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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. NO AR Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 21 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 1579/2024 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA già rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Parte_1 Parte_2
PI e EN LI VI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma,
Piazza di Pietra 44;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffella Controparte_1
EN e con lei elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'avvocatura distrettuale dell' ; CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n.
11810/2023, pubblicata in data 29 dicembre 2023, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza del
Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Maria Casola, n. 11810/2023, pubblicata il 29 dicembre 2023, voglia accogliere il ricorso in appello presentato dalla Parte_1
– già – per i motivi formulati nel presente atto e, conseguentemente,
[...] Parte_3 accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese contributive dell'
[...]
contenute nel verbale di accertamento e notificazione n. Parte_4
2017015956/DDL del 29 aprile 2021 e nel successivo avviso di addebito n. 397 2022 00148975 32
000, formato in data 23 luglio 2022 e, conseguentemente, la insussistenza dell'obbligo per la di corrispondere al predetto le somme indicate nei predetti atti a titolo di Parte_1 CP_1 contributi, sanzioni ed altri accessori.
In via subordinata, si chiede comunque di applicare alle somme contributive ritenute dovute all' dalla il regime della omissione contributiva. CP_1 Parte_1
In base a quanto dedotto nel secondo e terzo motivo di appello, si chiede di ammettere le prove illegittimamente escluse dal Giudice di prime cure.
Con vittoria di spese (15%), competenze ed onorari, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
CONCLUSIONI APPELLATO: Voglia codesto Collegio, rigettare l'appello avversario confermando la sentenza impugnata. Spese come per legge.
Fatto e diritto
1.Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Roma, depositato il 24 giugno 2022, la società proponeva opposizione avverso il verbale unico di accertamento e Parte_2 notificazione n. 2017015956/DDL del 29 aprile 2021 allegando quanto segue:
-l'attività sociale consisteva principalmente nella fornitura di servizi di portierato, accoglienza, reception ed altri servizi fiduciari in genere, per lo più in appalto con clienti sia pubblici che privati;
CP_
- a seguito di ispezione dell' avviata il 17 giugno 2019, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Roma le aveva notificato il verbale unico di accertamento n. 2017015956/DDL del 29 aprile 2021 con cui le erano state contestate le seguenti violazioni riferite al periodo agosto 2015/dicembre
2016: a) erronea applicazione ai dipendenti inquadrati al 5° livello del CCNL Servizi ausiliari, fiduciari e integrati (c.d. S.A.F.I., siglato da Federazione appartenente alla CISL) del divisore orario mensile 195, pari a 45 ore settimanali di orario normale, in luogo del divisore 182, corrispondete a
42 ore settimanali;
b) erronea applicazione ai dipendenti con mansioni di semplice attesa e custodia inquadrati nel CCNL Multiservizi (siglato dalle Federazioni appartenenti a CIGL, CISL e UIL) del divisore orario 195, corrispondente a 45 ore settimanali di lavoro, in luogo del divisore 173, corrispondente a 40 ore settimanali;
c) mancato svolgimento, per complessivi 12 dipendenti assunti con contratto di apprendistato ed inquadrati nel CCNL S.A.F.I., della formazione trasversale e professionalizzante;
d) omesso pagamento del ticket di licenziamento per cinque lavoratori
2 dipendenti inquadrati nel CCNL S.A.F.I.; e) omesso versamento della contribuzione dovuta sulle rate di incentivo all'esodo pagate al dipendente a seguito della firma del Controparte_2 verbale di conciliazione dinanzi alla I.T.L. di Padova del 7 novembre 2016; CP_
- in ragione del menzionato accertamento, l' aveva provveduto a ricalcolare le somme dovute dalla società ricorrente per contribuzione previdenziale e assistenziale, in aggiunta a quelle già versate, richiedendo il pagamento di € 109.527,59 a titolo di contributi e € 81.158,20 a titolo di somme aggiuntive;
- avverso il suddetto accertamento aveva proposto, in data 21 luglio 2021, ricorso amministrativo al
Comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti che l'aveva respinto.
Deduceva, quindi, sull'insussistenza delle riferite violazioni, tranne che per il mancato pagamento del ticket di licenziamento per il quale aveva provveduto al versamento contestualmente alla proposizione del ricorso.
Evidenziava, in particolare, la corretta applicazione dei divisori orari previsti dai richiamati contratti collettivi, l'effettivo svolgimento della formazione nei contratti di apprendistato, l'erronea pretesa di recupero contributivo riferita all'incentivo all'esodo di , l'erronea Controparte_2 contestazione dell'evasione contributiva.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di voler accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese CP_ contributive dell' di cui al verbale di accertamento e notificazione n. 2017015956/DDL del 29 aprile 2021 e la conseguente insussistenza dell'obbligo di corrispondere al predetto Istituto la somma di € 193.230,47 a titolo di contributi, sanzioni ed altri accessori.
CP_ 2. Si costituiva l' che deduceva sull'infondatezza dell'opposizione e ne chiedeva, in via principale, il rigetto perché infondata e, in subordine, che fosse accertata la minore contribuzione dovuta in ragione dei fatti acclarati nel corso del giudizio.
3. Al suddetto giudizio era riunito quello recante il n. 28372/2022 promosso dalla Parte_2
CP_ avverso l'avviso di addebito emesso dall' sulla base del predetto verbale unico di
[...] accertamento e notificazione.
Con ordinanza del 16 marzo 2023 il giudice ammetteva la prova orale richiesta dalla società ricorrente sull'avvenuta formazione degli apprendisti.
