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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/09/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NZ, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.
Antonio Giovanni Provazza, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1975 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, (CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Pagliaro; attore
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Maurizio Piragino;
convenuto
E
, (CF ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfonso Controparte_2 C.F._2
Cassiano e Pasqualino Gallo;
terzo-chiamato
OGGETTO: responsabilità.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di avere svolto attività lavorativa subordinata alle dipendenze di Parte_1
con la qualifica di operatore ecologico inquadrato nel 3° livello B, e che il Controparte_3
suddetto rapporto di lavoro era cessato a seguito di licenziamento disciplinare senza preavviso, citava in giudizio la UGL di NZ per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per avere inviato, di propria iniziativa e in difetto di specifico mandato, in data 20.9.2012 richiesta di avvio della procedura conciliativa tramite fax alla Direzione Territoriale del Lavoro di NZ;
deduceva l'attore che, ignaro - in quanto non debitamente informato - dell'iniziativa intrapresa autonomamente dall'organizzazione sindacale, nonché delle ripercussioni di questa sul piano processuale, aveva già prima conferito mandato ai propri difensori di fiducia di impugnare il suddetto licenziamento e in data 11.2.2013 veniva
1 depositato ricorso giurisdizionale, che, tuttavia, veniva dichiarato inammissibile poiché considerato tardivo dal Tribunale di NZ in quanto non proposto nei termini di legge, ovvero entro 60 giorni decorrenti dal ventesimo giorno successivo alla mancata adesione del datore di lavoro alla procedura conciliativa intrapresa dal sindacato;
a sostegno della domanda, rappresentava, altresì, che avverso la suddetta pronuncia veniva proposto reclamo e la Corte di appello di Catanzaro riformava la sentenza impugnata, non riconoscendo valore giuridico al tentativo di conciliazione intrapreso dal convenuto sindacato e, conseguentemente annullava il licenziamento e condannava il datore di lavoro alla reintegra del lavoratore, oltre che alla corresponsione di un'indennità risarcitoria;
che, pertanto, in esecuzione della citata sentenza, provvedeva al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di € CP_3
31.542,00 a titolo di indennità risarcitoria, nonché a disporne la reintegrazione in servizio;
che, successivamente, interveniva la pronuncia della Corte di Cassazione nel frattempo adita, la quale cassava la sentenza di secondo grado e rigettava in via definitiva il ricorso;
che, pertanto, il si vedeva notificare dal datore di lavoro un decreto ingiuntivo per il recupero delle somme Pt_1
già versate quale indennità risarcitoria.
Si costituiva l'organizzazione sindacale la quale, preliminarmente sollevava il difetto CP_1
di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice del Lavoro, in considerazione del rapporto di lavoro dedotto;
ancora in via preliminare, deduceva il difetto di legittimazione passiva, dovendo ascriversi l'iniziativa di impugnare stragiudizialmente il licenziamento esclusivamente al precedente Responsabile - in carica all'epoca dei fatti e in Controparte_2
seguito rimosso - il quale aveva operato in difetto di alcun coinvolgimento o autorizzazione da parte di organi sovradimensionali;
nel merito, contestava ogni profilo di responsabilità facendo rilevare che, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, la procedura di conciliazione era stata attivata dallo stesso lavoratore tramite la Federazione Igiene – Ambientale di appartenenza;
formulava, infine, chiamata in garanzia del per le motivazioni sopra esposte. CP_2
Si costituiva in giudizio il quale rappresentava l'estraneità rispetto alla Controparte_2
vicenda, facendo, altresì, rilevare che per espressa previsione statutaria i singoli membri dell'associazione non possono rispondere del loro operato personalmente;
contestava la fondatezza della domanda in difetto di prova del pregiudizio asseritamente sofferto e della riconducibilità causale dello stesso alla negligenza del sindacato, non integrando,
l'inadempimento di per sé, il danno ed evidenziando ulteriormente come dagli atti di causa risultasse la consapevolezza del dell'opposizione redatta dall'associazione sindacale Pt_1
convenuta.
