Ordinanza cautelare 25 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 25 marzo 2021
Sentenza breve 18 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 18/05/2021, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/05/2021
N. 00661/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Attilio De Martin, Maria Chiara De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Attilio De Martin in -OMISSIS-, via Altinate, n. 29;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - attesa occupazione adottato in data 5 gennaio 2021 e notificato in data 28 gennaio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l’art. 60 del c.p.a.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento del 5 gennaio 2021, con cui la Questura di -OMISSIS- gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - attesa occupazione, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, come specificato in ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 2021, questa sezione, dal momento che la Questura di -OMISSIS- aveva espresso, alla luce della documentazione prodotta in sede di ricorso, la sua disponibilità ad una cessazione della materia del contendere, con rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, ha disposto il rinvio della causa, per il prosieguo della fase cautelare, alla camera di consiglio del 24 marzo 2021, sospendendo, nelle more, l’efficacia del provvedimento impugnato.
Con successiva ordinanza n. -OMISSIS- del 2021, tenuto conto del deposito in giudizio da parte del ricorrente e dell’Avvocatura dello Stato della nota del 22 marzo 2021, con cui la Questura di -OMISSIS- “Con riferimento all'Affare Legale in oggetto e facendo seguito alla nota dell'8.2.2021” ha segnalato di aver “provveduto a rilasciare allo straniero citato in oggetto, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - attesa occupazione, valido fino al 6.2.2022, permesso di soggiorno non ancora materialmente in suo possesso, in quanto ancora nella fase “in produzione”, dal 12.3.2021…”, e della richiesta di ulteriore rinvio da parte del difensore del ricorrente, si è ritenuto di rinviare la causa, per il prosieguo della fase cautelare, alla camera di consiglio del 12 maggio 2021, confermando, nelle more, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Parte ricorrente ha depositato in giudizio, in data 9 aprile 2021, copia del permesso di soggiorno consegnato al ricorrente dalla Questura e memoria con cui ha chiesto che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse dell'impugnativa pendente, con compensazione delle spese di lite.
Alla camera di consiglio del 12 maggio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, e art. 60 c.p.a..
A seguito dell’avvenuto rilascio e consegna al ricorrente del permesso di soggiorno richiesto, come risultante dagli atti di causa, infatti, il Collegio ritiene di dover dichiarare cessata la materia del contendere, atteso che il ricorrente ha visto la sua pretesa pienamente soddisfatta.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e della richiesta in tal senso da parte del difensore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO