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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/09/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2362/2021 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (c.f. ), tutti elettivamente
[...] C.F._2 domiciliati a Siracusa in Viale Scala Greca n. 301 presso lo studio dell'avv. Danila Tuttoilmondo che li rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORI
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata a Siracusa in via Tevere n. 50 presso lo studio dell'avv. AL De
AN che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_2 C.F._4 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_2 C.F._5 CP_3
, nato a [...] il [...] (c.f. ), DE ND
[...] C.F._6
SALVATORE, nato a [...] il [...] (c.f. ). C.F._7
CONVENUTI CONTUMACI
NEI CONFRONTI DI
DE ND SALVATORE, nato a [...] il [...] (c.f. ) e C.F._7
, nata a [...] il [...] (c.f. ), nella qualità di Controparte_4 C.F._8 esercenti la potestà genitoriale della figlia minore , nata a [...] il [...], Persona_1 elettivamente domiciliati a Siracusa in via Tevere n. 50 presso lo studio dell'avv. Antonio Maria Oliva che li rappresenta e difende come da procura in atti .
, nato a [...] il [...] (c.f. ) in proprio Parte_3 C.F._9
e unitamente a nata a [...] il [...] (c.f. Parte_4
) nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore C.F._10 Per_2
, nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente
[...] C.F._11 domiciliati a Siracusa in via Tevere n. 50 presso lo studio dell'avv. Antonio Maria Oliva che li rappresenta e difende come da procura in atti
CHIAMATI IN CAUSA
OGGETTO: azione di accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione
Con decreto reso ai sensi dell'art. 127 ter in data 24/05/2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio , De AN AL, , Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
e e premesso, di essere eredi del defunto esponevano che Controparte_3 Persona_3 lo stesso aveva posseduto ininterrottamente e pacificamente due garage, siti l'uno a Siracusa in V.le
Scala Greca n. 61 piano T, int. 92 identificato al NCEU al foglio 29, particella 1217, sub 117, zona cens. 1 categoria C/6 classe 5, e l'altro a Siracusa in V.le Scala Greca n. 61, piano T, int. 93, identificato al NCEU al foglio 29, particella 1217, sub. 118, zona cens. 1, categoria C/6 classe 5, sino alla sua morte, avvenuta in data27 gennaio 2017, a fronte della completa inerzia dei proprietari .
Esponevano in particolare che il defunto aveva provveduto al puntuale versamento degli oneri condominiali, alle spese di gestione ordinaria e straordinaria;
aveva concesso in locazione l'immobile di cui all'interno 93 con contratto del 13/02/2005 e quello di cui all'interno 92 con contratto del
31/05/2015.
Tanto premesso, deducendo che loro stessi dopo il decesso del loro dante causa avevano continuato ad esercitare il potere di fatto sui detti beni, occupandosi della manutenzione, a farsi carico degli oneri condominiali e a riscuotere i canoni di locazione, chiedevano accertarsi che in forza dell'esercizio ultraventennale , pacifico, non viziato, continuo e ininterrotto, degli stessi da parte del defunto e di quello esercitato senza soluzione di continuità anche da essi attori, l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano in proprio e unitamente a nella qualità di Parte_3 Parte_4 genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore;
e Persona_2 Parte_3
in qualità di esercenti la potestà nei confronti della minore Controparte_4 Persona_1
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Deduceva innanzitutto la inammissibilità della domanda di usucapione, non essendo configurabile che il potere di fatto sul bene atteso lo stretto rapporto di parentela esistente tra chi lo ha esercitato e il titolare della proprietà, essendo , unitamente ai suoi fratelli , Controparte_1 Parte_2 e AL, da una parte, e gli attori, dall'altra, sono primi cugini, in quanto figli di due CP_2 fratelli, rispettivamente di e di entrambi deceduti, nonché Parte_3 Persona_3 nipoti dell'altro fratello , anch'esso convenuto nel presente giudizio. Controparte_3
Contestava anche la configurabilità in capo al dante causa degli odierni attori dell'animus possidendi, atteso che risultava che costui avesse acquisito la disponibilità degli immobili Persona_3 nella qualità di procuratore speciale dei proprietari, ovvero suoi fratelli, e Parte_3 [...]
avendolo egli stesso ammesso in sede di interrogatorio formale reso nel CP_3 procedimento civile iscritto al n° di R.G. 440/1982 pendente dinnanzi al Tribunale di Siracusa e nel successivo giudizio di svoltosi avanti la Corte di Appello di Catania.
Rilevava doveva configurarsi quindi solo una mera detenzione nomine alieno, non essendovi intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale;
che in ogni caso una interversione nel possesso riferita a parte attrice poteva configurarsi nei confronti dei legittimi proprietari solo con l'avvio del procedimento di mediazione avvenuto il 26/11/2020, dovendo invece escludersi la rilevanza degli atti di disposizione compiuti da il primo dei quali in ogni caso avvenuto pubblicamente solo nel Persona_3
2005.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda, con condanna di lite da distrarsi in favore del difensore.
Si costituivano in giudizio De AN AL e , quali esercenti la potestà Controparte_4 genitoriale sulla figlia minore contestando il titolo che giustificava la chiamata Persona_1 in causa della minore in quanto nata ben oltre i trecento giorni dalla morte del nonno paterno e quindi ai sensi dell'art. 462 c.c., non aveva assunto la qualità di erede per rappresentazione per successione mortis causa di , a seguito della rinunzia del padre De AN AL. Parte_3
Si costituiva in giudizio in proprio e unitamente a nella Parte_3 Parte_4 qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore rilevando che Persona_2 con atto del 09/06/2022 rep. n. 127382, ai rogiti del notaio Dott. avevano rinunciato Persona_4 all'eredità relitta di , deceduta a Siracusa il 06/06/2019 e chiedevano pertanto la Persona_5 estromissione dal giudizio.
Non si costituivano in giudizio, seppur ritualmente citati, , e AL, Parte_2 CP_2
e . Controparte_3
Istruita la causa, anche a mezzo di escussione dei testi, con decreto emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc in data 24/05/2025, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
***** Va dichiarata la contumacia di , , e De Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
AN AL (in proprio) non costituiti in giudizio sebbene ritualmente citati.
La domanda di parte attrice spiegata nei confronti di , , e Parte_2 Controparte_2
De AN AL (in proprio) va dichiarata inammissibile, dovendosi gli stessi ritenere carenti di legittimazione passiva.
Risulta infatti che costoro con atto in data 11/12/2012 n. 1342/2012 Rep. R.C.N.C. n. 2050/2012 Par cron. N. 2874/2012 Rep hanno rinunciato all'eredità di e anche all'eredità di Parte_3
, come da successiva attestazione di rinuncia n. 3021/2021 R.C.N.C. n. Persona_5
5982/2021 cron. N. 3198/2021 Rep.
Va altresì dichiarata inammissibile la domanda spiegata nei confronti di Persona_1
Risulta infatti, documentalmente l'avvenuta rinuncia all'eredità di da parte di Persona_5
De AN AL e nelle qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla Controparte_4 minore Persona_1
Non può essere riconosciuta nei confronti di la qualità di erede per Persona_1 rappresentazione mortis causa di , a seguito della rinuncia all'eredità del di lei Parte_3 padre, De AN AL, neanche a norma dell'art. 462 c.c. secondo cui la capacità a succedere sussiste in capo a coloro che sono nati o concepiti al momento della successione, presupponendo, salvo prova contraria, come concepito al momento della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
Va ricordato che a norma dell'art. 467 c.c. l'istituto della rappresentazione opera a favore dei discendenti legittimati a succedere al momento dell'apertura della successione sicchè la capacità a succedere va radicata, secondo principio giurisprudenziale granitico (Cass. civ. n. 323/1948) al momento dell'apertura della successione, che coincide con la morte del de cuius, a nulla rilevando l'eventuale rinuncia dell'erede di grado più prossimo .
Nel caso in esame risulta non solo che la minore nata il [...], non era Persona_1 ancora venuta al mondo alla data di apertura della successione del nonno , da Parte_3 deceduto il 29/04/2007, ma che la stessa minore a quella data non poteva neanche qualificarsi come
“concepita” , essendo superato l'intervallo dei trecento giorni.
Ne consegue che è priva di capacità a succedere e, pertanto, non può essere Persona_1 ammessa a succedere per rappresentazione in luogo del genitore rinunciate, anche qualora la rinunzia sia successiva alla nascita.
Va dichiarata la inammissibilità della domanda anche nei confronti di (nato il Parte_3
02/12/1981) sussistendo agli atti sia la attestazione resa in data 11/12/2012 di rinuncia all'eredità di
(nato il [...]) in proprio, e anche l'atto di rinuncia, unitamente a Parte_3 [...] in nome e per conto del figlio minore, , all'eredità di Parte_4 Persona_2 [...]
, a nulla rilevando il fatto che fosse stata sottoscritta in data 09/06/2022 e quindi Per_5 successivamente alla notifica della citazione al presente giudizio.
Nel merito la domanda di usucapione, nei confronti di e , Controparte_1 Controparte_3 contumace, è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito espresse.
Va ricordato che l'acquisto per usucapione pone a carico dell'attore che agisce a tal fine l'onere della prova di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, esplicitata non solo con il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene – ma anche con l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale ai fini dell'acquisto per usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (così Cass.
n.31238/2021; cfr. ex multis, Cass. n. 10894/2013; Cass. Civ. n. 8158/2012; Cass. Civ. n. 20670/2010)
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che, ai fini della maturazione della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c., alla condotta di chi invoca l'istituto che deve tradursi nell'esercizio di fatto di poteri corrispondenti a quelli proprietari – deve altresì contrapporsi la inerzia del titolare del diritto (Cass. Civ. n. 10894/2013; Cass. Civ., n. 8158/2012).
Ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c. si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato ad esercitarlo semplicemente come detenzione.
Ancora, ai sensi dell'art. 1144 c.c. non possono servire da fondamento all'acquisto del possesso – e dunque all'acquisto di diritti per usucapione – gli atti compiuti con l'altrui tolleranza dovendosi ritenere che la disponibilità del bene fondata sull'altrui tolleranza possa determinare l'insorgenza di situazioni assimilabili alla detenzione.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale grava su chi contesta il possesso altrui l'onere di provare che la disponibilità della cosa si basi sulla tolleranza, in conformità al principio espresso dal richiamato art. 1141, comma 1, c.c., e, al contempo, si è soliti escludere la sussistenza di mera tolleranza nelle ipotesi in cui il potere di fatto sia esercitato in modo consistente e per intervalli di tempo estesi.
Pur nondimeno, come anche ribadito dalla più condivisibile giurisprudenza di legittimità, la situazione di tolleranza di cui all'art. 1144 c.c. riferibile al legittimo proprietario può essere provata in via presuntiva.
Si ritiene infatti che la prova della tolleranza del proprietario può conseguirsi anche a mezzo di presunzioni desumibili dall'esperienza della realtà socio-economica, dalla condizione dei luoghi, dalla pratica della concreta situazione di godimento e soprattutto “da una piattaforma comune ad entrambe le parti, costituita dallo spessore del rapporto nel quale abbia radice il comportamento tollerante (cfr. Cass. civ. n. 1620/1984; Cass. Civ. n. 8194/2001).
Pertanto, anche di fronte dell'esercizio prolungato di poteri sulla cosa non può escludersi la tolleranza
– ostativa alla configurabilità del potere di fatto utile per l'acquisto della proprietà - ove l'esercente sia legato al proprietario-possessore da uno stretto rapporto di parentela.
Quanto al caso di specie va innanzitutto rilevato che l'acquisto della disponibilità degli immobili per cui è causa da parte di dante causa degli odierni attori, va collocato in una serie Persona_3 di azioni dallo stesso poste in essere in qualità di procuratore degli stessi.
In tal senso depongono infatti le dichiarazioni rese dallo stesso in sede di Persona_3 interrogatorio formale reso nel procedimento pendente presso questo Tribunale al n° di R.G.
440/1982, nonché nel successivo giudizio svoltosi avanti la Corte di Appello di Catania, entrambi aventi ad oggetto il rimborso della somma versata dal promittente acquirente, a titolo di caparra per l'acquisto degli immobili oggi in contestazione.
Non può negarsi infatti la rilevanza presuntiva che può desumersi dalle difese articolate nell'atto di appello redatto dallo stesso defunto nella qualità di procuratore speciale dei fratelli, e Parte_3 segnatamente nelle circostanze che connotano il primo capitolo di prova di cui egli stesso in quella sede chiedeva l'ammissione.
