dell'illegittimo provvedimento di costituzione della rendita vitalizia.
Ciò il Tribunale ha ritenuto affermando l'applicabilità, nella fattispecie, del termine
“ragionevole” di 18 mesi introdotto dall'art. 6, co. 1, lett. d), l. n. 124/2015 e ritenendo che esso, decorrendo dall'entrata in vigore della legge medesima, fosse già inutilmente spirato alla data del provvedimento di annullamento in autotutela del 24.4.2018; ed escludendo invece l'applicabilità del comma 2-bis dell'art. 21-nonies, l. n. 241/1990, che consente l'annullamento “anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi” (nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche introdotte con d.l. n. 77/2021) dei “provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false
o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato”.
L' , infatti, secondo il Tribunale, non aveva offerto prova sufficiente che il all'atto CP_2 CP_1
della domanda amministrativa, avesse falsamento rappresentato i fatti relativi al dedotto rapporto di lavoro, considerato altresì che, alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 13 cit. (v. sentenza n. 568/1989), al lavoratore – salva la necessità della prova scritta sull'esistenza del rapporto di lavoro – doveva riconoscersi invece la facoltà di provare altrimenti la durata del rapporto e l'ammontare della retribuzione percepita.
Deduce, infatti, l' appellante che il giudice ordinario, a prescindere dalle motivazioni CP_2 dei provvedimenti amministrativi di volta in volta adottati dall' , deve in ogni caso verificare la Pt_1
sussistenza o meno dei requisiti di legge per la concessione dei benefici, rispetto ai quali non rileva neppure l'eventuale affidamento del beneficiario, “trattandosi di prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica, fondate sull'art. 38 Cost. e coperte da riserva di legge ex art.23 Cost., con conseguente indisponibilità del relativo credito da parte dell'ente”. Inoltre, nel caso di specie, risulterebbe applicabile la deroga al termine di 18 mesi introdotta dal comma 2-bis dell'art. 21-nonies cit., essendo stato adottato il provvedimento di costituzione della rendita vitalizia sulla base di una falsa rappresentazione della realtà (sia in ordine alla continuità e durata del rapporto di lavoro, sia in ordine alla maturazione della prescrizione), senza che in tal caso sia necessario alcun accertamento definitivo in sede penale.
3.1. Ebbene, anche sulle questioni appena evidenziate, appaiono assorbenti le condivisibili considerazioni della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 2804/2003, conforme Cass. n. 20604/2014) secondo cui: “dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente previdenziale, delle regole CP_2
proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta. Ne consegue che - stante l'indifferenza del detto procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della situazione creditoria o debitoria - l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale rinvenendone la causa in disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva restando l'azionabilità da parte sua, ai CP_2 sensi dell'art. 2043 cod. civ., di una domanda di risarcimento del danno cagionato dal comportamento dell' medesimo”. CP_2
Pertanto, deve in sostanza affermarsi l'indifferenza dell'eventuale violazione procedurale rispetto alla consistenza della situazione creditoria o debitoria. Ne deriva che il prestatore di lavoro non può, in difetto dei fatti costitutivi del relativo diritto, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale rinvenendone la causa in disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva restando l'azionabilità da parte sua, ai sensi dell'art. 2043 c.c., di una domanda di CP_2
risarcimento del danno cagionato dal comportamento dell' medesimo. CP_2
In ogni caso, quanto alla questione dell'applicabilità, nella materia pensionistica, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla l. n. 241/1990, il Collegio concorda con quanto già da questa stessa Corte osservato in simili fattispecie (cfr. sentenze n. 304/2023, n.
3837/2022, n. 1834/2024), ovverosia che “l'art. 21 nonies cit. si riferisce al procedimento amministrativo di autotutela in relazione a provvedimenti amministrativi di “autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, ossia a provvedimenti amministrativi adottati con tipico esercizio della discrezionalità amministrativa e che abbiano ad oggetto l'attribuzione di “vantaggi economici”, tanto che appunto, l'esercizio dell'autotutela necessita anche della valutazione “degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”. Si tratta, pertanto, di norma non applicabile in materia di riconoscimento del diritto alla pensione, e finanche in tema di costituzione della rendita vitalizia, laddove l' non “attribuisce” con esercizio di discrezionalità amministrativa alcun Pt_1
vantaggio, ma svolge una attività meramente ricognitiva di posizioni giuridiche di diritti soggettivi prevista dalla normativa pubblicistica. Sotto questo profilo pertanto, l'art. 21 nonies cit. non è applicabile all' nei casi richiamati, potendo l'Istituto sempre intervenire nell'esercizio dei Pt_1
propri poteri di controllo della corrispondenza alla normativa in vigore. Il rapporto contributivo ha infatti natura pubblicistica, essendo regolato da norme imperative di ordine pubblico che danno luogo a posizioni indisponibili da parte dei soggetti interessati, sicché va riconosciuto all' il Pt_1
potere di annullare d'ufficio in sede di autotutela, con efficacia ex tunc, il provvedimento (o il mero atto amministrativo) risultante ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente come nel caso in cui faccia difetto il necessario presupposto rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato”. La Suprema Corte, del resto, ha affermato in proposito che “l' è legittimato a compiere Pt_1
atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare
d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” (Cass. n. 1399/2000, conforme Cass. ord. n. 809/2021 e Cass. ord. n. 12457/2022).
