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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Nella persona del Giudice, dott.ssa Roberta Bisogno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 27/2022 ed instaurata
da
rappresento e difeso dagli Avv.i Giuseppe Ferrante e Rita Mastrangeli, per Parte_1 procura congiunta all'atto di citazione;
OPPONENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Carbone, per procura congiunta CP_1
alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione antecedente.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione avverso precetto, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la ex moglie da cui divorziava con sentenza Parte_1 CP_1 del Tribunale di Frosinone n. 242/2017, domandando che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva “dell'atto di precetto originario notificato in data 17.12.2021” per la complessiva somma di euro 9.739,62, dovuti per il parziale inadempimento all'obbligo di mantenimento della moglie e dei figli minori dal maggio 2020 all'ottobre 2021, versando euro 400,00 mensili in luogo di euro
900,00 come previsto, e del titolo esecutivo rappresentato dalla predetta sentenza di divorzio, nonché degli “ulteriori atti”, sia dichiarata “la totale nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, inefficacia ed inesistenza dell'atto di precetto e del titolo esecutivo per mancata indicazione e/o inesistenza nel titolo esecutivo posto a fondamento dell'importo di cui al credito precettato;
accertare l'inesistenza del credito precettato e, per gli effetti, rigettarlo integralmente”; sia accertata “la totale inesistenza del credito vantato” e, per l'effetto, sia dichiarata “la compensazione delle somme intimate con quelle già versate indebitamente dal Parte_1 perché non dovute”; sia dichiarato che “nulla è dovuto dal nei riguardi della Parte_1 CP_2
e, per gli effetti, sia rigettato “l'atto di precetto e l'azione esecutiva intrapresa” perché
[...]
infondati in fatto e in diritto.
A tal fine sono stati elevati i seguenti motivi di opposizione: 1) “nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, inefficacia e inesistenza dell'atto di precetto” per
“inesistenza del titolo esecutivo”, “per mancata indicazione e/o inesistenza nel predetto titolo esecutivo dell'importo di cui al credito intimato”, evidenziando che la sentenza invocata come titolo esecutivo non recava la condanna del marito a pagare i richiesti euro 900,00 mensili a titolo di mantenimento e, in particolare, euro 250,00 per ciascuno dei tre figli ed euro 150,00 per la moglie, atteso che nel dispositivo si limitava a prevedere la conferma dei provvedimenti resi in sede di separazione inerenti le condizioni economiche e non riportava testualmente le somme indicate in precetto, assumendo pertanto che essa non possa essere considerata titolo esecutivo in quanto priva del carattere condannatorio;
2) “nel merito” si è rilevato che la richiesta di cui al precetto è infondata e va respinta, tenuto conto che il calcolo matematico della somma omessa, di euro 500,00 per 18 mensilità, conduce alla minor somma di euro 9.000,00, anziché euro 9.400,00 richiesti come sorte;
vi è più, il credito è totalmente non dovuto in considerazione dell'introduzione del giudizio di revisione delle condizioni di divorzio con ricorso depositato il 1°.09.2020, nel quale si domandava il riconoscimento della non debenza dell'assegno in favore della figlia che risiedeva Persona_1
stabilmente dal 3.10.2018 nel Comune di Sona (VR), ivi costituendo un autonomo nucleo familiare,
e raggiungeva l'indipendenza economica, sicché il mantenimento per la detta figlia di euro 250,00 mensili si sarebbe dovuto ritenere non dovuto a decorrenza “per lo meno” dal 3.10.2018, con indebito versamento del titolare pertanto di un controcredito di euro 9.250,00, corrispondente Pt_1
ad euro 250,00 per 37 mensilità, da portarsi in compensazione.
Ha resistito in giudizio chiedendo, respinta la richiesta cautelare avversaria, nel CP_1 merito, di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in opposizione a precetto;
di pronunciare il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi e all'opposizione spiegata, perché infondata in fatto e in diritto.
