Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8534 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8534/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. D'ARGENZIO INES ANNA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Solferino, n. 6
e
(c.f. , con l'avv. D'ARGENZIO INES ANNA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Solferino, n. 6
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 25.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Gussago (BS).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Gussago (BS), Via
Alessandro Manzoni, 6, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della ricorrente nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente e fin tanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna. Per_1
5. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze, con alternanza settimanale:
5/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena;
previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali compatibilmente con le esigenze ed i desideri di , tenuto conto dei suoi impegni scolastici;
Per_1
5/b) durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
6. In considerazione del fatto che trascorrerà più giorni a settimana presso il padre, ciascun Per_1
genitore si farà carico del mantenimento ordinario della ragazza per i giorni di rispettiva competenza, senza quindi riconoscere alcun assegno di mantenimento a favore del genitore presso cui avrà principale collocazione;
il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese Per_1
straordinarie così come previste secondo il protocollo vigente avanti al Tribunale di Brescia.
7. I coniugi prevedono che l'assegno unico universale per la figlia sarà percepito in via Per_1
esclusiva dalla signora . Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, economicamente autonomi, non viene previsto dalle parti il versamento di alcun assegno di mantenimento per l'uno o l'altra.
9. Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci: i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione economica tra loro pendente e di nulla avere a richiedere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo. 10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/08/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GUSSAGO (anno 2013, parte I^, n. 6) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 629/2024 del 28.10.2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse della figlia minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato a Gussago (BS) il 21.8.2013, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013, parte I^, n. 6;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate. Brescia, camera di consiglio del 10.4.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti