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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/08/2025, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati: dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 15 luglio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1486 del Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Policari, APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Caponera, Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 2863/2022 del 29.3.2022 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 19.5.2020, ha chiesto al Tribunale di Controparte_1
Roma di accertare che ella avesse svolto senza soluzione di continuità, dal febbraio 2010 sino alla domanda giudiziale, alle dipendenze della mansioni di Operatrice Controparte_2 socio-sanitaria (O.S.S.) riconducibili all'area C, posizione economica C2 del CCNL di settore, superiori a quelle di inquadramento contrattuale (C1) e, per l'effetto, accertare il suo diritto al superiore inquadramento a decorrere dal mese di febbraio 2010 nonché alle conseguenti differenze retributive, con condanna della società al pagamento in suo favore della complessiva somma di €
6.884,85, con vittoria di spese da distrarsi.
A sostegno della domanda, ha dedotto: di lavorare per la società sin dal 2000 senza soluzione di continuità, inizialmente in forza di contratti di collaborazione e dal 1.1.2005 in virtù di contratto a 1 tempo indeterminato part-time, con inquadramento nell'allora 4° livello (poi dal 2008, nel livello C1) del CCNL Cooperative sociali, e con mansioni di assistente domiciliare;
di essere stata adibita dal
9.1.2008 sino alla domanda giudiziale alla Casa Famiglia “Il sogno di Francesca”, convenzionata con il Comune di Roma, dove ha svolto effettivamente mansioni di assistente domiciliare fino al
31.1.2010; di aver tuttavia conseguito nel gennaio 2010, su espressa richiesta della resistente, il titolo di O.S.S. e di aver svolto, sin dal successivo mese febbraio, mansioni di O.S.S. riconducibili al livello
C2 del CCNL, come meglio specificate in ricorso.
La si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare dichiararsi Controparte_2
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, stante il regime di tutela reale applicabile al rapporto e, nel merito, respingersi la domanda perché infondata, essendo stata la lavoratrice correttamente inquadrata nel livello C1.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, istruita la causa mediante assunzione di prove orali, ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando che “la ricorrente svolge di fatto mansioni di operatore socio sanitario livello C2 del CCNL di categoria” e, accertata l'intervenuta parziale prescrizione dei crediti, ha condannato la parte resistente al pagamento delle differenze retributive dal 25.5.2015, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società, lamentando che il giudice di prime cure avesse erroneamente riconosciuto in favore della lavoratrice l'inquadramento nel superiore livello
C2, senza aver verificato l'effettiva ricorrenza di tutti i presupposti di cui alla relativa declaratoria contrattuale, con riguardo non solo alle mansioni effettivamente espletate, ma anche alle caratteristiche della struttura – socio-assistenziale e non socio-sanitaria – presso la quale la CP_1 era impiegata.
Ha resistito la lavoratrice, deducendo l'inammissibilità di ogni nuova deduzione, essendosi controparte limitata a contestare in primo grado lo svolgimento di fatto delle mansioni di OSS da parte della lavoratrice;
ha reiterato in ogni caso le proprie difese in ordine alle mansioni svolte e chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, è stata definita all'udienza del 15.7.2025 mediante lettura in aula del dispositivo.
2. Ebbene, con l'unico motivo di impugnazione parte appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe errato nel riconoscere in favore della lavoratrice il superiore inquadramento giacché la stessa, oltre a non svolgere le mansioni proprie dell'O.S.S., avrebbe svolto la sua attività lavorativa in una struttura, la casa famiglia “Il sogno di Francesca”, priva delle necessaria e dirimente natura di struttura socio-sanitaria.
Sul punto, parte appellata eccepisce in sostanza la tardività della deduzione, giacché in primo grado controparte si sarebbe limitata esclusivamente a contestare lo svolgimento ad opera della
2 delle mansioni di O.S.S., senza contestare alcunché in merito alla natura della struttura cui CP_1 ella era adibita.
2.1. Ebbene, in proposito, il Collegio non può non rilevare che, per giurisprudenza costante, il riconoscimento di mansioni superiori necessita del cd. giudizio trifasico, il quale – a sua volta – non può prescindere da un raffronto tra le declaratorie contrattuali.
Ciò posto, risulta imprescindibile richiamare le declaratorie C1 e C2 in questione.
Secondo quanto dedotto dalla stessa nel proprio ricorso ex art. 414 c.p.c. (v. pag. 17) CP_1
– e comunque risultante dal CCNL prodotto in atti (doc. 20 del fascicolo di primo grado) –:
“appartengono all'area C, posizione economica C1: - “operaia/o specializzata/o, cuoca/o, autista con patente D/K, autista soccorritrice/ore, autista accompagnatrice/ore, impiegata/o d'ordine, animatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio- assistenziale, addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, operatrice/ore tecnico dell'assistenza, istruttrice/ore di attività manuali ed espressive, istruttrice/ore di nuoto, guida;
… appartengono all'area C, posizione economica C2: “operatore socio-sanitario effettivamente operante in servizi e strutture socio-sanitarie”.
Nel prosieguo del ricorso, la stessa lavoratrice si è limitata tuttavia a dedurre che “La riconducibilità delle prestazioni, assolte a decorrere dal mese di febbraio 2010, a quelle descritte all'area C, posizione economica C2, della fonte collettiva, di diritto comune, per il settore cooperative sociali, appare fondata, in virtù di due distinti ordini di motivi. In primo luogo, in quanto,
l'attuale parte ricorrente, come descritto nella parte narrativa del presente atto, è in possesso, a decorrere dal 23 gennaio 2010, dell'attestato di operatrice socio sanitaria. In secondo luogo, in quanto l'attuale ricorrente, in aderenza a quanto previsto nell'accordo stato-regioni del 22 febbraio
2001, ha svolto e svolge attività di assistenza diretta e interventi di natura igienico sanitario, fornendo, altresì, supporto gestionale e organizzativo”.
Nulla ha dedotto in merito alla natura della struttura cui essa lavoratrice era adibita.
2.2. Sennonché, come risulta evidente da un attento raffronto tra le due declaratorie contrattuali, elementi imprescindibili per l'inquadramento nel livello C2 sono non soltanto la qualifica di operatore socio-sanitario e lo svolgimento delle relative mansioni, ma altresì lo svolgimento
“effettivo” delle stesse “in servizi e strutture socio-sanitarie”, laddove invece il livello C1 prescinde totalmente dalla tipologia di servizio o struttura presso il quale le relative mansioni sono espletate.
Segno evidente, questo, che l'elemento in esame è considerato dirimente ai fini dell'inquadramento nel livello C2.
2.3. Ciò posto, rileva il Collegio, da un lato, che la società datoriale, pur non avendo incentrato sul punto le proprie difese nel giudizio di primo grado (non avendo, del resto, la stessa lavoratrice ricorrente dedotto specificamente alcunché in proposito nel proprio ricorso ex art. 414 c.p.c.), ha
3 tuttavia chiarito nella propria memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. di aver stipulato con CP_3 apposite convenzioni “per la gestione delle strutture residenziali socio assistenziali per cittadini adulti con disabilità, afferenti al “progetto residenzialità” (v. pag. 4 della memoria), convenzioni che ha prodotto quali doc. nn. 3 e 4 allegati al proprio fascicolo. Ha inoltre precisato che “Il sogno di
Francesca” è una struttura residenziale che si occupa “di soggetti con ritardo mentale medio-grave
… per rispondere alle esigenze delle famiglie per il “Dopo di noi”, indicando puntualmente le attività svolte che, alla stregua della descrizione resa (v. pagg. 5 e 6 della memoria), non risultano certamente quelle proprie di una struttura socio-sanitaria.
Dall'altro, rileva il Collegio che, a fronte delle deduzioni e delle declaratorie contrattuali come sopra richiamate, il Tribunale – nell'ambito del giudizio trifasico ad esso demandato – non avrebbe dovuto prescindere da una verifica circa la ricorrenza in concreto di tutti gli elementi necessari a soddisfare i presupposti per l'inquadramento superiore, ivi incluso l'elemento dell'“effettivo” svolgimento delle mansioni “in servizi e strutture socio-sanitarie”, stante l'inquadramento nel livello
C2 invocato, non essendo a tal fine sufficiente il riscontro di una mera “relazione del lavoratore con
i servizi e le strutture socio sanitarie”, come ritenuto dalla sentenza impugnata (v. pag. 7).
La questione, pertanto, non può ritenersi in questa sede d'appello inammissibile, essendo non solo emersa dalle deduzioni e produzioni delle parti in primo grado, ma dovendo costituire oggetto del controllo giudiziale da operarsi compiutamente dal Tribunale.
Essa va dunque esaminata nel merito.
2.4. Ebbene, ritiene il Collegio che, nel merito, la doglianza in proposito articolata dall'appellante sia fondata.
Invero, dalle convenzioni prodotte in atti, si evince chiaramente che: la casa famiglia “Il sogno di Francesca” cui la ricorrente è stata pacificamente addetta nel periodo controverso, è una struttura residenziale socio-assistenziale (v. titolo delle convenzioni prodotte quali doc. nn. 3 e 4 di parte resistente e doc. 9 di parte ricorrente) che si caratterizza “per essere di tipo “civile abitazione” (v. artt. 2 o 3 delle stesse convenzioni) e per “ospitare adulti con disabilità … che non necessitano di assistenza sanitaria di tipo continuativo” (v. premessa delle convenzioni); che, “La Casa Famiglia, attraverso il Progetto Personalizzato, calibrato sulle esigenze dell'ospite, offre una ospitalità stabile
e … favorisce la continuità delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dai competenti servizi sanitari” (v. artt. 2 o 3) e che, nell'ambito del “progetto personalizzato” elaborato per ogni singolo ospite, “Per quanto attiene alle comuni esigenze di tipo sanitario ci si avvale dei presidi territoriali del Servizio Sanitario Nazionale” (v. artt. 2 o 3).
Risulta evidente da tali previsioni che la struttura non è di tipo socio-sanitario e che le prestazioni socio-sanitarie e sanitarie, anche “comuni”, sono “erogate dai competenti servizi sanitari”
4 ovverosia dai “presidi territoriali del Servizio sanitario Nazionale”, limitandosi la casa famiglia de qua a “favorirne la continuità”.
Né può rilevare in senso contrario che le stesse convenzioni richiedano che, presso tale struttura, sia assicurata la presenza anche di un certo numero di operatori socio-sanitari, giacché è chiaramente precisato che tale presenza è necessaria “stante la complessa organizzazione a più livelli degli interventi – di tipo sociale, educativo e relazionale”, e giacché, in ogni caso, tale presenza e finanche l'erogazione della relativa attività da parte di alcuni O.S.S. non può valere di per sé a rendere la casa famiglia una struttura di tipo socio-sanitario.
Del resto, neppure nel presente grado di giudizio la lavoratrice deduce che “Il sogno di
Francesca” sarebbe una struttura socio-sanitaria, ma si limita invece a sostenere piuttosto che essa espleti anche attività socio-sanitaria per il tramite degli operatori socio-sanitari presenti, circostanza che tuttavia – si ribadisce – non appare dirimente, perché inidonea a soddisfare il presupposto di cui alla declaratoria contrattuale del livello C2, che richiede espressamente che le mansioni siano
“effettivamente” svolte “in servizi e strutture socio-sanitarie”.
2.5. Né, infine, parte appellata risulta aver prodotto agli atti l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, di cui invoca la rilevanza nel caso di specie, senza tuttavia specificarne l'ambito di applicabilità ratione temporis.
In ogni caso, per quanto riportato nella memoria di costituzione in appello, tale Accordo si limiterebbe a descrivere le attività dell' precisando inoltre che tale operatore “svolge la sua Pt_2 attività sia nel settore sociale che in quello sanitario …”, previsione che, da un lato, sottolinea come un O.S.S. possa legittimamente essere adibito ad espletare le sue mansioni anche in strutture di tipo non socio-sanitario (come infatti previsto dalle convenzioni stipulate dall'odierna appellante con
, e, dall'altro, evidenzia a fortiori che, con la declaratoria di cui al CCNL in questione, CP_3 le parti sociali hanno inteso effettuare una scelta univocamente diretta a circoscrivere l'inquadramento nel livello C2 ai soli O.S.S. che espletino “effettivamente” le loro mansioni “in servizi e strutture socio-sanitarie”.
2.6. Da quanto sin qui osservato, discende che, mancando uno dei presupposti espressamente richiesti dalla declaratoria contrattuale invocata per l'inquadramento nel livello C2, la domanda dell'allora ricorrente andava respinta, pur a fronte del possesso da parte della lavoratrice della necessaria qualifica nonché del ritenuto espletamento di fatto di mansioni di tipo anche socio- sanitario.
La sentenza impugnata va pertanto integralmente riformata.
3. Le spese di lite del doppio grado, tuttavia, possono essere compensate, considerato che l'inquadramento superiore invocato viene escluso in ragione della mera natura della struttura cui la lavoratrice è stata adibita nel periodo oggetto di causa.
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P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. respinge le domande spiegate in primo grado da;
Controparte_1
2. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Roma, lì 15.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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