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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di appello iscritto al n. 1483/2021 R.G. promosso da
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Valerio Vancheri, presso il cui studio in Catania, corso Martiri della Libertà 118 (studio avv. Vincenzo
Borgia), è elettivamente domiciliata;
appellante contro
(cf: ), quale erede con beneficio CP_1 CodiceFiscale_1
d'inventario di , rappresentato e difeso, per procura in atti, Persona_1
dall'avv. Antonio Gallo, presso il cui studio in Floridia (SR) corso Vittorio Emanuele
n. 403 è elettivamente domiciliato;
appellato
All'udienza collegiale del 27 settembre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7.9.2016, ha convenuto Persona_1 Parte_1
innanzi al Tribunale di Siracusa, esponendo: i) di essere stato, dal 22.8.1996 al
31.12.2006, direttore sanitario e responsabile dell'unità di chirurgia della “Casa di
Cura Santa Lucia”, gestita dalla poi trasformata in ii) di avere CP_2 Parte_1
definito ogni rapporto con la EF con scrittura privata di transazione del 30.12.2008, con la quale, all'art. 14, la convenuta si era obbligata a rispondere dei danni derivanti a terzi dall'attività professionale espletata dall'attore presso la casa di cura;
iii) di essere stato condannato, con sentenza n. 1694/2015 del Tribunale civile di Siracusa, al pagamento, in favore di , della somma di euro 78.169,03, oltre CP_3
accessori, a titolo di risarcimento del danno conseguente all'inesatta esecuzione di un intervento chirurgico effettuato in data 12.10.2005 dall'attore presso la Casa di
Cura Santa Lucia, con conseguente pignoramento dei propri ratei pensionistici da parte del danneggiato. Ciò premesso, ha chiesto dichiararsi l'obbligo di in Parte_1
forza della summenzionata scrittura privata, a manlevarlo di quanto da esso attore dovuto al , in esecuzione della richiamata sentenza, con conseguente condanna CP_3
dalla convenuta al pagamento in proprio favore della somma di €.78.169,03, oltre interessi e spese.
Si è costituita in giudizio assumendo l'inammissibilità della domanda Parte_1
di condanna al rimborso di somme mai anticipate dall'attore, e comunque la inesistenza di un alcun obbligo di garanzia, sia in ragione del comportamento negligente tenuto dall'attore nel giudizio promosso dal Vasile, sia in ragione della dedotta risoluzione della scrittura transattiva del 30.12.2008, per l'inadempimento di controparte alle obbligazioni a suo carico;
invocava, poi, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di €.25.786,15, dovutale, giusta il medesimo accordo transattivo del 30.12.2008, a titolo di rimborso di quanto versato dalla a Parte_1
favore degli eredi per altro risarcimento dovuto a causa di intervento eseguito Pt_2
dal dott. , previa compensazione con la somma di €.7.746,85 ancora dovuta da CP_1
a a definizione dei loro rapporti. Pt_1 Persona_1
2 Con sentenza n. 1573/2021 l'adito tribunale: ha affermato l'assunzione espressa di responsabilità, da parte della con la scrittura transattiva del 30.12.2008, Parte_1
per i danni a terzi cagionati da nell'esercizio della propria attività Persona_1
professionale, presso la casa di cura Santa Lucia;
ha ritenuto non provata l'eccezione di risoluzione per inadempimento di detta scrittura, come pure la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, avendo questa, con la conclusionale, ammesso che il dott. aveva già pagato e corrisposto, per il sinistro , euro CP_1 Pt_2
15.000,00 e che era stata accantonata la restante somma di €.16.068,73 sui compensi ancora dovutigli da ha pertanto dichiarato manlevato l'attore nei confronti di Pt_1
e, per l'effetto, condannato a pagargli la somma di euro CP_3 Parte_1
78.574,00, oltre interessi e ulteriori spese di cui alla precettata sentenza e alla sua esecuzione;
ha rigettato la domanda riconvenzionale di Pt_1
Avverso la sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1
all'appellato , presso il difensore costituito in primo grado, in data Persona_1
7.10.2021.
Con comparsa depositata telematicamente il 15.11.2022 si è costituito in giudizio, resistendo al gravame, , quale erede di , deceduto il CP_1 Persona_1
25.10.2021, dato atto di avere accettato l'eredità paterna con beneficio d'inventario, nonché l'intervenuta rinunzia all'eredità degli altri chiamati (moglie), CP_4
e (figli). Controparte_5 CP_6
Posta in decisione, allo scadere dei termini assegnati per le conclusionali e repliche, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per aver omesso di pronunciare l'inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità della domanda di condanna avanzata nei suoi confronti.
Ribadisce che il dott. non si è limitato a chiedere una sentenza meramente CP_1
dichiarativa (dell'obbligo di manleva), ma ha chiesto (e ottenuto) anche la condanna di a pagare la somma di € 78.754,00 oltre oneri accessori. Parte_1
3 Ciò, in palese contrasto col dettato dell'art. 1306 c.c.
Solo nel caso in cui il dott. avesse fornito la prova - ciò che non ha fatto - di CP_1
aver già pagato la somma all'avente diritto avrebbe potuto astrattamente chiederne il rimborso a in alternativa, l'attore avrebbe dovuto citare nel presente Parte_1
giudizio anche il creditore principale sig. - a quel punto litisconsorte CP_3
necessario o, quanto meno, processuale - chiedendo la condanna di a Parte_1
pagare direttamente a sue mani;
in mancanza, il dott. non è legittimato a CP_1
ricevere la somma, né a chiedere una condanna di EF a proprio beneficio.
Col secondo motivo, deduce l'insussistenza dell'obbligo di garanzia - in relazione alla sentenza n. 1694/2015 di condanna di al risarcimento in favore Persona_1
del - a causa della “mala gestio” del dott. , avendo questi, con la sua CP_3 CP_1
condotta, impedito ogni difesa;
forte del patto di garanzia, egli ha assunto una condotta processuale ed extraprocessuale non caratterizzata dalla cura diligente dei comuni interessi e pretende, oggi, che della sua incuria debba rispondere la società.
Con il terzo motivo, censura la sentenza per aver escluso la risoluzione dell'atto transattivo del 30.12.2008, per l'inadempimento di controparte alle obbligazioni poste a suo carico ai punti 11 e 12. Ribadisce che, a seguito della sentenza sul sinistro
Ierna, la EF è stata chiamata a pagare la somma di €.68.533,00, con una eccedenza a carico della società di € 33.533,00, che il dott. ha rifiutato di rimborsare, CP_1
nonostante la nota del 9.1.2014 e la diffida ad adempiere del 26.5.2014; oltre a ciò, il dott. non ha mai fornito prova di avere versato in favore dei danneggiati CP_1
“ ” la somma di € 15.000,00, a tale titolo corrispostagli da in occasione Pt_2 Pt_1
della transazione. A causa dell'inadempimento del dott. , dunque, la CP_1
transazione del 30.12.2008 avrebbe dovuto e deve intendersi definitivamente risolta in ogni sua parte e non può essere invocata a sostegno della domanda attorea. Erra, pertanto, il tribunale, laddove pone a fondamento dell'accoglimento della domanda proprio la transazione suddetta, laddove tale accordo deve ritenersi e dichiararsi - come richiesto - definitivamente ed integralmente risolto, per precedente e rilevante inadempimento del dott. . CP_1
4 Sul punto, la sentenza omette ogni pronuncia e difetta totalmente di motivazione;
in ogni caso, ne è errato il rigetto e ne chiede la riforma.
Con un quarto motivo, assume che la controparte prima, ed il tribunale poi, hanno impropriamente richiamato il disposto di cui all'art. 1218 c.c., a fondamento del rimborso. Non può tuttavia essere in questione se esista o meno un'obbligazione della verso il terzo danneggiato ( ), essendo la relativa sentenza Parte_1 CP_3
inopponibile alla appellante società.
Con il quinto motivo, lamenta di essere, in alternativa - ossia ove ritenuta Pt_1
non risolta e vigente la transazione del 30.12.2008 -, ancora creditrice nei confronti del dott. per una differenza a suo favore di €. 25.786,15, oltre interessi come CP_1
per legge. In tal caso, non v'è ragione alcuna del rigetto della proposta domanda riconvenzionale ed il dott. andava e va condannato, previa riforma in appello, CP_1
al relativo pagamento.
2.) Tali i motivi di gravame - i quali, diversamente da quanto assume l'appellato, contengono, in conformità ai principi enunciati da SU n. 27199/2017, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze - ed esclusa la rilevanza, in questa sede decisoria, dell'istanza di revoca della sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sulla quale l'appellato insiste in conclusionale, è opportuno fare alcune necessarie premesse in fatto.
