Articolo 423 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 423. Indennita' per beni mobili requisiti in proprieta' 1. L'indennita' per la requisizione di mobili in proprieta', se non si tratta di cose per le quali l'amministrazione competente ha stabilito i prezzi a norma delle disposizioni vigenti, e' determinata in base ai prezzi di mercato desunti dai listini esistenti presso le Camere di commercio, o, in mancanza, in base alla media dei prezzi correnti sul luogo negli ultimi trenta giorni. Quando si tratta di cose che non hanno un prezzo corrente, si tiene conto dei prezzi fatti nelle ultime contrattazioni. 2. In ogni caso, l'indennita' e' adeguata allo stato d'uso e alla qualita' dei beni.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010