Alla successiva udienza del 4 ottobre 2023 il giudice revocava l'ordinanza di ammissione della prova dando atto della possibilità di decidere immediatamente il giudizio, anche alla luce del CP_ precedente del medesimo ufficio prodotto dall' all'udienza (riguardante un diverso periodo della medesima attività ispettiva svolta nei confronti della ). Parte_2
3 4. All'esito, con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Roma respingeva il ricorso condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_2
Il giudice a quo così motivava la decisione: << … Venendo quindi al merito del giudizio, occorre tener conto che col verbale unico di accertamento e notificazione opposto, n. 2017015956/DDL del
29 aprile 2021 sono state contestate alla Società le seguenti violazioni riferite al periodo agosto
2015/dicembre 2016:
- erronea applicazione ai dipendenti inquadrati al 5° livello del CCNL Servizi ausiliari, fiduciari e integrati (c.d. S.A.F.I., siglato da Federazione appartenente alla CISL, doc. 3) del divisore orario mensile 195, pari a 45 ore settimanali di orario normale, in luogo del divisore 182, corrispondete a
42 ore settimanali;
- erronea applicazione ai dipendenti con mansioni di semplice attesa e custodia inquadrati nel
CCNL Multiservizi (siglato dalle Federazioni appartenenti a CIGL, CISL e UIL, doc. 4) del divisore orario 195, corrispondente a 45 ore settimanali di lavoro, in luogo del divisore 173, corrispondente a 40 ore settimanali;
- mancato svolgimento, per complessivi 12 dipendenti assunti con contratto di apprendistato ed inquadrati nel CCNL S.A.F.I., della formazione trasversale e professionalizzante;
- omesso pagamento del ticket di licenziamento per cinque lavoratori dipendenti inquadrati nel
CCNL S.A.F.I.;
- omesso versamento della contribuzione dovuta sulle rate di incentivo all'esodo pagate al dipendente a seguito della firma del verbale di conciliazione dinanzi alla Controparte_2
I.T.L. di Padova del 7 novembre 2016.
Sulla base di tali accertamenti, l' ha proceduto a ricalcolare le somme di contribuzione CP_1 previdenziale ed assistenziale dovute dalla in aggiunta a quelle effettivamente Parte_3 versate, richiedendo il pagamento di euro 109.527,59 a titolo di contributi ed euro 81.158,20 a titolo di somme aggiuntive.
Inoltre, in difetto di pagamento tempestivo, è stato formalizzato l'avviso di addebito n. 397 2022
00148975 32 000, formato in data 23 luglio 2022.
Quanto alle censure di parte ricorrente, è da esaminare, per prima, quella di errata applicazione del divisore orario mensile 195, pari a 45 ore settimanali di orario normale, in luogo del divisore 182, corrispondente a 42 ore settimanali, per i dipendenti inquadrati al V livello C.C.N.L. SAFI, e del divisore 173, corrispondente a 40 ore settimanali, per i dipendenti con mansioni di semplice attesa inquadrati nel C.C.N.L. Multiservizi. CP_ Gli ispettori hanno contestato invero un'indebita contrazione della retribuzione imponibile,
4 determinata dall'errata applicazione del divisore orario.
La censura attorea involgente profili prettamente giuridici non è condivisibile, per le ragioni già espresse nel citato precedente giurisprudenziale e qui ribadite. In particolare, “seppure le parti possano concordare un orario di lavoro diverso e superiore a quello normale stabilito dalla contrattazione collettiva, purché entro il limite settimanale massimo di 48 ore settimanali, è certo che le stesse non possono, in tal modo, derogare al minimale contributivo.
La materia attiene, infatti, alla determinazione dell'imponibile contributivo, su cui vige il principio fissato dall'art. 1, comma 1, D.L. 338/1989, conv. con modificazione nella L. 389/1989, secondo cui " La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazione sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
Pertanto, la retribuzione da prendere a riferimento per i contributi non potrà essere mai inferiore a quella dovuta in base alla contrattazione collettiva nazionale, a prescindere da quella corrisposta effettivamente al lavoratore, anche sulla scorta di una legittima contrattazione aziendale in deroga.
Il principio risulta acquisito alla giurisprudenza della Corte di Legittimità, come affermato dalle
Sezioni Unite con sentenza n. 11199 del 29/07/2002: "L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d.
"minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione".
È ben vero che, che in tal modo, come osservano le stesse Sezioni Unite, "si profila la configurabilità di una divaricazione tra retribuzione rilevante nel concreto rapporto di lavoro e retribuzione virtuale, assunta come parametro ai fini contributivi, ma l'orientamento giurisprudenziale che qui si contrasta, anche se correttamente ne rileva le conseguenze effettivamente dissonanti derivanti dall'applicazione dell'aliquota contributiva su retribuzioni eventualmente non reali, non tiene però conto che, come ha rilevato l'opposto orientamento qui seguito, la possibile divaricazione a vantaggio del rapporto previdenziale consente il tendenziale conseguimento di una migliore tutela assicurativa dei lavoratori, di un equilibrio finanziario della
5 gestione previdenziale e della parità delle condizioni tra le imprese, a prescindere dalla loro adesione alle organizzazioni sindacali più rappresentative. Né si può condividere l'autorevole dottrina che, nel manifestare particolare preoccupazione a causa di questa divaricazione, ritiene che la nozione di retribuzione di cui all'art. 1 dovrebbe ricavarsi, in forza dell'interpretazione dei contratti collettivi ivi indicati, alla stregua dell'art. 36 Cost., posto che detto articolo uno, anzitutto, non ha abrogato l'art. 12 sopra citato, e, poi, esso stesso ben può qualificarsi innovativo, nel senso che ha aggiunto al principio d'onnicomprensività, ai fini contributivi, di cui al medesimo art. 12, il criterio del minimale contributivo, sicché, in definitiva, deve affermarsi che la necessità di rendere possibile un confronto tra retribuzioni "concretamente" rilevanti nel rapporto di lavoro e retribuzioni "virtualmente" rilevanti, ai fini contributivi, nel rapporto previdenziale, impone che tutto quanto rileva, in denaro e in natura, secondo l'art. 12, del pari rilevi secondo le fonti di cui all'art. 1".
Alla stregua di tali principi, le deroghe in peius introdotte in materia retributiva dalla contrattazione aziendale non potranno mai incidere, né direttamente né indirettamente, sulla determinazione dell'imponibile contributivo minimo agganciato alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali a livello nazionale (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n.
24453 del 17/10/2017).
Resta irrilevante, pertanto, nel caso in esame, la Circolare sindacale del 15/7/2015, sottoscritta dall'Associazione nazionale di categoria “Più Servizi”, richiamata da per giustificare Parte_2
l'applicazione del regime orario settimanale di 45 ore, in quanto deroga in peius che non può incidere sulla determinazione dell'imponibile contributivo minimo, che deve rimanere ancorato alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva di riferimento, anche nel caso di lavoratori assegnati a mansioni di semplice attesa e custodia.
Né risulta pertinente il precedente del Tribunale di Venezia, richiamato in ricorso e nelle note conclusive, espresso in diversa fattispecie di rilievo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, nel quale l'applicazione del divisore orario 195, in luogo di quello 182 previsto dal C.C.N.L. SAFI, era contestato ai fini della corretta retribuzione erogata ai lavoratori, e non già del calcolo della base imponibile per la contribuzione.
È corretto, pertanto, il rilievo ispettivo ed il conseguente ricalcolo della base imponibile, con la considerazione delle ore di lavoro eccedenti l'orario normale - a tempo pieno o parziale, a seconda della pattuizione intervenuta con il lavoratore - quali ore di lavoro straordinario o supplementare”.
Quanto alla successiva censura attinente al mancato svolgimento, per alcuni dipendenti assunti con contratto di apprendistato della prescritta formazione trasversale e professionalizzante, gli ispettori hanno rilevato che il contratto prevede, per il livello di inquadramento, in base al titolo di studio -
6 scuola dell'obbligo o attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore - rispettivamente,
80 o 60 ore di formazione trasversale e 160 o 120 ore di formazione professionalizzante.
Tuttavia, dalla documentazione e dalle dichiarazioni acquisite dai lavoratori interessati è emerso che la formazione professionalizzante non è stata impartita o è stata impartita in misura insufficiente.
Ora, sul punto, si concorda col precedente giurisprudenziale citato, secondo cui le dichiarazioni rese dai dipendenti in sede ispettiva, in quanto non assunte in aula, costituiscono “materiale liberamente apprezzato dal giudice, che può valutarne l'importanza ai fini della prova” (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 17355 del 24/7/2009) e possono assumere valore di prova, anche sufficiente alla decisione della causa, a meno che non siano infirmate da prova contraria.
Invero "la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass.
n.17555\02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900\03, Cass. n.3527\01, Cass.
n.9384\95)" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 24208 del 2/11/2020).
Si tratta, invero, di dichiarazioni che, in quanto rese nell'immediatezza dei fatti ed in assenza di condizionamenti da parte datoriale, presentano un grado elevato di attendibilità, sicché, addirittura, la giurisprudenza ha ritenuto, in fattispecie di contrasto con le dichiarazioni successivamente rese in corso di giudizio, di doverle privilegiare, in quanto maggiormente attendibili.
Poiché l'articolo 47, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 prevede che “In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile […] è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione”, l'Istituto ha provveduto al ricalcolo della base imponibile.
Opponendo il verbale, ha dedotto che i lavoratori elencati hanno svolto un monte Parte_3 ore complessivo di 120 ore di formazione, se diplomati, e 56 o 60 ore di formazione, se laureati,
7 divisa tra formazione presso istituzioni esterne all'azienda e formazione on the job all'interno della società.
In particolare, in ricorso è stato allegato che:
- il sig. ha svolto un totale di 120 ore di formazione, di cui 56 ore presso Parte_5 istituzioni esterne all'Azienda (v. doc. 8) e 64 ore on the job con il proprio tutor all'interno di
Parte_3
- la sig.ra ha svolto un totale di 120 ore di formazione, di cui 56 ore presso Parte_6 istituzioni esterne all'Azienda (v. doc. 9) e 64 ore on the job con il proprio tutor all'interno di
Parte_3
- il sig. ha svolto un totale di 120 ore di formazione, di cui 60 ore presso Parte_7 istituzioni esterne all'Azienda (v. doc. 10) e 60 ore on the job con il proprio tutor all'interno di
Parte_3
- il sig. ha svolto un totale di 120 ore di formazione, di cui 60 ore presso istituzioni Testimone_1 esterne all'Azienda (v. doc. 11) e 60 ore on the job con il proprio tutor all'interno di
[...]
Pt_3
- la sig.ra (laureata) ha svolto un totale di 56 ore di formazione, sia presso Parte_8 istituzioni esterne all'Azienda (v. doc. 12), che on the job con il proprio tutor all'interno di
[...]
Pt_3
- il sig. ha svolto un totale di 120 ore di formazione, di cui 56 ore presso Parte_9 istituzioni esterne all'Azienda (v. doc. 13) e 64 ore on the job con il proprio tutor all'interno di
Parte_3
- il sig. ha svolto un totale di 120 ore di formazione, di cui 56 ore presso Parte_10 istituzioni esterne all'Azienda (v. doc. 14) e 64 ore on the job con il proprio tutor all'interno di
Parte_3 la sig.ra (laureata) ha svolto un totale di 56 ore di formazione, sia presso Testimone_2 istituzioni esterne all'Azienda (v. doc. 15), che on the job con il proprio tutor all'interno di
[...]
Pt_3
- il sig. ha svolto un totale di 120 ore di formazione, di cui 56 ore presso istituzioni Parte_11 esterne all'Azienda (v. doc. 16) e 64 ore on the job con il proprio tutor all'interno di
[...]
Pt_3
- il sig. ha svolto un totale di 120 ore di formazione, di cui 56 ore presso Parte_12 istituzioni esterne all'Azienda (v. doc. 17) e 64 ore on the job con il proprio tutor all'interno di
Parte_3
- la sig.ra (laureata) ha svolto un totale di 56 ore di formazione, sia presso Parte_13
8 istituzioni esterne all'Azienda (v. doc. 18), che on the job con il proprio tutor all'interno di
[...]
Pt_3
- la sig.ra (laureata) ha svolto un totale di 60 ore di formazione, sia presso istituzioni Parte_14 esterne all'Azienda (v. doc. 19), che on the job con il proprio tutor all'interno di Parte_3
Dalla documentazione allegata al ricorso, tuttavia, per le posizioni contestate non emerge la prova dell'intervenuta erogazione della formazione per le ore indicate in ricorso e ciò già con riferimento alle pretese ore di formazione esterna, poiché gli attestati e il piano formativo prodotti per ciascun lavoratore non arrivano a dimostrare l'intervenuta somministrazione delle ore obbligatorie di formazione come indicate in ricorso.