Ne discende in conclusione che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure,
l'illegittimo provvedimento di costituzione della rendita vitalizia del 7.2.2013 legittimamente è stato annullato dall' . Pt_1
4. Ancora, l'appellante lamenta che il Tribunale, dopo avere superato le eccezioni di prescrizione nonché di inammissibilità ed inidoneità dell'unica prova documentale offerta dal a fondamento della propria pretesa, avrebbe proceduto all'ammissione di una prova CP_1 testimoniale volta inammissibilmente a dimostrare l'esistenza e durata del rapporto di lavoro con la società datoriale General Informatica s.r.l.
Al contrario – deduce l'appellante –, sulla scorta dei principi enunciati dalla Corte
Costituzionale (sentenza n. 568/1989) e dalla successiva giurisprudenza di legittimità, sarebbe tuttora necessaria la prova piena e documentale dell'esistenza del rapporto di lavoro, essendo poi possibile fornire con altri mezzi la sola prova della sua durata e dell'ammontare della retribuzione, secondo un regime probatorio differenziato;
mentre, rispetto alla necessaria prova documentale della sussistenza del rapporto di lavoro, da qualificarsi dunque come prova scritta ad substantiam, residuerebbe la sola possibilità di accertare “con qualunque mezzo di prova” la sola data del documento.
Tale prova, continua l'appellante, mancherebbe invece nel caso di specie, essendo stata fornita la sola copia del contratto di lavoro, non originale e privo di data certa, ed essendo emerse gravi incongruenze, all'esito degli accertamenti ispettivi effettuati dall'Istituto, circa l'esistenza e l'attività della società presunta datrice di lavoro, il cui amministratore, per stessa ammissione dell'appellato, era all'epoca sua moglie. Mentre neppure i testi escussi avrebbero chiarito se il documento in questione fosse effettivamente quello asseritamente sottoscritto a suo tempo dal lavoratore e dalla società.
4.1. Ebbene, ritiene il Collegio che il motivo di impugnazione sia assorbito dalla accertata intervenuta prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia. Invero, solo ove tale diritto non fosse stato già prescritto alla data della relativa domanda
(14.1.2009), si porrebbe allora il problema di valutare le prove – documentali e/o testimoniali – del rapporto di lavoro asseritamente intercorso nel febbraio 1988, al fine di accertare se nel merito sussistessero o meno i presupposti per la costituzione della rendita vitalizia.
Solo per completezza, e ad abundantiam, ritiene in ogni caso il Collegio che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 568/1989 e delle successive pronunce della Suprema Corte in materia (che richiedono la prova scritta dell'esistenza del rapporto), la prova testimoniale pur ammessa dal giudice di prime cure fosse in realtà inammissibile, mancando in atti la prova della data certa del contratto di lavoro richiesta invece dall'art. 13 cit. e non essendo stati i testi chiamati a confermare la data di tale contratto, di tal ché inammissibilmente ed inutilmente essi hanno deposto in ordine ad altre questioni, tra cui la durata del rapporto.
5. Con l'ultimo motivo di impugnazione, l' appellante lamenta infine che erroneamente CP_2 il giudice di prime cure avrebbe ritenuto l'illegittimità dei provvedimenti di revoca della pensione e di ripetizione dei ratei in realtà indebitamente corrisposti al CP_1
Invero, secondo l'appellante, stante l'applicabilità nel settore previdenziale dell'art. 52, co. 1,
l. n. 88/1989 anziché degli artt. 21-octies e 21-nonies, l. n. 241/1990, le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria potrebbero essere “in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”, ed inoltre, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 52 cit. – come interpretato alla luce dell'art. 13, l. n. 412/1991 –, la ricorrenza nella fattispecie del dolo consentirebbe la ripetizione dei ratei indebitamente versati.
5.1. Ebbene, rileva il Collegio che, una volta annullato legittimamente il provvedimento di costituzione della rendita vitalizia, è pacifico che sono venuti meno i presupposti per il diritto al trattamento pensionistico riconosciuto in favore dell'odierno appellato con provvedimento del
12.4.2013.