In replica alle ragioni addotte dall'opponente ha evidenziato: 1) sul primo motivo di opposizione, che la sentenza di divorzio n. 242/2017 emessa dal Tribunale di Frosinone costituiva l'unica valida disciplina regolatrice dei rapporti economici tra le parti, pur limitandosi a confermare le condizioni stabilite in separazione, che peraltro erano riportate nella parte motiva della sentenza;
2) sugli avversari rilievi di merito, che l'opposizione all'esecuzione non è un mezzo di impugnazione del titolo esecutivo giudiziale, il quale può essere contestato nel contenuto e nei vizi di formazione solo nel giudizio in cui è emesso;
che la sentenza di divorzio continua a spiegare efficacia fino ad eventuale modifica tramite il procedimento di cui all'art. 9 l. 898/1970, con la conseguenza che la maggiore età e l'autonomia economica dei figli non determinano automaticamente la cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore obbligato in mancanza di un provvedimento giudiziale che disponga in tal senso;
che l'eventuale revoca del contributo per la figlia non Per_1
potrà avere effetto retroattivo rispetto alla domanda di revisione, sicché deve ritenersi infondata l'eccezione di compensazione;
che gli importi intimati nel precetto si riferiscono alle differenze tra quanto dovuto (euro 900,00 mensili) e quanto effettivamente versato dal a partire dal maggio Pt_1
2020, dunque, la somma complessiva di euro 9.454,14 era correttamente calcolata.
Con ordinanza del 5.01.2022, è stata respinta la richiesta sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
L'opponente, nella prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., ha rappresentato che con la pronuncia nella data del 27.12.2022 del decreto definitivo del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, il Tribunale di Frosinone revocava il contributo paterno al mantenimento della figlia a decorrete dalla domanda e dichiarava inammissibile la domanda di restituzione delle Persona_1
somme corrisposte a titolo di mantenimento per la detta figlia, da coltivarsi in un autonomo giudizio di cognizione ordinaria;
che in termini doveva qualificarsi l'opposizione spiegata, correttamente essendosi pretesa la compensazione delle somme di cui al predetto con il controcredito del Pt_1
per la restituzione del mantenimento di euro 250,00 mensili versati per la figlia a partire dalle Per_1 mensilità di novembre 2017 (successiva alla raggiunta indipendenza per l'assunzione in data
11.10.2017 dalla Kiko s.p.a.,) al maggio 2020 (successivamente interrompendo la corresponsione) per un ammontare di euro 7.750,00, potendo pretendere l'eccedenza di euro 3.750,00, rispetto alla richiesta di euro 4.000,00 della controparte (euro 250,00 per 18 mensilità). Sicché ha concluso chiedendo 1) di dichiarare la totale inesistenza del credito vantato e, per l'effetto, di compensare le somme erroneamente intimate con quelle versate ma non dovute, con condanna della opposta alla restituzione dell'eccedenza di euro 3.750,00 e/o comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati e maturandi fino al soddisfo;
2) di dichiarare che nulla è dovuto alla controparte e, per l'effetto, “rigettare integralmente l'atto di precetto e l'azione esecutiva intrapresa”, per essere infondate in fatto e in diritto.
L'opposta, nella seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., si è dichiarata ancora creditrice della somma di euro 6.500,00 dato che il ometteva il pagamento di euro 500,00 mensili sugli euro Pt_1
900,00 dovuti da maggio 2020 a tutto dicembre 2022, spiegando efficacia la sentenza fino alla modifica disposta con il decreto del 27 dicembre 2022 di revoca dell'assegno per la figlia Per_1
con decorrenza “dalla domanda del il 5 novembre 2021”.
[...] Pt_1
Il processo è stato istruito documentalmente.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le hanno insistito nelle rispettive richieste già Pt_2
articolare in atti e la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Del medesimo tenore le richieste formulate dalle parti negli scritti conclusionali.
2. L'opposizione all'esecuzione promossa si presenta parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei corrispondenti limiti.
Mette conto richiamare, in premessa, quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Frosinone n.
242/2017 emessa il 17.02.2017, munita di formula esecutiva il 13.01.2021 e notificata il
10.04.2021, che, statuendo sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, poneva a carico dell'odierno opponente il pagamento della somma complessiva di euro 900,00 a titolo di mantenimento, specificamente, prevedendo la somma di euro 250,00 per il mantenimento di ognuno dei tre figli e quella di euro 150,00 quale assegno divorzile in favore della moglie, odierna opposta
(cfr. relativo documento, con prova della apposizione della formula esecutiva e della notificazione, allegato alla comparsa di costituzione).
Con decreto del Tribunale di Frosinone emesso nel corso del presente giudizio, in data 27.12.2022, era disposta la revoca dell'obbligo contributivo paterno relativamente alla prima figlia maggiorenne delle parti, con decorrenza dalla domanda e, dunque, dal 1°.09.2020 (data di deposito Persona_1
del ricorso per la revisione delle condizioni di divorzio, come risultante dalla parte motiva dello stesso decreto predetto, cfr. relativo documento, all. alla memoria istruttoria di parte opponente).
Deve anzitutto smentirsi il primo dei motivi di opposizione, ribadendo la natura di titolo esecutivo della sentenza di divorzio nel capo recante le statuizioni economiche.
Ai sensi dell'art. 474, comma 1, lett. a), c.p.c. è titolo esecutivo, sulla base del quale legittimamente fondare l'esecuzione forzata, il titolo giudiziale relativo ad un diritto certo, liquido ed esigibile al quale sia espressamente attribuita efficacia esecutiva dalla legge.
Ciò risulta dal testo normativo quanto alla sentenza di divorzio. Si inferisce dal coordinato disposto dell'art. 5, comma 6, e 6, comma 2, l. div., che prevedono che la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio può disporre l'assegno di mantenimento per il coniuge e la contribuzione al mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non autonomi, in relazione all'art. 4, comma 14, l. div. per cui “Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva”. Tale può essere, evidentemente, la solo sentenza di condanna (intesa, per definizione, all'accertamento del diritto di credito da portare ad esecuzione forzata e, in base all'art. 282 c.p.c., provvisoriamente esecutiva ancorché non passata in giudicato).
Conforta tale affermazione anche l'art. 337 ter, quarto comma, c.c. in cui, stabilito che ciascuno dei genitori contribuisce al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai propri redditi, è previsto che “il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico (…)” (si noti che la previsione richiamata dispone il pagamento, ciò che è il contenuto di una statuizione di condanna, e non si limita a riconosce il diritto, in tal modo potendosi riferire all'accertamento mero).
E' possibile richiamare a supporto la giurisprudenza di legittimità che, occupatasi della diversa questione della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie inerenti i figli, ha affermato che spese ordinarie sono quelle relative «ai bisogni ordinari del figlio, … certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi», mentre le spese straordinarie,
«imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare», ravvisando nelle prime un diritto certo, liquido ed esigibile per cui è possibile emettere condanna nella sentenza di separazione o divorzio ovvero di regolamentazione figli nati fuori del matrimonio (in termini ex multis Cass. ord. 379/2021, si veda in particolare parte motiva).
Va anche detto che legittima è la redazione della sentenza mediante richiamo ad altro provvedimento giudiziale.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “La motivazione della sentenza, con rinvio "per relationem" a provvedimenti giudiziari resi in altro processo, è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato. (Nella specie, la S.C. ha cassato per apparenza della motivazione la decisione di merito che si era limitata a richiamare numerose sentenze di altre Commissioni Tributarie, senza indicarne gli estremi, le ragioni della decisione, né dare contezza delle questioni, delle argomentazioni giuridiche e della documentazione ivi esaminata).” (in termini da ultimo Cass.
21443/2022).
La sentenza richiamata a fondamento della pretesa indicata in precetto, motiva, nella parte narrativa, le ragioni della conferma dei provvedimenti economici già resi nel giudizio di separazione.
La minaccia esecutiva di cui al precetto opposto è dunque fondata su valido ed efficace titolo esecutivo.
Va parzialmente condiviso invece il secondo motivo di opposizione. Pacificamente l'opposto ometteva in parte il pagamento degli assegni di mantenimento della moglie e dei figli, versando, nel periodo dal maggio 2020 all'ottobre 2021, la minor somma di euro 400,00 mensili, in luogo dell'intero dovuto stabilito in euro 900,00, di cui euro 250,00 mensili per ciascuno dei tre figli ed euro 150,00 mensili per la moglie. Irrilevante l'omesso pagamento delle mensilità successive al periodo precettato (come riportato nella memoria istruttoria della parte opposta) per valutare la validità dell'intimazione avversata con l'opposizione.
Tuttavia, il Tribunale, con il decreto del dicembre 2022 innanzi richiamato riconosceva la non debenza dell'assegno per il mantenimento della figlia primogenita delle parti a decorrere dalla domanda e, dunque, dal settembre 2020. La pretesa di complessivi euro 3.500,00 (ossia euro 250,00 per 14 mensilità, da settembre 2020 a ottobre 2021 compresi) non è pertanto dovuta.
Tali somme non pagate non possono essere pretese esecutivamente alla luce del provvedimento predetto.
Evidentemente erronea, inoltre, è la quantificazione della sorte in euro 9.400,00, oltre interessi di euro 54,14 e spese di precetto per euro 285,48, atteso che il calcolo matematico di euro 500,00 per
18 mensilità (da maggio 2020 a ottobre 2021) conduce alla minor somma di euro 9.000,00, come correttamente evidenziato dall'opponente.
Sicché il precetto va dichiarato nullo per l'importo complessivo di euro 3.900,00 e valido per il residuo intimato pari ad euro 5.839,62.
A supporto giova richiamare l'impostazione giurisprudenziale recentemente ribadita dalla Suprema
Corte con l'ordinanza n. 20238/2024 secondo cui “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (Cass., Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del
29/02/2008; v. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020, con riferimento ad un caso di pagamento parziale sopravvenuto)” sottolineando che “L'eccessività della somma portata nel precetto dà luogo, in sintesi, soltanto alla riduzione della somma domandata, nei limiti di quella dovuta e delle correlate spese, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione è chiamato a provvedere il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria, a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito
(Cass., Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008;
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2938 del 11/03/1992)”.
Vanno respinte l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale attorea di pagamento del maggior dovuto (quest'ultima invero anche tardiva, in quanto, anche a ritenersi sorta l'esigenza di elevarla dalle difese avversarie, si sarebbe comunque dovuta promuovere entro la prima udienza di trattazione, ai sensi del disposto dell'art. 183, c. 5, c.p.c.).
Al riguardo deve ribadirsi il costante orientamento della Suprema Corte per cui “Con riguardo ai figli maggiorenni e non autosufficienti economicamente, poi, i presupposti su cui si fonda
l'esclusione del diritto al mantenimento, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: «dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro» (Cass. 10450/2022; Cass.
38366/2021). Anche le disposizioni di natura economica attinenti ai figli sono soggette a modifica nel caso di variazione dei presupposti sui cui si fondava la decisione precedente. Questa Corte ha affermato il principio secondo cui in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass.
16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008;
Cass., n. 22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000). Da ultimo, Cass. 4224/ 2021 ha chiarito che «la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione».” (parte motiva della recente pronuncia Cass. ord. 10974/2023, occupatasi della questione della ripetibilità dell'assegno di mantenimento per i figli, successivamente ridotto o revocato, al riguardo affermando che “In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita;
il diritto di ritenere quanto è stato pagato, tuttavia, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza "ab origine", quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo.”).
Nella vicenda in disamina, come detto, il decreto di revisione delle condizioni di divorzio del dicembre 2022 dichiarava la revoca del mantenimento in favore della figlia primogenita delle parti, che era a carico del padre, con decorrenza dal settembre 2020, negando la domanda, pure ivi formulata, relativamente all'epoca antecedente, in cui si assumeva verificatisi i fatti estintivi del diritto.
Nel momento della domanda di revisione (settembre 2020) e per tutto il periodo di cui al precetto, il padre aveva già cessato unilateralmente i pagamenti (rectius versando il minor importo predetto), sicché nessun controcredito può ritenersi che abbia maturato (in disparte ogni considerazione in ordine alla ripetibilità o meno).
Né può interpretarsi l'affermazione contenuta nel decreto del Tribunale di Frosinone del dicembre
2022 per cui la domanda restitutoria non promuovibile nel giudizio di volontaria giurisdizione di revisione delle condizioni di divorzio si sarebbe dovuta attivare con autonomo giudizio a cognizione piena nel senso che, con tale diverso strumento processuale, si possa pretendere un accertamento relativo al venir meno dei presupposti per il mantenimento paterno relativamente al periodo anteriore al ricorso introduttivo del procedimento di volontaria giurisdizione inteso alla revisione delle condizioni di divorzio, ossia per il periodo tra l'assunta verificazione dei fatti estintivi del diritto al mantenimento (da cui scaturiva l'indipendenza economica da parte della figlia) e la domanda giudiziale di revisione. Per tale periodo il decreto definitivo del giudizio di revisione aveva già statuito in senso negativo, laddove – come detto – fissava gli effetti della revoca del mantenimento alla figlia dalla domanda giudiziale e non da un momento antecedente come pure richiesto. Non può che leggersi nella affermazione predetta l'individuazione del solo rimedio azionabile per il recupero dell'indebito ex art. 2033 c.c., nei limiti in cui sia possibile, di quanto ritenuto retroattivamente (ma non prima della domanda giudiziale) non dovuto con il decreto definitivo del giudizio di revisione (cioè il mantenimento la primogenita dal settembre 2020), evidentemente sul presupposto che quel mantenimento, ex post ritenuto indebito, fosse stato medio tempore pagamento.
3. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della compensazione di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione della soccombenza reciproca e del parziale accoglimento in virtù di un provvedimento giudiziale sopravvenuto nel corso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione promossa e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto opposto nei limiti di euro 3.900,00, confermandolo per il residuo importo intimato;
- rigetta la riconvenzionale di ripetizione di indebito elevata dall'opponente;
- compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.02.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Bisogno
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Nella persona del Giudice, dott.ssa Roberta Bisogno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 27/2022 ed instaurata
da
rappresento e difeso dagli Avv.i Giuseppe Ferrante e Rita Mastrangeli, per Parte_1 procura congiunta all'atto di citazione;
OPPONENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Carbone, per procura congiunta CP_1
alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione antecedente.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione avverso precetto, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la ex moglie da cui divorziava con sentenza Parte_1 CP_1 del Tribunale di Frosinone n. 242/2017, domandando che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva “dell'atto di precetto originario notificato in data 17.12.2021” per la complessiva somma di euro 9.739,62, dovuti per il parziale inadempimento all'obbligo di mantenimento della moglie e dei figli minori dal maggio 2020 all'ottobre 2021, versando euro 400,00 mensili in luogo di euro
900,00 come previsto, e del titolo esecutivo rappresentato dalla predetta sentenza di divorzio, nonché degli “ulteriori atti”, sia dichiarata “la totale nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, inefficacia ed inesistenza dell'atto di precetto e del titolo esecutivo per mancata indicazione e/o inesistenza nel titolo esecutivo posto a fondamento dell'importo di cui al credito precettato;
accertare l'inesistenza del credito precettato e, per gli effetti, rigettarlo integralmente”; sia accertata “la totale inesistenza del credito vantato” e, per l'effetto, sia dichiarata “la compensazione delle somme intimate con quelle già versate indebitamente dal Parte_1 perché non dovute”; sia dichiarato che “nulla è dovuto dal nei riguardi della Parte_1 CP_2
e, per gli effetti, sia rigettato “l'atto di precetto e l'azione esecutiva intrapresa” perché
[...]
infondati in fatto e in diritto.
A tal fine sono stati elevati i seguenti motivi di opposizione: 1) “nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, inefficacia e inesistenza dell'atto di precetto” per
“inesistenza del titolo esecutivo”, “per mancata indicazione e/o inesistenza nel predetto titolo esecutivo dell'importo di cui al credito intimato”, evidenziando che la sentenza invocata come titolo esecutivo non recava la condanna del marito a pagare i richiesti euro 900,00 mensili a titolo di mantenimento e, in particolare, euro 250,00 per ciascuno dei tre figli ed euro 150,00 per la moglie, atteso che nel dispositivo si limitava a prevedere la conferma dei provvedimenti resi in sede di separazione inerenti le condizioni economiche e non riportava testualmente le somme indicate in precetto, assumendo pertanto che essa non possa essere considerata titolo esecutivo in quanto priva del carattere condannatorio;
2) “nel merito” si è rilevato che la richiesta di cui al precetto è infondata e va respinta, tenuto conto che il calcolo matematico della somma omessa, di euro 500,00 per 18 mensilità, conduce alla minor somma di euro 9.000,00, anziché euro 9.400,00 richiesti come sorte;
vi è più, il credito è totalmente non dovuto in considerazione dell'introduzione del giudizio di revisione delle condizioni di divorzio con ricorso depositato il 1°.09.2020, nel quale si domandava il riconoscimento della non debenza dell'assegno in favore della figlia che risiedeva Persona_1
stabilmente dal 3.10.2018 nel Comune di Sona (VR), ivi costituendo un autonomo nucleo familiare,
e raggiungeva l'indipendenza economica, sicché il mantenimento per la detta figlia di euro 250,00 mensili si sarebbe dovuto ritenere non dovuto a decorrenza “per lo meno” dal 3.10.2018, con indebito versamento del titolare pertanto di un controcredito di euro 9.250,00, corrispondente Pt_1
ad euro 250,00 per 37 mensilità, da portarsi in compensazione.
Ha resistito in giudizio chiedendo, respinta la richiesta cautelare avversaria, nel CP_1 merito, di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in opposizione a precetto;
di pronunciare il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi e all'opposizione spiegata, perché infondata in fatto e in diritto.