D'altro canto, come già rilevato nell'altra sentenza del Tribunale di Roma, la parte opponente non ha specificamente contestato la veridicità di quanto dichiarato dai lavoratori sopra elencati agli ispettori e, peraltro, chiesto di rinnovare solo in parte gli esami testimoniali, con articolazione dei capitoli in contrasto con le evidenze documentali, genericamente formulata e comunque insufficiente a dimostrare l'effettivo svolgimento del totale delle ore di formazione trasversale e professionalizzante previste dalla legge da parte di ciascuno dei lavoratori oggetto del rilievo ispettivo.
Si consideri, a tale fine, anche ai sensi dell'art. 244 cpc la genericità del capitolo di prova come formulato “È vero che tutti i lavoratori apprendisti di svolgevano regolarmente, Parte_3 durante il periodo di lavoro in apprendistato, la formazione professionale prevista dal proprio piano formativo, sia presso istituti formativi che on the job con il proprio tutor interno?”, in quanto l'avverbio “regolarmente” non esprime con sufficiente ed adeguata precisazione il fattore temporale dal punto di vista quantitativo esatto, qui necessario, ai fini della rilevanza del fatto;
inoltre, anche l'espressione “svolgevano la formazione professionale” è locuzione vuota di contenuti empirici e quindi di significato storico concreto.
L'ammissione della prova orale sarebbe stata, pertanto, comunque inammissibile ed irrilevante ai fini della decisione.
Anche in tal caso, pertanto, il difetto di prova dell'effettivo svolgimento da parte dei lavoratori sopra elencati del monte ore minimo di formazione trasversale e professionalizzante previsto dalla legge, in base al loro titolo di studio, per la validità del contratto di apprendistato, rende corretto il ricalcolo della base imponibile operato dall' , con addebito al datore di lavoro della maggiore CP_1 contribuzione dovuta.
Con riguardo alle contestazioni riferite al ticket licenziamento non versato per i lavoratori
, , , , Parte_15 Persona_1 Persona_2 Parte_16 Persona_3
l' ha riconosciuto l'omesso versamento e provveduto al pagamento della somma di € Pt_17
9 6002,00 con apposito F24 in data 24.6.2022, cioè nella data di deposito del ricorso.
Tuttavia, risulta pagato l'importo corrispondente alle sole somme omesse, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale e senza pagamento delle somme aggiuntive. Quindi neanche sul punto il ricorso può essere accolto, non risultando l'estinzione completa ed esatta dell'obbligazione come contestata.
Quanto, ancora alla contestazione dell'addebito di cui alla pag.6 del verbale, all'esito del verbale di conciliazione col signor , in cui si dà atto del fatto che “il rapporto si conclude Controparte_2 per effetto del licenziamento ivi accettato alla data odierna esonerandosi reciprocamente le parti dal preavviso e dalla corrispondente indennità sostitutiva”, appare fondato l'assunto sostenuto dall' . CP_1
Infatti, poiché il documento è datato 7.11.2016, gli ispettori, correttamente hanno considerato dovute le contribuzioni per il periodo da luglio ad ottobre, lasso in cui deve ritenersi comunque perdurante e perdurato il rapporto di lavoro.
Non si tratta, quindi, di contribuzione sulle somme versate a titolo di incentivo all'esodo, ma di ordinaria contribuzione sulle retribuzioni spettanti in corso di rapporto. CP_ Infine, parimenti non fondata è la censura di illegittimità delle sanzioni applicate dall' per evasione contributiva, anziché per omissione contributiva.
La norma di riferimento, come noto, è l'articolo 116, comma 8, legge n. 388/2000, lettere a) e b), le quali prevedono, rispettivamente, sanzioni diverse per l'ipotesi di "mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie"
(lettera a) ovvero per l'ipotesi di "evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse
o non conformi al vero" (lettera b). CP_ In linea generale, l'omessa o infedele denuncia mensile all' circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate integra un'evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), legge n.
388/2000, e non la meno grave omissione contributiva, di cui alla lettera a) della medesima norma,
“dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n.
20446 del 24/06/2022 e, in termini, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 10427 del 02/05/2018).
Sicché "In tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del
2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all' rapporti CP_1 lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 5281 del
01/03/2017).
10 La Suprema Corte ha sottolineato come tale fattispecie "concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, in quanto la stipulazione di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dalla legge implica occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6405 del 13/03/2017).
Cosicché, nel caso in esame, è corretta l'applicazione delle sanzioni per evasione contributiva, poiché le annotazioni non conformi al vero della società datrice di lavoro, in tema di divisore orario, indennità corrisposte e assunzioni con contratto di apprendistato, hanno determinato una CP_ riduzione della base imponibile per i lavoratori interessati, che non consentiva all' il rilievo della contribuzione effettivamente dovuta sulla sola base delle denunce e registrazioni obbligatorie.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, i ricorsi, aventi ad oggetto il verbale ispettivo e l'atto procedimentale successivo e consequenziale, devono essere respinti, in quanto risultati non fondati.
Invero, anche l'avviso di addebito n. 397 2022 00148975 32 000, formato in data 23 luglio 2022, per tutte le ragioni esposte risulta correttamente emesso, non risultando fondate le censure avanzate.>>.
5. Avverso tale decisione propone l'odierno appello nuova ragione sociale nelle Parte_1
CP_ more assunta da sulla base di quattro motivi d'impugnazione cui resiste l' Parte_2
6. Con il primo motivo d'impugnazione la società appellante censura la sentenza per l'erronea applicazione del divisore orario 195. CP_ Si duole che la ricostruzione operata dall' nel verbale ispettivo e la conseguente conclusione a cui è giunto il Tribunale siano completamente errate.
Evidenzia che con la regola del c.d. “minimale contributivo” si stabilisce che «La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale».
Rileva che, secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, la disposizione appena richiamata impone al datore di lavoro, nell'individuazione della retribuzione utile a fini del
11 calcolo della contribuzione dovuta agli enti previdenziali, di attenersi ai vincoli posti dalla sola parte economica del CCNL siglato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, e cioè dalla sezione dedicata ai livelli retributivi base (Cass. 20 gennaio 2012, n. 801;
Cass. 17 marzo 2003, n. 3906).
Osserva, quindi, che da quanto sopra richiamato conseguirebbe che gli enti previdenziali ed ispettivi, non possano contestare, ai fini contributivi, l'erronea applicazione del divisore orario, dovendo limitarsi a valutare se il datore di lavoro sottoposto a controllo abbia rispettato le tabelle retributive base dei contratti c.d. “leader” per l'individuazione della contribuzione dovuta.
Deduce di non avere commesso alcuna violazione del c.d. “minimale contributivo”, tenuto conto che ha rispettato i livelli retributivi dei CCNL rappresentativi, ossia il CCNL S.A.F.I. e quello
Multiservizi.
In particolare, osserva, relativamente ai lavoratori inquadrati al 5° livello del CCNL S.A.F.I., di avere legittimamente fatto riferimento all'orario normale di lavoro concordato con i propri lavoratori al momento dell'assunzione, e cioè all'orario settimanale pari a 45 ore. Infatti, i dipendenti della società appellante coinvolti nell'ispezione, come pacificamente riconosciuto nello stesso verbale di accertamento, sono tutti lavoratori discontinui e con mansioni di mera attesa o custodia che, in sede di assunzione, hanno concordato l'orario normale di lavoro settimanale nella misura di 45 ore.
Osserva, quindi, che nel suddividere la retribuzione per l'orario normale di lavoro utilizzando il parametro 195, si è attenuta alle regole dell'ordinamento in materia di individuazione dell'orario di lavoro, con la conseguenza che le ore eccedenti il parametro collettivo delle 42 ore settimanali, non potendo essere considerate lavoro straordinario o supplementare, non comportano il pagamento CP_ delle differenze contributive sulle relative maggiorazioni individuate dall' nel verbale di accertamento notificato.
Con riguardo, poi, ai lavoratori inquadrati nel CCNL Multiservizi, si duole che il giudice di prime cure sia incorso in un evidente errore di interpretazione delle disposizioni collettive, ritenendo applicabile il divisore orario 173, corrispondente ad un orario normale settimanale di 40 ore.
Evidenzia che l'art. 32 del CCNL in questione stabilisce, infatti, che per gli operatori di semplice attesa e custodia, con mansioni discontinue rientranti all'interno della tabella del R.D. n. 692/1923,
l'orario settimanale di lavoro è pari a 45 ore, con applicazione del divisore orario 195, cioè quello cui ha fatto ricorso l'odierna appellante.
6.1. Il motivo d'appello è infondato.
L'art. 1 del d.l. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge 389/1989, stabilisce che <La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza
12 sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.>>.
La giurisprudenza di legittimità afferma il principio per cui <la contrattazione aziendale non può mai derogare in peius il livello retributivo assunto dall'art.1 l. n.389/89 al fine del calcolo del minimale contributivo, ovvero il livello retributivo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale. La materia previdenziale è infatti indisponibile, come si desume dall'art. 2115, co.3 c.c.,
e soggetta a regolamentazione tramite norme imperative di legge statale (Cass.28972/24). Nel caso di specie, la norma imperativa è fisata nell'art.1 l. n.389/89 che detta il livello minimo di retribuzione da assumere a riferimento per calcolare l'imponibile contributivo. Tale livello retributivo può essere derogato solo in melius dalla contrattazione di secondo livello, e non anche in peius.
Questa Corte (Cass.17993/21, in un caso in cui la contrattazione aziendale non aveva inciso in peius sui livelli retributivi fissati dal CCNL) ha affermato che l'art.1 l. n. 389/89 determina
l'imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore, poiché la contrattazione collettiva nazionale funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo.>>
(Cass. 9952/2025).
Il principio è stato pure affermato da Cass. 24453/2017 che, richiamando la pronuncia a Sezioni unite n. 11199/2002, ha affermato: <Pertanto la retribuzione da prendere a riferimento per i contributi non può essere mai inferiore a quella dovuta in base alla contrattazione collettiva nazionale, a prescindere da quella corrisposta effettivamente al lavoratore anche sulla scorta di una legittima contrattazione aziendale in deroga. Il principio risulta acquisito alla giurisprudenza di questa Corte, come affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 11199 del 29/07/2002:
"L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c. d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338
(convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione".>>.
13 6.2. Come emerge dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017015956/DDL del 29 aprile 2021, la maggior parte dei lavoratori occupati dalla (ora Parte_2 Parte_1
è stata assunta come addetto ai servizi di recepetion/custodia/guardiania, mansioni
[...] riconducibili al 5° livello del CCNL S.A.F.I.
Gli ispettori hanno accertato una indebita contrazione della retribuzione imponibile, determinata dalla errata applicazione del divisore orario 195, pari ad un orario di 45 ore settimanali.
Gli ispettori hanno, quindi, rilevato che tale modus operandi ha comportato una minore contribuzione derivante dal mancato rispetto del minimale retributivo orario, pari a € 6,81 in caso di orario settimanale di 42 ore, con riferimento sia alle voci di retribuzione diretta che a quelle di retribuzione indiretta, nonché la minore contribuzione connessa alla considerazione che le ore eccedenti l'orario normale di lavoro, pari a 42 ore settimanali, avrebbero dovuto essere retribuite come lavoro straordinario con il versamento della conseguente maggiore contribuzione.
Il rilievo ispettivo è fondato.
L'art. 33, comma 2, del CCNL S.A.F.I., che riguarda i lavori discontinui o di semplice attesa e/o custodia, prevede che <La durata normale di lavoro del personale di cui ai profili professionali ricompresi nella declaratoria del 5° livello del presente CCNL è fissata in 42 ore settimanali.>>.
L'art. 58 del medesimo CCNL prevede, poi, che <La quota oraria della retribuzione sia normale che di fatto si ottiene dividendo l'importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:
– per il personale la cui durata di lavora è di 40 ore settimanali: 173;
– per il personale la cui durata di lavoro è di 42 ore settimanali: 182.
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26.
La retribuzione è commisurata al normale orario di lavoro.>>.