Di tal ché, il provvedimento di revoca della pensione appare senza dubbio legittimo ed i ratei di pensione erogati risultano indebitamente corrisposti.
5.2. Quanto, tuttavia, alla ripetibilità o meno dell'indebito, rammenta il Collegio che l'art. 52 cit., al comma 2 prevede che “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensioni risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Ebbene, in proposito, il Collegio ritiene che – ferma l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 52, cit. nonché della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 13, l. n. 412/1991, non essendo in discussione la sussistenza tra le odierne parti in causa di un rapporto di natura previdenziale –, pur tuttavia dagli atti di causa non emerga prova certa della ricorrenza del dolo in capo al prova CP_1 il cui onere gravava sull' . CP_2
Ed invero, deve tenersi conto anzitutto che, secondo consolidata giurisprudenza “le dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerano una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, e integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento soggettivo che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto,
l'incondizionato recupero delle somme indebitamente erogate (così l'art. 80, terzo comma, rd. n. 1422 del 1924; l'art. 52 I. n. 88 del 1989; l'art. 6, comma 11 quater d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in I. n. 638 del 1983; l'art. 13, primo comma, I. n. 412 del 1991)” (Cass. n. 11498 del 1996).
5.3. Ciò posto, come già ritenuto da questa Corte in analoga fattispecie (cfr. sentenza n.
3837/2022), non si è in presenza di falsa rappresentazione allorché ricorra – come nella specie – la sola insufficienza dei documenti ai fini della dimostrazione del diritto ad un beneficio, quale la rendita vitalizia e, conseguentemente, la pensione di vecchiaia.
In proposito, va rilevato infatti che dalla relazione ispettiva prot. Pt_1
0003.21/07/2017.0017910 a carico del dipendente dell'Istituto poi licenziato, ed avente ad oggetto le pratiche sospette da lui lavorate (depositata dall' in atti), risulta, con riguardo al Pt_1 CP_1 esclusivamente che “Nel fascicolo è stata rinvenuta domanda di costituzione di rendita vitalizia, firmata dal sig. , con protocollo n. 0002369 del 14.1.2009. La documentazione allegata alla CP_1 domanda, lettera di affidamento incarico, non è sufficiente per l'accoglimento della stessa in quanto non è idonea a comprovare il rapporto di lavoro. Nel fascicolo è presente, altresì, prospetto di riepilogo del calcolo del 25.1.2013, siglato dal funzionario addetto e dal Responsabile dell'ufficio.
Il sig. è titolare di pensione VO con decorrenza Aprile 2012”. CP_1
Dalla stessa relazione, inoltre, risulta che alcune pratiche, pur lavorate dal predetto dipendente e fatte oggetto di accertamenti in sede ispettiva, sono risultate – all'esito delle verifiche – Pt_1 regolari (si legge nella relazione ispettiva “Conclusioni. Sul totale di n. 37 pratiche, esaminate in modo definitivo, sono risultate irregolari n. 28, pari al 75,68%”); mentre altre, pur essendo risultate irregolari sotto il profilo procedimentale, sono risultate legittime quanto all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto al beneficio (si legge ad esempio, con riguardo ad altra pratica: “Nel fascicolo è stata rinvenuta domanda di costituzione di rendita vitalizia
… inoltre, copia conforme dell'attestato sostitutivo del libretto di lavoro che risulta incompleto …
La documentazione allegata alla domanda non è sufficiente per l'accoglimento della stessa … E' pervenuta a questo Ufficio la PEC del … con la quale si allegava l'attestato sostitutivo del Libretto di Lavoro …, completo di tutte le sue pagine e autenticato per copia conforme. La circostanza, se da un lato rende legittima la costituzione della rendita, dall'altro non rimuove l'irregolarità della procedura seguita dagli operatori”).
Ciò posto, non può non rilevarsi che, con riguardo al gli stessi ispettori non CP_1
ipotizzavano alcuna falsa rappresentazione della realtà, ma si limitavano a sostenere che la documentazione presente all'interno della pratica non fosse sufficiente, ciò che di per sé non può all'evidenza assurgere a indizio di falsa rappresentazione, ferma restando l'insufficienza della documentazione prodotta ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio.
Né, tanto meno, può assurgere ad indizio di dolo di per sé la circostanza che la pratica del
Candela sia stata all'epoca lavorata dal dipendente poi licenziato, posto che non tutte le pratiche Pt_1
da questi lavorate sono poi risultate irregolari o illegittime.
Né, infine, l' ha dedotto che la sede di TE fosse territorialmente o Pt_1
funzionalmente incompetente alla lavorazione della pratica per cui è causa.
