Art. 423. Indennita' per beni mobili requisiti in proprieta' 1. L'indennita' per la requisizione di mobili in proprieta', se non si tratta di cose per le quali l'amministrazione competente ha stabilito i prezzi a norma delle disposizioni vigenti, e' determinata in base ai prezzi di mercato desunti dai listini esistenti presso le Camere di commercio, o, in mancanza, in base alla media dei prezzi correnti sul luogo negli ultimi trenta giorni. Quando si tratta di cose che non hanno un prezzo corrente, si tiene conto dei prezzi fatti nelle ultime contrattazioni. 2. In ogni caso, l'indennita' e' adeguata allo stato d'uso e alla qualita' dei beni.
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Commentario • 1
- 1. Il giudizio abbreviatohttps://www.studiocataldi.it/
La richiesta del giudizio o rito abbreviato La richiesta di questa speciale forma procedimentale può essere formulata solo dall'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, oralmente o per iscritto, e fino a che non siano formulate le conclusioni. La richiesta dell'imputato può essere semplice o condizionata alla concessione di un'integrazione probatoria. Su di essa il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Se l'imputato chiede tale forma di rito immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice, prima di provvedere, deve attendere il decorso del termine massimo di sessanta giorni che il pubblico …
Leggi di più…