In replica alle ragioni addotte dall'opponente ha evidenziato: 1) sul primo motivo di opposizione, che la sentenza di divorzio n. 242/2017 emessa dal Tribunale di Frosinone costituiva l'unica valida disciplina regolatrice dei rapporti economici tra le parti, pur limitandosi a confermare le condizioni stabilite in separazione, che peraltro erano riportate nella parte motiva della sentenza;
2) sugli avversari rilievi di merito, che l'opposizione all'esecuzione non è un mezzo di impugnazione del titolo esecutivo giudiziale, il quale può essere contestato nel contenuto e nei vizi di formazione solo nel giudizio in cui è emesso;
che la sentenza di divorzio continua a spiegare efficacia fino ad eventuale modifica tramite il procedimento di cui all'art. 9 l. 898/1970, con la conseguenza che la maggiore età e l'autonomia economica dei figli non determinano automaticamente la cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore obbligato in mancanza di un provvedimento giudiziale che disponga in tal senso;
che l'eventuale revoca del contributo per la figlia non Per_1
potrà avere effetto retroattivo rispetto alla domanda di revisione, sicché deve ritenersi infondata l'eccezione di compensazione;
che gli importi intimati nel precetto si riferiscono alle differenze tra quanto dovuto (euro 900,00 mensili) e quanto effettivamente versato dal a partire dal maggio Pt_1
2020, dunque, la somma complessiva di euro 9.454,14 era correttamente calcolata.
Con ordinanza del 5.01.2022, è stata respinta la richiesta sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
L'opponente, nella prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., ha rappresentato che con la pronuncia nella data del 27.12.2022 del decreto definitivo del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, il Tribunale di Frosinone revocava il contributo paterno al mantenimento della figlia a decorrete dalla domanda e dichiarava inammissibile la domanda di restituzione delle Persona_1
somme corrisposte a titolo di mantenimento per la detta figlia, da coltivarsi in un autonomo giudizio di cognizione ordinaria;
che in termini doveva qualificarsi l'opposizione spiegata, correttamente essendosi pretesa la compensazione delle somme di cui al predetto con il controcredito del Pt_1
per la restituzione del mantenimento di euro 250,00 mensili versati per la figlia a partire dalle Per_1 mensilità di novembre 2017 (successiva alla raggiunta indipendenza per l'assunzione in data
11.10.2017 dalla Kiko s.p.a.,) al maggio 2020 (successivamente interrompendo la corresponsione) per un ammontare di euro 7.750,00, potendo pretendere l'eccedenza di euro 3.750,00, rispetto alla richiesta di euro 4.000,00 della controparte (euro 250,00 per 18 mensilità). Sicché ha concluso chiedendo 1) di dichiarare la totale inesistenza del credito vantato e, per l'effetto, di compensare le somme erroneamente intimate con quelle versate ma non dovute, con condanna della opposta alla restituzione dell'eccedenza di euro 3.750,00 e/o comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati e maturandi fino al soddisfo;
2) di dichiarare che nulla è dovuto alla controparte e, per l'effetto, “rigettare integralmente l'atto di precetto e l'azione esecutiva intrapresa”, per essere infondate in fatto e in diritto.
L'opposta, nella seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., si è dichiarata ancora creditrice della somma di euro 6.500,00 dato che il ometteva il pagamento di euro 500,00 mensili sugli euro Pt_1
900,00 dovuti da maggio 2020 a tutto dicembre 2022, spiegando efficacia la sentenza fino alla modifica disposta con il decreto del 27 dicembre 2022 di revoca dell'assegno per la figlia Per_1
con decorrenza “dalla domanda del il 5 novembre 2021”.
[...] Pt_1
Il processo è stato istruito documentalmente.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le hanno insistito nelle rispettive richieste già Pt_2
articolare in atti e la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Del medesimo tenore le richieste formulate dalle parti negli scritti conclusionali.
2. L'opposizione all'esecuzione promossa si presenta parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei corrispondenti limiti.
Mette conto richiamare, in premessa, quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Frosinone n.
242/2017 emessa il 17.02.2017, munita di formula esecutiva il 13.01.2021 e notificata il
10.04.2021, che, statuendo sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, poneva a carico dell'odierno opponente il pagamento della somma complessiva di euro 900,00 a titolo di mantenimento, specificamente, prevedendo la somma di euro 250,00 per il mantenimento di ognuno dei tre figli e quella di euro 150,00 quale assegno divorzile in favore della moglie, odierna opposta
(cfr. relativo documento, con prova della apposizione della formula esecutiva e della notificazione, allegato alla comparsa di costituzione).
Con decreto del Tribunale di Frosinone emesso nel corso del presente giudizio, in data 27.12.2022, era disposta la revoca dell'obbligo contributivo paterno relativamente alla prima figlia maggiorenne delle parti, con decorrenza dalla domanda e, dunque, dal 1°.09.2020 (data di deposito Persona_1
del ricorso per la revisione delle condizioni di divorzio, come risultante dalla parte motiva dello stesso decreto predetto, cfr. relativo documento, all. alla memoria istruttoria di parte opponente).
Deve anzitutto smentirsi il primo dei motivi di opposizione, ribadendo la natura di titolo esecutivo della sentenza di divorzio nel capo recante le statuizioni economiche.