5.4. Quanto poi alle ulteriori circostanze poste dall' a sostegno della prospettata Pt_1
ricorrenza del dolo, ritiene questo Collegio che le risultanze – invero lacunose e non chiare – della visura camerale della General Informatica s.r.l. prodotta in atti, priva di valore certificativo perché fondata sulle dichiarazioni unilaterali della stessa società interessata, non sono idonee ad escludere con certezza che la società nel 1988 fosse attiva (era invece sicuramente esistente, perché iscritta nel
Registro Imprese già dal 1984) ed avesse dipendenti nonché, soprattutto, che l'amministratore unico del tempo fosse già (all'epoca pacificamente moglie del . Controparte_5 CP_1
D'altro canto, non può escludersi la veridicità della circostanza che l'odierno appellato abbia potuto perdere gli originali della documentazione all'epoca prodotta, stante il tempo trascorso ed il cambio di residenza effettivamente medio tempore intervenuto (il all'atto della domanda CP_1
amministrativa del 14.1.2009, risultava residente in [...]. Gianicolense, come dal medesimo dichiarato e risultante dalla carta d'identità in atti, mentre al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, risalente al febbraio 2019, risultava residente in [...], via
P.S. Mancini). Così come non può escludersi che la società datrice di lavoro, a distanza di circa 30 anni dal rapporto di lavoro (intercorso nel 1988), non avesse più nel 2017 (epoca della richiesta di integrazione istruttoria dell' ) la disponibilità di detta documentazione. Pt_1
Né, infine, può ritenersi certo che il all'epoca della domanda, fosse consapevole CP_1 dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione, giacché una tale consapevolezza avrebbe implicato la perfetta conoscenza di questioni giuridiche che, peraltro, sono tuttora di non univoca soluzione (come è evidente dalla diversa lettura offerta sul punto dal giudice di prime cure). Va infine, considerato, che si tratta di appena 3 settimane contributive e che non è contestato che il abbia pagato l'importo, pur esiguo, effettivamente dovuto a titolo di riserva CP_1
matematica.
5.5. Alla luce di tali complessive considerazioni, ritiene dunque il Collegio che manchino elementi probatori certi atti a dimostrare il dolo del ovvero la sussistenza di un accordo con CP_1 il dipendente dell' che curava la pratica. Pt_1
Come già rilevato da questa Corte con sentenza n. 3837/2022, infatti, in fattispecie simile nella quale era coinvolta la posizione del suddetto dipendente infedele, la stessa Corte con sentenza n.
2547/2022 “ha ritenuto … il dolo del pensionato in presenza di evidenti indizi, come il fatto che il datore di lavoro cui si riferiva l'omessa contribuzione era risultato a seguito delle ricerche del Pt_1 tutto inesistente” (mentre il datore di lavoro del era senza dubbio esistente), “era stata CP_1 prodotta una copia del libretto di lavoro con una firma illeggibile” (mentre nel caso in oggetto la firma sul contratto è leggibile e chiaramente riconducibile ad un soggetto che risulta essere stato ed essere tuttora, alla stregua della visura camerale, l'amministratore unico della società), “il pensionato si era recato presso la sede di TE dove operava il dipendente “infedele” nonostante Pt_1 non si trattasse della sua sede di riferimento (mentre non è contestato che OM TE Pt_1 fosse pacificamente la sede territoriale di riferimento del all'epoca residente in [...], Circ. CP_1
Gianicolense).
In conclusione, in assenza di elementi certi per affermare che il si sia posto CP_1
volontariamente e consapevolmente nelle condizioni di essere destinatario di una prestazione indebita, e che si sia attivamente adoperato per ottenerla in base ad una documentazione non valida, deve escludersi che dall'insufficienza della documentazione prodotta ai fini della costituzione della rendita vitalizia discenda il dolo del pensionato.
Escluso dunque il dolo, in applicazione dell'art. 52, co. 2, l. n. 88/1989, non può farsi luogo a ripetizione dei ratei pur indebitamente corrisposti dall' all'odierno appellato. Pt_1
6. In conclusione, la sentenza impugnata va riformata limitatamente alle domande attoree di declaratoria della legittimità del provvedimento di costituzione della rendita vitalizia, nonché di declaratoria della illegittimità dei provvedimenti di annullamento in autotutela della rendita e di conseguente revoca della pensione, ma va confermata la non debenza della restituzione dei ratei già corrisposti, seppur con motivazione diversa da quella posta dal Tribunale a fondamento della relativa statuizione.
Le spese di lite del doppio grado, stante la soccombenza reciproca (configurabile anche in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi: cfr. Sez. U, Sentenza n.
32061 del 31/10/2022), vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto alla non debenza delle somme richieste dall' a titolo di ripetizione di Pt_1
indebito, così provvede:
1. rigetta le ulteriori domande proposte da nel ricorso di primo grado;
Controparte_1
2. compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in OM, lì 27.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott.ssa Gabriella Piantadosi