2 Il giudizio veniva istruito mediante l'assunzione di prova orale e all'udienza del 28.2.2025 veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******************
Quanto all'eccezione preliminare, va osservato che il rapporto tra la sezione lavoro e la sezione ordinaria attiene non ad una questione di competenza, trattandosi di un profilo correlato ad una mera articolazione interna al medesimo ufficio giudiziario (su cui, tra le tante, le pronunce del
5/5/2015, n. 8905, del 23/9/2009, n. 20494, del 9/8/2004, n. 15391). La controversa in esame, non rientra tra quelle attribuite al giudice del lavoro ex art. 409 c.p.c., atteso che la domanda risarcitoria attiene alle condotte poste in essere dalla convenuta per avere intrapreso la fase conciliativa omettendo qualsivoglia informare all'attore, confinando la vicenda del rapporto di lavoro a mera occasione che ha dato origine alla pretesa avanzata nel presente giudizio fondata sull'asserita responsabilità della Ugl di NZ convenuta.
L'attore nell'atto di citazione lamenta che la convenuta ha avviato di propria iniziativa e senza comunicare nulla allo stesso lavoratore il tentativo di conciliazione presso la DTL di NZ che ha causato l'intempestività del ricorso giurisdizionale di impugnazione del licenziamento, oltre a non averlo informato delle ricadute sul piano processuale della detta iniziativa.
Pacifico tra le parti, peraltro documentato, che in data 20.09.2012 sia stato trasmessa via fax la richiesta di intervento della “commissione conciliatori al fine di esperire il tentativo di conciliazione”, indirizzato alla Direzione Territoriale di NZ e (per conoscenza) ad CP_3
le contestazioni sollevate dalla convenuta devono disattendersi.
[...]
Infatti, dalla documentazione in atti (cfr. file “
”) emerge che la missiva avente ad Email_1
oggetto “impugnazione licenziamento , contro la ditta oggi”, Parte_1 CP_3
predisposta e redatta dal Segretario Provinciale della Ugl Federazione Provinciale Igiene
Ambientale di è stata trasmessa via fax in data 20.09.2012 dalla Ugl Unione CP_1
Territoriale di NZ a firma “La Segreteria UTL di NZ”.
Ciò è sufficiente per imputare la suddetta iniziativa alla parte convenuta che ha, nel caso, operato per il tramite di un organismo di cui si compone, incidendo, la diversa questione relativa all'asserita attività esorbitanti i limiti di competenza del terzo chiamato, nei rapporti interni, oggetto della domanda di garanzia, da affrontarsi in seguito alle riscontrate responsabilità.
La dichiarazione dello stesso teste di parte convenuta , il quale tra il 2015 e Testimone_1
il 2017 ha ricoperto la carica di rappresentante UGL della categoria Igiene Ambientale, peraltro, ha smentito la circostanza secondo la quale la procedura conciliativa è di esclusiva competenza della sola Federazione cui è iscritto il lavoratore.
3 In ogni caso, è assorbente il rilievo che sia stata proprio la UTL di a trasmettere la CP_1
suddetta richiesta alla DTL di NZ.
L'avvio del tentativo di conciliazione ha comportato l'abbreviazione dei termini processuali per proporre impugnazione davanti all'A.G. competente, ovvero entro 60 giorni decorrenti dal ventesimo giorno successivo alla mancata adesione del datore di lavoro alla procedura conciliativa intrapresa dal sindacato ai sensi dell'art 32 della L. 183/10, con l'effetto che la detta impugnazione è incorsa nelle decadenze previste, per come pacificamente affermato in via definitiva in sede di legittimità.
L'eccezione secondo cui l'attore fosse a conoscenza dell'avvio del tentativo di conciliazione davanti alla DTL di NZ, ovvero che lo stesso avesse conferito mandato all'associazione sindacale a tal fine, non ha trovato alcun riscontro nell'istruttoria, rendendo con ciò irrilevante la circostanza che lo stesso si fosse già all'epoca già rivolto ad un avvocato per impugnare la lettera di licenziamento. A diverse conclusioni non può addivenirsi dal fatto che il sig. abbia Pt_1
prodotto la suddetta missiva trasmessa via Fax dalla Ugl in sede di ricorso giudiziale l'11.02.2013, per come affermato dal terzo chiamato, in quanto non prova una pregressa e tempestiva conoscenza di tale evento.