Ai sensi dell'art. 474, comma 1, lett. a), c.p.c. è titolo esecutivo, sulla base del quale legittimamente fondare l'esecuzione forzata, il titolo giudiziale relativo ad un diritto certo, liquido ed esigibile al quale sia espressamente attribuita efficacia esecutiva dalla legge.
Ciò risulta dal testo normativo quanto alla sentenza di divorzio. Si inferisce dal coordinato disposto dell'art. 5, comma 6, e 6, comma 2, l. div., che prevedono che la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio può disporre l'assegno di mantenimento per il coniuge e la contribuzione al mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non autonomi, in relazione all'art. 4, comma 14, l. div. per cui “Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva”. Tale può essere, evidentemente, la solo sentenza di condanna (intesa, per definizione, all'accertamento del diritto di credito da portare ad esecuzione forzata e, in base all'art. 282 c.p.c., provvisoriamente esecutiva ancorché non passata in giudicato).
Conforta tale affermazione anche l'art. 337 ter, quarto comma, c.c. in cui, stabilito che ciascuno dei genitori contribuisce al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai propri redditi, è previsto che “il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico (…)” (si noti che la previsione richiamata dispone il pagamento, ciò che è il contenuto di una statuizione di condanna, e non si limita a riconosce il diritto, in tal modo potendosi riferire all'accertamento mero).
E' possibile richiamare a supporto la giurisprudenza di legittimità che, occupatasi della diversa questione della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie inerenti i figli, ha affermato che spese ordinarie sono quelle relative «ai bisogni ordinari del figlio, … certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi», mentre le spese straordinarie,
«imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare», ravvisando nelle prime un diritto certo, liquido ed esigibile per cui è possibile emettere condanna nella sentenza di separazione o divorzio ovvero di regolamentazione figli nati fuori del matrimonio (in termini ex multis Cass. ord. 379/2021, si veda in particolare parte motiva).
Va anche detto che legittima è la redazione della sentenza mediante richiamo ad altro provvedimento giudiziale.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “La motivazione della sentenza, con rinvio "per relationem" a provvedimenti giudiziari resi in altro processo, è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato. (Nella specie, la S.C. ha cassato per apparenza della motivazione la decisione di merito che si era limitata a richiamare numerose sentenze di altre Commissioni Tributarie, senza indicarne gli estremi, le ragioni della decisione, né dare contezza delle questioni, delle argomentazioni giuridiche e della documentazione ivi esaminata).” (in termini da ultimo Cass.
21443/2022).
La sentenza richiamata a fondamento della pretesa indicata in precetto, motiva, nella parte narrativa, le ragioni della conferma dei provvedimenti economici già resi nel giudizio di separazione.
La minaccia esecutiva di cui al precetto opposto è dunque fondata su valido ed efficace titolo esecutivo.
Va parzialmente condiviso invece il secondo motivo di opposizione. Pacificamente l'opposto ometteva in parte il pagamento degli assegni di mantenimento della moglie e dei figli, versando, nel periodo dal maggio 2020 all'ottobre 2021, la minor somma di euro 400,00 mensili, in luogo dell'intero dovuto stabilito in euro 900,00, di cui euro 250,00 mensili per ciascuno dei tre figli ed euro 150,00 mensili per la moglie. Irrilevante l'omesso pagamento delle mensilità successive al periodo precettato (come riportato nella memoria istruttoria della parte opposta) per valutare la validità dell'intimazione avversata con l'opposizione.
Tuttavia, il Tribunale, con il decreto del dicembre 2022 innanzi richiamato riconosceva la non debenza dell'assegno per il mantenimento della figlia primogenita delle parti a decorrere dalla domanda e, dunque, dal settembre 2020. La pretesa di complessivi euro 3.500,00 (ossia euro 250,00 per 14 mensilità, da settembre 2020 a ottobre 2021 compresi) non è pertanto dovuta.
Tali somme non pagate non possono essere pretese esecutivamente alla luce del provvedimento predetto.
Evidentemente erronea, inoltre, è la quantificazione della sorte in euro 9.400,00, oltre interessi di euro 54,14 e spese di precetto per euro 285,48, atteso che il calcolo matematico di euro 500,00 per
18 mensilità (da maggio 2020 a ottobre 2021) conduce alla minor somma di euro 9.000,00, come correttamente evidenziato dall'opponente.
Sicché il precetto va dichiarato nullo per l'importo complessivo di euro 3.900,00 e valido per il residuo intimato pari ad euro 5.839,62.
A supporto giova richiamare l'impostazione giurisprudenziale recentemente ribadita dalla Suprema
Corte con l'ordinanza n. 20238/2024 secondo cui “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (Cass., Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del
29/02/2008; v. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020, con riferimento ad un caso di pagamento parziale sopravvenuto)” sottolineando che “L'eccessività della somma portata nel precetto dà luogo, in sintesi, soltanto alla riduzione della somma domandata, nei limiti di quella dovuta e delle correlate spese, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione è chiamato a provvedere il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria, a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito
(Cass., Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008;
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2938 del 11/03/1992)”.
Vanno respinte l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale attorea di pagamento del maggior dovuto (quest'ultima invero anche tardiva, in quanto, anche a ritenersi sorta l'esigenza di elevarla dalle difese avversarie, si sarebbe comunque dovuta promuovere entro la prima udienza di trattazione, ai sensi del disposto dell'art. 183, c. 5, c.p.c.).
Al riguardo deve ribadirsi il costante orientamento della Suprema Corte per cui “Con riguardo ai figli maggiorenni e non autosufficienti economicamente, poi, i presupposti su cui si fonda
l'esclusione del diritto al mantenimento, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: «dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro» (Cass. 10450/2022; Cass.
38366/2021). Anche le disposizioni di natura economica attinenti ai figli sono soggette a modifica nel caso di variazione dei presupposti sui cui si fondava la decisione precedente. Questa Corte ha affermato il principio secondo cui in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass.
16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008;
Cass., n. 22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000). Da ultimo, Cass. 4224/ 2021 ha chiarito che «la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione».” (parte motiva della recente pronuncia Cass. ord. 10974/2023, occupatasi della questione della ripetibilità dell'assegno di mantenimento per i figli, successivamente ridotto o revocato, al riguardo affermando che “In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita;
il diritto di ritenere quanto è stato pagato, tuttavia, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza "ab origine", quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo.”).
Nella vicenda in disamina, come detto, il decreto di revisione delle condizioni di divorzio del dicembre 2022 dichiarava la revoca del mantenimento in favore della figlia primogenita delle parti, che era a carico del padre, con decorrenza dal settembre 2020, negando la domanda, pure ivi formulata, relativamente all'epoca antecedente, in cui si assumeva verificatisi i fatti estintivi del diritto.
Nel momento della domanda di revisione (settembre 2020) e per tutto il periodo di cui al precetto, il padre aveva già cessato unilateralmente i pagamenti (rectius versando il minor importo predetto), sicché nessun controcredito può ritenersi che abbia maturato (in disparte ogni considerazione in ordine alla ripetibilità o meno).
Né può interpretarsi l'affermazione contenuta nel decreto del Tribunale di Frosinone del dicembre
2022 per cui la domanda restitutoria non promuovibile nel giudizio di volontaria giurisdizione di revisione delle condizioni di divorzio si sarebbe dovuta attivare con autonomo giudizio a cognizione piena nel senso che, con tale diverso strumento processuale, si possa pretendere un accertamento relativo al venir meno dei presupposti per il mantenimento paterno relativamente al periodo anteriore al ricorso introduttivo del procedimento di volontaria giurisdizione inteso alla revisione delle condizioni di divorzio, ossia per il periodo tra l'assunta verificazione dei fatti estintivi del diritto al mantenimento (da cui scaturiva l'indipendenza economica da parte della figlia) e la domanda giudiziale di revisione. Per tale periodo il decreto definitivo del giudizio di revisione aveva già statuito in senso negativo, laddove – come detto – fissava gli effetti della revoca del mantenimento alla figlia dalla domanda giudiziale e non da un momento antecedente come pure richiesto. Non può che leggersi nella affermazione predetta l'individuazione del solo rimedio azionabile per il recupero dell'indebito ex art. 2033 c.c., nei limiti in cui sia possibile, di quanto ritenuto retroattivamente (ma non prima della domanda giudiziale) non dovuto con il decreto definitivo del giudizio di revisione (cioè il mantenimento la primogenita dal settembre 2020), evidentemente sul presupposto che quel mantenimento, ex post ritenuto indebito, fosse stato medio tempore pagamento.
3. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della compensazione di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione della soccombenza reciproca e del parziale accoglimento in virtù di un provvedimento giudiziale sopravvenuto nel corso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione promossa e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto opposto nei limiti di euro 3.900,00, confermandolo per il residuo importo intimato;
- rigetta la riconvenzionale di ripetizione di indebito elevata dall'opponente;
- compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.02.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Bisogno