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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/07/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 131 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Rossetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giuliano terme via calcesana n 13, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Graziana Casarosa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa via
Renato fucini n 49, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
* * *
Hanno agito in giudizio con ricorso congiunto i sig.ri e Controparte_1 Parte_1 deducendo che:
- Hanno convissuto more uxorio dall'anno 2016;
- Dalla loro unione è nata la figlia a Pisa in data 1.11.2020; Persona_1
- Nel tempo la convivenza si è deteriorata per sopravvenuti contrasti tra le parti, per cui il sig. ha lasciato la casa familiare nel mese di settembre 2022, mentre la è rimasta Parte_1 CP_1
a vivere con la figlia nella casa familiare di proprietà della stessa posta in Pisa via Andrea pisano n 49;
- La signora è medico chirurgo e svolte attività di guardia medica;
mentre il sig. CP_1 Parte_1
è caporalmaggiore dell'esercito ed ha un reddito annuo lordo di euro 33.000,00;
- Le parti intendono regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore.
Le parti come sopra indicate, con ricorso congiunto depositato in data 13.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, che ne cureranno Persona_1
l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, con domicilio preferenziale presso la madre;
2) La figlia starà pari tempo con i genitori, secondo il seguente calendario: a settimane alternate lunedì e martedì con un genitore, mercoledì e giovedì con l'altro ed il fine settimana con il genitore con il quale ha trascorso i giorni di lunedì e martedì; la settimana successiva sarà alternata;
poiché entrambi i genitori hanno turni lavorativi, si precisa che il calendario ha carattere indicativo, potendo i giorni mutare in base ai suddetti turni;
qualora un genitore si assenti per più giorni consecutivi, tali giorni verranno recuperati nelle settimane successive e, comunque, nell'arco del mese;
i fine settimana saranno trascorsi dalla minore secondo il criterio dell'alternanza, cercando il più possibile i genitori di non intrattenersi con la figlia per singoli giorni durante la settimana e di non assentarsi per settimane intere durante il mese per motivi che non siano di lavoro, né legati a vacanze estive o festività; qualora ciò accada che sia limitato il più possibile nell'esclusivo interesse della minore stessa;
durante le vacanze natalizie e pasquali la minore resterà pari tempo con ciascun genitore, così come per le feste religiose e civili, per le quali si seguirà il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive la minore trascorrerà 15 giorni con ciascun genitore, in un periodo da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
qualora uno dei genitori, per impedimenti lavorativi, debba far ricorso all'ausilio di una baby sitter, dovrà provvedere al relativo pagamento;
3) Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto della figlia;
le spese straordinarie della stessa verranno divise al 50% tra i genitori e verranno così regolamentate: Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate;
spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione degli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi ( acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione;
soggiorni all'estereo per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi - sui quali le parti hanno già trovato l'accordo, se verranno frequentati -, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); conseguimento patente presso autoscuole private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento di eventuale attività agonistica;
4. Spese medico - sanitarie: spese per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di formale richiesta dell'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per scritto entro 20 giorni dalla richiesta;
in caso di mancata risposta, il silenzio si intenderà come consenso;
il rimborso pro quota dovrà avvenire entro un mese dalla spesa;
4) L'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascuna parte;
5) Le parti rilasciano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti;
6) Spese compensate
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di rinunciare alla comparizione personale all'udienza del
15.05.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e al deposito delle linee guida CNF a cui rimandano per quanto non espressamente disciplinato.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Visto quanto sopra, la domanda congiunta delle parti può essere omologata dal Tribunale in quanto regolamenta in maniera compiuta le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e considerato che le condizioni concordate inoltre appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico.