Sulla base di tali emergenze istruttorie, non adeguatamente confutate da elementi di segno contrario, deve ritenersi sussistente la contestata responsabilità, imputabile alla condotta della convenuta.
Ciò detto, occorre verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dall'attore sia riconducibile alla condotta della convenuta, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, l'istante avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta censurata ed il risultato derivatone, mutuando i principi affermati in tema di responsabilità professionale (cfr., tra le altre, Cass. 16690/14).
Sul punto, deve osservarsi che la Corte di Appello di Catanzaro, sezione lavoro, in riforma della sentenza di primo grado, superando l'eccezione di tardività sollevata da privando CP_3
di effetti la richiesta di conciliazione perché comunicata con modalità normativamente non previste, ha accolto l'impugnazione del licenziamento, disponendo, tra l'altro, la reintegra del lavoratore.
Non avendo parte convenuta offerto argomentazioni da contrappore a quelli posti a motivo della decisione della Corte territoriale, deve ritenersi che nel merito il ricorso all'epoca proposto avrebbe trovato ragionevoli probabilità di pieno e definitivo accoglimento.
4 Per quanto concerne il danno emergente, quantificato dall'attore nella misura di € 43.13,86, pari alla somma restituita a titolo di indennità risarcitoria determinata dalla Corte di Appello di
Catanzaro, di TFR compensato e spese legali, deve osservarsi che la ditta CP_3
avanzava ricorso monitorio (divenuto definitivo a seguito di opposizione) per ottenere la ripetizione di quanto versato al sig. in esecuzione di un accorso transattivo a tacitazione di Pt_1
quanto dovuto dal datore di lavoro in ragione del detto gravame.
Pertanto, l'importo a titolo di danno emergente ammonta ad € 31.542,00, avendo l'attore posto a base di tale voce di danno le somme restituite, importo che include anche la voce di TFR compensato.
Nessuna altra voce di danno emergente può essere riconosciuta, non avendo l'attore quantificato quella relativa “al mancato percepimento dei contributi previdenziale e assistenziali ai ini pensionistici” .
Quanto, invece, al danno da lucro cessante, la somma da riconoscersi deve parametrarsi allo stipendio non percepito a partire da settembre 2016, epoca in cui è cessato il rapporto di lavoro
(a seguito della sentenza della Corte di Cassazione), fino a tutto il 2024, avendo l'attore dedotto negli scritti conclusivi di avere avviato “nel corrente anno” una attività nel campo della ristorazione.
Per quantificare tale somma deve individuarsi l'importo pari alla retribuzione mensile.
Sul punto, deve rilevarsi che l'attore ha prodotto solamente una busta paga di agosto 2016, nella quale peraltro sono inclusi diversi emolumenti anche a titolo di (rata) tredicesima mensilità e arretrati assegni familiari. Non potendo, pertanto riscontrare che la retribuzione mensile ammontasse ad € 1.800.00 per come dedotto, l'importo mensile deve individuarsi nella somma di € 910,65, pari alla differenza tra quello riconosciuto al netto nella detta busta paga (€
3.889,59) e i diversi emolumenti a titolo di tredicesima, quattordicesima e assegni familiari (€
2.978,94), non potendo isolare le trattenute fiscali sulle prime due voci.
Tale importo (€ 910,65) deve moltiplicarsi per 100 mesi (settembre 2016 – dicembre 2024), ottenendo la somma di € 91.065,00.
Dall'estratto conto previdenziale in atti emerge che nel periodo di interesse l'attore ha percepito contributi figurativi a titolo di Naspi e retribuzioni derivanti da diversi rapporti di lavoro a termine, ovvero part-time (totale € 54.018,6).