È pacifico in causa che il più volte citato accordo transattivo stipulato, tra
[...]
ed il dante causa dell'odierno appellato, dott. , in data 30.12.2008, Pt_1 Persona_1
col quale le parti hanno inteso definire transattivamente ogni reciproco rapporto economico, prevedesse, non solo l'impegno della società, “a rispondere dei danni a terzi derivanti da responsabilità professionale del dr. ”, “sino alla data CP_1
odierna” (ossia, appunto, al 30.12.2008) (art.14), per cui è qui domanda principale, ma anche una specifica disciplina dei rispettivi obblighi con riferimento ad altra pretesa risarcitoria per l'attività professionale del dott. , già all'epoca promossa, CP_1
ossia quella degli eredi . Pt_2
5 A tal proposito, la predetta scrittura, ai punti 11 e 12, ha previsto che:
“...11) La si impegna ed obbliga al pagamento in favore degli eredi Parte_1
della sig.ra , sino alla concorrenza di € 50.000,00 (cinquantamila/00), Persona_2
comprensivi di € 15.000,00 già corrisposti dal dott. e che rimangono a carico CP_1
esclusivo dello stesso, e di € 16.068,73 (sedicimilasessantotto/73), pari alla somma già accantonata sui compensi ancora dovuti al dott. , sicché la somma CP_1
impegnata dalla ammonta ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00); Parte_1
12) Il Dott. rimane obbligato nei confronti degli eredi per CP_1 Persona_2
tutte le somme eccedenti il suindicato importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), esonerando e tenendo manlevata la dal pagamento di ogni ulteriore Parte_1
somma dovuta ...”
Deduce l'appellante che, a seguito della sentenza sul sinistro , divenuta Pt_2
irrevocabile, la è stata chiamata a pagare la somma di € 68.533,00, e dunque Pt_1
con una eccedenza a carico della società (rispetto agli obblighi reciprocamente assunti con l'accordo citato, che vedeva EF obbligata sino alla concorrenza di euro
35.000) di € 33.533,00 (68.533,00 - 35.000).
Che fosse tenuta a risarcire, in forza dell'accordo transattivo, gli eredi Pt_1 Pt_2
limitatamente all'importo di €.35.000,00 (ossia €.50.000 al netto dell'importo di
€.15.000 già pagato dal dott. ), somma, questa, comprensiva di quella di €. CP_1
16.068,73 già accantonata dalla società sui compensi ancora dovuti al dott. , è CP_1
conclusione conforme alla corretta interpretazione dell'accordo, oltre che, del resto, pacifica in causa, ed ammessa espressamente dalla difesa dell'attore nella prima memoria 183 di primo grado.
È altresì vero che ha più volte (con note del 9.1.2014 e del 26.5.2014) Parte_1
richiesto al dott. l'adempimento dell'accordo transattivo e dunque il rimborso CP_1
della eccedenza, posta a suo carico con la citata scrittura del 2008, delle somme assegnate in sede esecutiva agli eredi (€.33.533,00, somma che, al netto della Pt_3
compensazione dell'ulteriore importo di €.7.746,85 ancora dovuto da ammonta Pt_1
a €.25.786,15), senza ottenere riscontro.
6 Di qui l'eccezione riconvenzionale di - a fronte della pretesa di controparte Pt_1
all'adempimento dell'accordo transattivo - di dichiarazione della risoluzione di detto accordo per inadempimento di controparte o (logicamente in subordine) la domanda di condanna dell'attore al pagamento della somma in tesi dovutale, in forza di quello stesso accordo, di €.25.786,15.
A fronte di tali specifiche allegazioni (sulle quali, peraltro, l'attore ha a sua volta eccepito, con la memoria 183, in parallelo con l'analoga eccezione formulata dalla odierna appellante, la mancanza di prova dell'effettivo pagamento, da parte di Pt_1
agli eredi , della somma di cui chiede il rimborso) la sentenza appellata ha, Pt_2
tuttavia, reso motivazione apparente, affermando apoditticamente che l'eccezione di risoluzione per inadempimento non può trovare accoglimento in quanto “non provata”, al pari della domanda riconvenzionale, e, per altro verso, che nella transazione è dato atto che aveva già pagato e corrisposto per il sinistro CP_1 Pt_2
€. 15.000,00”: ciò che, tuttavia, non esclude l'impegno del dott. a farsi carico CP_1
di “tutte le somme eccedenti” l'importo di €.50.000 (euro 35.000, appunto).
3.) Tutto ciò precisato, occorre, quindi, evidenziare che, in effetti, l'accordo transattivo stipulato dalle parti il 30.12.2008 prevedeva una duplice, reciproca, obbligazione: da un lato, l'obbligo del dott. a rispondere “nei confronti degli CP_1
eredi per tutte le somme eccedenti il suindicato importo di €. Persona_2
50.000,00” (comprensivi di €.15.000 “già corrisposti dal dott. ” e di €.35.000 CP_1
impegnata da esonerando e tenendo manlevata la dal pagamento di Pt_1 Parte_1
ogni ulteriore somma dovuta”; dall'altro, l'impegno della società “a rispondere dei danni a terzi derivanti da responsabilità professionale del dr. ” e, quindi, anche CP_1
dei danni cagionati al Vasile.
Osserva il collegio che entrambe le previsioni integrano un cd. patto di manleva, contratto atipico, dal quale scaturisce l'obbligo del mallevadore di tenere indenne il manlevato dalle conseguenze patrimoniali dannose di eventi o di atti il cui verificarsi sia del tutto eventuale (in termini, Cass. n. 37709 del 1/12/2021, Cass. n. 13613 del
2013).
7 Vero è che la legge prevede la responsabilità solidale della struttura sanitaria e del medico nei confronti del paziente danneggiato, da ripartirsi, nei rapporti interni tra struttura e sanitario, in misura paritaria, secondo il criterio presuntivo (salvo prova contraria) previsto dagli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c.; ed è altresì vero che la legge attribuisce al condebitore che abbia pagato l'intero debito di rifarsi sugli altri condebitori, sino alla concorrenza dell'importo da ciascuno di essi dovuto (cd. diritto di regresso: artt. 1299 e 2055, comma 2, c.c.).
Nel caso in esame, tuttavia, con l'accordo transattivo di cui si discute, le parti hanno inteso regolare preventivamente ed espressamente - nei rapporti interni e con effetti vincolanti tra le parti, ossia a prescindere da ogni accertamento delle rispettive colpe nella causazione dei danni - la misura di rispettiva partecipazione alle pretese risarcitorie di terzi danneggiati dall'attività professionale svolta, dal dott. , CP_1
presso la casa di cura Santa Lucia, prevedendo: a) quanto alla pretesa risarcitoria degli eredi di , l'assunzione di responsabilità, da parte del dott. , Persona_2 CP_1
per tutte le somme eccedenti l'importo di €.35.000,00 (€. 50.000 di cui €.15.000 “già corrisposti dal dott. ”); b) quanto alle ulteriori eventuali pretese risarcitorie CP_1
derivanti dalla attività professionale del dr. svolta sino al 30.12.2008 (e quindi CP_1
anche per quelle avanzate da ), la responsabilità esclusiva di EF. CP_3
Sicchè, i reciproci diritti attribuiti alle parti da detta scrittura - non opponibile ai terzi - vanno qualificati in termini di rivalsa per le conseguenze patrimoniali dannose delle azioni risarcitorie di terzi, con il logico corollario che il diritto di rivalsa sorge solo al verificarsi dell'evento portatore di conseguenze patrimoniali negative a carico dal manlevato, e dunque solo a seguito dell'effettivo esborso da questi sostenuto per l'adempimento del debito pattiziamente posto a carico del mallevatore.
4.) Da ciò discende la necessità che chi agisce in rivalsa (nella specie, quanto CP_1
alla pretesa risarcitoria del , EF quanto alla pretesa risarcitoria degli eredi CP_3
, per le somme eccedenti l'importo di €. 35.000,00) fornisca in giudizio la prova Pt_2
dell'effettivo pagamento del debito di cui chiede il rimborso. Pagamento che si atteggia, dunque, a presupposto di esigibilità del diritto di rivalsa.
8 Ne consegue che vanno respinte tanto l'eccezione di risoluzione dell'accordo del
30.12.2008 - in difetto di prova dell'esigibilità della prestazione a carico del al CP_1
momento della richiesta stragiudiziale di rimborso - quanto le domande di condanna in rivalsa proposte da entrambe le parti, rispettivamente, in via principale e incidentale, non avendo documentato il pagamento agli eredi delle Pt_1 Pt_3
somme chieste in restituzione - circostanza espressamente contestata dal nella CP_1
memoria 183 - né avendo provato il pagamento al Vancheri degli Persona_1
importi richiesti in giudizio ed oggetto di condanna da parte della sentenza in questa sede impugnata.
Sicchè può rendersi soltanto una pronunzia dichiarativa del diritto di rivalsa delle parti, così come sancito dall'accordo del 30.12.2008, nei termini su esposti.
Spese di entrambi i gradi compensate, considerata la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma dell'appellata sentenza: dichiara il diritto di (e per esso di , quale erede con Persona_1 CP_1
beneficio d'inventario) a essere manlevato da di quanto da egli corrisposto, Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, in favore di , in forza della sentenza CP_3
n. 1694/2015 del Tribunale civile di Siracusa;
dichiara il diritto di a essere manlevato da (e per esso da Parte_1 Persona_1
, quale erede con beneficio d'inventario, nei limiti del valore dei beni CP_1
ricevuti in eredità) per tutte le somme eccedenti l'importo di €.35.000,00 corrisposte a titolo di risarcimento del danno, in favore degli eredi di;
Persona_2
rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di appello iscritto al n. 1483/2021 R.G. promosso da
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Valerio Vancheri, presso il cui studio in Catania, corso Martiri della Libertà 118 (studio avv. Vincenzo
Borgia), è elettivamente domiciliata;
appellante contro
(cf: ), quale erede con beneficio CP_1 CodiceFiscale_1
d'inventario di , rappresentato e difeso, per procura in atti, Persona_1
dall'avv. Antonio Gallo, presso il cui studio in Floridia (SR) corso Vittorio Emanuele
n. 403 è elettivamente domiciliato;
appellato
All'udienza collegiale del 27 settembre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7.9.2016, ha convenuto Persona_1 Parte_1
innanzi al Tribunale di Siracusa, esponendo: i) di essere stato, dal 22.8.1996 al
31.12.2006, direttore sanitario e responsabile dell'unità di chirurgia della “Casa di
Cura Santa Lucia”, gestita dalla poi trasformata in ii) di avere CP_2 Parte_1
definito ogni rapporto con la EF con scrittura privata di transazione del 30.12.2008, con la quale, all'art. 14, la convenuta si era obbligata a rispondere dei danni derivanti a terzi dall'attività professionale espletata dall'attore presso la casa di cura;
iii) di essere stato condannato, con sentenza n. 1694/2015 del Tribunale civile di Siracusa, al pagamento, in favore di , della somma di euro 78.169,03, oltre CP_3
accessori, a titolo di risarcimento del danno conseguente all'inesatta esecuzione di un intervento chirurgico effettuato in data 12.10.2005 dall'attore presso la Casa di
Cura Santa Lucia, con conseguente pignoramento dei propri ratei pensionistici da parte del danneggiato. Ciò premesso, ha chiesto dichiararsi l'obbligo di in Parte_1
forza della summenzionata scrittura privata, a manlevarlo di quanto da esso attore dovuto al , in esecuzione della richiamata sentenza, con conseguente condanna CP_3
dalla convenuta al pagamento in proprio favore della somma di €.78.169,03, oltre interessi e spese.
Si è costituita in giudizio assumendo l'inammissibilità della domanda Parte_1
di condanna al rimborso di somme mai anticipate dall'attore, e comunque la inesistenza di un alcun obbligo di garanzia, sia in ragione del comportamento negligente tenuto dall'attore nel giudizio promosso dal Vasile, sia in ragione della dedotta risoluzione della scrittura transattiva del 30.12.2008, per l'inadempimento di controparte alle obbligazioni a suo carico;
invocava, poi, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di €.25.786,15, dovutale, giusta il medesimo accordo transattivo del 30.12.2008, a titolo di rimborso di quanto versato dalla a Parte_1
favore degli eredi per altro risarcimento dovuto a causa di intervento eseguito Pt_2
dal dott. , previa compensazione con la somma di €.7.746,85 ancora dovuta da CP_1
a a definizione dei loro rapporti. Pt_1 Persona_1
2 Con sentenza n. 1573/2021 l'adito tribunale: ha affermato l'assunzione espressa di responsabilità, da parte della con la scrittura transattiva del 30.12.2008, Parte_1
per i danni a terzi cagionati da nell'esercizio della propria attività Persona_1
professionale, presso la casa di cura Santa Lucia;
ha ritenuto non provata l'eccezione di risoluzione per inadempimento di detta scrittura, come pure la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, avendo questa, con la conclusionale, ammesso che il dott. aveva già pagato e corrisposto, per il sinistro , euro CP_1 Pt_2
15.000,00 e che era stata accantonata la restante somma di €.16.068,73 sui compensi ancora dovutigli da ha pertanto dichiarato manlevato l'attore nei confronti di Pt_1
e, per l'effetto, condannato a pagargli la somma di euro CP_3 Parte_1
78.574,00, oltre interessi e ulteriori spese di cui alla precettata sentenza e alla sua esecuzione;
ha rigettato la domanda riconvenzionale di Pt_1
Avverso la sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1
all'appellato , presso il difensore costituito in primo grado, in data Persona_1
7.10.2021.
Con comparsa depositata telematicamente il 15.11.2022 si è costituito in giudizio, resistendo al gravame, , quale erede di , deceduto il CP_1 Persona_1
25.10.2021, dato atto di avere accettato l'eredità paterna con beneficio d'inventario, nonché l'intervenuta rinunzia all'eredità degli altri chiamati (moglie), CP_4
e (figli). Controparte_5 CP_6
Posta in decisione, allo scadere dei termini assegnati per le conclusionali e repliche, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per aver omesso di pronunciare l'inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità della domanda di condanna avanzata nei suoi confronti.
Ribadisce che il dott. non si è limitato a chiedere una sentenza meramente CP_1
dichiarativa (dell'obbligo di manleva), ma ha chiesto (e ottenuto) anche la condanna di a pagare la somma di € 78.754,00 oltre oneri accessori. Parte_1
3 Ciò, in palese contrasto col dettato dell'art. 1306 c.c.
Solo nel caso in cui il dott. avesse fornito la prova - ciò che non ha fatto - di CP_1
aver già pagato la somma all'avente diritto avrebbe potuto astrattamente chiederne il rimborso a in alternativa, l'attore avrebbe dovuto citare nel presente Parte_1
giudizio anche il creditore principale sig. - a quel punto litisconsorte CP_3
necessario o, quanto meno, processuale - chiedendo la condanna di a Parte_1
pagare direttamente a sue mani;
in mancanza, il dott. non è legittimato a CP_1
ricevere la somma, né a chiedere una condanna di EF a proprio beneficio.
Col secondo motivo, deduce l'insussistenza dell'obbligo di garanzia - in relazione alla sentenza n. 1694/2015 di condanna di al risarcimento in favore Persona_1
del - a causa della “mala gestio” del dott. , avendo questi, con la sua CP_3 CP_1
condotta, impedito ogni difesa;
forte del patto di garanzia, egli ha assunto una condotta processuale ed extraprocessuale non caratterizzata dalla cura diligente dei comuni interessi e pretende, oggi, che della sua incuria debba rispondere la società.
Con il terzo motivo, censura la sentenza per aver escluso la risoluzione dell'atto transattivo del 30.12.2008, per l'inadempimento di controparte alle obbligazioni poste a suo carico ai punti 11 e 12. Ribadisce che, a seguito della sentenza sul sinistro
Ierna, la EF è stata chiamata a pagare la somma di €.68.533,00, con una eccedenza a carico della società di € 33.533,00, che il dott. ha rifiutato di rimborsare, CP_1
nonostante la nota del 9.1.2014 e la diffida ad adempiere del 26.5.2014; oltre a ciò, il dott. non ha mai fornito prova di avere versato in favore dei danneggiati CP_1
“ ” la somma di € 15.000,00, a tale titolo corrispostagli da in occasione Pt_2 Pt_1
della transazione. A causa dell'inadempimento del dott. , dunque, la CP_1
transazione del 30.12.2008 avrebbe dovuto e deve intendersi definitivamente risolta in ogni sua parte e non può essere invocata a sostegno della domanda attorea. Erra, pertanto, il tribunale, laddove pone a fondamento dell'accoglimento della domanda proprio la transazione suddetta, laddove tale accordo deve ritenersi e dichiararsi - come richiesto - definitivamente ed integralmente risolto, per precedente e rilevante inadempimento del dott. . CP_1
4 Sul punto, la sentenza omette ogni pronuncia e difetta totalmente di motivazione;
in ogni caso, ne è errato il rigetto e ne chiede la riforma.
Con un quarto motivo, assume che la controparte prima, ed il tribunale poi, hanno impropriamente richiamato il disposto di cui all'art. 1218 c.c., a fondamento del rimborso. Non può tuttavia essere in questione se esista o meno un'obbligazione della verso il terzo danneggiato ( ), essendo la relativa sentenza Parte_1 CP_3
inopponibile alla appellante società.
Con il quinto motivo, lamenta di essere, in alternativa - ossia ove ritenuta Pt_1
non risolta e vigente la transazione del 30.12.2008 -, ancora creditrice nei confronti del dott. per una differenza a suo favore di €. 25.786,15, oltre interessi come CP_1
per legge. In tal caso, non v'è ragione alcuna del rigetto della proposta domanda riconvenzionale ed il dott. andava e va condannato, previa riforma in appello, CP_1
al relativo pagamento.
2.) Tali i motivi di gravame - i quali, diversamente da quanto assume l'appellato, contengono, in conformità ai principi enunciati da SU n. 27199/2017, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze - ed esclusa la rilevanza, in questa sede decisoria, dell'istanza di revoca della sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sulla quale l'appellato insiste in conclusionale, è opportuno fare alcune necessarie premesse in fatto.
È pacifico in causa che il più volte citato accordo transattivo stipulato, tra
[...]
ed il dante causa dell'odierno appellato, dott. , in data 30.12.2008, Pt_1 Persona_1
col quale le parti hanno inteso definire transattivamente ogni reciproco rapporto economico, prevedesse, non solo l'impegno della società, “a rispondere dei danni a terzi derivanti da responsabilità professionale del dr. ”, “sino alla data CP_1
odierna” (ossia, appunto, al 30.12.2008) (art.14), per cui è qui domanda principale, ma anche una specifica disciplina dei rispettivi obblighi con riferimento ad altra pretesa risarcitoria per l'attività professionale del dott. , già all'epoca promossa, CP_1
ossia quella degli eredi . Pt_2
5 A tal proposito, la predetta scrittura, ai punti 11 e 12, ha previsto che:
“...11) La si impegna ed obbliga al pagamento in favore degli eredi Parte_1
della sig.ra , sino alla concorrenza di € 50.000,00 (cinquantamila/00), Persona_2
comprensivi di € 15.000,00 già corrisposti dal dott. e che rimangono a carico CP_1
esclusivo dello stesso, e di € 16.068,73 (sedicimilasessantotto/73), pari alla somma già accantonata sui compensi ancora dovuti al dott. , sicché la somma CP_1
impegnata dalla ammonta ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00); Parte_1
12) Il Dott. rimane obbligato nei confronti degli eredi per CP_1 Persona_2
tutte le somme eccedenti il suindicato importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), esonerando e tenendo manlevata la dal pagamento di ogni ulteriore Parte_1
somma dovuta ...”
Deduce l'appellante che, a seguito della sentenza sul sinistro , divenuta Pt_2
irrevocabile, la è stata chiamata a pagare la somma di € 68.533,00, e dunque Pt_1
con una eccedenza a carico della società (rispetto agli obblighi reciprocamente assunti con l'accordo citato, che vedeva EF obbligata sino alla concorrenza di euro
35.000) di € 33.533,00 (68.533,00 - 35.000).
Che fosse tenuta a risarcire, in forza dell'accordo transattivo, gli eredi Pt_1 Pt_2
limitatamente all'importo di €.35.000,00 (ossia €.50.000 al netto dell'importo di
€.15.000 già pagato dal dott. ), somma, questa, comprensiva di quella di €. CP_1
16.068,73 già accantonata dalla società sui compensi ancora dovuti al dott. , è CP_1
conclusione conforme alla corretta interpretazione dell'accordo, oltre che, del resto, pacifica in causa, ed ammessa espressamente dalla difesa dell'attore nella prima memoria 183 di primo grado.
È altresì vero che ha più volte (con note del 9.1.2014 e del 26.5.2014) Parte_1
richiesto al dott. l'adempimento dell'accordo transattivo e dunque il rimborso CP_1
della eccedenza, posta a suo carico con la citata scrittura del 2008, delle somme assegnate in sede esecutiva agli eredi (€.33.533,00, somma che, al netto della Pt_3
compensazione dell'ulteriore importo di €.7.746,85 ancora dovuto da ammonta Pt_1
a €.25.786,15), senza ottenere riscontro.
6 Di qui l'eccezione riconvenzionale di - a fronte della pretesa di controparte Pt_1
all'adempimento dell'accordo transattivo - di dichiarazione della risoluzione di detto accordo per inadempimento di controparte o (logicamente in subordine) la domanda di condanna dell'attore al pagamento della somma in tesi dovutale, in forza di quello stesso accordo, di €.25.786,15.
A fronte di tali specifiche allegazioni (sulle quali, peraltro, l'attore ha a sua volta eccepito, con la memoria 183, in parallelo con l'analoga eccezione formulata dalla odierna appellante, la mancanza di prova dell'effettivo pagamento, da parte di Pt_1
agli eredi , della somma di cui chiede il rimborso) la sentenza appellata ha, Pt_2
tuttavia, reso motivazione apparente, affermando apoditticamente che l'eccezione di risoluzione per inadempimento non può trovare accoglimento in quanto “non provata”, al pari della domanda riconvenzionale, e, per altro verso, che nella transazione è dato atto che aveva già pagato e corrisposto per il sinistro CP_1 Pt_2
€. 15.000,00”: ciò che, tuttavia, non esclude l'impegno del dott. a farsi carico CP_1
di “tutte le somme eccedenti” l'importo di €.50.000 (euro 35.000, appunto).
3.) Tutto ciò precisato, occorre, quindi, evidenziare che, in effetti, l'accordo transattivo stipulato dalle parti il 30.12.2008 prevedeva una duplice, reciproca, obbligazione: da un lato, l'obbligo del dott. a rispondere “nei confronti degli CP_1
eredi per tutte le somme eccedenti il suindicato importo di €. Persona_2
50.000,00” (comprensivi di €.15.000 “già corrisposti dal dott. ” e di €.35.000 CP_1
impegnata da esonerando e tenendo manlevata la dal pagamento di Pt_1 Parte_1
ogni ulteriore somma dovuta”; dall'altro, l'impegno della società “a rispondere dei danni a terzi derivanti da responsabilità professionale del dr. ” e, quindi, anche CP_1
dei danni cagionati al Vasile.
Osserva il collegio che entrambe le previsioni integrano un cd. patto di manleva, contratto atipico, dal quale scaturisce l'obbligo del mallevadore di tenere indenne il manlevato dalle conseguenze patrimoniali dannose di eventi o di atti il cui verificarsi sia del tutto eventuale (in termini, Cass. n. 37709 del 1/12/2021, Cass. n. 13613 del
2013).
7 Vero è che la legge prevede la responsabilità solidale della struttura sanitaria e del medico nei confronti del paziente danneggiato, da ripartirsi, nei rapporti interni tra struttura e sanitario, in misura paritaria, secondo il criterio presuntivo (salvo prova contraria) previsto dagli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c.; ed è altresì vero che la legge attribuisce al condebitore che abbia pagato l'intero debito di rifarsi sugli altri condebitori, sino alla concorrenza dell'importo da ciascuno di essi dovuto (cd. diritto di regresso: artt. 1299 e 2055, comma 2, c.c.).
Nel caso in esame, tuttavia, con l'accordo transattivo di cui si discute, le parti hanno inteso regolare preventivamente ed espressamente - nei rapporti interni e con effetti vincolanti tra le parti, ossia a prescindere da ogni accertamento delle rispettive colpe nella causazione dei danni - la misura di rispettiva partecipazione alle pretese risarcitorie di terzi danneggiati dall'attività professionale svolta, dal dott. , CP_1
presso la casa di cura Santa Lucia, prevedendo: a) quanto alla pretesa risarcitoria degli eredi di , l'assunzione di responsabilità, da parte del dott. , Persona_2 CP_1
per tutte le somme eccedenti l'importo di €.35.000,00 (€. 50.000 di cui €.15.000 “già corrisposti dal dott. ”); b) quanto alle ulteriori eventuali pretese risarcitorie CP_1
derivanti dalla attività professionale del dr. svolta sino al 30.12.2008 (e quindi CP_1
anche per quelle avanzate da ), la responsabilità esclusiva di EF. CP_3
Sicchè, i reciproci diritti attribuiti alle parti da detta scrittura - non opponibile ai terzi - vanno qualificati in termini di rivalsa per le conseguenze patrimoniali dannose delle azioni risarcitorie di terzi, con il logico corollario che il diritto di rivalsa sorge solo al verificarsi dell'evento portatore di conseguenze patrimoniali negative a carico dal manlevato, e dunque solo a seguito dell'effettivo esborso da questi sostenuto per l'adempimento del debito pattiziamente posto a carico del mallevatore.
4.) Da ciò discende la necessità che chi agisce in rivalsa (nella specie, quanto CP_1
alla pretesa risarcitoria del , EF quanto alla pretesa risarcitoria degli eredi CP_3
, per le somme eccedenti l'importo di €. 35.000,00) fornisca in giudizio la prova Pt_2
dell'effettivo pagamento del debito di cui chiede il rimborso. Pagamento che si atteggia, dunque, a presupposto di esigibilità del diritto di rivalsa.
8 Ne consegue che vanno respinte tanto l'eccezione di risoluzione dell'accordo del
30.12.2008 - in difetto di prova dell'esigibilità della prestazione a carico del al CP_1
momento della richiesta stragiudiziale di rimborso - quanto le domande di condanna in rivalsa proposte da entrambe le parti, rispettivamente, in via principale e incidentale, non avendo documentato il pagamento agli eredi delle Pt_1 Pt_3
somme chieste in restituzione - circostanza espressamente contestata dal nella CP_1
memoria 183 - né avendo provato il pagamento al Vancheri degli Persona_1
importi richiesti in giudizio ed oggetto di condanna da parte della sentenza in questa sede impugnata.
Sicchè può rendersi soltanto una pronunzia dichiarativa del diritto di rivalsa delle parti, così come sancito dall'accordo del 30.12.2008, nei termini su esposti.
Spese di entrambi i gradi compensate, considerata la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma dell'appellata sentenza: dichiara il diritto di (e per esso di , quale erede con Persona_1 CP_1
beneficio d'inventario) a essere manlevato da di quanto da egli corrisposto, Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, in favore di , in forza della sentenza CP_3
n. 1694/2015 del Tribunale civile di Siracusa;
dichiara il diritto di a essere manlevato da (e per esso da Parte_1 Persona_1
, quale erede con beneficio d'inventario, nei limiti del valore dei beni CP_1
ricevuti in eredità) per tutte le somme eccedenti l'importo di €.35.000,00 corrisposte a titolo di risarcimento del danno, in favore degli eredi di;
Persona_2
rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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