La natura congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 131/2025 così provvede:
1) La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, che ne cureranno Persona_1
l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, con domicilio preferenziale presso la madre;
2) La figlia starà pari tempo con i genitori, secondo il seguente calendario: a settimane alternate lunedì e martedì con un genitore, mercoledì e giovedì con l'altro ed il fine settimana con il genitore con il quale ha trascorso i giorni di lunedì e martedì; la settimana successiva sarà alternata;
poiché entrambi i genitori hanno turni lavorativi, si precisa che il calendario ha carattere indicativo, potendo i giorni mutare in base ai suddetti turni;
qualora un genitore si assenti per più giorni consecutivi, tali giorni verranno recuperati nelle settimane successive e, comunque, nell'arco del mese;
i fine settimana saranno trascorsi dalla minore secondo il criterio dell'alternanza, cercando il più possibile i genitori di non intrattenersi con la figlia per singoli giorni durante la settimana e di non assentarsi per settimane intere durante il mese per motivi che non siano di lavoro, né legati a vacanze estive o festività; qualora ciò accada che sia limitato il più possibile nell'esclusivo interesse della minore stessa;
durante le vacanze natalizie e pasquali la minore resterà pari tempo con ciascun genitore, così come per le feste religiose e civili, per le quali si seguirà il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive la minore trascorrerà 15 giorni con ciascun genitore, in un periodo da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
qualora uno dei genitori, per impedimenti lavorativi, debba far ricorso all'ausilio di una baby sitter, dovrà provvedere al relativo pagamento;
3) Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto della figlia;
le spese straordinarie della stessa verranno divise al 50% tra i genitori e verranno così regolamentate: Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate;
spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione degli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi ( acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione;
soggiorni all'estereo per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi - sui quali le parti hanno già trovato l'accordo, se verranno frequentati -, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); conseguimento patente presso autoscuole private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento di eventuale attività agonistica;
4. Spese medico - sanitarie: spese per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di formale richiesta dell'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per scritto entro 20 giorni dalla richiesta;
in caso di mancata risposta, il silenzio si intenderà come consenso;
il rimborso pro quota dovrà avvenire entro un mese dalla spesa;
4) L'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascuna parte;
5) Le parti rilasciano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti;
6) Spese compensate
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 18.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 131 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Rossetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giuliano terme via calcesana n 13, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Graziana Casarosa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa via
Renato fucini n 49, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
* * *
Hanno agito in giudizio con ricorso congiunto i sig.ri e Controparte_1 Parte_1 deducendo che:
- Hanno convissuto more uxorio dall'anno 2016;
- Dalla loro unione è nata la figlia a Pisa in data 1.11.2020; Persona_1
- Nel tempo la convivenza si è deteriorata per sopravvenuti contrasti tra le parti, per cui il sig. ha lasciato la casa familiare nel mese di settembre 2022, mentre la è rimasta Parte_1 CP_1
a vivere con la figlia nella casa familiare di proprietà della stessa posta in Pisa via Andrea pisano n 49;
- La signora è medico chirurgo e svolte attività di guardia medica;
mentre il sig. CP_1 Parte_1
è caporalmaggiore dell'esercito ed ha un reddito annuo lordo di euro 33.000,00;
- Le parti intendono regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore.
