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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 10426/2024 R.G.
Oggi 17/04/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi, nelle forme ex art. 127-bis c.p.c., l'Avv.
FOLCIO DANILO per parte attrice;
l'Avv. FONTANA ELISABETTA per parte convenuta.
Il Giudice precisa preliminarmente che non verranno considerate ai fini della decisione le allegazioni tardive contenute nella memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. di parte opponente.
Il Giudice,
visti gli artt. 244 e ss. c.p.c.,
lette le deduzioni di parte opponente
NON AMMETTE cap. 1)-2)-3)-4)-5) documentali e superflui;
cap. 6) da provarsi con documenti;
cap.
7)-8) valutativi (“indotta in errore”); cap. 9)-10)-11)-12)-13)-14) generici e valutativi
RIGETTA l'istanza ex art. 210 c.p.c. (“la produzione in giudizio di tutti gli originali delle fatture azionate, nonché delle certificazioni attestanti lo stabilimento e la modalità di produzione dei prodotti oggetto di contestazione;
nonché di tutti i documenti contenuti nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro ), in quanto di contenuto Parte_1 Parte_2
generico, esplorativo ed irrilevante
lette le deduzioni di parte opposta
NON AMMETTE cap. 1), 2), 3), 4) documentali e superflui;
cap. 5)-6)-7)-8)-9)-10) irrilevanti
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti, insistendo nell'ammissione delle istanze istruttorie e nell'accoglimento delle conclusioni formulate.
L'Avv. Fontana ribadisce di non accettare il contraddittorio rispetto a domande non formulate nei termini di rito. Deduce, quanto al doc. 8, che ivi si dà atto che la merce non venne distrutta per pagina 1 di 16 problemi della pastella, ma perché divenuta nel tempo invendibile. Aggiunge che il documento, inoltre,
non consente una compiuta identificazione dei lotti ivi considerati.
L'Avv. Folcio contesta quanto ex adverso dedotto.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 2 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 10426/2024
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 10426/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FOLCIO DANILO Parte_3 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio degli Avv.ti GONZAGA SILVIA e FONTANA ELISABETTA
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“In via preliminare: ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Venezia, rimettendo le parti dinanzi al Giudice competente, ovverosia avanti il Tribunale
Ordinario di IL (…)
Nel merito (…) dichiarare la nullità, ovvero annullarsi il contratto de quo, poiché in contrasto con norme di ordine pubblico e/o imperative e, comunque, per vizio del consenso, attesa la non conformità dei prodotti alimentari in oggetto alle normative sanitarie e di provenienza, imposte dalle vigenti disposizioni.
Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo pagina 3 di 16 telematico N. 880/2024 (R.G. 6396/2023), emesso in data 23/04/2024 dal Tribunale Ordinario di Venezia, e notificato telematicamente in data 24/04/2024.
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla società avversaria per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Respingere e/o rigettare le domande tutte così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
Per quanto occorra, si deduce l'eccezione di compensazione tra i presunti crediti vantati da parte avversa, ed i danni causati dalla medesima;
danni riconosciuti, in via confessoria, nel procedimento di ATP rubricato al N.16707/2023 R.G. - Tribunale Ordinario di Venezia (cfr.
Doc.14 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio)
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società opposta, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce dei difetti e delle difformità puntualmente denunciati.
In via riconvenzionale (…) accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla società convenuta opposta, per le ragioni di cui in narrativa, di una posizione debitoria, nei confronti di ammontante a complessivi € 277.862,76 o in quella diversa somma che Parte_3
risulterà in corso di causa.
A detto importo dovrà, altresì, essere aggiunta l'attività di consulenza prestata dall'odierna attrice opponente nell'ultimo trimestre 2024, che verrà fatturata il 31/12/2024, in base alle vendite realizzate;
oltre alle altre competenze dovute in virtù del contratto de quo.
Per l'effetto, condannare la medesima società alla Controparte_1 ripetizione dell'importo complessivo di € 277.862,76, o alla diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa.
A detto importo dovrà, altresì, essere aggiunta l'attività di consulenza prestata dall'odierna attrice opponente nell'ultimo trimestre 2024, che verrà fatturata il 31/12/2024, in base alle vendite realizzate;
oltre alle altre competenze dovute in virtù del contratto de quo.
Accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla società convenuta opposta, per le ragioni di cui in narrativa, di un grave inadempimento contrattuale, per non aver adempiuto all'obbligazione di garantire la qualità dei prodotti forniti. pagina 4 di 16 Per l'effetto, condannare la medesima società al Controparte_1
risarcimento dei danni da lucro cessante e danno emergente subìti a causa della condotta della suddetta convenuta opposta, quantificati in € 250.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre il rimborso delle spese generali, IVA ed addizionali rifuse” per parte convenuta
“In via preliminare di merito: accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di alla proposizione delle domande riconvenzionali. Parte_3
In subordine: accertata la genericità delle domande riconvenzionali, dichiararsene l'inammissibilità.
Nel merito: confermarsi il decreto opposto. Respingersi le domande attoree tutte, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale: condannarsi l'attrice opponente al pagamento dell'ulteriore somma di €
2.219,77 per la fornitura di merce di cui alle fatt. 115/2024 e 199/2024.
In subordine: condannarsi a tenere Parte_2 Controparte_1
sollevata ed indenne da quanto la convenuta opposta fosse tenuta a corrispondere a Parte_3
[...]
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 28/05/2024 ha opposto il decreto ingiuntivo Parte_3
N. 880/2024 – R.G. N. 6396/2024, notificato il 24/04/2024, con cui il Tribunale di Venezia aveva ingiunto il pagamento di € 128.845,72, oltre interessi e spese, in favore di
[...]
Parte_4
E' emerso che la convenuta , nel 2021, concluse terza rispetto CP_1 Parte_2
all'odierno giudizio, un contratto di subfornitura per la produzione di un alimento a base di gelato denominato Mochi, sulla base della ricetta e con macchinari forniti in comodato dalla stessa convenuta. I Mochi così prodotti vennero acquistati, tra gli altri, anche da , Parte_3
odierna opponente.
Il presente procedimento scaturisce proprio dal mancato pagamento di corrispettivi di vendita pagina 5 di 16 da parte di La convenuta opposta, a riguardo, ha depositato gli Parte_5
ordinativi inoltrati da , i DDT e le fatture emesse, sulla base dei quali ha ottenuto il Parte_3
decreto ingiuntivo.
In disparte la fornitura di prodotti gelato, e conclusero anche un Parte_3 CP_1
ulteriore contratto teso alla promozione di nuovi clienti ad opera di . Dalla lettura Parte_3 di tale ultimo contratto (cfr. doc. 3 opposta) emerge che trattavasi, per l'appunto, di contratto di cooperazione commerciale, avulso dalle forniture di prodotti per cui ha esperito CP_1
l'azione monitoria. Si riportano, di séguito, gli articoli rilevanti dell'accordo
In relazione a tale contratto, come detto diverso da quello azionato in via monitoria da
, ha formulato, in prima memoria istruttoria, una domanda nuova CP_1 Parte_3
relativa al pagamento di asseriti crediti vantati nei confronti della convenuta, per l'importo di €
42.761,42 per attività di consulenza e marketing. Tale domanda, alla luce della tardiva formulazione, risulta inammissibile, tenendo conto che non si tratta di domanda conseguente alle difese mosse dall'opposta in sede di comparsa di costituzione e risposta, ma di pagina 6 di 16 riconvenzionale che , a prescindere da ogni considerazione circa eventuali altre Parte_3
ragioni di inammissibilità, avrebbe dovuto formulare con l'atto di citazione in opposizione.
Si aggiunge che nell'atto di opposizione, ha eccepito l'incompetenza territoriale Parte_3 del Tribunale di Venezia, citando l'art. 8 del contratto di consulenza commerciale, ove si stabiliva la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di IL. L'eccezione, tuttavia, va rigettata, poiché nel caso di specie non si controverte del rapporto di consulenza, ma dell'adempimento delle compravendite di prodotti gelato concluse tra le parti. Rispetto a queste ultime, si evidenzia che l'obbligo di pagamento andava assolto al domicilio del creditore, in quanto relativo a somma di denaro certa e liquida, con conseguente competenza territoriale del
Tribunale di Venezia, ove ha sede l'ingiungente . CP_1
Rispetto al contratto di fornitura di prodotti gelato azionato da , non ha CP_1 Parte_3
specificamente contestato le circostanze dedotte nel ricorso monitorio e, quindi, che CP_1
le fornì e consegnò la merce descritta nelle fatture elettroniche n. 987 del 14/07/23, n. 1052 del
31/07/23, n. 1213 del 16/08/23, n. 1352 del 31/08/23, nn. 1410-1411 del 15/09/23, n. 1589 del
16/10/23, n. 1629 del 31/10/23, nn. 1870-1871-1872 del 30/12/2023 e n. 58 del 31/01/24.
Si aggiunge che in comparsa di costituzione e risposta la convenuta ha affermato di vantare nei confronti dell'attrice l'ulteriore credito di € 2.219,77 per la fornitura di merce di cui alle fatture n. 115 del 15/02/2024 (lotti 24023 – 24025 - 24029 – 24031 – 24038) e n. 199 del 29/02/2024
(materiali), i termini di pagamento delle quali sono scaduti successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Anche a tale riguardo non vi è stata contestazione circa i quantitativi delle forniture ordinati, l'effettiva consegna, né sul prezzo pattuito.
ha, invece, asserito che la merce fornita da avrebbe presentato dei vizi. Parte_3 CP_1
Ha, sul punto, depositato una serie di reclami e doglianze già inviate per via stragiudiziale al fornitore. , tuttavia, ha offerto una ricostruzione puntuale delle forniture susseguitesi CP_1
nel corso del tempo, ricapitolando i singoli ordini, i relativi lotti e le relative fatture.
La convenuta ha, in particolare, affermato che le doglianze manifestate da Parte_3
attengono ad ordinativi e lotti diversi da quelli cui si riferiscono le fatture azionate in monitorio e che sono già stati oggetto di un procedimento per ATP promosso dalla stessa nei CP_1
confronti del cliente e del produttore In proposito si osserva Parte_3 Parte_2 pagina 7 di 16 che non vi è stata, da parte di una puntuale e precisa contestazione rispetto al Parte_3
riepilogo tracciato da (cfr. p. 10 comparsa di costituzione e risposta “Per chiarezza, CP_1
senza con ciò voler supplire all'onere probatorio in capo all'attrice opponente, si elencano qui di seguito le fatture di vendita a dei prodotti in relazione alle quali è stato esperito Parte_3
accertamento tecnico preventivo e quelle per le quali invece è stata richiesta ed ingiunzione di pagamento nei confronti di ”), che si seguito si riporta: Parte_3
pagina 8 di 16 Si condivide, pertanto, l'osservazione di , secondo cui è evidente che si tratti di CP_1
distinti rapporti negoziali e che nessuna delle forniture per le quali è stato richiesto ed emesso decreto ingiuntivo ha ad oggetto merce in relazione alla quale è stato esperito procedimento per accertamento tecnico preventivo.
ha, altresì, indicato i numeri dei lotti i cui prodotti sono stati oggetto di ATP e quelli, CP_1
invece, ai quali appartengono i prodotti per il cui pagamento è stato proposto il ricorso monitorio pagina 9 di 16 pagina 10 di 16 pagina 11 di 16 Va accolta, inoltre, la difesa di parte convenuta secondo cui la circostanza che i mochi oggetto di ATP presentassero irregolarità di tipo qualitativo/merceologico non è, di per sé, idonea a estendere detta irregolarità anche alle forniture successive, con la conseguenza che – incontestati i titoli e la consegna delle forniture – ha diritto al relativo pagamento. CP_1
A rigore va fatta una sola eccezione, concernente il lotto 23132, cui si riferisce la comunicazione dd. 04/08/2023, con cui informò la Parte_3 Controparte_1
di aver ricevuto dalla società un reclamo relativo al prodotto
[...] Controparte_2
MOCHI CO – Lotto 11.2024 L23132: più precisamente, la suddetta cliente lamentava di aver trovato “l'impronta di una mano all'interno della pellicola nella confezione
…”.
Tale ultimo lotto è, quindi, oggetto di contestazione e non rientra tra quelli di cui al procedimento per ATP, bensì tra quelli per cui ha esperito il ricorso monitorio. CP_1
Ebbene, a fronte dell'allegazione del non corretto adempimento da parte dell'opponente,
non ha formulato contestazioni specifiche, ma si è limitati a ribadire la difesa, in CP_1
questo caso errata, che i lotti contestati da sarebbero diversi da quelli di cui al Parte_3
decreto ingiuntivo;
né la convenuta ha fornito la prova di aver correttamente adempiuto alla propria prestazione.
Si osserva, a tale ultimo riguardo, che il pagamento del lotto L23132 venne richiesto con l'emissione della fattura N. 987 dd. 14/07/2023, rispetto alla quale non sono stati dettagliati dalle parti gli importi relativi ai singoli lotti (considerato che tale fattura si riferisce anche ai lotti 23136 e 23137). Pertanto, in assenza di specifica contestazione circa l'inadempimento; in difetto di prova dell'adempimento; in assenza di una compiuta specificazione delle singole poste dovute, che si riflette, in definitiva, in una carente allegazione della parte che pretende il pagamento, va dichiarato non dovuto l'importo integrale di cui alla fattura in esame.
pagina 12 di 16 Si aggiunge che ha affermato di aver appreso, nell'ambito dell'ATP, che la merce Parte_3
di cui si controverte non era stata prodotta da bensì subappaltata a terzi, Parte_1
nella specie a , con la conseguenza che le certificazioni relative alla salubrità dei Pt_2 prodotti ed alla provenienza sarebbero “fallate”. Pertanto, ci si troverebbe in presenza di certificazioni che non rispettano gli standard della normativa europea e nazionale e, quindi, di merce non commerciabile, con la conseguenza che non potrebbe richiedere alcun CP_1
pagamento.
E' emerso, però, che era ben a conoscenza che le merci sarebbero state prodotte da Parte_3
come si evince dal doc. 2 convenuta, costituito da un email dd. Parte_2
22/03/2023, con cui affermò che avrebbe ritirato i prodotti direttamente presso il Parte_3 subappaltatore Pertanto, tenuto conto che l'opponente era consapevole del Parte_2
reale sito di produzione dei mochi, essa non può muovere doglianze a riguardo.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato e va condannata a pagare la somma di € Parte_3
121.129,49, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, determinato sottraendo all'importo ingiunto di € 128.845,72 la somma di € 9.936 di cui alla fattura esclusa, ed aggiungendo l'ulteriore somma di € 2.219,77, relativa alle fatture scadute dopo la proposizione dell'azione monitoria.
Con riguardo alle ulteriori pretese formulate da si osserva che l'opponente ha Parte_3
affermato di aver contestato a la qualità dei prodotti e lotti meglio elencati a p. 7-8 CP_1
dell'atto di citazione in opposizione, per un valore complessivo di € 138.255,04, come detto oggetto dell'accertamento tecnico preventivo, non già delle fatture azionate in monitorio.
Si osserva, tuttavia, che FL non ha formulato domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e non può conseguentemente avanzare domanda di ripetizione del pagamento.
Del resto, dal tenore delle conclusioni dell'opponente non si ricava nemmeno la formulazione chiara di una domanda risarcitoria, che in ogni caso sarebbe stata prospettata in via del tutto generica, senza precisazione delle quantità di merci restituite, distrutte o che la medesima opponente sarebbe riuscita, infine, a vendere a terzi.
Si consideri, nello specifico, che nell'atto di citazione in opposizione ha formulato Parte_3
“domanda riconvenzionale di ripetizione” degli importi versati a in pagamento delle CP_1 pagina 13 di 16 merci consegnate ed oggetto dell'ATP (cfr. p.
7-8 atto di citazione “I prodotti complessivamente contestati da nei confronti della società odierna opposta, Parte_3
sono ut infra elencati dettagliatamente (…) Per un ammontare di € 138.255,04 (Doc.13), del quale intende formalmente richiedere la ripetizione, spiegando domanda Parte_3
riconvenzionale”). FL, inoltre, ha affermato che “Alla data del 24/11/2023 (…) la merce prodotta dalla in giacenza presso Fridocks, era Controparte_1
la seguente (…)”, per un asserito ammontare pari ad € 96.846,30, “del quale Parte_3
intende formalmente richiedere la ripetizione, spiegando domanda riconvenzionale”.
Nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. FL ha precisato che l'importo di €
138.255,04 risulterebbe così composto:
− € 83.073,04 + DECORATI – merce da complaint clienti a prezzo di realizzo + Pt_6
resi fisici a mai accreditati a prezzo di realizzo;
Parte_1
− € 10.682,00 costi vivi;
− € 44.500,00 danni, all 'epoca reclamati' dal cliente EF IL s.r.l. (con lo stesso e' in corso una controversia)
Per quanto, invece, riguarda l'importo di € 96.846,30, secondo FL, alla data del
24/11/2023 la merce prodotta dalla in giacenza presso Controparte_1
Fridocks, era la seguente:
− BASIC pezzi 16.268
− BASIC cartoni 4.067
− DECORATI pezzi 10.948
− DECORATI cartoni 2.737
A prescindere dalla constatazione già svolta, secondo cui non è stata formulata una espressa domanda risarcitoria, e senza considerare che, stante la mancata caducazione del contratto, non
è accoglibile una domanda di ripetizione, si ribadisce che l'allegazione del pregiudizio subìto non è nemmeno agevolmente comprensibile, in quanto connotata da genericità ed essendo limitata ad un mero elenco di partite, senza ulteriori precisazioni circa la sorte della merce asseritamente viziata.
pagina 14 di 16 In prima memoria istruttoria FL ha, poi, affermato che “a causa del grave, sistematico inadempimento contrattuale ascrivibile a parte avversa la società odierna opponente ha, suo malgrado, perso i seguenti clienti: – aprile 2023; D' – maggio 2023; Persona_1 CP_3
– maggio + settembre 2023; – maggio 2023; – campionatura – CP_4 Per_2 Parte_7
giugno 2023; – giugno 2023; Controparte_5 CP_6
– giugno 2023; - giugno 2023; – giugno
[...] CP_7 Controparte_8
2023; I LO OK – campionatura – luglio 2023; MU RO – campionatura – novembre
2023; Restaurant Grenache – marzo 2024; Wabi s.r.l. - maggio 2024. Ha, inoltre, asserito che
“sempre a causa del grave, sistematico inadempimento contrattuale ascrivibile a parte avversa, ha, definitivamente, perso un cliente storico quale OB UP I”. Parte_3
Di conseguenza, l'opponente ha formulato domanda di risarcimento del danno pari ad €
250.000, che va – tuttavia – rigettata, stante la genericità dell'allegazione, che, anche in questo caso, si è limitata ad un elenco di clienti asseritamente perduti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per la fase monitoria, in € 1.121 per compensi;
€ 406,50 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge;
e, per la fase di opposizione, con adozione dei valori minimi ex D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento, tenuto conto che la fase di studio è in parte comune al procedimento monitorio, della natura documentale della controversia, il cui thema decidendum si è nella sostanza definito in esito agli atti introduttivi, nonché della definizione ex art. 281-sexies c.p.c. in esito a discussione orale, in € 7.052 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
- REVOCA il decreto ingiuntivo N. 880/2024 R.G. N. 6396/2024
- CONDANNA parte opponente a pagare a parte opposta Parte_3
la somma di € 121.129,49, oltre Controparte_1
interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo
- CONDANNA parte opponente a rifondere le spese di difesa Parte_3
sostenute da parte opposta Controparte_1 pagina 15 di 16 liquidate, per la fase monitoria, in € 1.121 per compensi;
€ 406,50 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge;
e, per la fase di opposizione, in € 7.052 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 17/04/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 16 di 16
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 10426/2024 R.G.
Oggi 17/04/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi, nelle forme ex art. 127-bis c.p.c., l'Avv.
FOLCIO DANILO per parte attrice;
l'Avv. FONTANA ELISABETTA per parte convenuta.
Il Giudice precisa preliminarmente che non verranno considerate ai fini della decisione le allegazioni tardive contenute nella memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. di parte opponente.
Il Giudice,
visti gli artt. 244 e ss. c.p.c.,
lette le deduzioni di parte opponente
NON AMMETTE cap. 1)-2)-3)-4)-5) documentali e superflui;
cap. 6) da provarsi con documenti;
cap.
7)-8) valutativi (“indotta in errore”); cap. 9)-10)-11)-12)-13)-14) generici e valutativi
RIGETTA l'istanza ex art. 210 c.p.c. (“la produzione in giudizio di tutti gli originali delle fatture azionate, nonché delle certificazioni attestanti lo stabilimento e la modalità di produzione dei prodotti oggetto di contestazione;
nonché di tutti i documenti contenuti nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro ), in quanto di contenuto Parte_1 Parte_2
generico, esplorativo ed irrilevante
lette le deduzioni di parte opposta
NON AMMETTE cap. 1), 2), 3), 4) documentali e superflui;
cap. 5)-6)-7)-8)-9)-10) irrilevanti
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti, insistendo nell'ammissione delle istanze istruttorie e nell'accoglimento delle conclusioni formulate.
L'Avv. Fontana ribadisce di non accettare il contraddittorio rispetto a domande non formulate nei termini di rito. Deduce, quanto al doc. 8, che ivi si dà atto che la merce non venne distrutta per pagina 1 di 16 problemi della pastella, ma perché divenuta nel tempo invendibile. Aggiunge che il documento, inoltre,
non consente una compiuta identificazione dei lotti ivi considerati.
L'Avv. Folcio contesta quanto ex adverso dedotto.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 2 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 10426/2024
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 10426/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FOLCIO DANILO Parte_3 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio degli Avv.ti GONZAGA SILVIA e FONTANA ELISABETTA
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“In via preliminare: ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Venezia, rimettendo le parti dinanzi al Giudice competente, ovverosia avanti il Tribunale
Ordinario di IL (…)
Nel merito (…) dichiarare la nullità, ovvero annullarsi il contratto de quo, poiché in contrasto con norme di ordine pubblico e/o imperative e, comunque, per vizio del consenso, attesa la non conformità dei prodotti alimentari in oggetto alle normative sanitarie e di provenienza, imposte dalle vigenti disposizioni.
Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo pagina 3 di 16 telematico N. 880/2024 (R.G. 6396/2023), emesso in data 23/04/2024 dal Tribunale Ordinario di Venezia, e notificato telematicamente in data 24/04/2024.
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla società avversaria per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Respingere e/o rigettare le domande tutte così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
Per quanto occorra, si deduce l'eccezione di compensazione tra i presunti crediti vantati da parte avversa, ed i danni causati dalla medesima;
danni riconosciuti, in via confessoria, nel procedimento di ATP rubricato al N.16707/2023 R.G. - Tribunale Ordinario di Venezia (cfr.
Doc.14 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio)
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società opposta, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce dei difetti e delle difformità puntualmente denunciati.
In via riconvenzionale (…) accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla società convenuta opposta, per le ragioni di cui in narrativa, di una posizione debitoria, nei confronti di ammontante a complessivi € 277.862,76 o in quella diversa somma che Parte_3
risulterà in corso di causa.
A detto importo dovrà, altresì, essere aggiunta l'attività di consulenza prestata dall'odierna attrice opponente nell'ultimo trimestre 2024, che verrà fatturata il 31/12/2024, in base alle vendite realizzate;
oltre alle altre competenze dovute in virtù del contratto de quo.
Per l'effetto, condannare la medesima società alla Controparte_1 ripetizione dell'importo complessivo di € 277.862,76, o alla diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa.
A detto importo dovrà, altresì, essere aggiunta l'attività di consulenza prestata dall'odierna attrice opponente nell'ultimo trimestre 2024, che verrà fatturata il 31/12/2024, in base alle vendite realizzate;
oltre alle altre competenze dovute in virtù del contratto de quo.
Accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla società convenuta opposta, per le ragioni di cui in narrativa, di un grave inadempimento contrattuale, per non aver adempiuto all'obbligazione di garantire la qualità dei prodotti forniti. pagina 4 di 16 Per l'effetto, condannare la medesima società al Controparte_1
risarcimento dei danni da lucro cessante e danno emergente subìti a causa della condotta della suddetta convenuta opposta, quantificati in € 250.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre il rimborso delle spese generali, IVA ed addizionali rifuse” per parte convenuta
“In via preliminare di merito: accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di alla proposizione delle domande riconvenzionali. Parte_3
In subordine: accertata la genericità delle domande riconvenzionali, dichiararsene l'inammissibilità.
Nel merito: confermarsi il decreto opposto. Respingersi le domande attoree tutte, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale: condannarsi l'attrice opponente al pagamento dell'ulteriore somma di €
2.219,77 per la fornitura di merce di cui alle fatt. 115/2024 e 199/2024.
In subordine: condannarsi a tenere Parte_2 Controparte_1
sollevata ed indenne da quanto la convenuta opposta fosse tenuta a corrispondere a Parte_3
[...]
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 28/05/2024 ha opposto il decreto ingiuntivo Parte_3
N. 880/2024 – R.G. N. 6396/2024, notificato il 24/04/2024, con cui il Tribunale di Venezia aveva ingiunto il pagamento di € 128.845,72, oltre interessi e spese, in favore di
[...]
Parte_4
E' emerso che la convenuta , nel 2021, concluse terza rispetto CP_1 Parte_2
all'odierno giudizio, un contratto di subfornitura per la produzione di un alimento a base di gelato denominato Mochi, sulla base della ricetta e con macchinari forniti in comodato dalla stessa convenuta. I Mochi così prodotti vennero acquistati, tra gli altri, anche da , Parte_3
odierna opponente.
Il presente procedimento scaturisce proprio dal mancato pagamento di corrispettivi di vendita pagina 5 di 16 da parte di La convenuta opposta, a riguardo, ha depositato gli Parte_5
ordinativi inoltrati da , i DDT e le fatture emesse, sulla base dei quali ha ottenuto il Parte_3
decreto ingiuntivo.
In disparte la fornitura di prodotti gelato, e conclusero anche un Parte_3 CP_1
ulteriore contratto teso alla promozione di nuovi clienti ad opera di . Dalla lettura Parte_3 di tale ultimo contratto (cfr. doc. 3 opposta) emerge che trattavasi, per l'appunto, di contratto di cooperazione commerciale, avulso dalle forniture di prodotti per cui ha esperito CP_1
l'azione monitoria. Si riportano, di séguito, gli articoli rilevanti dell'accordo
In relazione a tale contratto, come detto diverso da quello azionato in via monitoria da
, ha formulato, in prima memoria istruttoria, una domanda nuova CP_1 Parte_3
relativa al pagamento di asseriti crediti vantati nei confronti della convenuta, per l'importo di €
42.761,42 per attività di consulenza e marketing. Tale domanda, alla luce della tardiva formulazione, risulta inammissibile, tenendo conto che non si tratta di domanda conseguente alle difese mosse dall'opposta in sede di comparsa di costituzione e risposta, ma di pagina 6 di 16 riconvenzionale che , a prescindere da ogni considerazione circa eventuali altre Parte_3
ragioni di inammissibilità, avrebbe dovuto formulare con l'atto di citazione in opposizione.
Si aggiunge che nell'atto di opposizione, ha eccepito l'incompetenza territoriale Parte_3 del Tribunale di Venezia, citando l'art. 8 del contratto di consulenza commerciale, ove si stabiliva la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di IL. L'eccezione, tuttavia, va rigettata, poiché nel caso di specie non si controverte del rapporto di consulenza, ma dell'adempimento delle compravendite di prodotti gelato concluse tra le parti. Rispetto a queste ultime, si evidenzia che l'obbligo di pagamento andava assolto al domicilio del creditore, in quanto relativo a somma di denaro certa e liquida, con conseguente competenza territoriale del
Tribunale di Venezia, ove ha sede l'ingiungente . CP_1
Rispetto al contratto di fornitura di prodotti gelato azionato da , non ha CP_1 Parte_3
specificamente contestato le circostanze dedotte nel ricorso monitorio e, quindi, che CP_1
le fornì e consegnò la merce descritta nelle fatture elettroniche n. 987 del 14/07/23, n. 1052 del
31/07/23, n. 1213 del 16/08/23, n. 1352 del 31/08/23, nn. 1410-1411 del 15/09/23, n. 1589 del
16/10/23, n. 1629 del 31/10/23, nn. 1870-1871-1872 del 30/12/2023 e n. 58 del 31/01/24.
Si aggiunge che in comparsa di costituzione e risposta la convenuta ha affermato di vantare nei confronti dell'attrice l'ulteriore credito di € 2.219,77 per la fornitura di merce di cui alle fatture n. 115 del 15/02/2024 (lotti 24023 – 24025 - 24029 – 24031 – 24038) e n. 199 del 29/02/2024
(materiali), i termini di pagamento delle quali sono scaduti successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Anche a tale riguardo non vi è stata contestazione circa i quantitativi delle forniture ordinati, l'effettiva consegna, né sul prezzo pattuito.
ha, invece, asserito che la merce fornita da avrebbe presentato dei vizi. Parte_3 CP_1
Ha, sul punto, depositato una serie di reclami e doglianze già inviate per via stragiudiziale al fornitore. , tuttavia, ha offerto una ricostruzione puntuale delle forniture susseguitesi CP_1
nel corso del tempo, ricapitolando i singoli ordini, i relativi lotti e le relative fatture.
La convenuta ha, in particolare, affermato che le doglianze manifestate da Parte_3
attengono ad ordinativi e lotti diversi da quelli cui si riferiscono le fatture azionate in monitorio e che sono già stati oggetto di un procedimento per ATP promosso dalla stessa nei CP_1
confronti del cliente e del produttore In proposito si osserva Parte_3 Parte_2 pagina 7 di 16 che non vi è stata, da parte di una puntuale e precisa contestazione rispetto al Parte_3
riepilogo tracciato da (cfr. p. 10 comparsa di costituzione e risposta “Per chiarezza, CP_1
senza con ciò voler supplire all'onere probatorio in capo all'attrice opponente, si elencano qui di seguito le fatture di vendita a dei prodotti in relazione alle quali è stato esperito Parte_3
accertamento tecnico preventivo e quelle per le quali invece è stata richiesta ed ingiunzione di pagamento nei confronti di ”), che si seguito si riporta: Parte_3
pagina 8 di 16 Si condivide, pertanto, l'osservazione di , secondo cui è evidente che si tratti di CP_1
distinti rapporti negoziali e che nessuna delle forniture per le quali è stato richiesto ed emesso decreto ingiuntivo ha ad oggetto merce in relazione alla quale è stato esperito procedimento per accertamento tecnico preventivo.
ha, altresì, indicato i numeri dei lotti i cui prodotti sono stati oggetto di ATP e quelli, CP_1
invece, ai quali appartengono i prodotti per il cui pagamento è stato proposto il ricorso monitorio pagina 9 di 16 pagina 10 di 16 pagina 11 di 16 Va accolta, inoltre, la difesa di parte convenuta secondo cui la circostanza che i mochi oggetto di ATP presentassero irregolarità di tipo qualitativo/merceologico non è, di per sé, idonea a estendere detta irregolarità anche alle forniture successive, con la conseguenza che – incontestati i titoli e la consegna delle forniture – ha diritto al relativo pagamento. CP_1
A rigore va fatta una sola eccezione, concernente il lotto 23132, cui si riferisce la comunicazione dd. 04/08/2023, con cui informò la Parte_3 Controparte_1
di aver ricevuto dalla società un reclamo relativo al prodotto
[...] Controparte_2
MOCHI CO – Lotto 11.2024 L23132: più precisamente, la suddetta cliente lamentava di aver trovato “l'impronta di una mano all'interno della pellicola nella confezione
…”.
Tale ultimo lotto è, quindi, oggetto di contestazione e non rientra tra quelli di cui al procedimento per ATP, bensì tra quelli per cui ha esperito il ricorso monitorio. CP_1
Ebbene, a fronte dell'allegazione del non corretto adempimento da parte dell'opponente,
non ha formulato contestazioni specifiche, ma si è limitati a ribadire la difesa, in CP_1
questo caso errata, che i lotti contestati da sarebbero diversi da quelli di cui al Parte_3
decreto ingiuntivo;
né la convenuta ha fornito la prova di aver correttamente adempiuto alla propria prestazione.
Si osserva, a tale ultimo riguardo, che il pagamento del lotto L23132 venne richiesto con l'emissione della fattura N. 987 dd. 14/07/2023, rispetto alla quale non sono stati dettagliati dalle parti gli importi relativi ai singoli lotti (considerato che tale fattura si riferisce anche ai lotti 23136 e 23137). Pertanto, in assenza di specifica contestazione circa l'inadempimento; in difetto di prova dell'adempimento; in assenza di una compiuta specificazione delle singole poste dovute, che si riflette, in definitiva, in una carente allegazione della parte che pretende il pagamento, va dichiarato non dovuto l'importo integrale di cui alla fattura in esame.
pagina 12 di 16 Si aggiunge che ha affermato di aver appreso, nell'ambito dell'ATP, che la merce Parte_3
di cui si controverte non era stata prodotta da bensì subappaltata a terzi, Parte_1
nella specie a , con la conseguenza che le certificazioni relative alla salubrità dei Pt_2 prodotti ed alla provenienza sarebbero “fallate”. Pertanto, ci si troverebbe in presenza di certificazioni che non rispettano gli standard della normativa europea e nazionale e, quindi, di merce non commerciabile, con la conseguenza che non potrebbe richiedere alcun CP_1
pagamento.
E' emerso, però, che era ben a conoscenza che le merci sarebbero state prodotte da Parte_3
come si evince dal doc. 2 convenuta, costituito da un email dd. Parte_2
22/03/2023, con cui affermò che avrebbe ritirato i prodotti direttamente presso il Parte_3 subappaltatore Pertanto, tenuto conto che l'opponente era consapevole del Parte_2
reale sito di produzione dei mochi, essa non può muovere doglianze a riguardo.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato e va condannata a pagare la somma di € Parte_3
121.129,49, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, determinato sottraendo all'importo ingiunto di € 128.845,72 la somma di € 9.936 di cui alla fattura esclusa, ed aggiungendo l'ulteriore somma di € 2.219,77, relativa alle fatture scadute dopo la proposizione dell'azione monitoria.
Con riguardo alle ulteriori pretese formulate da si osserva che l'opponente ha Parte_3
affermato di aver contestato a la qualità dei prodotti e lotti meglio elencati a p. 7-8 CP_1
dell'atto di citazione in opposizione, per un valore complessivo di € 138.255,04, come detto oggetto dell'accertamento tecnico preventivo, non già delle fatture azionate in monitorio.
