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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 1680/2024, pendente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Damaso Pattumelli e dall'Avv. Daniele Di Bella
ricorrente e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 CP_2 della Lazio, rappresentato e difeso dall' Avv. Roberto De Controparte_3
Martino
resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente – altre CP_1 ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato il sig. – premesso Parte_1 di lavorare dal 28.06.2011 presso l'azienda Villa Alba s.r.l. di Roma, società avente ad oggetto la gestione di istituti per cure fisiokinesiterapiche e di case di cura per disabili con mansioni di “operatore socio sanitario” – in data 20.3.2023 denunciava all' l'insorgere di una “spondilodiscopatia del tratto lombare e delle ernie CP_1 discali lombari” di origine professionale.
Con provvedimento del 8.07.2023 l riconosceva a carico del ricorrente la CP_1 seguente tecnopatia: “discopatia lombare a moderato impegno funzionale con iniziali segni di radicolopatia” a cui conseguiva una menomazione dell'integrità psicofisica del 8%; ritenuta tale valutazione riduttiva ed esperito infruttuosamente il ricorso amministrativo, l'istante adiva nei termini di legge il Tribunale del Lavoro di Tivoli chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE E DICHIARARE che, a causa e per l'effetto dell'attività di lavoro svolta, Pt_1
ha contratto le malattie professionali denunciate e, pertanto, che il grado
[...] di menomazione dell'integrità psicofisica, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 38 del
2000, è pari al 20%, ovvero la misura maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, ma comunque non inferiore al 16%, a decorrere dal 20-03-2023, ovvero dalla data che sarà accertata in corso di causa e, per l'effetto, CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente la suddetta rendita e a pagare i CP_1 relativi ratei maturati e maturandi, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo effettivo;
B) IN VIA SUBORDINATA: ACCERTARE E
DICHIARARE che, a causa e per l'effetto dell'attività di lavoro svolta, Pt_1
ha contratto le malattie professionali denunciate e, pertanto, che il grado
[...] di menomazione dell'integrità psicofisica, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 38 del
2000, è pari al 15%, ovvero la misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, ma comunque non inferiore al 9% a decorrere dal 20-03-2023, ovvero dalla diversa data considerata equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente il relativo indennizzo, oltre agli CP_1 interessi legali e alla rivalutazione monetaria, a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo effettivo.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A”.
Si costituiva l' , ribadendo la correttezza della propria valutazione e chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso.
Il Giudice reputava opportuno avvalersi di un consulente medico legale, nominando all'uopo il Dott. . Persona_1
Sulle conclusioni di cui agli atti la causa veniva così decisa previo deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, giova rilevare che in materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). Ai sensi dell'art. 3 l'assicurazione e' altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. Per le malattie professionali, in quanto nel titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
Pertanto, ove la malattia professionale non sia tabellata, occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di infortuni, le quali prevedono quali prestazioni dell'assicurazione una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66).
Per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, non è contestato che il ricorrente sia incorso in una malattia professionale, giacchè la stessa è stata indennizzata dall' , seppure in CP_1 maniera ritenuta non satisfattoria;
è utile, pertanto, riportarsi alle considerazioni svolte dal Dott. , a cui è stato conferito il compito di accertare se in Per_1 conseguenza dei citati infortuni il sig. abbia riportato una menomazione Pt_1 dell'integrità psico-fisica complessiva superiore rispetto a quella riconosciuta dall' . CP_1
Orbene, il consulente - dopo attenta disamina della documentazione agli atti ed espletata la visita medico legale - ha ritenuto il periziando affetto dalla seguente tecnopatia: “Note di spondiloartrosi con discopatie protrusive a livello lombare, a lieve impegno funzionale e con segni clinici di radicolopatia”, a cui è conseguita una menomazione dell'integrità psicofisica valutabile in misura del 12%.
Ed invero, dall'esame obiettivo effettuato il rachide risultava “..apparentemente in asse, non contratto né dolente alla presso-percussione digitale esercitata in corrispondenza delle apofisi spinose a livello dei diversi tratti;
movimenti di flessione antero-posteriore, laterale e di inclinazione nei due lati del capo e del tronco ridotti di circa 1/3. Laseguè riferito positivo bilateralmente a 110°”.
Dunque, ritenendo di non doversi discostare da tale valutazione, condivisibile poiché esente da vizi logici, può essere riconosciuto a favore del ricorrente un danno biologico del 12% per la malattia professionale per cui è causa, con conseguente condanna dell' al pagamento dell'indennizzo secondo le previsioni di legge di CP_1 cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, detratto quanto già versato per la minore percentuale precedentemente riconosciuta, oltre agli interessi legali dalla maturazione e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che parte ricorrente ha subito a causa della malattia professionale denunciata il 20.3.2023 un danno biologico nella misura del 12% e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere l'indennizzo secondo le previsioni CP_1 di legge di cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, detratto quanto già versato, oltre agli interessi legali dalla maturazione e fino al saldo;
- condanna l al pagamento dei compensi di avvocato che liquida in € CP_1 2.697,00 oltre c.u. se dovuto, spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 19.2.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 1680/2024, pendente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Damaso Pattumelli e dall'Avv. Daniele Di Bella
ricorrente e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 CP_2 della Lazio, rappresentato e difeso dall' Avv. Roberto De Controparte_3
Martino
resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente – altre CP_1 ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato il sig. – premesso Parte_1 di lavorare dal 28.06.2011 presso l'azienda Villa Alba s.r.l. di Roma, società avente ad oggetto la gestione di istituti per cure fisiokinesiterapiche e di case di cura per disabili con mansioni di “operatore socio sanitario” – in data 20.3.2023 denunciava all' l'insorgere di una “spondilodiscopatia del tratto lombare e delle ernie CP_1 discali lombari” di origine professionale.
Con provvedimento del 8.07.2023 l riconosceva a carico del ricorrente la CP_1 seguente tecnopatia: “discopatia lombare a moderato impegno funzionale con iniziali segni di radicolopatia” a cui conseguiva una menomazione dell'integrità psicofisica del 8%; ritenuta tale valutazione riduttiva ed esperito infruttuosamente il ricorso amministrativo, l'istante adiva nei termini di legge il Tribunale del Lavoro di Tivoli chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE E DICHIARARE che, a causa e per l'effetto dell'attività di lavoro svolta, Pt_1
ha contratto le malattie professionali denunciate e, pertanto, che il grado
[...] di menomazione dell'integrità psicofisica, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 38 del
2000, è pari al 20%, ovvero la misura maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, ma comunque non inferiore al 16%, a decorrere dal 20-03-2023, ovvero dalla data che sarà accertata in corso di causa e, per l'effetto, CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente la suddetta rendita e a pagare i CP_1 relativi ratei maturati e maturandi, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo effettivo;
B) IN VIA SUBORDINATA: ACCERTARE E
DICHIARARE che, a causa e per l'effetto dell'attività di lavoro svolta, Pt_1
ha contratto le malattie professionali denunciate e, pertanto, che il grado
[...] di menomazione dell'integrità psicofisica, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 38 del
2000, è pari al 15%, ovvero la misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, ma comunque non inferiore al 9% a decorrere dal 20-03-2023, ovvero dalla diversa data considerata equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente il relativo indennizzo, oltre agli CP_1 interessi legali e alla rivalutazione monetaria, a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo effettivo.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A”.
Si costituiva l' , ribadendo la correttezza della propria valutazione e chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso.
Il Giudice reputava opportuno avvalersi di un consulente medico legale, nominando all'uopo il Dott. . Persona_1
Sulle conclusioni di cui agli atti la causa veniva così decisa previo deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, giova rilevare che in materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). Ai sensi dell'art. 3 l'assicurazione e' altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. Per le malattie professionali, in quanto nel titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
Pertanto, ove la malattia professionale non sia tabellata, occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di infortuni, le quali prevedono quali prestazioni dell'assicurazione una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66).
Per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, non è contestato che il ricorrente sia incorso in una malattia professionale, giacchè la stessa è stata indennizzata dall' , seppure in CP_1 maniera ritenuta non satisfattoria;
è utile, pertanto, riportarsi alle considerazioni svolte dal Dott. , a cui è stato conferito il compito di accertare se in Per_1 conseguenza dei citati infortuni il sig. abbia riportato una menomazione Pt_1 dell'integrità psico-fisica complessiva superiore rispetto a quella riconosciuta dall' . CP_1
Orbene, il consulente - dopo attenta disamina della documentazione agli atti ed espletata la visita medico legale - ha ritenuto il periziando affetto dalla seguente tecnopatia: “Note di spondiloartrosi con discopatie protrusive a livello lombare, a lieve impegno funzionale e con segni clinici di radicolopatia”, a cui è conseguita una menomazione dell'integrità psicofisica valutabile in misura del 12%.
Ed invero, dall'esame obiettivo effettuato il rachide risultava “..apparentemente in asse, non contratto né dolente alla presso-percussione digitale esercitata in corrispondenza delle apofisi spinose a livello dei diversi tratti;
movimenti di flessione antero-posteriore, laterale e di inclinazione nei due lati del capo e del tronco ridotti di circa 1/3. Laseguè riferito positivo bilateralmente a 110°”.
Dunque, ritenendo di non doversi discostare da tale valutazione, condivisibile poiché esente da vizi logici, può essere riconosciuto a favore del ricorrente un danno biologico del 12% per la malattia professionale per cui è causa, con conseguente condanna dell' al pagamento dell'indennizzo secondo le previsioni di legge di CP_1 cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, detratto quanto già versato per la minore percentuale precedentemente riconosciuta, oltre agli interessi legali dalla maturazione e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che parte ricorrente ha subito a causa della malattia professionale denunciata il 20.3.2023 un danno biologico nella misura del 12% e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere l'indennizzo secondo le previsioni CP_1 di legge di cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, detratto quanto già versato, oltre agli interessi legali dalla maturazione e fino al saldo;
- condanna l al pagamento dei compensi di avvocato che liquida in € CP_1 2.697,00 oltre c.u. se dovuto, spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 19.2.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti