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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3174 / 2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Parte_1
Casalino.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'avv. Ventura Di Tuoro.
RESISTENTE
OGGETTO: controversia di lavoro – Differenze retributive ex artt. 2099 cc. e
36 Cost.
Verificato il contraddittorio, acquisita documentazione, tentata la conciliazione ed escussi i testi ammessi, all'odierna udienza, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da verbale in atti, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non può essere accolta.
Si controverte tra le parti sull'orario di lavoro svolto dalla ricorrente nell'intercorso rapporto lavorativo, essendo più o meno pacifiche le ulteriori circostanze della prestazione svolta.
Secondo la ricorrente ella avrebbe svolto un orario full time di almeno 8 ore giornaliere, mentre la resistente sostiene il solo part time per 4 ore al giorno.
La parte resistente ha tuttavia documentato (v. buste paga e bonifici di pagamento) lo svolgimento di una prestazione lavorativa part-time per 24 ore settimanali con inquadramento della lavoratrice nel 5^ livello retributivo.
Le ulteriori emergenze istruttorie hanno confermato la documentazione comprovata dalla resistente. Dei tre testi escussi , soltanto una cliente Tes_1
occasionale del negozio, ha riferito che la ricorrente lavorava nell'esercizio commerciale e di sapere che ella a volte faceva il turno di mattina ed a volte quello di pomeriggio. ha confermato che la ricorrente Testimone_2
lavorava a volte di mattina ed a volte di pomeriggio. , Persona_1
anch'ella commessa nel medesimo esercizio commerciale nel medesimo periodo in cui ha lavorato la ricorrente, ha riferito che tutte le commesse, ivi compresa la ricorrente, lavoravano a turni di circa 4 ore, o di mattina o di pomeriggio.
Il ricorso dunque non può essere accolto.
La parziale incertezza del quadro probatorio giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore 28-3-2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Parte_1
Casalino.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'avv. Ventura Di Tuoro.
RESISTENTE
OGGETTO: controversia di lavoro – Differenze retributive ex artt. 2099 cc. e
36 Cost.
Verificato il contraddittorio, acquisita documentazione, tentata la conciliazione ed escussi i testi ammessi, all'odierna udienza, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da verbale in atti, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non può essere accolta.
Si controverte tra le parti sull'orario di lavoro svolto dalla ricorrente nell'intercorso rapporto lavorativo, essendo più o meno pacifiche le ulteriori circostanze della prestazione svolta.
Secondo la ricorrente ella avrebbe svolto un orario full time di almeno 8 ore giornaliere, mentre la resistente sostiene il solo part time per 4 ore al giorno.
La parte resistente ha tuttavia documentato (v. buste paga e bonifici di pagamento) lo svolgimento di una prestazione lavorativa part-time per 24 ore settimanali con inquadramento della lavoratrice nel 5^ livello retributivo.
Le ulteriori emergenze istruttorie hanno confermato la documentazione comprovata dalla resistente. Dei tre testi escussi , soltanto una cliente Tes_1
occasionale del negozio, ha riferito che la ricorrente lavorava nell'esercizio commerciale e di sapere che ella a volte faceva il turno di mattina ed a volte quello di pomeriggio. ha confermato che la ricorrente Testimone_2
lavorava a volte di mattina ed a volte di pomeriggio. , Persona_1
anch'ella commessa nel medesimo esercizio commerciale nel medesimo periodo in cui ha lavorato la ricorrente, ha riferito che tutte le commesse, ivi compresa la ricorrente, lavoravano a turni di circa 4 ore, o di mattina o di pomeriggio.
Il ricorso dunque non può essere accolto.
La parziale incertezza del quadro probatorio giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore 28-3-2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)