Sussistono quindi una pluralità di inequivoci elementi fattuali che, valutati globalmente, alla stregua del criterio di normalità, conducono ad affermare che il potere di fatto sui beni in oggetto sia stato esercitato dal dante causa degli odierni attori nell'esercizio di attività compiuta per conto dei proprietari, sì da escludere che possa qualificarsi come possesso.
Ne deriva quindi che la disponibilità degli immobili da parte del predetto, esercitata a mezzo del possesso delle chiavi, deve essere ricondotta alla mera detenzione nomine alieno non essendo corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà quale quella del possessore.
Quanto alla configurabilità di un interversio possessionis ai sensi dell'art. 1158 c.c. - dovendosi qualificare come mera difesa la deduzione invocata dagli attori- va osservato che, secondo il più condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità( fra le tante Cass. Civ. n. 21572/2020) la interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi;
tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreto opposizione all'esercizio del possesso da parte sua.
Occorre infatti per integrare il possesso utile ad usucapire che, qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione, sia posto in essere da parte di chi si assume possessore un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l'intento di mutare tale detenzione in vero e proprio possesso uti dominus, corrispondente cioè all'esercizio del diritto di proprietà, non rilevando il compimento di meri atti di esercizio del possesso che costituiscono ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.
Nel caso di specie dalle acquisizioni processuali non sono emersi elementi per poter supportare l'assunto difensivo degli attori .
Infatti dall'esito delle acquisizioni processuali (documenti e prova per testi) è stata acquisita prova di una condotta posta in essere dagli attori e da loro dante causa non utile ad integrare l'interversione nel possesso .
Risultano poste in essere condotte compatibili con la situazione di disponibilità del bene, acquisita nelle forme sopra descritte ma non possono tuttavia considerarsi condotte idonee ad integrare la prova del mutamento dell'animus e quindi del fatto che il detentore abbia continuato ad un certo momento ad esercitare il possesso della cosa come possessore.
Mancano infatti specifiche azioni poste in essere nei confronti di colui per conto del quale la cosa era detenuta, tali da rendere riconoscibile a costui , quale avente diritto il mutamento del titolo e sostituire la preesistente situazione di detenzione in possesso utile ad usucapire, tenuto conto anche del rapporto di parentela intercorrente fra le parti.
Né la rilevata carenza dimostrativa di condotte rilevanti alla interversione può essere colmata con riferimento alla mancata costituzione in giudizio di o alla rinuncia all'eredità in Controparte_3 quanto entrambi sono espressioni della titolarità piena di due diritti disponibili, il diritto di difesa e quello di accettare l'eredità.
Al rigetto della domanda consegue che le spese di giudizio seguono la soccombenza degli attori e vanno liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 come da dispositivo che segue, nonché in favore dello Stato riguardo a ammessa al patrocinio , Controparte_1 con inevitabile inammissibilità della domanda di distrazione del di lei difensore.
Nulla per le spese nei confronti dei convenuti vittoriosi rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
2362/2021, nella contumacia di , , e De Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
AN AL (in proprio) così dispone: - dichiara inammissibile la domanda promossa da e nei Parte_2 Parte_1 confronti di , , De AN AL anche Parte_2 Controparte_2 quest'ultimo unitamente con quali genitori esercenti la potestà genitoriale Controparte_4 sulla figlia minore , costituito in giudizio unitamente Persona_1 Parte_3
a nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Parte_4
; Persona_2
- rigetta la domanda promossa da e nei confronti di Parte_2 Parte_1 [...]
e CP_3 Controparte_1
- Condanna e al rimborso delle spese di lite in favore Parte_2 Parte_1
e nella qualità che si liquidano in €. 3.809,00 oltre Parte_3 Parte_4 spese generali 15% iva e c.p.a come per legge;
- Condanna e al rimborso delle spese di lite in favore Parte_2 Parte_1
De AN AL e nella qualità liquidandosi in €. 3.809,00 oltre spese Controparte_4 generali 15% iva e c.p.a come per legge;
- Condanna e al rimborso delle spese di lite in favore Parte_2 Parte_1 dello Stato essendo ammessa al patrocinio e liquidandosi nella somma Controparte_1 di euro 3.809,00 oltre spese generali 15% iva e c.p.a come per legge.
Siracusa 20 settembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2362/2021 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (c.f. ), tutti elettivamente
[...] C.F._2 domiciliati a Siracusa in Viale Scala Greca n. 301 presso lo studio dell'avv. Danila Tuttoilmondo che li rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORI
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata a Siracusa in via Tevere n. 50 presso lo studio dell'avv. AL De
AN che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_2 C.F._4 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_2 C.F._5 CP_3
, nato a [...] il [...] (c.f. ), DE ND
[...] C.F._6
SALVATORE, nato a [...] il [...] (c.f. ). C.F._7
CONVENUTI CONTUMACI
NEI CONFRONTI DI
DE ND SALVATORE, nato a [...] il [...] (c.f. ) e C.F._7
, nata a [...] il [...] (c.f. ), nella qualità di Controparte_4 C.F._8 esercenti la potestà genitoriale della figlia minore , nata a [...] il [...], Persona_1 elettivamente domiciliati a Siracusa in via Tevere n. 50 presso lo studio dell'avv. Antonio Maria Oliva che li rappresenta e difende come da procura in atti .
, nato a [...] il [...] (c.f. ) in proprio Parte_3 C.F._9
e unitamente a nata a [...] il [...] (c.f. Parte_4
) nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore C.F._10 Per_2
, nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente
[...] C.F._11 domiciliati a Siracusa in via Tevere n. 50 presso lo studio dell'avv. Antonio Maria Oliva che li rappresenta e difende come da procura in atti
CHIAMATI IN CAUSA
OGGETTO: azione di accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione
Con decreto reso ai sensi dell'art. 127 ter in data 24/05/2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio , De AN AL, , Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
e e premesso, di essere eredi del defunto esponevano che Controparte_3 Persona_3 lo stesso aveva posseduto ininterrottamente e pacificamente due garage, siti l'uno a Siracusa in V.le
Scala Greca n. 61 piano T, int. 92 identificato al NCEU al foglio 29, particella 1217, sub 117, zona cens. 1 categoria C/6 classe 5, e l'altro a Siracusa in V.le Scala Greca n. 61, piano T, int. 93, identificato al NCEU al foglio 29, particella 1217, sub. 118, zona cens. 1, categoria C/6 classe 5, sino alla sua morte, avvenuta in data27 gennaio 2017, a fronte della completa inerzia dei proprietari .
Esponevano in particolare che il defunto aveva provveduto al puntuale versamento degli oneri condominiali, alle spese di gestione ordinaria e straordinaria;
aveva concesso in locazione l'immobile di cui all'interno 93 con contratto del 13/02/2005 e quello di cui all'interno 92 con contratto del
31/05/2015.
Tanto premesso, deducendo che loro stessi dopo il decesso del loro dante causa avevano continuato ad esercitare il potere di fatto sui detti beni, occupandosi della manutenzione, a farsi carico degli oneri condominiali e a riscuotere i canoni di locazione, chiedevano accertarsi che in forza dell'esercizio ultraventennale , pacifico, non viziato, continuo e ininterrotto, degli stessi da parte del defunto e di quello esercitato senza soluzione di continuità anche da essi attori, l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano in proprio e unitamente a nella qualità di Parte_3 Parte_4 genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore;
e Persona_2 Parte_3
in qualità di esercenti la potestà nei confronti della minore Controparte_4 Persona_1
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Deduceva innanzitutto la inammissibilità della domanda di usucapione, non essendo configurabile che il potere di fatto sul bene atteso lo stretto rapporto di parentela esistente tra chi lo ha esercitato e il titolare della proprietà, essendo , unitamente ai suoi fratelli , Controparte_1 Parte_2 e AL, da una parte, e gli attori, dall'altra, sono primi cugini, in quanto figli di due CP_2 fratelli, rispettivamente di e di entrambi deceduti, nonché Parte_3 Persona_3 nipoti dell'altro fratello , anch'esso convenuto nel presente giudizio. Controparte_3
Contestava anche la configurabilità in capo al dante causa degli odierni attori dell'animus possidendi, atteso che risultava che costui avesse acquisito la disponibilità degli immobili Persona_3 nella qualità di procuratore speciale dei proprietari, ovvero suoi fratelli, e Parte_3 [...]
avendolo egli stesso ammesso in sede di interrogatorio formale reso nel CP_3 procedimento civile iscritto al n° di R.G. 440/1982 pendente dinnanzi al Tribunale di Siracusa e nel successivo giudizio di svoltosi avanti la Corte di Appello di Catania.
Rilevava doveva configurarsi quindi solo una mera detenzione nomine alieno, non essendovi intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale;
che in ogni caso una interversione nel possesso riferita a parte attrice poteva configurarsi nei confronti dei legittimi proprietari solo con l'avvio del procedimento di mediazione avvenuto il 26/11/2020, dovendo invece escludersi la rilevanza degli atti di disposizione compiuti da il primo dei quali in ogni caso avvenuto pubblicamente solo nel Persona_3
2005.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda, con condanna di lite da distrarsi in favore del difensore.
Si costituivano in giudizio De AN AL e , quali esercenti la potestà Controparte_4 genitoriale sulla figlia minore contestando il titolo che giustificava la chiamata Persona_1 in causa della minore in quanto nata ben oltre i trecento giorni dalla morte del nonno paterno e quindi ai sensi dell'art. 462 c.c., non aveva assunto la qualità di erede per rappresentazione per successione mortis causa di , a seguito della rinunzia del padre De AN AL. Parte_3
Si costituiva in giudizio in proprio e unitamente a nella Parte_3 Parte_4 qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore rilevando che Persona_2 con atto del 09/06/2022 rep. n. 127382, ai rogiti del notaio Dott. avevano rinunciato Persona_4 all'eredità relitta di , deceduta a Siracusa il 06/06/2019 e chiedevano pertanto la Persona_5 estromissione dal giudizio.
Non si costituivano in giudizio, seppur ritualmente citati, , e AL, Parte_2 CP_2
e . Controparte_3
Istruita la causa, anche a mezzo di escussione dei testi, con decreto emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc in data 24/05/2025, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
***** Va dichiarata la contumacia di , , e De Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
AN AL (in proprio) non costituiti in giudizio sebbene ritualmente citati.
La domanda di parte attrice spiegata nei confronti di , , e Parte_2 Controparte_2
De AN AL (in proprio) va dichiarata inammissibile, dovendosi gli stessi ritenere carenti di legittimazione passiva.
Risulta infatti che costoro con atto in data 11/12/2012 n. 1342/2012 Rep. R.C.N.C. n. 2050/2012 Par cron. N. 2874/2012 Rep hanno rinunciato all'eredità di e anche all'eredità di Parte_3
, come da successiva attestazione di rinuncia n. 3021/2021 R.C.N.C. n. Persona_5
5982/2021 cron. N. 3198/2021 Rep.
Va altresì dichiarata inammissibile la domanda spiegata nei confronti di Persona_1
Risulta infatti, documentalmente l'avvenuta rinuncia all'eredità di da parte di Persona_5
De AN AL e nelle qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla Controparte_4 minore Persona_1
Non può essere riconosciuta nei confronti di la qualità di erede per Persona_1 rappresentazione mortis causa di , a seguito della rinuncia all'eredità del di lei Parte_3 padre, De AN AL, neanche a norma dell'art. 462 c.c. secondo cui la capacità a succedere sussiste in capo a coloro che sono nati o concepiti al momento della successione, presupponendo, salvo prova contraria, come concepito al momento della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
Va ricordato che a norma dell'art. 467 c.c. l'istituto della rappresentazione opera a favore dei discendenti legittimati a succedere al momento dell'apertura della successione sicchè la capacità a succedere va radicata, secondo principio giurisprudenziale granitico (Cass. civ. n. 323/1948) al momento dell'apertura della successione, che coincide con la morte del de cuius, a nulla rilevando l'eventuale rinuncia dell'erede di grado più prossimo .
Nel caso in esame risulta non solo che la minore nata il [...], non era Persona_1 ancora venuta al mondo alla data di apertura della successione del nonno , da Parte_3 deceduto il 29/04/2007, ma che la stessa minore a quella data non poteva neanche qualificarsi come
“concepita” , essendo superato l'intervallo dei trecento giorni.
Ne consegue che è priva di capacità a succedere e, pertanto, non può essere Persona_1 ammessa a succedere per rappresentazione in luogo del genitore rinunciate, anche qualora la rinunzia sia successiva alla nascita.
Va dichiarata la inammissibilità della domanda anche nei confronti di (nato il Parte_3
02/12/1981) sussistendo agli atti sia la attestazione resa in data 11/12/2012 di rinuncia all'eredità di
(nato il [...]) in proprio, e anche l'atto di rinuncia, unitamente a Parte_3 [...] in nome e per conto del figlio minore, , all'eredità di Parte_4 Persona_2 [...]
, a nulla rilevando il fatto che fosse stata sottoscritta in data 09/06/2022 e quindi Per_5 successivamente alla notifica della citazione al presente giudizio.
Nel merito la domanda di usucapione, nei confronti di e , Controparte_1 Controparte_3 contumace, è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito espresse.
Va ricordato che l'acquisto per usucapione pone a carico dell'attore che agisce a tal fine l'onere della prova di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, esplicitata non solo con il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene – ma anche con l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale ai fini dell'acquisto per usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (così Cass.
n.31238/2021; cfr. ex multis, Cass. n. 10894/2013; Cass. Civ. n. 8158/2012; Cass. Civ. n. 20670/2010)
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che, ai fini della maturazione della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c., alla condotta di chi invoca l'istituto che deve tradursi nell'esercizio di fatto di poteri corrispondenti a quelli proprietari – deve altresì contrapporsi la inerzia del titolare del diritto (Cass. Civ. n. 10894/2013; Cass. Civ., n. 8158/2012).
Ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c. si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato ad esercitarlo semplicemente come detenzione.
Ancora, ai sensi dell'art. 1144 c.c. non possono servire da fondamento all'acquisto del possesso – e dunque all'acquisto di diritti per usucapione – gli atti compiuti con l'altrui tolleranza dovendosi ritenere che la disponibilità del bene fondata sull'altrui tolleranza possa determinare l'insorgenza di situazioni assimilabili alla detenzione.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale grava su chi contesta il possesso altrui l'onere di provare che la disponibilità della cosa si basi sulla tolleranza, in conformità al principio espresso dal richiamato art. 1141, comma 1, c.c., e, al contempo, si è soliti escludere la sussistenza di mera tolleranza nelle ipotesi in cui il potere di fatto sia esercitato in modo consistente e per intervalli di tempo estesi.
Pur nondimeno, come anche ribadito dalla più condivisibile giurisprudenza di legittimità, la situazione di tolleranza di cui all'art. 1144 c.c. riferibile al legittimo proprietario può essere provata in via presuntiva.
Si ritiene infatti che la prova della tolleranza del proprietario può conseguirsi anche a mezzo di presunzioni desumibili dall'esperienza della realtà socio-economica, dalla condizione dei luoghi, dalla pratica della concreta situazione di godimento e soprattutto “da una piattaforma comune ad entrambe le parti, costituita dallo spessore del rapporto nel quale abbia radice il comportamento tollerante (cfr. Cass. civ. n. 1620/1984; Cass. Civ. n. 8194/2001).
Pertanto, anche di fronte dell'esercizio prolungato di poteri sulla cosa non può escludersi la tolleranza
– ostativa alla configurabilità del potere di fatto utile per l'acquisto della proprietà - ove l'esercente sia legato al proprietario-possessore da uno stretto rapporto di parentela.
Quanto al caso di specie va innanzitutto rilevato che l'acquisto della disponibilità degli immobili per cui è causa da parte di dante causa degli odierni attori, va collocato in una serie Persona_3 di azioni dallo stesso poste in essere in qualità di procuratore degli stessi.
In tal senso depongono infatti le dichiarazioni rese dallo stesso in sede di Persona_3 interrogatorio formale reso nel procedimento pendente presso questo Tribunale al n° di R.G.
440/1982, nonché nel successivo giudizio svoltosi avanti la Corte di Appello di Catania, entrambi aventi ad oggetto il rimborso della somma versata dal promittente acquirente, a titolo di caparra per l'acquisto degli immobili oggi in contestazione.
Non può negarsi infatti la rilevanza presuntiva che può desumersi dalle difese articolate nell'atto di appello redatto dallo stesso defunto nella qualità di procuratore speciale dei fratelli, e Parte_3 segnatamente nelle circostanze che connotano il primo capitolo di prova di cui egli stesso in quella sede chiedeva l'ammissione.
Sussistono quindi una pluralità di inequivoci elementi fattuali che, valutati globalmente, alla stregua del criterio di normalità, conducono ad affermare che il potere di fatto sui beni in oggetto sia stato esercitato dal dante causa degli odierni attori nell'esercizio di attività compiuta per conto dei proprietari, sì da escludere che possa qualificarsi come possesso.
Ne deriva quindi che la disponibilità degli immobili da parte del predetto, esercitata a mezzo del possesso delle chiavi, deve essere ricondotta alla mera detenzione nomine alieno non essendo corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà quale quella del possessore.
Quanto alla configurabilità di un interversio possessionis ai sensi dell'art. 1158 c.c. - dovendosi qualificare come mera difesa la deduzione invocata dagli attori- va osservato che, secondo il più condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità( fra le tante Cass. Civ. n. 21572/2020) la interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi;
tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreto opposizione all'esercizio del possesso da parte sua.
Occorre infatti per integrare il possesso utile ad usucapire che, qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione, sia posto in essere da parte di chi si assume possessore un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l'intento di mutare tale detenzione in vero e proprio possesso uti dominus, corrispondente cioè all'esercizio del diritto di proprietà, non rilevando il compimento di meri atti di esercizio del possesso che costituiscono ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.
Nel caso di specie dalle acquisizioni processuali non sono emersi elementi per poter supportare l'assunto difensivo degli attori .
Infatti dall'esito delle acquisizioni processuali (documenti e prova per testi) è stata acquisita prova di una condotta posta in essere dagli attori e da loro dante causa non utile ad integrare l'interversione nel possesso .
Risultano poste in essere condotte compatibili con la situazione di disponibilità del bene, acquisita nelle forme sopra descritte ma non possono tuttavia considerarsi condotte idonee ad integrare la prova del mutamento dell'animus e quindi del fatto che il detentore abbia continuato ad un certo momento ad esercitare il possesso della cosa come possessore.
Mancano infatti specifiche azioni poste in essere nei confronti di colui per conto del quale la cosa era detenuta, tali da rendere riconoscibile a costui , quale avente diritto il mutamento del titolo e sostituire la preesistente situazione di detenzione in possesso utile ad usucapire, tenuto conto anche del rapporto di parentela intercorrente fra le parti.
Né la rilevata carenza dimostrativa di condotte rilevanti alla interversione può essere colmata con riferimento alla mancata costituzione in giudizio di o alla rinuncia all'eredità in Controparte_3 quanto entrambi sono espressioni della titolarità piena di due diritti disponibili, il diritto di difesa e quello di accettare l'eredità.
Al rigetto della domanda consegue che le spese di giudizio seguono la soccombenza degli attori e vanno liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 come da dispositivo che segue, nonché in favore dello Stato riguardo a ammessa al patrocinio , Controparte_1 con inevitabile inammissibilità della domanda di distrazione del di lei difensore.
Nulla per le spese nei confronti dei convenuti vittoriosi rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
2362/2021, nella contumacia di , , e De Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
AN AL (in proprio) così dispone: - dichiara inammissibile la domanda promossa da e nei Parte_2 Parte_1 confronti di , , De AN AL anche Parte_2 Controparte_2 quest'ultimo unitamente con quali genitori esercenti la potestà genitoriale Controparte_4 sulla figlia minore , costituito in giudizio unitamente Persona_1 Parte_3
a nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Parte_4
; Persona_2
- rigetta la domanda promossa da e nei confronti di Parte_2 Parte_1 [...]
e CP_3 Controparte_1
- Condanna e al rimborso delle spese di lite in favore Parte_2 Parte_1
e nella qualità che si liquidano in €. 3.809,00 oltre Parte_3 Parte_4 spese generali 15% iva e c.p.a come per legge;
- Condanna e al rimborso delle spese di lite in favore Parte_2 Parte_1
De AN AL e nella qualità liquidandosi in €. 3.809,00 oltre spese Controparte_4 generali 15% iva e c.p.a come per legge;
- Condanna e al rimborso delle spese di lite in favore Parte_2 Parte_1 dello Stato essendo ammessa al patrocinio e liquidandosi nella somma Controparte_1 di euro 3.809,00 oltre spese generali 15% iva e c.p.a come per legge.
Siracusa 20 settembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore