Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 523/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8 gennaio 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F.: ) nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 05.04.1961, entrambi elettivamente domiciliati in Sant'Eufemia di Aspromonte (RC),
Corso Umberto I n. 101, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Condello, (p.e.c.:
– fax: 0966/965794), che li rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), nato a [...] il TR C.F._3
25.08.1958, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Villa Aurora n. 7, presso lo studio dell'Avv. Guido Borrelli (p.e.c.: – fax: Email_2
0965/25161), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
**********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 482/2018 resa dal Tribunale di Palmi il
17.05.2018 nell'ambito del procedimento civile n. 1812/2014 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 08.01.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione scritta
Con vittoria di spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio.”;
per , come segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita: TR
- rigettare l'appello proposto dai sigg.r ; Parte_1 Parte_2
- accogliere l'appello incidentale ed in riforma dell'appellata sentenza ritenere e dichiarare:
a) che gli interessi legali decorrono dal 20.1.2014 ovvero dal 13.1.2015, data di notifica del ricorso con pedissequo decreto di fissazione di udienza;
b) che le spese e competenze liquidate nel giudizio innanzi al tribunale sono state erroneamente determinate poiché al di sotto dei minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014 e, a modifica delle stesse, liquidare quali competenze relative al detto giudizio la somma di € 13.430,00 o comunque non inferiore ad € 4.835,00, oltre ad € 321,20 per spese vive, rimborso spese generali IVA e CPA come per legge;
- condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio.
Si chiede, altresì, che la causa venga trattenuta in decisione, con termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna dei coniugi , al pagamento della somma Pt_1 di € 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese e competenze di causa.
L'attore deduceva di essere erede universale dello zio ON deceduto il 18.9.20 13, TR il quale, aveva concesso in prestito ai convenuti la somma di € 30.000,00 a mezzo di assegno tratto sulla banca MPS n. 0711206045-04 del 17.11.2006, intestato alla convenuta Parte_2
così come risulta dalla scrittura privata, redatta in pari data, con la quale, il aveva
[...] Pt_1 assunto l'impegno di restituire i soldi entro il successivo mese di dicembre. In seguito, quest'ultimo, aveva provveduto a restituire a ON € 15.000,00, omettendo di CP_1
corrispondere la maggiore somma dovuta, nonostante la formale richiesta sia di ON. del CP_1
30.1.2010, che, del ricorrente del 20.1.2014, e successiva del 20.3.2014, di cui non veniva curato nemmeno il ritiro.
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il mutamento del rito, nel merito contestavano la pretesa creditoria e promuovevano domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti a causa della pendenza del presente giudizio, formulavano, inoltre, eccezione di compensazione, in quanto l'attore era debitore, per non aver corrisposto al convenuto, il compenso per la difesa prestata nei procedimenti, così come specificati e documentati in atti. Il Tribunale disponeva procedersi con rito ordinario ed assegnava i termini di cui all'art. 183 6° comma c.p.c., all'esito venivano espletati l'interrogatorio dell'attore ed escussi due testimoni. Precisate le conclusioni alla udienza dell'1 febbraio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi così statuiva: “Il Tribunale di
Palmi, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, accoglie la stessa e così provvede:
1) Condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 15.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia giudiziale al completo soddisfo;
2) Condanna in solido i convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 1.916,00 di cui €. 200,00 per spese, oltre spese generali come per legge, IVA e CPA ove dovute.”.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello, con atto di citazione notificato telematicamente il 15.06.2018, e Parte_1 Parte_2 esponendo un unico articolato motivo di gravame con il quale deducevano la nullità del provvedimento impugnato per illogica e contraddittoria motivazione nonché per erronea o falsa applicazione di norme di diritto.
In buona sostanza, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, gli appellanti sostenevano che, prescindendo dalla circostanza per la quale al momento dell'instaurazione del giudizio uno dei due crediti sia già prescritto, il giudice potrà dichiarare la compensazione tra crediti che siano coesistiti in un determinato arco temporale qualora la compensazione venga eccepita e richiesta dalla parte che vi abbia interesse.
La fattispecie in esame rientrerebbe, pertanto, in tale casistica, di talché sarebbe evidente l'errore in cui è incorso il Tribunale.
Chiedevano, pertanto, previa istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la sua totale riforma e la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, contenente appello incidentale, depositata in cancelleria il 28.03.2019, , il TR quale resisteva all'appello chiedendone il rigetto, unitamente alla condanna degli appellanti alle spese di lite del grado.
In via incidentale instava per il riconoscimento degli interessi legali sulla somma liquidata dalla data della domanda (e non dalla pronuncia) e chiedeva la modifica delle spese di giudizio, asseritamente liquidate in difetto, sia in rapporto al valore effettivo della causa (da ricomprendere nello scaglione tra €. 52.000,00 e €. 260.000,00), sia perché comunque di molto inferiori al minimo tabellare. Con ordinanza della Corte del 10.08.2018 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 08.01.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va pertanto respinto.
La questione sottoposta al vaglio di questa Corte con il proposto gravame non offre nuovi spunti e/o diverse possibilità di valutazione rispetto agli elementi già affrontati e decisi in prime cure dal Tribunale di Palmi, il quale ha correttamente ritenuto di dover accogliere la domanda proposta dal riconoscendogli il TR credito vantato e rigettando, di converso, l'eccezione di compensazione sollevata dagli odierni appellanti.
Come è noto, l'art. 1241 c.c. (che definisce l'estinzione per compensazione) recita:
“Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.”, mentre il successivo art. 1242 c.c. dispone: “La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.”.
Quindi, presupposto indefettibile perché si compia la compensazione (in questo caso, legale, avendo ad oggetto somme di denaro o cose fungibili) è non solo l'esistenza di reciproche obbligazioni tra due persone, ma anche che i due debiti coesistano, non ostandovi neanche la prescrizione purché non già compiuta al momento della loro coesistenza.
L'istruttoria svolta in primo grado ha inequivocabilmente accertato che l'attività professionale svolta dal nell'interesse esclusivo del Parte_1 [...]
si è esaurita in data 29.10.2007 (data in cui è stata emessa la sentenza TR che ha definito il relativo procedimento), di talché, non avendo l'appellante successivamente posto in essere atti interruttivi debitamente documentati, il presunto credito professionale maturato nei confronti del proprio assistito (che, si rammenta, ai sensi dell'art. 2956 c.c., si prescrive in tre anni) si è irrimediabilmente prescritto in d ata
29.10.2010.
Inoltre, alla prefata data del 29.10.2007, il era debitore della Parte_1 somma di €. 15.000,00 nei confronti di , zio dell'odierno Controparte_2 appellato, ovvero della differenza rispetto alla somma totale di €. 30.000,00, ricevuta in prestito dal prelato e restituita solo per metà il 18.08.2006 (cfr. scrittura privata in atti).
Pertanto, alla data del 18.09.2013, momento in cui il è TR divenuto erede universale dello zio , i l credito Controparte_2 asseritamente vantato dal nei confronti del primo era Parte_1 abbondantemente prescritto, mentre quello vantato dall'appellato, nella sua qualità di erede, era ancora in essere, in virtù delle lettere interruttive del 30.01.2010 (inviata dal de cuius ) e del 20.01.2014 (inviata da Controparte_2 [...]
). TR
Non può neanche essere condivisa la tesi in base alla quale il Parte_1 avrebbe raggiunto un accordo verbale con per compensare il Controparte_2 proprio debito con i crediti professionali che lo stesso vantava nei confronti dei nipoti e quali soci e/o amministratori della INCAL s.r.l., essendo, CP_3 TR tale ricostruzione alternativa, smentita dalla raccomandata del 30.01.2010 con la qual e il dante causa dell'odierno appellato chiedeva a di rispettare la Parte_1 scrittura privata a suo tempo sottoscritta e di provvedere alla restituzione della rimanente somma di €. 15.000,00.
Infine va aggiunto che gli odierni appellanti, nel corso del giudizio di primo grado, si sono limitati unicamente ad eccepire la compensazione tra i presunti rispettivi debiti ma non hanno preso posizione in ordine ai fatti esposti dal TE
, il che, per come correttamente rilevato dal Tribunale, lascia ampio spazio
[...] all'operatività dell'art. 115 c.p.c. in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
L'appello principale va pertanto disatteso.
Di converso, l'appello incidentale va accolto per quanto di seguito argomentato.
L'art. 1224 c.c. stabilisce che: “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno…”.
Nella fattispecie risulta documentalmente che abbia TR rimesso, in data 20.01.2014, ai coniugi lettera Controparte_5 raccomandata con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di €. 15.000,00, oltre interessi (legali) e rivalutazione monetaria.
Trattandosi di credito di valore, vanno riconosciuti solo gli interessi legali che decorrono dalla data della mora, ovvero dal 20.01.2014.
Relativamente alla statuizione sulle spese di lite di primo grado impugnata dal
, posto che il valore del procedimento va ricavato nel suo complesso, ovvero CP_1 va riferito all'effettivo valore del petitum, che, nel caso di specie, è risultato essere di €. 15.000,00 oltre interessi legali (da ricomprendere nello scaglione tra €. 5,200,00 ed €.
26.000,00), va comunque osservato che il Tribunale, pur avendo correttamente applicato i parametri minimi, in considerazione della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, è tuttavia incorso in un errore materiale, liquidando una somma inferiore ai parametri minimi medesimi, oltre a non indicare correttamente l'importo delle spese vive documentate.
Le spese liquidate in prime cure vanno quindi rivedute, operando una correzione della precedente statuizione che aveva liquidato la somma totale di €. 1.716,00, sicché le stesse vanno riconosciute in complessivi €. 3.059,00, in favore di TR
, di cui €. 438,00 per la fase di studio, €. 370,00 per la fase introduttiva, €.
[...]
1.120,00 per la fase istruttoria, €. 810,00 per la fase decisionale ed €. 321,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ogni ulteriore argomentazione è da ritenersi assorbita.
L'appello incidentale va quindi accolto in parte qua.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi, attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase, ed in rapporto al valore della causa (individuato dall'appellante nello scaglione compreso tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00), in complessivi €. 2.906,00, in favore di parte appellata, di cui €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase istruttoria ed €. 956,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione principale è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori del le parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
con atto di citazione notificato telematicamente in Parte_2 data 15.06.2018 e sull'appello incidentale spiegato da , con TR comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 28.03.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa ed a parziale modifica della sentenza impugnata, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, per l'effetto 3) Dichiara che gli interessi legali sulla somma di €. 15,000,00 decorrono dal
20.01.2014;
4) A modifica della statuizione sulle spese liquidate in primo grado, ridetermina le stesse in complessivi €. 3.059,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori, ponendole a carico degli appellanti, in solido tra di loro;
5) Condanna e in solido tra Parte_1 Parte_2 di loro, alla rifusione delle spese relative al presente giudizio in favore di
[...]
, che liquida in complessivi €. 2.906,00, oltre IVA e CAP ed oltre TR accessori;
6) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione principale è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)