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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°764 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello DA rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Truglio elettivamente Parte_1 alermo, Piazza San Francesco di Paola n.47, presso lo studio dell'Avv.to Ugo Pecoraro appellante contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato presso i cui Uffici in Palermo via Mariano Stabile n.182 è elettivamente domiciliato appellato
contro
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia A.T. di Trapani appellato/contumace all'udienza del 30 gennaio 2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti. FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.22/2024 il Tribunale G.L. di Marsala, decidendo sul ricorso proposto da (e altri tre ricorrenti) ha rigettato la domanda della predetta Parte_1 volta all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n.107/2015 relativamente alle annualità scolastiche 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022; Ritenuta sussistente la prescrizione per l'anno scolastico 2017/2018 (“atteso che il ricorso è stato notificato quando la prescrizione, con riferimento a tale annualità, era già maturata”), il Tribunale - pur consapevole delle autorevoli posizioni espresse sull'applicazione dell'istituto denominato “carta docente” introdotto dall'art. 1 comma 121° della Legge n. 107/2015 e di come quest'ultima , programmaticamente riservata ai soli docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, sia stata assoggettata ad una interpretazione conformatrice al dettato della clausola n.4 par.1 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE in ragione della quale Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” sicchè la normativa interna, passibile di connotazione discriminatoria, doveva assoggettarsi ad una rivisitazione interpretativa favorevole alla estensione del beneficio anche ai docenti titolari di incarichi a termine - ha dato atto dell'intervento nomofilattico da ultimo operato dalla Suprema Corte con la
Pag.1 sentenza n.29661/2023 e di come, in base alla suddetta interpretazione, il bonus in parola non poteva essere erogato in forma specifica ai docenti che fossero nel frattempo fuoriusciti dal sistema scolastico. Dal momento che non aveva allegato di essere attualmente in Parte_1 servizio presso il o di essere quanto meno iscritta nelle Controparte_2 graduatorie, dovendosi ritenere che la stessa fosse cessata dal servizio, la carta docenti non poteva esserle riconosciuta. Né poteva darsi corso ad un alternativo rimedio di carattere risarcitorio, stante la mancanza di alcuna domanda al riguardo. La sentenza di primo grado è stata appellata dalla la quale si duole della Pt_1 violazione e della falsa applicazione del principio di diri unciato dalla Corte di cassazione rispetto alla permanenza della docente all'interno del sistema scolastico. Sostiene che per i docenti precari la fuoriuscita dal sistema scolastico deve individuarsi nella cancellazione dalle graduatorie per le supplenze;
che, al contrario, l'attribuzione di un incarico di supplenza successivo all'a.s. in cui si è maturato il diritto alla carta docente, conferma la permanenza nel sistema scolastico. Deduce, inoltre, che alla data della sentenza di primo grado ella non era uscita dal circuito scolastico e che ciò risultava documentato dall'estratto matricolare allegato dallo stesso in quanto destinataria di un incarico di supplenza anche per l'a.s. CP_1
2022/2023 e fino al 30.6.2023. Soggiunge che parte appellata non aveva sollevato alcuna eccezione di cancellazione dalle graduatorie bensì la non attualità del servizio per l'esaurirsi del termine apposto all'ultimo contratto lavorativo. In ogni caso, produce oggi in appello il documento attestante il conferimento di un incarico di supplenza anche per l'a.s. 2023/2024 (fino al 30.6.2024 presso l'I.C. G. Boscarino-A. Castiglione” di Mazara del Vallo) a dimostrazione della sussistenza del requisito in parola e ne chiede l'ammissione ad onta della prospettabile preclusione processuale trattandosi di elemento rilevante e indispensabile ai fini della decisione della controversia ed, in quanto tale, rientrante nella disponibilità del giudice in adempimento del dovere di ricerca della verità materiale. Con un secondo, subordinato, motivo lamenta l'omessa pronuncia in odine alla domanda risarcitoria a suo dire pure alternativamente articolata in ricorso. Il si è costituito opponendosi all'ammissione Controparte_1 della documentazione richiesta e ne deduce comunque l'inefficacia a sopperire alla carenza allegatoria della circostanza siccome stigmatizzata dalla sentenza impugnata. Chiede in ogni caso negarsi ingresso alla domanda risarcitoria subordinata poichè mai proposta in seno al ricorso introduttivo. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia A.T. di Trapani, sebbene regolarmente citato, è rimasto contumace. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è fondato. La problematica riguardante l'applicazione dell'istituto della carta docenti ed i risvolti discriminatori riconducibili alla fonte normativa nella sua formulazione originaria (art. 1 comma 121° Legge 107/2015) ha conosciuto nel tempo l'intervento conformativo di plurime istanze giurisprudenziali (Consiglio di Stato n. 1842/2022 e CGEU del 18/5/2022) che hanno censurato, in quanto discriminatoria, l'esclusione del beneficio ai docenti titolari di incarichi a termine.
Pag.2 In tale solco si è posta da ultimo la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 29661/2023 la quale ha sciolto i molteplici nodi interpretativi innescati dall'applicazione dell'istituto della c.d. “carta docenti”. Premessa l'immanenza alla funzione scolastica dell'esigenza di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale della classe docente necessari a garantire l'erogazione del servizio scolastico, senza distinzione tra docenti di ruolo e non, e che in attuazione di tale obiettivo la Lege n.107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_3 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile», ciò premesso la Suprema Corte ha ritenuto che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostavano ad una normativa nazionale che riservasse quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. Ha, quindi, affermato che:
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al pu quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva
Pag.3 anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio
o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Trasfusi i principi sopra enunciati nella odierna controversia, la problematica devoluta all'esame di questa Corte è, anzitutto, di natura processuale. Essa ha riguardo alla ritualità della deduzione circa l'attuale appartenenza della docente al sistema scolastico formulata per la prima volta in grado di appello, investendo essa l'ambito dei poteri di cognizione e di sindacato del giudice in ordine all'osservanza degli oneri di allegazione e di prova che nel rito del lavoro vincolano le parti al rispetto di una rigorosa tempistica diretta a precludere l'allegazione di fatti e la prova di circostanze non introdotte nel rispetto dei termini assegnati per la costituzione in giudizio (artt. 414 e 416 c.p.c.). Il rigore di tale sistema - soltanto mitigato dal complanare principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., il quale autorizza il giudice a ritenere provati i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita - sottopone in particolare l'attore ad uno specifico onere deduttivo degli elementi costitutivi della domanda conseguendo effetti decadenziali della domanda rispetto a profili non tempestivamente dedotti. Fanno eccezione a tale regola i fatti la cui rilevanza nel giudizio sia sorta a causa delle difese della controparte ovvero dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al deposito del ricorso. E' stato infatti condivisibilmente affermato che nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, cod.proc.civ., che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 - e 437, secondo comma, cod.proc.civ, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Cass. SS.UU. n. 8202 del 20/04/2005). Alla stregua di tale autorevole indicazione deve allora ritenersi che, rispetto alla rilevanza della circostanza – enucleata dalla Suprema Corte con la pronuncia sopra riportata - costituita dall'attualità dell'inserimento del docente nel circuito scolastico, la deduzione e la prova di tale fatto nel presente grado di appello risponda ad una esigenza assertiva e dimostrativa imprevedibile al momento della instaurazione del giudizio e sia tale da legittimare, in quanto decisiva, l'ammissione in extremiis della fonte documentale diretta a comprovarla.
Pag.4 Una volta dato ingresso al documento che dimostra chiaramente la permanenza dell'appellante nel sistema scolastico anche per l'anno scolastico 2023/2024 (essendovi, per altro, prova in atti del conferimento di ulteriore incarico di supplenza per il corrente anno scolastico 2024/2025 – cfr. doc. fascicolo di parte appellante), in assenza di altre ragioni di opposizione, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'azione diretta all'adempimento in forma specifica dell'obbligo formativo costituito dall'assegnazione della carta docente (del valore di euro 500,00 per ciascun anno) per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 (con esclusione dell'a.s. 2017/2018 rispetto al quale il primo Giudice ha ritenuto sussistente la prescrizione con capo autonomo che non è stato fatto oggetto di impugnazione). Consegue, la parziale riforma della sentenza di primo grado con le statuizioni di cui in parte dispositiva.
3) residua il regolamento delle spese. Trattandosi di questione interpretativa rispetto alla quale l'arresto nomofilattico della Suprema Corte – rilevante sulle questioni trattate – è pervenuto soltanto successivamente alla instaurazione del giudizio di primo grado, si ritiene conforme a giustizia l'integrale compensazione tra le parti delle spese di questo grado.
P.QM.
definitivamente pronunziando, nella contumacia dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia A.T. di Trapani che dichiara, in parziale riforma della sentenza n.22/2024 del Tribunale G.L. di Marsala, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione della Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n.107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022;
- per l'effetto condanna il a mettere a disposizione Controparte_1 di la detta ssivo di €1.500,00 per le Parte_1 finalità di cui all'art. 1, comma 121, della legge n.107/2015.
- Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
- Compensa tra le parti le spese di questo grado.
Palermo 30 gennaio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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