La somma complessiva dei diversi importi percepiti deve essere portata a detrazione di quella sopra calcolata, trattandosi di introiti che la parte non avrebbe ottenuto lavorando presso
CP_3
Il danno da lucro cessante, dunque, ammonta ad € 37.046,4 (91.065,00 – 54.018,6).
5 La somma complessiva a titolo di risarcimento del danno (emergente e lucro cessante) deve liquidarsi nella misura complessiva pari ad € 68.588,4 (31.542,00 + 37.046,4), oltre rivalutazione e interessi dalla domanda (secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un. 1712/95).
Diversamente non può riconoscersi il “danno biologico, comprensivo del morale”, derivante dal grave stato ansioso che ne sarebbe derivato, non essendoci alcun riscontro, nemmeno attraverso certificazioni mediche, di una vera e propria patologia clinicamente apprezzabile sotto il profilo medico-legale.
Infine, la domanda di manleva avanzata dalla convenuta deve rigettarsi, in ragione del rilevo assorbente che non vi è alcun riscontro di un coinvolgimento diretto del terzo chiamato. Infatti, a parte la considerazione che le vicende di mala gestio imputate al sig. , per come Pt_2
documentate, appaiono del tutto estranee a quelle oggetto del giudizio, peraltro attinenti a fatti commessi in epoca successiva agli eventi di causa, la lettera di impugnazione e il documento di trasmissione del fax non recano la firma del terzo chiamato, a nulla rilevando che il teste ha negato la paternità della stessa, circostanza che non può condurre ad una Testimone_2
diretta responsabilità, in mancanza di adeguati riscontri, di un diverso soggetto, nella specie del terzo chiamato.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, da liquidarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato;
seguono la soccombenza, altresì, nel rapporto processuale con il terzo chiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna la convenuta, al pagamento della somma di € 68.588,4, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva, in favore dell'attore;
- rigetta la domanda di garanzia;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, in favore dello Stato;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, in favore del terzo chiamato.
NZ, il 16.09.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Giovanni Provazza
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NZ, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.
Antonio Giovanni Provazza, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1975 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, (CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Pagliaro; attore
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Maurizio Piragino;
convenuto
E
, (CF ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfonso Controparte_2 C.F._2
Cassiano e Pasqualino Gallo;
terzo-chiamato
OGGETTO: responsabilità.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di avere svolto attività lavorativa subordinata alle dipendenze di Parte_1
con la qualifica di operatore ecologico inquadrato nel 3° livello B, e che il Controparte_3
suddetto rapporto di lavoro era cessato a seguito di licenziamento disciplinare senza preavviso, citava in giudizio la UGL di NZ per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per avere inviato, di propria iniziativa e in difetto di specifico mandato, in data 20.9.2012 richiesta di avvio della procedura conciliativa tramite fax alla Direzione Territoriale del Lavoro di NZ;
deduceva l'attore che, ignaro - in quanto non debitamente informato - dell'iniziativa intrapresa autonomamente dall'organizzazione sindacale, nonché delle ripercussioni di questa sul piano processuale, aveva già prima conferito mandato ai propri difensori di fiducia di impugnare il suddetto licenziamento e in data 11.2.2013 veniva
1 depositato ricorso giurisdizionale, che, tuttavia, veniva dichiarato inammissibile poiché considerato tardivo dal Tribunale di NZ in quanto non proposto nei termini di legge, ovvero entro 60 giorni decorrenti dal ventesimo giorno successivo alla mancata adesione del datore di lavoro alla procedura conciliativa intrapresa dal sindacato;
a sostegno della domanda, rappresentava, altresì, che avverso la suddetta pronuncia veniva proposto reclamo e la Corte di appello di Catanzaro riformava la sentenza impugnata, non riconoscendo valore giuridico al tentativo di conciliazione intrapreso dal convenuto sindacato e, conseguentemente annullava il licenziamento e condannava il datore di lavoro alla reintegra del lavoratore, oltre che alla corresponsione di un'indennità risarcitoria;
che, pertanto, in esecuzione della citata sentenza, provvedeva al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di € CP_3
31.542,00 a titolo di indennità risarcitoria, nonché a disporne la reintegrazione in servizio;
che, successivamente, interveniva la pronuncia della Corte di Cassazione nel frattempo adita, la quale cassava la sentenza di secondo grado e rigettava in via definitiva il ricorso;
che, pertanto, il si vedeva notificare dal datore di lavoro un decreto ingiuntivo per il recupero delle somme Pt_1
già versate quale indennità risarcitoria.
Si costituiva l'organizzazione sindacale la quale, preliminarmente sollevava il difetto CP_1
di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice del Lavoro, in considerazione del rapporto di lavoro dedotto;
ancora in via preliminare, deduceva il difetto di legittimazione passiva, dovendo ascriversi l'iniziativa di impugnare stragiudizialmente il licenziamento esclusivamente al precedente Responsabile - in carica all'epoca dei fatti e in Controparte_2
seguito rimosso - il quale aveva operato in difetto di alcun coinvolgimento o autorizzazione da parte di organi sovradimensionali;
nel merito, contestava ogni profilo di responsabilità facendo rilevare che, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, la procedura di conciliazione era stata attivata dallo stesso lavoratore tramite la Federazione Igiene – Ambientale di appartenenza;
formulava, infine, chiamata in garanzia del per le motivazioni sopra esposte. CP_2
Si costituiva in giudizio il quale rappresentava l'estraneità rispetto alla Controparte_2
vicenda, facendo, altresì, rilevare che per espressa previsione statutaria i singoli membri dell'associazione non possono rispondere del loro operato personalmente;
contestava la fondatezza della domanda in difetto di prova del pregiudizio asseritamente sofferto e della riconducibilità causale dello stesso alla negligenza del sindacato, non integrando,
l'inadempimento di per sé, il danno ed evidenziando ulteriormente come dagli atti di causa risultasse la consapevolezza del dell'opposizione redatta dall'associazione sindacale Pt_1
convenuta.
2 Il giudizio veniva istruito mediante l'assunzione di prova orale e all'udienza del 28.2.2025 veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******************
Quanto all'eccezione preliminare, va osservato che il rapporto tra la sezione lavoro e la sezione ordinaria attiene non ad una questione di competenza, trattandosi di un profilo correlato ad una mera articolazione interna al medesimo ufficio giudiziario (su cui, tra le tante, le pronunce del
5/5/2015, n. 8905, del 23/9/2009, n. 20494, del 9/8/2004, n. 15391). La controversa in esame, non rientra tra quelle attribuite al giudice del lavoro ex art. 409 c.p.c., atteso che la domanda risarcitoria attiene alle condotte poste in essere dalla convenuta per avere intrapreso la fase conciliativa omettendo qualsivoglia informare all'attore, confinando la vicenda del rapporto di lavoro a mera occasione che ha dato origine alla pretesa avanzata nel presente giudizio fondata sull'asserita responsabilità della Ugl di NZ convenuta.
L'attore nell'atto di citazione lamenta che la convenuta ha avviato di propria iniziativa e senza comunicare nulla allo stesso lavoratore il tentativo di conciliazione presso la DTL di NZ che ha causato l'intempestività del ricorso giurisdizionale di impugnazione del licenziamento, oltre a non averlo informato delle ricadute sul piano processuale della detta iniziativa.
Pacifico tra le parti, peraltro documentato, che in data 20.09.2012 sia stato trasmessa via fax la richiesta di intervento della “commissione conciliatori al fine di esperire il tentativo di conciliazione”, indirizzato alla Direzione Territoriale di NZ e (per conoscenza) ad CP_3
le contestazioni sollevate dalla convenuta devono disattendersi.
[...]
Infatti, dalla documentazione in atti (cfr. file “
”) emerge che la missiva avente ad Email_1
oggetto “impugnazione licenziamento , contro la ditta oggi”, Parte_1 CP_3
predisposta e redatta dal Segretario Provinciale della Ugl Federazione Provinciale Igiene
Ambientale di è stata trasmessa via fax in data 20.09.2012 dalla Ugl Unione CP_1
Territoriale di NZ a firma “La Segreteria UTL di NZ”.
Ciò è sufficiente per imputare la suddetta iniziativa alla parte convenuta che ha, nel caso, operato per il tramite di un organismo di cui si compone, incidendo, la diversa questione relativa all'asserita attività esorbitanti i limiti di competenza del terzo chiamato, nei rapporti interni, oggetto della domanda di garanzia, da affrontarsi in seguito alle riscontrate responsabilità.
La dichiarazione dello stesso teste di parte convenuta , il quale tra il 2015 e Testimone_1
il 2017 ha ricoperto la carica di rappresentante UGL della categoria Igiene Ambientale, peraltro, ha smentito la circostanza secondo la quale la procedura conciliativa è di esclusiva competenza della sola Federazione cui è iscritto il lavoratore.
3 In ogni caso, è assorbente il rilievo che sia stata proprio la UTL di a trasmettere la CP_1
suddetta richiesta alla DTL di NZ.
L'avvio del tentativo di conciliazione ha comportato l'abbreviazione dei termini processuali per proporre impugnazione davanti all'A.G. competente, ovvero entro 60 giorni decorrenti dal ventesimo giorno successivo alla mancata adesione del datore di lavoro alla procedura conciliativa intrapresa dal sindacato ai sensi dell'art 32 della L. 183/10, con l'effetto che la detta impugnazione è incorsa nelle decadenze previste, per come pacificamente affermato in via definitiva in sede di legittimità.
L'eccezione secondo cui l'attore fosse a conoscenza dell'avvio del tentativo di conciliazione davanti alla DTL di NZ, ovvero che lo stesso avesse conferito mandato all'associazione sindacale a tal fine, non ha trovato alcun riscontro nell'istruttoria, rendendo con ciò irrilevante la circostanza che lo stesso si fosse già all'epoca già rivolto ad un avvocato per impugnare la lettera di licenziamento. A diverse conclusioni non può addivenirsi dal fatto che il sig. abbia Pt_1
prodotto la suddetta missiva trasmessa via Fax dalla Ugl in sede di ricorso giudiziale l'11.02.2013, per come affermato dal terzo chiamato, in quanto non prova una pregressa e tempestiva conoscenza di tale evento.
Sulla base di tali emergenze istruttorie, non adeguatamente confutate da elementi di segno contrario, deve ritenersi sussistente la contestata responsabilità, imputabile alla condotta della convenuta.
Ciò detto, occorre verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dall'attore sia riconducibile alla condotta della convenuta, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, l'istante avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta censurata ed il risultato derivatone, mutuando i principi affermati in tema di responsabilità professionale (cfr., tra le altre, Cass. 16690/14).
Sul punto, deve osservarsi che la Corte di Appello di Catanzaro, sezione lavoro, in riforma della sentenza di primo grado, superando l'eccezione di tardività sollevata da privando CP_3
di effetti la richiesta di conciliazione perché comunicata con modalità normativamente non previste, ha accolto l'impugnazione del licenziamento, disponendo, tra l'altro, la reintegra del lavoratore.
Non avendo parte convenuta offerto argomentazioni da contrappore a quelli posti a motivo della decisione della Corte territoriale, deve ritenersi che nel merito il ricorso all'epoca proposto avrebbe trovato ragionevoli probabilità di pieno e definitivo accoglimento.
4 Per quanto concerne il danno emergente, quantificato dall'attore nella misura di € 43.13,86, pari alla somma restituita a titolo di indennità risarcitoria determinata dalla Corte di Appello di
Catanzaro, di TFR compensato e spese legali, deve osservarsi che la ditta CP_3
avanzava ricorso monitorio (divenuto definitivo a seguito di opposizione) per ottenere la ripetizione di quanto versato al sig. in esecuzione di un accorso transattivo a tacitazione di Pt_1
quanto dovuto dal datore di lavoro in ragione del detto gravame.
Pertanto, l'importo a titolo di danno emergente ammonta ad € 31.542,00, avendo l'attore posto a base di tale voce di danno le somme restituite, importo che include anche la voce di TFR compensato.
Nessuna altra voce di danno emergente può essere riconosciuta, non avendo l'attore quantificato quella relativa “al mancato percepimento dei contributi previdenziale e assistenziali ai ini pensionistici” .
Quanto, invece, al danno da lucro cessante, la somma da riconoscersi deve parametrarsi allo stipendio non percepito a partire da settembre 2016, epoca in cui è cessato il rapporto di lavoro
(a seguito della sentenza della Corte di Cassazione), fino a tutto il 2024, avendo l'attore dedotto negli scritti conclusivi di avere avviato “nel corrente anno” una attività nel campo della ristorazione.
Per quantificare tale somma deve individuarsi l'importo pari alla retribuzione mensile.
Sul punto, deve rilevarsi che l'attore ha prodotto solamente una busta paga di agosto 2016, nella quale peraltro sono inclusi diversi emolumenti anche a titolo di (rata) tredicesima mensilità e arretrati assegni familiari. Non potendo, pertanto riscontrare che la retribuzione mensile ammontasse ad € 1.800.00 per come dedotto, l'importo mensile deve individuarsi nella somma di € 910,65, pari alla differenza tra quello riconosciuto al netto nella detta busta paga (€
3.889,59) e i diversi emolumenti a titolo di tredicesima, quattordicesima e assegni familiari (€
2.978,94), non potendo isolare le trattenute fiscali sulle prime due voci.
Tale importo (€ 910,65) deve moltiplicarsi per 100 mesi (settembre 2016 – dicembre 2024), ottenendo la somma di € 91.065,00.
Dall'estratto conto previdenziale in atti emerge che nel periodo di interesse l'attore ha percepito contributi figurativi a titolo di Naspi e retribuzioni derivanti da diversi rapporti di lavoro a termine, ovvero part-time (totale € 54.018,6).
La somma complessiva dei diversi importi percepiti deve essere portata a detrazione di quella sopra calcolata, trattandosi di introiti che la parte non avrebbe ottenuto lavorando presso
CP_3
Il danno da lucro cessante, dunque, ammonta ad € 37.046,4 (91.065,00 – 54.018,6).
5 La somma complessiva a titolo di risarcimento del danno (emergente e lucro cessante) deve liquidarsi nella misura complessiva pari ad € 68.588,4 (31.542,00 + 37.046,4), oltre rivalutazione e interessi dalla domanda (secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un. 1712/95).
Diversamente non può riconoscersi il “danno biologico, comprensivo del morale”, derivante dal grave stato ansioso che ne sarebbe derivato, non essendoci alcun riscontro, nemmeno attraverso certificazioni mediche, di una vera e propria patologia clinicamente apprezzabile sotto il profilo medico-legale.
Infine, la domanda di manleva avanzata dalla convenuta deve rigettarsi, in ragione del rilevo assorbente che non vi è alcun riscontro di un coinvolgimento diretto del terzo chiamato. Infatti, a parte la considerazione che le vicende di mala gestio imputate al sig. , per come Pt_2
documentate, appaiono del tutto estranee a quelle oggetto del giudizio, peraltro attinenti a fatti commessi in epoca successiva agli eventi di causa, la lettera di impugnazione e il documento di trasmissione del fax non recano la firma del terzo chiamato, a nulla rilevando che il teste ha negato la paternità della stessa, circostanza che non può condurre ad una Testimone_2
diretta responsabilità, in mancanza di adeguati riscontri, di un diverso soggetto, nella specie del terzo chiamato.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, da liquidarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato;
seguono la soccombenza, altresì, nel rapporto processuale con il terzo chiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna la convenuta, al pagamento della somma di € 68.588,4, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva, in favore dell'attore;
- rigetta la domanda di garanzia;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, in favore dello Stato;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, in favore del terzo chiamato.
NZ, il 16.09.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Giovanni Provazza
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