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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
S E Z I O N E T E R Z A C I V I L E
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Luisa Intini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite iscritte al n. 90101448/10
r.g. e n. 11464/21 r.g.
pendente tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
( ), 3) Parte_2 C.F._2
( ), 4) Parte_3 C.F._3 Pt_4
( ), 5)
[...] C.F._4 Pt_5
( ), difesi dall'Avv. Nunzio
[...] C.F._5
Manciagli
contro
(C.F. Controparte_1
), difeso dall'Avv. Gabriella C.F._6
Costanza Toro nonché
(C.F. Controparte_2 C.F._7
), e , (C.F.
[...] Controparte_3 C.F._8
), difese dall'Avv. Venerando Gambino
[...]
Avente ad oggetto: divisione di beni
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
e hanno convenuto in
[...] Parte_6
giudizio Controparte_2 Controparte_1
Parte_2 Parte_3 Controparte_3
e chiedendo lo Parte_4 Parte_5
scioglimento della comunione ereditaria tra loro esistente su un fabbricato sito ad Acireale, via Salvatore Vigo nn.
18, 20 e 22, censito in catasto: a) al fg. 61, p.lla 3405 sub
1, piano terra;
b) al fg. 61, p.lla 3405, sub 2, piano primo;
c) al fg. 61, p.lla 3405, sub 3, piano terra.
Tale bene era pervenuto alle odierne parti giusta successione di per rappresentazione Persona_1
Perso dei rispettivi padri e fratelli del CP_4 Per_2
de cuius.
Controparte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5
si sono costituiti in giudizio associandosi alla domanda di scioglimento della comunione, da attuare mediante
2 vendita del compendio immobiliare comune, ritenuto non comodamente divisibile.
Le sorelle e Controparte_2 Controparte_3
infine, si sono associate alla domanda di divisione,
chiedendo tuttavia l'assegnazione congiunta in natura della quota di loro spettanza.
Il giudizio è stato definito con sentenza n. 289 del
2.9.13, con la quale il Tribunale di Catania, Sezione
Distaccata di Acireale, previo rigetto della domanda di rendiconto avanzata da e Controparte_2 CP_3
ha sciolto la comunione ereditaria tra le parti
[...]
e, ritenuto il fabbricato oggetto della stessa indivisibile,
ne ha disposto la vendita;
il giudice, contestualmente ha fissato udienza al 10.2.14 per la verifica dell'esito delle operazioni di vendita.
La sentenza è stata impugnata da CP_2
e le quali hanno censurato
[...] Controparte_3
la ritenuta indivisibilità del compendio immobiliare e hanno chiesto l'attribuzione congiunta in natura delle rispettive quote.
Il giudice del gravame, ritenuto il motivo di appello fondato, con sentenza non definitiva n. 333/18 del
14.2.18, in parziale riforma della sentenza impugnata,
ha dichiarato “che le appellanti hanno diritto
3 all'attribuzione congiunta degli immobili siti in Acireale,
in catasto al foglio 61, particella 3405 subalterni 1 e 3”;
la Corte d'Appello, ha altresì disposto la prosecuzione del procedimento “per la vendita del subalterno 2 tramite
professionista delegato” (cfr. doc. n. 4 allegato alla citazione di Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5
giudizio n. 11464/21 r.g.).
Dopo due tentativi di vendita del predetto subalterno 2, la Corte d'Appello, con sentenza definitiva del 14.6.21, ormai coperta da giudicato, ha revocato l'ordinanza di vendita contestuale alla sentenza del
14.2.18, con cui era stata disposta l'alienazione del predetto lotto mediante professionista delegato “facendo
salvi gli effetti degli atti posti in essere in attuazione
della stessa ordinanza nelle more della odierna revoca”
(cfr. doc. n. 5 allegato all'atto di citazione di cui sopra).
All'esito della definizione del giudizio in grado di appello, Controparte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno notificato alle altre parti un atto di citazione in riassunzione (dal quale è scaturito il procedimento n.
11464§/21 r.g.) col quale hanno chiesto che la divisione domandata nel 2010 e disposta con sentenza del
4 Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Acireale,
confermata sul punto dalla Corte d'Appello venisse attuata: a) mediante attribuzione a e Controparte_2
dell'immobile sito in via Salvatore Controparte_3
Vigo nn. 18 e 22 in Acireale, censito in catasto al fg. 61,
p.lla 3405 sub 1 e 3; b) attribuzione ai sigg. Parte_1
[...] Parte_6 Controparte_1
e Parte_2 Parte_4 Pt_5
dell'immobile sito in via Salvatore Vigo n. 20,
[...]
censito in catasto al fg. 61, p.lla 3405, sub 2 con le seguenti quote: 13/70 a Parte_5 Parte_4
e e
[...] Parte_6 Parte_1
6/70 a e Parte_3 Controparte_1
previo conguaglio di € 48.400,00 a Parte_2
carico solidale di e Controparte_3 CP_2
conguaglio da versare a
[...] Parte_5
e Parte_4 Parte_6 Parte_1
in misura di € 8.988,57 ciascuno e in favore di
[...]
e Parte_3 Controparte_1 Parte_2
in misura di € 4.148,57 ciascuno;
c) condanna
[...]
di e ad eliminare Controparte_3 Controparte_2
tutte le servitù di passo e di veduta esistenti con possibilità di mantenere luci nel rispetto dell'art. 901
c.c. nonché all'eliminazione di: 1) tutti i varchi esistenti
5 che dai due immobili in Acireale, via Salvatore Vigo nn.
18 e 22, assegnati alle sorelle e CP_2 CP_3
consentono di accedere direttamente nel
[...]
cortile dell'immobile di via Salvatore Vigo n. 20; 2) della porta esistente all'interno dell'immobile in Acireale via
Salvatore Vigo n. 22, censito al subalterno 3, attraverso la quale si accede direttamente nel corridoio della proprietà dell'immobile di via Salvatore Vigo n. 20; 3)
delle servitù di veduta che si esercitano dai due immobili in Acireale via Salvatore Vigo nn. 18 e 22,
assegnati alle sorelle e sul CP_2 Controparte_3
cortile dell'immobile di via Salvatore Vigo n. 20.
Solo in sede di precisazione delle conclusioni i predetti Controparte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno chiesto la vendita dell'intero compendio immobiliare.
costituitosi in giudizio, nel Parte_1
giudizio n. 11464/21 r.g. tardivamente si è associato alle conclusioni degli attori in riassunzione.
sebbene ritualmente evocato Parte_6
nel giudizio n. 11464/21 azionato con l'atto di citazione in riassunzione non si è costituito.
Le sorelle e Controparte_2 Controparte_3
6 costituitesi in giudizio hanno, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità della domanda in riassunzione, atteso che il giudizio ordinario avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria non era mai stato sospeso e che, di conseguenza, gli attori in riassunzione non avrebbero dovuto iscrivere a ruolo una nuova causa, bensì avrebbero dovuto proseguire quella originaria;
in ogni caso le convenute in riassunzione hanno eccepito l'inammissibilità delle domande nuove costituite dall'invocata condanna delle stesse all'eliminazione dei manufatti, sopra meglio individuati.
In sede di precisazione delle conclusioni, infine,
anche e hanno Controparte_2 Controparte_3
chiesto l'attuazione della divisione mediante vendita dell'intero compendio immobiliare.
La causa è stata istruita mediante un supplemento di CTU e all'udienza del 28.2.25, le parti hanno precisato le conclusioni sopra meglio specificate.
Tanto premesso, deve innanzitutto ribadirsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del giudizio iscritto al n. 1147/21 r.g.
Nel giudizio da ultimo citato, infatti, è stata reiterata la domanda di divisione già proposta nel giudizio n. 90101448/10 r.g. ancora pendente, sia pure
7 solo formalmente e sono state aggiunte le ulteriori domande di eliminazione delle servitù sopra enucleate nel dettaglio. In sintesi si è verificato un fenomeno di continenza di cause ex art. 39 c.p.c., cui consegue, ai sensi dell'art. 273, comma 1 c.p.c. la riunione dei giudizi.
Sempre in via preliminare si osserva che sebbene la sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Distaccata
di Acireale del 2.9.13, sia stata definita parziale, la stessa, in realtà ha definito il giudizio, avendo essa disposto lo scioglimento della comunione ereditaria e determinato le quote spettanti ai singoli coeredi come segue: AL 5/30, NI CP_3 CP_3
5/30, 2/30, 2/30, Controparte_2 Controparte_3
AS 2/30, TO 2/30, CP_3 CP_3
MI 2/30, IU 5/30, CP_3 CP_3 Pt_5
/30.
[...]
Le statuizioni sulla vendita o l'attribuzione dei beni comuni, infatti, costituiscono solamente delle modalità attuative della divisione, non suscettibili di divenire definitive in forza del giudicato (cfr. Cass. Civ..
ord. n. 3497/19).
Ne deriva, quindi, che le istanze di attribuzione o di vendita dei beni comuni non costituiscono delle
8 domande, ma delle eccezioni alle quali è sempre possibile rinunciare (cfr. Cass. Civ., ord. n. 3497/19 e n. 1754/07).
In sintesi Sempre si ribadisce che nelle pronunce di divisione ha valenza di sentenza, incontrovertibile ove coperta da giudicato, solamente la pronuncia di scioglimento della comunione, mentre la disposizione della vendita ha contenuto meramente ordinatorio e non può,
pertanto, ritenersi intangibile ai sensi dell'art. 2909 c.c.
(arg. ex Cass. Civ., ord. n. 3497/19).
Nel caso di specie, peraltro, si condivide la valutazione del Tribunale di Catania, Sezione Distaccata
di Acireale, secondo il quale non vi è neppure la comoda divisibilità del compendio immobiliare, sussistente solamente ove a ciascun condividente o gruppo di condividenti che faccia istanza di assegnazione congiunta della quota possa essere attribuita una porzione di beni in natura (cfr. Cass. Civ., sent. n.
27040/24 e ord. n. 27984/23).
Tanto premesso, quindi, si ritiene che debba essere revocata l'attribuzione alle sorelle e Controparte_2
del compendio immobiliare sito in Controparte_3
Acireale, via S. Vigo nn. 18 e 22, censito in catasto al fg.
61, p.lla 3405 sub 1 e 3 e che debba essere disposta la
9 vendita dell'intero compendio ereditario comune, il cui valore attuale è stato dal CTU condivisibimente determinato (in considerazione dell'ulteriore deterioramento dello stesso nelle more del giudizio e delle mutate condizioni del mercato immobiliare) in €
155.000,00.
Alla luce delle conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 28.2.25 devono ritenersi superate le domande degli attori in riassunzione nel giudizio n.
1146/21 r.g. volte ad ottenere l'eliminazione delle servitù
di passo e di veduta esistenti, l'eliminazione dei varchi sopra meglio individuati, l'eliminazione della porta esistente all'interno dell'immobile in Acireale, via S. Vigo
n. 22, in catasto censito al fg. 61, p.lla 3405, sub 3, che dà accesso al sub 2.
Attesa la natura del giudizio, si ritengono sussistenti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti e per porre in via definitiva le spese di CTU a carico della massa
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca l'attribuzione in favore di CP_2
e dell'immobile sito in
[...] Controparte_3
10 Acireale, via Salvatore Vigo n. 18 e 22 , censiti in catasto al fg. 61, p.lla 3405, sub 1 e 3;
2) dispone la vendita del compendio immobiliare sito in Acireale, via Salvatore Vigo nn.
18, 20 e 22, censito in catasto al fg. 61, p.lla 3405
sub 1, 2 e 3 come da separata ordinanza;
3) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico della massa
Catania, 24.3.25 il Giudice
Dott.ssa Luisa Intini
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