Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6992/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Alessandro Albert;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 19.12.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 5.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
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esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione sono nati i figli e , rispettivamente il Persona_1 Per_2
14.2.1979 e il 9.5.1984, entrambi ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti) hanno contratto matrimonio a OR (Regno Unito) il 30.9.1978, atto successivamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2 2) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e non richiedono nulla vicendevolmente per il reciproco mantenimento;
3) la sig.ra resterà nella casa coniugale di sua proprietà mentre il sig. si Pt_2 CP_1
trasferirà altrove quanto prima e comunque entro e non oltre la pronuncia della separazione;
4) i coniugi dichiarano di aver già diviso i beni mobili in comune;
5) i coniugi rilasciano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio ed al rinnovo del passaporto”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 587, parte II, serie C, anno 2007) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.2.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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