La retribuzione da assumere per il calcolo del versamento dei contributi è, quindi, ai sensi dell'art. 1 l. 389/89 e degli artt. 32 e 58 del richiamato CCNL, quella commisurata al normale orario di lavoro, quindi, per i lavoratori inquadrati al 5° livello, quella correlata a 42 ore settimanali ed al divisore orario 182.
Come rilevato dagli ispettori, la retribuzione prevista per il detto livello contrattuale, suddivisa per il divisore orario 182, determina una retribuzione oraria di € 6,81 (circostanza non contestata dalla società appellante), mentre suddivisa per il divisore orario 195 determina, all'evidenza, una retribuzione oraria inferiore: quindi, la società odierna appellante ha versato la contribuzione su una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva, in evidente violazione del disposto dell'art. 1 l. 389/89 che prevede che <La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo
14 delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.>>.
Irrilevanti, a tal fine, sono le osservazioni di parte appellante che nei contratti individuali sia stato concordato un orario normale di lavoro di 45 ore settimanali, perché la retribuzione prevista dai contratti individuali può essere presa in considerazione, ai fini contributivi, nella sola ipotesi che
<ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo>>; invece, nella specie, la retribuzione oraria derivante dal divisore 195, su cui è stata versata la contribuzione, è inferiore.
Né rileva che la previsione di un orario normale settimanale di 45 ore sia legittima nei rapporti contrattuali tra le parti, trattandosi di lavoro di attesa e/o custodia e stante la previsione del terzo comma dell'art. 33 del CCNL che prevede che <La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali di effettivo lavoro, comprese le ore straordinarie>>.
Infatti, ciò attiene al distinto profilo del rapporto di lavoro corrente tra le parti ed alla possibilità, per i lavoratori, di accettare condizioni deteriori comunque rispondenti ai <criteri di cui all'art. 36
Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione>> (Cass. Sez. un. n. 11199/2002; Cass. 24453/2017).
La materia previdenziale, però, è indisponibile per le parti ed è soggetta, per quanto attiene al minimale contributivo, alla regolamentazione imperativa di cui al più volte richiamato art.1 l. n.
389/89 che detta il livello minimo di retribuzione da assumere a riferimento per calcolare l'imponibile contributivo - al di sotto del quale non è possibile scendere - come determinato dal contratto collettivo nazionale c.d. “leader” in base all'orario normale di lavoro.
Inoltre, le ore eccedenti le 42 settimanali e fino alle 45 previste dai contratti individuali, retribuite dalla società appellante con la paga dell'orario normale, ai soli fini dell'imponibile contributivo avrebbero dovuto essere conteggiate, come correttamente rilevato dagli ispettori, secondo la retribuzione dovuta per lo straordinario.
6.3. Quanto ai tre dipendenti inquadrati con il CCNL Multiservizi (per cui la società ha applicato il divisore orario 203 – 195 – 182 per l'anno 2015 ed il divisore 195 – 182 per l'anno 2016) si osserva che l'orario normale di lavoro, previsto dall'art. 30 del suddetto contratto collettivo, è di 40 ore settimanali (con il connesso divisore orario 173).
La società deduce che trattandosi di lavoro di attesa e/o custodia l'orario applicabile sarebbe quello di 45 ore settimanali previsto del medesimo CCNL per i lavoratori discontinui per le attività di
15 gestione dei servizi fieristici e di custodia e controllo di aree ed edifici. CP_ Tuttavia, l' costituendosi nel primo grado del giudizio ha contestato la circostanza evidenziando che i contratti individuali non precisano le mansioni svolte e, quindi, nella sostanza deducendo che non vi sia prova che i tre lavoratori suddetti svolgessero tale tipo di attività.
A fronte di detta contestazione la società odierna appellante nessuna prova ha reso in merito.
6.4. Il primo motivo d'appello deve, quindi, essere respinto.
7. Con il secondo motivo d'impugnazione si duole dell'erronea valutazione circa Parte_1
l'effettivo svolgimento della formazione nei contratti di apprendistato.
Censura la decisione di primo grado per il mancato espletamento della prova testimoniale richiesta nel ricorso introduttivo, prima ammessa e poi revocata.
Rileva che dalla documentazione presentata dalla società agli ispettori in fase istruttoria, i lavoratori interessati dagli accertamenti in questione sono stati tutti coinvolti in formazione professionalizzante per un numero di ore in linea con quanto previsto dalle disposizioni collettive per il loro titolo di studio (essendo tutti dotati di diploma delle scuole superiori, con formazione pari a 120 ore;
o laureati, con formazione pari a 40 ore).
7.1. Il motivo d'appello è infondato. ha dichiarato agli ispettori che, prima dell'assunzione con contratto di Parte_5 apprendistato, avvenuta il 7 marzo 2025, ha lavorato per la per circa un anno Parte_2 con contratti a termine, svolgendo le medesime mansioni. Ha affermato che durante il contratto di apprendistato ha frequentato un corso organizzato dalla Regione Lazio della durata di una settimana per 8 ore al giorno, ma non è mai stato affiancato sul lavoro perché già conosceva la postazione, in cui aveva già prestato servizio durante i contratti a termine.
ha dichiarato agli ispettori di essere stata affiancata, per circa una settimana, Parte_6 nel periodo iniziale del contratto di apprendistato, sia da colleghi della sia da Parte_2 dipendenti della società presso cui prestava attività. Ha rappresentato, poi, di avere ricevuto una formazione esterna di 4 ore inerente alla sicurezza sul lavoro. Anche la ha riferito che, Parte_6 in precedenza, aveva già lavorato con gli stessi orari e mansioni per la Controparte_3
[...]