Le parti come sopra indicate, con ricorso congiunto depositato in data 13.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, che ne cureranno Persona_1
l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, con domicilio preferenziale presso la madre;
2) La figlia starà pari tempo con i genitori, secondo il seguente calendario: a settimane alternate lunedì e martedì con un genitore, mercoledì e giovedì con l'altro ed il fine settimana con il genitore con il quale ha trascorso i giorni di lunedì e martedì; la settimana successiva sarà alternata;
poiché entrambi i genitori hanno turni lavorativi, si precisa che il calendario ha carattere indicativo, potendo i giorni mutare in base ai suddetti turni;
qualora un genitore si assenti per più giorni consecutivi, tali giorni verranno recuperati nelle settimane successive e, comunque, nell'arco del mese;
i fine settimana saranno trascorsi dalla minore secondo il criterio dell'alternanza, cercando il più possibile i genitori di non intrattenersi con la figlia per singoli giorni durante la settimana e di non assentarsi per settimane intere durante il mese per motivi che non siano di lavoro, né legati a vacanze estive o festività; qualora ciò accada che sia limitato il più possibile nell'esclusivo interesse della minore stessa;
durante le vacanze natalizie e pasquali la minore resterà pari tempo con ciascun genitore, così come per le feste religiose e civili, per le quali si seguirà il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive la minore trascorrerà 15 giorni con ciascun genitore, in un periodo da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
qualora uno dei genitori, per impedimenti lavorativi, debba far ricorso all'ausilio di una baby sitter, dovrà provvedere al relativo pagamento;
3) Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto della figlia;
le spese straordinarie della stessa verranno divise al 50% tra i genitori e verranno così regolamentate: Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate;
spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione degli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi ( acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione;
soggiorni all'estereo per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi - sui quali le parti hanno già trovato l'accordo, se verranno frequentati -, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); conseguimento patente presso autoscuole private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento di eventuale attività agonistica;
4. Spese medico - sanitarie: spese per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di formale richiesta dell'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per scritto entro 20 giorni dalla richiesta;
in caso di mancata risposta, il silenzio si intenderà come consenso;
il rimborso pro quota dovrà avvenire entro un mese dalla spesa;
4) L'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascuna parte;
5) Le parti rilasciano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti;
6) Spese compensate
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di rinunciare alla comparizione personale all'udienza del
15.05.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e al deposito delle linee guida CNF a cui rimandano per quanto non espressamente disciplinato.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Visto quanto sopra, la domanda congiunta delle parti può essere omologata dal Tribunale in quanto regolamenta in maniera compiuta le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e considerato che le condizioni concordate inoltre appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico.
La natura congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 131/2025 così provvede:
1) La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, che ne cureranno Persona_1
l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, con domicilio preferenziale presso la madre;
2) La figlia starà pari tempo con i genitori, secondo il seguente calendario: a settimane alternate lunedì e martedì con un genitore, mercoledì e giovedì con l'altro ed il fine settimana con il genitore con il quale ha trascorso i giorni di lunedì e martedì; la settimana successiva sarà alternata;
poiché entrambi i genitori hanno turni lavorativi, si precisa che il calendario ha carattere indicativo, potendo i giorni mutare in base ai suddetti turni;
qualora un genitore si assenti per più giorni consecutivi, tali giorni verranno recuperati nelle settimane successive e, comunque, nell'arco del mese;
i fine settimana saranno trascorsi dalla minore secondo il criterio dell'alternanza, cercando il più possibile i genitori di non intrattenersi con la figlia per singoli giorni durante la settimana e di non assentarsi per settimane intere durante il mese per motivi che non siano di lavoro, né legati a vacanze estive o festività; qualora ciò accada che sia limitato il più possibile nell'esclusivo interesse della minore stessa;
durante le vacanze natalizie e pasquali la minore resterà pari tempo con ciascun genitore, così come per le feste religiose e civili, per le quali si seguirà il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive la minore trascorrerà 15 giorni con ciascun genitore, in un periodo da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
qualora uno dei genitori, per impedimenti lavorativi, debba far ricorso all'ausilio di una baby sitter, dovrà provvedere al relativo pagamento;
3) Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto della figlia;
le spese straordinarie della stessa verranno divise al 50% tra i genitori e verranno così regolamentate: Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate;
spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione degli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi ( acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione;
soggiorni all'estereo per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi - sui quali le parti hanno già trovato l'accordo, se verranno frequentati -, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); conseguimento patente presso autoscuole private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento di eventuale attività agonistica;
4. Spese medico - sanitarie: spese per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di formale richiesta dell'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per scritto entro 20 giorni dalla richiesta;
in caso di mancata risposta, il silenzio si intenderà come consenso;
il rimborso pro quota dovrà avvenire entro un mese dalla spesa;
4) L'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascuna parte;
5) Le parti rilasciano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti;
6) Spese compensate
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 18.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi