CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. US UP Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa MA IA Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 921/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
(CF: ) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Palermo, Via Alessandro La Marmora, n. 72, presso lo legale dell'avv. RE EN che la rappresentante e difende per mandato in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
appellato contumace
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2049/2022, pubblicata in data 13/05/2022 all'esito del giudizio recante n.r.g. 279/2020, ha revocato il d.i. n. 6418/19 emesso dal Tribunale di Palermo il 27.11.2019, e condannato l' al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 degli interessi moratori pari ad euro 2.374,58, nonchè delle spese di lite, in favore dell'avv.
[...]
RE EN (antistatario), liquidate in complessivi euro 2.541,50 oltre accessori di legge per la fase monitoria ed in complessivi euro 4.100,00 oltre oltre accessori di legge per il giudizio di opposizione.
Avverso detta sentenza ha interposto appello contestando la violazione dell'art 91 Parte_1
c.p.c. e dei parametri di cui al DM 44/2015.
L'appellato, ritualmente convocato in giudizio, è rimasto contumace.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., scaduto il termine perentorio dell'11 Luglio 2025, la causa è stata posta in decisione dal Collegio previa assegnazione all'appellante del termine di giorni sessanta per il deposito di memoria conclusionale.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ❖ MOTIVI DI APPELLO
Con l'unico motivo di appello proposto, contesta la liquidazione delle spese di lite Parte_1 relative alla fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto, a suo dire, effettuata in violazione dei parametri di cui al DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, oltrechè priva di motivazione rispetto alla disapplicazione della nota spese pure prodotta dal suo legale ai sensi dell'art. 75 disp.att.c.p.c.
L'appello è infondato.
L'art. 4 del D.M. 55/2014 nella determinazione dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale prevede che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, consentendo, in relazione alle qualità del caso concreto, una modulazione dei compensi in aumento o in diminuzione fino al 50% rispetto ai valori medi.
Nel caso in esame il giudice di primo grado ha condannato l'opponente al pagamento di complessivi euro 4.100,00 oltre iva, cpa e spese generali per il giudizio di opposizione senza, tuttavia, esplicitarne le motivazioni in effetti contravvenendo al principio di diritto costantemente enunciato dal giudice di legittimità (v. ex multis, Cassazione civile sez. III, 16/07/2025, n.19718).
Tuttavia, deve ritenersi che la liquidazione del compenso nella misura di € 4.100,00 oltre accessori di legge, sia corretta e debba essere confermata.
Occorre, in primo luogo, precisare che il valore della causa in primo grado era di euro 54.688,08 e che, pochè rientrante nello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, fosse più prossima all'applicazione dei valori minimi piuttosto che ai valori medi richiesti dal difensore nella propria nota spese. A confortare l'applicazione dei parametri minimi era, peraltro, anche la circostanza che la controversia fosse di limitata complessità, priva di questioni giuridiche e di fatto di particolare rilievo, tanto da essere stata decisa in base ad elementi documentalmente pacifici. Infine, occore ancora rilevare che nessuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta, tant'è che non sono stati richiesti, né tantomeno concessi, i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., né sono state articolate istanze istruttorie negli atti introduttivi del giudizio.
Tenuto conto di tutte le superiori circostanze, facendo applicazione dei criteri indicati dall' art. 4, comma 1, D.M. 55/2014 che consente nel caso concreto di diminuire del 50% i valori medi, nonché dell'art. 4 co. 5 del cit. decreto nella parte in cui chiarisce che la fase istruttoria rileva ai fini della liquidazione del compenso solo se effettivamente svolta, occorre concludere che il compenso spettante al difensore di fosse pari a complessivi € 4.015,00 così Parte_1 determinati:
Fase studio della controversia: € 2.430,00 ridotto del 50% a € 1.215,00;
Fase introduttiva del giudizio: € 1.550,00 ridotto del 50% a € 775,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione: 0 €
Fase decisionale: € 4.050,00 ridotto del 50% a € 2.025,00. Poiché il Tribunale ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.100,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, deve concludersi per la correttezza del calcolo e, dunque, la conferma della sentenza impugnata.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Spese di lite
Le spese di lite di questo grado di giudizio, in ragione della contumacia di parte appellata, devono essere dichiarate irripetibili.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 2049/2022 del Tribunale di Palermo:
- rigetta l'appello;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite di questo grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Palermo tenuta il 6 Novembre 2025.
Palermo, 10/11/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
MA IA US UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. US UP Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa MA IA Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 921/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
(CF: ) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Palermo, Via Alessandro La Marmora, n. 72, presso lo legale dell'avv. RE EN che la rappresentante e difende per mandato in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
appellato contumace
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2049/2022, pubblicata in data 13/05/2022 all'esito del giudizio recante n.r.g. 279/2020, ha revocato il d.i. n. 6418/19 emesso dal Tribunale di Palermo il 27.11.2019, e condannato l' al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 degli interessi moratori pari ad euro 2.374,58, nonchè delle spese di lite, in favore dell'avv.
[...]
RE EN (antistatario), liquidate in complessivi euro 2.541,50 oltre accessori di legge per la fase monitoria ed in complessivi euro 4.100,00 oltre oltre accessori di legge per il giudizio di opposizione.
Avverso detta sentenza ha interposto appello contestando la violazione dell'art 91 Parte_1
c.p.c. e dei parametri di cui al DM 44/2015.
L'appellato, ritualmente convocato in giudizio, è rimasto contumace.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., scaduto il termine perentorio dell'11 Luglio 2025, la causa è stata posta in decisione dal Collegio previa assegnazione all'appellante del termine di giorni sessanta per il deposito di memoria conclusionale.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ❖ MOTIVI DI APPELLO
Con l'unico motivo di appello proposto, contesta la liquidazione delle spese di lite Parte_1 relative alla fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto, a suo dire, effettuata in violazione dei parametri di cui al DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, oltrechè priva di motivazione rispetto alla disapplicazione della nota spese pure prodotta dal suo legale ai sensi dell'art. 75 disp.att.c.p.c.
L'appello è infondato.
L'art. 4 del D.M. 55/2014 nella determinazione dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale prevede che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, consentendo, in relazione alle qualità del caso concreto, una modulazione dei compensi in aumento o in diminuzione fino al 50% rispetto ai valori medi.
Nel caso in esame il giudice di primo grado ha condannato l'opponente al pagamento di complessivi euro 4.100,00 oltre iva, cpa e spese generali per il giudizio di opposizione senza, tuttavia, esplicitarne le motivazioni in effetti contravvenendo al principio di diritto costantemente enunciato dal giudice di legittimità (v. ex multis, Cassazione civile sez. III, 16/07/2025, n.19718).
Tuttavia, deve ritenersi che la liquidazione del compenso nella misura di € 4.100,00 oltre accessori di legge, sia corretta e debba essere confermata.
Occorre, in primo luogo, precisare che il valore della causa in primo grado era di euro 54.688,08 e che, pochè rientrante nello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, fosse più prossima all'applicazione dei valori minimi piuttosto che ai valori medi richiesti dal difensore nella propria nota spese. A confortare l'applicazione dei parametri minimi era, peraltro, anche la circostanza che la controversia fosse di limitata complessità, priva di questioni giuridiche e di fatto di particolare rilievo, tanto da essere stata decisa in base ad elementi documentalmente pacifici. Infine, occore ancora rilevare che nessuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta, tant'è che non sono stati richiesti, né tantomeno concessi, i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., né sono state articolate istanze istruttorie negli atti introduttivi del giudizio.
Tenuto conto di tutte le superiori circostanze, facendo applicazione dei criteri indicati dall' art. 4, comma 1, D.M. 55/2014 che consente nel caso concreto di diminuire del 50% i valori medi, nonché dell'art. 4 co. 5 del cit. decreto nella parte in cui chiarisce che la fase istruttoria rileva ai fini della liquidazione del compenso solo se effettivamente svolta, occorre concludere che il compenso spettante al difensore di fosse pari a complessivi € 4.015,00 così Parte_1 determinati:
Fase studio della controversia: € 2.430,00 ridotto del 50% a € 1.215,00;
Fase introduttiva del giudizio: € 1.550,00 ridotto del 50% a € 775,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione: 0 €
Fase decisionale: € 4.050,00 ridotto del 50% a € 2.025,00. Poiché il Tribunale ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.100,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, deve concludersi per la correttezza del calcolo e, dunque, la conferma della sentenza impugnata.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Spese di lite
Le spese di lite di questo grado di giudizio, in ragione della contumacia di parte appellata, devono essere dichiarate irripetibili.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 2049/2022 del Tribunale di Palermo:
- rigetta l'appello;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite di questo grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Palermo tenuta il 6 Novembre 2025.
Palermo, 10/11/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
MA IA US UP