ha dichiarato agli ispettori di avere lavorato come apprendista dal 5 maggio 2016 Parte_7 al 30 luglio 2018 e, in tale periodo, di avere svolto per circa un anno mansioni di supervisione di uffici ed enti pubblici tramite telecamere e sistemi di allarme e di non avere ricevuto, durante tale arco temporale, nessuna formazione. Di avere, poi, svolto, sempre durante il periodo di apprendistato, attività di receptionist presso SACE e di avere ricevuto, in tale periodo, formazione
16 mediante un corso online sulla sicurezza ed un corso antincendio presso i vigili del fuoco. ha dichiarato agli ispettori di avere lavorato per la con contratto di Testimone_1 Parte_2 lavoro a tempo determinato dal 11 aprile 2016 al 31 agosto 2016 e di essere stato poi assunto con contratto di apprendistato dal 1° settembre 2016. Di avere sempre svolto la medesima attività presso la stessa postazione. Di avere ricevuto formazione da parte di un collega per circa una settimana ad aprile 2016 (durante il contratto a termine), mentre durante il contratto di apprendistato ha ricevuto solo formazione esterna, in aula, per circa cinque giornate. ha dichiarato agli ispettori che nei primi due giorni di lavoro come apprendista è Parte_8 stata affiancata da una collega che le ha spiegato il da farsi, di avere poi ricevuto formazione mediante un corso online sulla sicurezza di circa 10 ore ed un corso in aula della durata di 5 giorni ed ulteriori due sabati, per 8 ore giornaliere, di inglese, primo soccorso ed antincendio.
ha dichiarato agli ispettori che, durante il periodo di lavoro come apprendista Parte_9
(durato circa un anno perché poi ha dato le dimissioni), è stato affiancato il primo giorno di lavoro da un dipendente della e, poi, ha seguito un corso online in materia di sicurezza della Parte_2 durata di 8 ore.
ha dichiarato agli ispettori di avere lavorato per la dal 29 luglio Parte_10 Parte_2
2016 al 13 marzo 2017 e di non avere ricevuto alcuna formazione né presso il luogo di lavoro, né esterna. ha dichiarato agli ispettori che durante il contratto di apprendistato non ha Testimone_2 effettuato alcun corso di formazione esterna, mentre è stata affiancata da un collega della
[...]
per lo svolgimento dell'attività lavorativa per un periodo di circa 2 settimane. Pt_2 ha dichiarato agli ispettori di avere lavorato per la dal 1° settembre Parte_11 Parte_2
2016 al 31 marzo 2019, i primi due anni con contratto di apprendistato e poi con contratto a tempo indeterminato. Di non essere mai stato affiancato, né istruito, da personale della Parte_2 bensì all'inizio da un dipendente della scuola spagnola, presso cui prestava l'attività, che l'ha istruito sulle mansioni da svolgere. Quanto alla formazione esterna, ha dichiarato di avere frequentato un corso organizzato dalla Regione Lazio di 40 ore sul management aziendale.
ha dichiarato agli ispettori di avere lavorato per la dal 7 maggio Parte_12 Parte_2
2016 al 13 aprile 2017, in particolare dal 7 maggio 2016 fino al dicembre 2016 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato poi trasformato in contratto di apprendistato e di non avere mai ricevuto alcun tipo di formazione, né interna all'azienda, né esterna, sulle mansioni di receptionist svolte in detto periodo. ha dichiarato agli ispettori di avere lavorato per la dal 5 ottobre 2016 Parte_13 Parte_2 al 19 maggio 2019, prima con un contratto biennale di apprendistato e, poi, con contratto a tempo
17 indeterminato e di non avere, durante il biennio dell'apprendistato, ricevuto alcuna formazione interna, né esterna, né di avere frequentato corsi, solamente di essere stata affiancata i primi due giorni di lavoro da una collega di turno addetta alla reception.
, dipendente della dal 30 dicembre 2016, ha dichiarato agli ispettori di Parte_14 Parte_2 avere lavorato dapprima con contratto di apprendistato e, poi, con contratto a tempo indeterminato e di avere ricevuto, nel periodo dell'apprendistato, la formazione impartita in due corsi di otto ore, uno in materia di antincendio e primo soccorso, l'altro di informatica e inglese base. Di non avere mai ricevuto alcuna formazione sul lavoro dal tutor aziendale o da altri colleghi. CP_ Dalla lettura delle dichiarazioni rese agli ispettori dai 12 apprendisti, per i quali l' chiede le differenze contributive ai sensi dell'art. 47, comma 1 d.lgs. 81/2015, emerge in maniera univoca il mancato svolgimento della formazione nelle modalità e secondo la quantità prevista dalla contrattazione collettiva.
In particolare, risulta completamente assente la formazione on the job effettuata, in sporadici casi, non dal tutor ma dai colleghi che si trovavano a lavorare con gli apprendisti e, quindi, per necessità davano loro indicazioni sul da farsi (in alcuni casi risulta anche che le suddette informazioni non sono state rese da dipendenti della , bensì di dipendenti delle società o enti presso cui Parte_2 gli apprendisti erano stati inviati a svolgere l'attività).
Inoltre, in molti dei casi esaminati, l'avvenuta assunzione con contratto di apprendistato era stata preceduta da un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento della medesima attività. Non è stata contestata la mancanza di causa del contratto di apprendistato, comunque la circostanza ridonda sul fatto che i lavoratori predetti non avessero affatto bisogno di formazione, perché erano già stati formati dall'attività lavorativa pregressa, circostanza che conferma che non fu loro impartita la formazione di legge.
Alla luce di tali rilievi, la richiesta prova testimoniale appare sicuramente irrilevante, perché le deposizioni dei quattro testimoni comunque non potrebbero inficiare le dichiarazioni precise, circostanziate e del tutto convergenti rese dai 12 apprendisti nell'immediatezza dei fatti, in sede ispettiva.
Oltre a ciò, si osserva che dei quattro testimoni indicati dalla società appellante solamente
[...]
CP_ rientra fra gli apprendisti per cui l' chiede la differenza di contribuzione, sicché Parte_5 anche sotto tale profilo un'eventuale prova testimoniale favorevole alla società non sarebbe comunque in grado di porre in dubbio le dichiarazioni concordemente rese in fase ispettiva.
Ne consegue, quindi, che la decisione del Tribunale di revocare l'ammissione della prova orale sia certamente condivisibile, atteso che il materiale istruttorio a disposizione del giudice, liberamente valutabile, è sufficiente ai fini della decisione.
18 7.2. Alla luce delle precedenti osservazioni, anche il secondo motivo d'impugnazione merita, quindi, di essere respinto.
8. Con il terzo motivo d'appello la società censura l'erronea valutazione circa la Parte_1 conciliazione intervenuta con il dipendente . CP_2
CP_ Evidenzia che l' ha considerato tali somme come erogate a titolo retributivo, quando invece, come si evince dal testo dell'accordo conciliativo siglato dinanzi ad un ente pubblico, si tratta di somme incentivanti per l'esodo dal lavoro del dipendente.
Evidenzia, ancora, che l'art. 12, co. 4, l. 153/1969, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. 314/1997, esclude dalla base imponibile contributiva le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, come quelle riconosciute nel caso di specie dalla . Parte_2
Il motivo d'appello, pur richiamando il relativo passaggio della motivazione della sentenza, non si confronta con la stessa e finisce per ripetere le argomentazioni del ricorso introduttivo, omettendo di proporre critiche capaci di incrinare la ratio della decisione adottata dal Tribunale di Roma che, al riguardo, ha affermato: <Quanto, ancora alla contestazione dell'addebito di cui alla pag. 6 del verbale, all'esito del verbale di conciliazione col signor , in cui si dà atto del Controparte_2 fatto che “il rapporto si conclude per effetto del licenziamento ivi accettato alla data odierna esonerandosi reciprocamente le parti dal preavviso e dalla corrispondente indennità sostitutiva”, appare fondato l'assunto sostenuto dall' Infatti, poiché il documento è datato 7.11.2016, gli CP_1 ispettori, correttamente hanno considerato dovute le contribuzioni per il periodo da luglio ad ottobre, lasso in cui deve ritenersi comunque perdurante e perdurato il rapporto di lavoro. Non si tratta, quindi, di contribuzione sulle somme versate a titolo di incentivo all'esodo, ma di ordinaria contribuzione sulle retribuzioni spettanti in corso di rapporto>>.
La decisione del giudice di prime cure è interamente condivisibile, infatti gli ispettori non hanno proceduto al recupero della contribuzione sulla somma di € 4.000,00 corrisposta dalla
[...]
al a titolo di incentivo all'esodo in occasione della conciliazione intervenuta in Pt_2 Parte_18 data 7 novembre 2016, bensì hanno proceduto, come emerge chiaramente dal verbale unico di accertamento e notificazione, “al recupero della contribuzione dovuta per le mensilità da luglio ad ottobre 2016”, e ciò “sulla base del Verbale di conciliazione del 7 novembre 2016” in cui le parti hanno pattuito che “Il rapporto si conclude per effetto del licenziamento ivi accettato alla data odierna esonerandosi reciprocamente le parti dal preavviso e dalla corrispondente indennità sostitutiva”.
8.1. Anche il terzo motivo d'impugnazione è, quindi, infondato.
19 9. Con il quarto motivo d'impugnazione la società censura l'erronea applicazione Parte_1 del regime dell'evasione contributiva.
Osserva che all'interno del sistema contributivo, la l. n. 388/2000 prevede due condotte illegittime che danno luogo all'irrogazione di sanzioni, per l'appunto l'omissione e l'evasione contributiva.
Evidenzia che, ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388/2000, si ha omissione nel caso di
“mancato o ritardato pagamento di contributi o premi” ed ha invece luogo l'evasione (art. 116, comma 8, lett. b, l. 388/2000) nell'ipotesi in cui “il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”.
Osserva che le condizioni che devono sussistere affinché possa dirsi configurata la fattispecie di evasione, sono: a) l'occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;
b) che tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato.
Deduce che, nel caso di specie, entrambi i requisiti sopra indicati sono del tutto assenti e, pertanto, non è stata realizzata alcuna evasione contributiva.
9.1. Anche tale critica non è sufficiente a scalfire la ratio decidendi adottata dalla sentenza impugnata.
Sul punto, il giudice a quo ha così motivato: < CP_ illegittimità delle sanzioni applicate dall' per evasione contributiva, anziché per omissione contributiva.
La norma di riferimento, come noto, è l'articolo 116, comma 8, legge n. 388/2000, lettere a) e b), le quali prevedono, rispettivamente, sanzioni diverse per l'ipotesi di "mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie"
(lettera a) ovvero per l'ipotesi di "evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse
o non conformi al vero" (lettera b). CP_ In linea generale, l'omessa o infedele denuncia mensile all' circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate integra un'evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), legge n.
388/2000, e non la meno grave omissione contributiva, di cui alla lettera a) della medesima norma,
“dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n.
20446 del 24/06/2022 e, in termini, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 10427 del 02/05/2018).
Sicché "In tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del
2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all' rapporti CP_1
20 lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 5281 del
01/03/2017).
La Suprema Corte ha sottolineato come tale fattispecie "concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, in quanto la stipulazione di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dalla legge implica occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6405 del 13/03/2017).
Cosicché, nel caso in esame, è corretta l'applicazione delle sanzioni per evasione contributiva, poiché le annotazioni non conformi al vero della società datrice di lavoro, in tema di divisore orario, indennità corrisposte e assunzioni con contratto di apprendistato, hanno determinato una CP_ riduzione della base imponibile per i lavoratori interessati, che non consentiva all' il rilievo della contribuzione effettivamente dovuta sulla sola base delle denunce e registrazioni obbligatorie.>>.
Il Collegio condivide pienamente le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado, conformi alla più recente giurisprudenza di legittimità ed anche alla giurisprudenza di questa Corte.
9.2. Anche l'ultimo motivo d'impugnazione deve, quindi, essere respinto.
CP_ 10. Al rigetto dell'appello consegue la condanna della società a rifondere all' Parte_1 le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo, ai sensi del DM
147/2022, tenendo conto del valore della controversia (€ 193.230,47) e dell'attività processuale effettivamente espletata nel grado (non si liquida, quindi, la fase di istruttoria/trattazione che non si
è svolta in appello).
Sussistono, altresì, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto.
21
P.q.m.
Respinge l'appello. CP_ Condanna parte appellante a rimborsare all' le spese di lite dell'odierno giudizio d'appello che liquida nella somma di € 7.500,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali ed oneri accessori se dovuti.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 21 maggio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NO AR
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