Si osserva, tuttavia, che FL non ha formulato domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e non può conseguentemente avanzare domanda di ripetizione del pagamento.
Del resto, dal tenore delle conclusioni dell'opponente non si ricava nemmeno la formulazione chiara di una domanda risarcitoria, che in ogni caso sarebbe stata prospettata in via del tutto generica, senza precisazione delle quantità di merci restituite, distrutte o che la medesima opponente sarebbe riuscita, infine, a vendere a terzi.
Si consideri, nello specifico, che nell'atto di citazione in opposizione ha formulato Parte_3
“domanda riconvenzionale di ripetizione” degli importi versati a in pagamento delle CP_1 pagina 13 di 16 merci consegnate ed oggetto dell'ATP (cfr. p.
7-8 atto di citazione “I prodotti complessivamente contestati da nei confronti della società odierna opposta, Parte_3
sono ut infra elencati dettagliatamente (…) Per un ammontare di € 138.255,04 (Doc.13), del quale intende formalmente richiedere la ripetizione, spiegando domanda Parte_3
riconvenzionale”). FL, inoltre, ha affermato che “Alla data del 24/11/2023 (…) la merce prodotta dalla in giacenza presso Fridocks, era Controparte_1
la seguente (…)”, per un asserito ammontare pari ad € 96.846,30, “del quale Parte_3
intende formalmente richiedere la ripetizione, spiegando domanda riconvenzionale”.
Nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. FL ha precisato che l'importo di €
138.255,04 risulterebbe così composto:
− € 83.073,04 + DECORATI – merce da complaint clienti a prezzo di realizzo + Pt_6
resi fisici a mai accreditati a prezzo di realizzo;
Parte_1
− € 10.682,00 costi vivi;
− € 44.500,00 danni, all 'epoca reclamati' dal cliente EF IL s.r.l. (con lo stesso e' in corso una controversia)
Per quanto, invece, riguarda l'importo di € 96.846,30, secondo FL, alla data del
24/11/2023 la merce prodotta dalla in giacenza presso Controparte_1
Fridocks, era la seguente:
− BASIC pezzi 16.268
− BASIC cartoni 4.067
− DECORATI pezzi 10.948
− DECORATI cartoni 2.737
A prescindere dalla constatazione già svolta, secondo cui non è stata formulata una espressa domanda risarcitoria, e senza considerare che, stante la mancata caducazione del contratto, non
è accoglibile una domanda di ripetizione, si ribadisce che l'allegazione del pregiudizio subìto non è nemmeno agevolmente comprensibile, in quanto connotata da genericità ed essendo limitata ad un mero elenco di partite, senza ulteriori precisazioni circa la sorte della merce asseritamente viziata.
pagina 14 di 16 In prima memoria istruttoria FL ha, poi, affermato che “a causa del grave, sistematico inadempimento contrattuale ascrivibile a parte avversa la società odierna opponente ha, suo malgrado, perso i seguenti clienti: – aprile 2023; D' – maggio 2023; Persona_1 CP_3
– maggio + settembre 2023; – maggio 2023; – campionatura – CP_4 Per_2 Parte_7
giugno 2023; – giugno 2023; Controparte_5 CP_6
– giugno 2023; - giugno 2023; – giugno
[...] CP_7 Controparte_8
2023; I LO OK – campionatura – luglio 2023; MU RO – campionatura – novembre
2023; Restaurant Grenache – marzo 2024; Wabi s.r.l. - maggio 2024. Ha, inoltre, asserito che
“sempre a causa del grave, sistematico inadempimento contrattuale ascrivibile a parte avversa, ha, definitivamente, perso un cliente storico quale OB UP I”. Parte_3
Di conseguenza, l'opponente ha formulato domanda di risarcimento del danno pari ad €
250.000, che va – tuttavia – rigettata, stante la genericità dell'allegazione, che, anche in questo caso, si è limitata ad un elenco di clienti asseritamente perduti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per la fase monitoria, in € 1.121 per compensi;
€ 406,50 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge;
e, per la fase di opposizione, con adozione dei valori minimi ex D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento, tenuto conto che la fase di studio è in parte comune al procedimento monitorio, della natura documentale della controversia, il cui thema decidendum si è nella sostanza definito in esito agli atti introduttivi, nonché della definizione ex art. 281-sexies c.p.c. in esito a discussione orale, in € 7.052 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
- REVOCA il decreto ingiuntivo N. 880/2024 R.G. N. 6396/2024
- CONDANNA parte opponente a pagare a parte opposta Parte_3
la somma di € 121.129,49, oltre Controparte_1
interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo
- CONDANNA parte opponente a rifondere le spese di difesa Parte_3
sostenute da parte opposta Controparte_1 pagina 15 di 16 liquidate, per la fase monitoria, in € 1.121 per compensi;
€ 406,50 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge;
e, per la fase di opposizione, in € 7.052 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 17/04/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 16 di 16