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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 17117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17117 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 19781/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19781 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 2/06/2025, vertente tra
(C.F. in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Piazza San Bernardo, 109 presso lo studio dell'avv. Elisa
Foschi che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata all'atto di citazione
- TO
e
(C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Arezzo via de' Mannini n. 2 presso lo studio degli avv.ti Giovanni Gatteschi e Marcello Catacchi che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta
- Convenuto
Conclusioni delle parti: per l'attore: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
- accertare l'obbligo del (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p-t, con sede in Arezzo 13 (AR), Via Antonio Pizzuto n. 36, cap.
52100, di corrispondere a con sede in Roma, Via Torino n. 153, cap. Parte_1
00184
Roma (RM) c.f. , in persona del suo legale rappresentante protempore, il contributo P.IVA_1 richiesto e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di Euro 75.617,33 quale contributo del 3% sugli utili per l'esercizio al 31 dicembre 2016. Il tutto oltre, interessi legali dalla diffida all'effettivo pagamento.
Pag. 1 a 7 Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per il convenuto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, nella persona del Giudice unico designato, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa nel merito, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertato e considerato che ha Controparte_3 già pagato a per l'anno 2016 l'importo di Euro 9.080,16 a titolo di Parte_1 contributo dovuto ex art. 2545 quater comma 2 c.c. e art. 11 comma 4 L. 59/92, rigettare ogni domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
sempre e comunque con vittoria di compensi, spese, rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge”.
Oggetto: contributo fondo mutualistico cooperative.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato, la conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo in fatto che: Controparte_1
- il convenuto, aderente alla Confederazione Cooperative Italiane dal CP_1
28/12/1983, in data 17/02/2015, avrebbe presentato al Tribunale di Arezzo richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F., omologato dallo stesso Tribunale in data 20/06/2016;
- il predetto avrebbe conseguito nell'esercizio 2016 un utile pari ad € CP_1
9.410.832,00, sulla cui base avrebbe dovuto provvedere alla corresponsione del 3% a titolo di contributo dovuto al fondo mutualistico;
- il convenuto, tuttavia, avrebbe corrisposto un contributo pari ad € 9.080,16, quantificato utilizzando una base di calcolo non corretta;
- in data 11/11/2021 essa attrice, reiterando quanto già richiesto nella precedente mail del 30/05/2019, avrebbe richiesto il pagamento della somma di € 75.617,33 a titolo di differenza tra quanto già versato e quanto ancora dovuto al fondo mutualistico come contributo del 3% dovuto sugli utili;
- in data 23/12/2021 il si sarebbe rifiutato di integrare il pagamento, CP_1 rendendo necessaria l'introduzione del presente giudizio.
A fondamento della svolta domanda l'attrice, dopo aver ricostruito il quadro normativo di disciplina del contributo pari al 3% degli utili conseguiti da versarsi annualmente al fondo mutualistico, evidenziata l'erroneità della somma assunta a base di calcolo dal per CP_1
Pag. 2 a 7 la determinazione dello stesso, chiedeva la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma pari ad € 75.617,33.
Si costituiva il il quale, nel contestare le argomentazioni Controparte_4 attoree, deduceva che:
- a far data dall'anno 2013 si sarebbe trovato in stato di crisi e nel febbraio del 2014 avrebbe dapprima depositato un ricorso ex art. 182 bis comma 6 l.f., successivamente un ricorso ex art. 161, comma 6, l.f., poi seguìto dal ricorso ex art. 161 comma 1 e 186 bis l.f. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale;
- il Tribunale di Arezzo avrebbe omologato il concordato con provvedimento reso in data 20/06/2016;
- la situazione patrimoniale del al 17/02/2015 avrebbe dato conto di una CP_1 esposizione debitoria pari ad € 46.263.923,00;
- a dispetto di quanto sostenuto dalla parte attrice, esso convenuto avrebbe versato il contributo del 3% nella misura in cui avrebbe dovuto ai sensi delle norme vigenti ed in conformità all'interpretazione data da Confcooperative, da ultimo con circolare n.
12/2018;
- in particolare, la decisione della convenuta di corrispondere la sola somma di €
9.080,16 sarebbe giustificata dal fatto che o l'utile de quo era in realtà solo il risultato dell'esdebitazione provocata dal concordato (e non dell'attività della società);
o le riserve presenti (pari a € 1.166.617,00) erano insufficienti per la copertura delle perdite civilistiche pregresse (pari a € 10.274.777,00) e o l'utile d'esercizio era direttamente destinato alla copertura delle perdite pregresse (al netto delle riserve), assumeva come base di calcolo del contributo in parola solo la parte di utile che, all'esito, risultava non destinata a copertura delle perdite (i.e. € 302.672,00) e dunque assoggettabile al contributo del 3%
(per l'effetto pari a € 9.080,16) – ossia esattamente quanto versato a
; Parte_1
- la somma versata sarebbe pertanto correttamente quantificata.
Con ordinanza del 02/06/2025 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Pag. 3 a 7 In via istruttoria non è stato ritenuto necessario procedere all'espletamento di ctu di natura contabile, come richiesta dalla parte attrice, trattandosi di controversia la cui definizione richiede il solo apprezzamento di questioni di natura giuridica.
In limine litis giova rammentare che il a incardinato il presente giudizio Parte_1 al fine di ottenere il pagamento – nella giusta misura – del contributo mutualistico pari al 3% degli utili conseguiti per l'anno 2016 dal convenuto, registrati in bilancio nella CP_1 misura di € 9.410,832,00.
Profilo controverso in causa è rappresentato la definizione del concetto di “utili netti annuali” richiamato dall'art. 2454 quater co.1 c.c. ai fini del calcolo del contributo dovuto, posto che, ad avviso del convenuto, l'utile conseguito nell'anno 2016 sarebbe fittizio, in quanto rappresenterebbe solo l'effetto dell'esdebitazione conseguente all'omologazione del concordato preventivo.
Pertanto, detta quota di utili non concorrerebbe a determinare l'imponibile sul quale applicare l'aliquota del 3% ai fini della quantificazione del contributo dovuto ai sensi dell'art. 2454 quater co.1 c.c..
Pertanto, correttamente l'utile netto sarebbe stato quantificato in € 302.672,00.
In proposito, è occorre evidenziare che secondo l'orientamento di questo Ufficio, cui si intende dare continuità “la cooperativa in concordato (a prescindere se si tratti di concordato liquidatorio o in continuità) non è dispensata dall'assoggettamento delle norme generali che obbligano la devoluzione ai fondi mutualistici del patrimonio effettivo (nel caso di trasformazione in società a scopo di lucro); del 3% nel caso di conseguimento di utili, e/o in tutti gli altri casi previsti dalla legge (…). Sussiste una sola nozione di “utile” applicabile a tutti i tipi normativi di società disciplinati dal codice civile (ivi comprese le cooperative in virtù dell'art.
2519 c.c.), ossia quelle relative alle società lucrative, per la quale è utile qualsiasi risultato economico positivo risultante dal bilancio, a prescindere dalla fonte di questo risultato
(proveniente cioè dall'attività sociale svolta con i soci o con i terzi, ovvero da proventi finanziari
o straordinari) o da come lo stesso sia ripartito tra i soci, né è ipotizzabile una nozione speciale di utile diversa da quella generale vigente per le società lucrative;
in buona sostanza l'utile viene definito come un guadagno finanziario: la differenza tra il denaro guadagnato e il denaro speso.
Non si rinviene nel codice civile e nell'ordinamento in generale alcuna disposizione che, implicitamente o esplicitamente, preveda una nozione speciale di utile diversa da quella generale vigente (cfr. Trib. Roma, sent. nn. 1347/2024; 12286/2024).
Pag. 4 a 7 Chiarito quanto innanzi, si osserva che a termini dell'art. 2545 quater, comma 2, c.c. “una quota degli utili annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge”.
La cennata disposizione deve poi essere letta in combinato disposto con a legge speciale n. 59 del 1992, che all'art.11, prevede “ 1) Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni. 2 L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno. 3 Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da questa controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi o ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo. 4 Le società cooperative e
i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento”.
La circolare n. 1103/1995 ha precisato che “a chiarimento di quanto attiene l'applicazione dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che ha istituito a carico delle società cooperative
e dei loro consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione, si precisa come già esplicitato nella circolare di questo ministero n. 29/1993 che “l'importo del contributo deve essere calcolato sull'intero ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo sia delle quote che si intendono destinare a riserva ordinaria sia di quelle da destinare a riserva straordinaria (..). Non risultano soggetti al contributo del 3% gli utili utilizzate per la copertura di eventuali perdite maturate in esercizi precedenti. Poiché gli utili sono calcolati ai sensi dell'art. 2423 e ss. c.c. anche le perdite dovranno essere determinate secondo gli stessi criteri”.
La circolare n. 96/1998 il Ministero del Lavoro ha affermato poi che “Il calcolo del contributo dovrà essere effettuato direttamente dalle società cooperative sulla base di quanto previsto dal
Pag. 5 a 7 comma 4 dell'art. 11 della legge 59 e, per la generalità di esse, sull'intero ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie e ad altre riserve straordinarie inclusa quella costituita ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 904/77”.
L'applicazione combinata delle richiamate circolari con le norme codicistiche - una volta precisato che la soggezione a concordato preventivo, vieppiù se in continuità, come nel caso di specie, implica comunque la continuazione dell'esercizio dell'attività e quindi la possibilità di generare utili esclude che possa ipotizzarsi un qualche o parziale esonero in capo al CP_1 dall'obbligo di corrispondere il contributo in argomento.
Al fine del calcolo dello stesso non è però condivisibile la quantificazione operata dalla parte attrice la quale, in contrasto con quanto previsto dalla citata disciplina, presupponendo in modo erroneo che il dettato dell'art. 2545 quater, comma 1, c.c. imponga, prima ancora del ripianamento delle perdite, la destinazione del 30% degli utili a riserva legale, procede proprio su detta percentuale (e dunque non già sugli utili, bensì sulla riserva legale) che ne calcola l'importo presumibilmente dovuto.
È indubbio che la citata disposizione impone un obbligo di imputare a riserva legale una quota parte degli utili. Ciò posto, deve ritenersi che perché possa aversi utile netto occorre prima ripianare le perdite. In termini analoghi si è del resto già espresso questo Tribunale con la sentenza del 28/05/2025 offerta in giudizio dalla parte attrice con comparsa conclusionale
(all. 3 comp. concl. attore).
Si ribadisce che la circolare su richiamata, n. 1103/1995, il cui contenuto viene poi ribadito nella successiva circolare del 1998, stabilisce che “l'importo del contributo deve essere calcolato sull'intero ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo sia delle quote che si intendono destinare a riserva ordinaria sia di quelle da destinare a riserva straordinaria (..).
Non risultano soggetti al contributo del 3% gli utili utilizzati per la copertura di eventuali perdite maturate in esercizi precedenti. Poiché gli utili sono calcolati ai sensi dell'art. 2423 e ss.
c.c. anche le perdite dovranno essere determinate secondo gli stessi criteri”.
Come si evince dal dettato ora richiamato, gli utili destinati in via diretta alla copertura delle perdite pregresse vanno esclusi dal calcolo della base imponibile ai fini della determinazione del contributo.
Dunque, passando al caso in commento, emerge dal bilancio offerto in giudizio che a chiusura dell'esercizio dell'anno 2016 il convenuto presentava: CP_1
- un utile pari ad € 9.410.832,00;
- riserva legale pari ad € 353.713,00;
- riserva statutaria pari ad € 812.904,00.
Pag. 6 a 7 Dall'esame della nota integrativa è dato evincere che “Le perdite pregresse portate a nuovo sono passate da Euro 2.382.479 ad Euro 10.274.777 a seguito della perdita dell'esercizio 2015
(pari a Euro 7.892.299”.
Pertanto, correttamente la convenuta ha dapprima destinato le riserve e gli utili a copertura di dette perdite, per poi quantificare l'utile netto nella misura di € 302.672,00 (€ 9.410.832 + €
353.713,00 + € 812.904,00 - € 10.274.777,00); importo sul quale è stata poi correttamente applicata l'aliquota del 3%, così determinando il contributo in € 9.080,16, pacificamente già corrisposto all'attrice.
Essendo incontestato l'avvenuto pagamento da parte del in favore del CP_1
della somma in tal modo calcolata, può concludersi che nulla è più dovuto al Parte_1 predetto . Parte_1
La domanda attorea va pertanto respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, così provvede:
I. respinge la domanda proposta dal nei confronti del Parte_1 [...]
; Controparte_2
II. condanna il a rifondere al convenuto le spese del Parte_1 CP_1 presente giudizio che si liquidano in € 7.052,00 oltre IVA, CPA rimborso spese generali.
Roma, 06/12/2025
Il Giudice
Dott. Stefano Iannaccone
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19781 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 2/06/2025, vertente tra
(C.F. in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Piazza San Bernardo, 109 presso lo studio dell'avv. Elisa
Foschi che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata all'atto di citazione
- TO
e
(C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Arezzo via de' Mannini n. 2 presso lo studio degli avv.ti Giovanni Gatteschi e Marcello Catacchi che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta
- Convenuto
Conclusioni delle parti: per l'attore: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
- accertare l'obbligo del (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p-t, con sede in Arezzo 13 (AR), Via Antonio Pizzuto n. 36, cap.
52100, di corrispondere a con sede in Roma, Via Torino n. 153, cap. Parte_1
00184
Roma (RM) c.f. , in persona del suo legale rappresentante protempore, il contributo P.IVA_1 richiesto e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di Euro 75.617,33 quale contributo del 3% sugli utili per l'esercizio al 31 dicembre 2016. Il tutto oltre, interessi legali dalla diffida all'effettivo pagamento.
Pag. 1 a 7 Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per il convenuto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, nella persona del Giudice unico designato, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa nel merito, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertato e considerato che ha Controparte_3 già pagato a per l'anno 2016 l'importo di Euro 9.080,16 a titolo di Parte_1 contributo dovuto ex art. 2545 quater comma 2 c.c. e art. 11 comma 4 L. 59/92, rigettare ogni domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
sempre e comunque con vittoria di compensi, spese, rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge”.
Oggetto: contributo fondo mutualistico cooperative.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato, la conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo in fatto che: Controparte_1
- il convenuto, aderente alla Confederazione Cooperative Italiane dal CP_1
28/12/1983, in data 17/02/2015, avrebbe presentato al Tribunale di Arezzo richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F., omologato dallo stesso Tribunale in data 20/06/2016;
- il predetto avrebbe conseguito nell'esercizio 2016 un utile pari ad € CP_1
9.410.832,00, sulla cui base avrebbe dovuto provvedere alla corresponsione del 3% a titolo di contributo dovuto al fondo mutualistico;
- il convenuto, tuttavia, avrebbe corrisposto un contributo pari ad € 9.080,16, quantificato utilizzando una base di calcolo non corretta;
- in data 11/11/2021 essa attrice, reiterando quanto già richiesto nella precedente mail del 30/05/2019, avrebbe richiesto il pagamento della somma di € 75.617,33 a titolo di differenza tra quanto già versato e quanto ancora dovuto al fondo mutualistico come contributo del 3% dovuto sugli utili;
- in data 23/12/2021 il si sarebbe rifiutato di integrare il pagamento, CP_1 rendendo necessaria l'introduzione del presente giudizio.
A fondamento della svolta domanda l'attrice, dopo aver ricostruito il quadro normativo di disciplina del contributo pari al 3% degli utili conseguiti da versarsi annualmente al fondo mutualistico, evidenziata l'erroneità della somma assunta a base di calcolo dal per CP_1
Pag. 2 a 7 la determinazione dello stesso, chiedeva la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma pari ad € 75.617,33.
Si costituiva il il quale, nel contestare le argomentazioni Controparte_4 attoree, deduceva che:
- a far data dall'anno 2013 si sarebbe trovato in stato di crisi e nel febbraio del 2014 avrebbe dapprima depositato un ricorso ex art. 182 bis comma 6 l.f., successivamente un ricorso ex art. 161, comma 6, l.f., poi seguìto dal ricorso ex art. 161 comma 1 e 186 bis l.f. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale;
- il Tribunale di Arezzo avrebbe omologato il concordato con provvedimento reso in data 20/06/2016;
- la situazione patrimoniale del al 17/02/2015 avrebbe dato conto di una CP_1 esposizione debitoria pari ad € 46.263.923,00;
- a dispetto di quanto sostenuto dalla parte attrice, esso convenuto avrebbe versato il contributo del 3% nella misura in cui avrebbe dovuto ai sensi delle norme vigenti ed in conformità all'interpretazione data da Confcooperative, da ultimo con circolare n.
12/2018;
- in particolare, la decisione della convenuta di corrispondere la sola somma di €
9.080,16 sarebbe giustificata dal fatto che o l'utile de quo era in realtà solo il risultato dell'esdebitazione provocata dal concordato (e non dell'attività della società);
o le riserve presenti (pari a € 1.166.617,00) erano insufficienti per la copertura delle perdite civilistiche pregresse (pari a € 10.274.777,00) e o l'utile d'esercizio era direttamente destinato alla copertura delle perdite pregresse (al netto delle riserve), assumeva come base di calcolo del contributo in parola solo la parte di utile che, all'esito, risultava non destinata a copertura delle perdite (i.e. € 302.672,00) e dunque assoggettabile al contributo del 3%
(per l'effetto pari a € 9.080,16) – ossia esattamente quanto versato a
; Parte_1
- la somma versata sarebbe pertanto correttamente quantificata.
Con ordinanza del 02/06/2025 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Pag. 3 a 7 In via istruttoria non è stato ritenuto necessario procedere all'espletamento di ctu di natura contabile, come richiesta dalla parte attrice, trattandosi di controversia la cui definizione richiede il solo apprezzamento di questioni di natura giuridica.
In limine litis giova rammentare che il a incardinato il presente giudizio Parte_1 al fine di ottenere il pagamento – nella giusta misura – del contributo mutualistico pari al 3% degli utili conseguiti per l'anno 2016 dal convenuto, registrati in bilancio nella CP_1 misura di € 9.410,832,00.
Profilo controverso in causa è rappresentato la definizione del concetto di “utili netti annuali” richiamato dall'art. 2454 quater co.1 c.c. ai fini del calcolo del contributo dovuto, posto che, ad avviso del convenuto, l'utile conseguito nell'anno 2016 sarebbe fittizio, in quanto rappresenterebbe solo l'effetto dell'esdebitazione conseguente all'omologazione del concordato preventivo.
Pertanto, detta quota di utili non concorrerebbe a determinare l'imponibile sul quale applicare l'aliquota del 3% ai fini della quantificazione del contributo dovuto ai sensi dell'art. 2454 quater co.1 c.c..
Pertanto, correttamente l'utile netto sarebbe stato quantificato in € 302.672,00.
In proposito, è occorre evidenziare che secondo l'orientamento di questo Ufficio, cui si intende dare continuità “la cooperativa in concordato (a prescindere se si tratti di concordato liquidatorio o in continuità) non è dispensata dall'assoggettamento delle norme generali che obbligano la devoluzione ai fondi mutualistici del patrimonio effettivo (nel caso di trasformazione in società a scopo di lucro); del 3% nel caso di conseguimento di utili, e/o in tutti gli altri casi previsti dalla legge (…). Sussiste una sola nozione di “utile” applicabile a tutti i tipi normativi di società disciplinati dal codice civile (ivi comprese le cooperative in virtù dell'art.
2519 c.c.), ossia quelle relative alle società lucrative, per la quale è utile qualsiasi risultato economico positivo risultante dal bilancio, a prescindere dalla fonte di questo risultato
(proveniente cioè dall'attività sociale svolta con i soci o con i terzi, ovvero da proventi finanziari
o straordinari) o da come lo stesso sia ripartito tra i soci, né è ipotizzabile una nozione speciale di utile diversa da quella generale vigente per le società lucrative;
in buona sostanza l'utile viene definito come un guadagno finanziario: la differenza tra il denaro guadagnato e il denaro speso.
Non si rinviene nel codice civile e nell'ordinamento in generale alcuna disposizione che, implicitamente o esplicitamente, preveda una nozione speciale di utile diversa da quella generale vigente (cfr. Trib. Roma, sent. nn. 1347/2024; 12286/2024).
Pag. 4 a 7 Chiarito quanto innanzi, si osserva che a termini dell'art. 2545 quater, comma 2, c.c. “una quota degli utili annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge”.
La cennata disposizione deve poi essere letta in combinato disposto con a legge speciale n. 59 del 1992, che all'art.11, prevede “ 1) Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni. 2 L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno. 3 Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da questa controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi o ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo. 4 Le società cooperative e
i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento”.
La circolare n. 1103/1995 ha precisato che “a chiarimento di quanto attiene l'applicazione dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che ha istituito a carico delle società cooperative
e dei loro consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione, si precisa come già esplicitato nella circolare di questo ministero n. 29/1993 che “l'importo del contributo deve essere calcolato sull'intero ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo sia delle quote che si intendono destinare a riserva ordinaria sia di quelle da destinare a riserva straordinaria (..). Non risultano soggetti al contributo del 3% gli utili utilizzate per la copertura di eventuali perdite maturate in esercizi precedenti. Poiché gli utili sono calcolati ai sensi dell'art. 2423 e ss. c.c. anche le perdite dovranno essere determinate secondo gli stessi criteri”.
La circolare n. 96/1998 il Ministero del Lavoro ha affermato poi che “Il calcolo del contributo dovrà essere effettuato direttamente dalle società cooperative sulla base di quanto previsto dal
Pag. 5 a 7 comma 4 dell'art. 11 della legge 59 e, per la generalità di esse, sull'intero ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie e ad altre riserve straordinarie inclusa quella costituita ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 904/77”.
L'applicazione combinata delle richiamate circolari con le norme codicistiche - una volta precisato che la soggezione a concordato preventivo, vieppiù se in continuità, come nel caso di specie, implica comunque la continuazione dell'esercizio dell'attività e quindi la possibilità di generare utili esclude che possa ipotizzarsi un qualche o parziale esonero in capo al CP_1 dall'obbligo di corrispondere il contributo in argomento.
Al fine del calcolo dello stesso non è però condivisibile la quantificazione operata dalla parte attrice la quale, in contrasto con quanto previsto dalla citata disciplina, presupponendo in modo erroneo che il dettato dell'art. 2545 quater, comma 1, c.c. imponga, prima ancora del ripianamento delle perdite, la destinazione del 30% degli utili a riserva legale, procede proprio su detta percentuale (e dunque non già sugli utili, bensì sulla riserva legale) che ne calcola l'importo presumibilmente dovuto.
È indubbio che la citata disposizione impone un obbligo di imputare a riserva legale una quota parte degli utili. Ciò posto, deve ritenersi che perché possa aversi utile netto occorre prima ripianare le perdite. In termini analoghi si è del resto già espresso questo Tribunale con la sentenza del 28/05/2025 offerta in giudizio dalla parte attrice con comparsa conclusionale
(all. 3 comp. concl. attore).
Si ribadisce che la circolare su richiamata, n. 1103/1995, il cui contenuto viene poi ribadito nella successiva circolare del 1998, stabilisce che “l'importo del contributo deve essere calcolato sull'intero ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo sia delle quote che si intendono destinare a riserva ordinaria sia di quelle da destinare a riserva straordinaria (..).
Non risultano soggetti al contributo del 3% gli utili utilizzati per la copertura di eventuali perdite maturate in esercizi precedenti. Poiché gli utili sono calcolati ai sensi dell'art. 2423 e ss.
c.c. anche le perdite dovranno essere determinate secondo gli stessi criteri”.
Come si evince dal dettato ora richiamato, gli utili destinati in via diretta alla copertura delle perdite pregresse vanno esclusi dal calcolo della base imponibile ai fini della determinazione del contributo.
Dunque, passando al caso in commento, emerge dal bilancio offerto in giudizio che a chiusura dell'esercizio dell'anno 2016 il convenuto presentava: CP_1
- un utile pari ad € 9.410.832,00;
- riserva legale pari ad € 353.713,00;
- riserva statutaria pari ad € 812.904,00.
Pag. 6 a 7 Dall'esame della nota integrativa è dato evincere che “Le perdite pregresse portate a nuovo sono passate da Euro 2.382.479 ad Euro 10.274.777 a seguito della perdita dell'esercizio 2015
(pari a Euro 7.892.299”.
Pertanto, correttamente la convenuta ha dapprima destinato le riserve e gli utili a copertura di dette perdite, per poi quantificare l'utile netto nella misura di € 302.672,00 (€ 9.410.832 + €
353.713,00 + € 812.904,00 - € 10.274.777,00); importo sul quale è stata poi correttamente applicata l'aliquota del 3%, così determinando il contributo in € 9.080,16, pacificamente già corrisposto all'attrice.
Essendo incontestato l'avvenuto pagamento da parte del in favore del CP_1
della somma in tal modo calcolata, può concludersi che nulla è più dovuto al Parte_1 predetto . Parte_1
La domanda attorea va pertanto respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, così provvede:
I. respinge la domanda proposta dal nei confronti del Parte_1 [...]
; Controparte_2
II. condanna il a rifondere al convenuto le spese del Parte_1 CP_1 presente giudizio che si liquidano in € 7.052,00 oltre IVA, CPA rimborso spese generali.
Roma, 06/12/2025
Il Giudice
Dott. Stefano Iannaccone
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