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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/06/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 486 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
IL (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato C.F._1
in Via Asmara N.12 (ANG. Via Campidoglio) 98076 Sant'Agata Militello
ITALIA presso lo studio dell'Avv. AMATA CARMELA TERESA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. FALQUI CAO MAURIZIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/02/2020 la sig.ra Parte_1
ha agito nei confronti dell' , lamentando il mancato riconoscimento
[...] CP_1
dell'indennità di maternità obbligatoria nonostante avesse regolarmente lavorato per 52 giornate nel corso dell'anno 2017 alle dipendenze dell'azienda agricola
FA AL. In relazione a tale attività, la ricorrente aveva presentato in data
23/06/2018 formale domanda per il riconoscimento dell'indennità di maternità con riferimento al periodo compreso tra il 15/04/2018 e il 15/09/2018, con evento del parto verificatosi il 10/06/2018. Non avendo ricevuto alcun riscontro positivo, nonostante una diffida e un successivo ricorso al Comitato Provinciale , entrambi rimasti senza esito, la CP_1
ricorrente ha adito questa Autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla prestazione assistenziale.
L' si è costituito in giudizio contestando le pretese avversarie e CP_1
sostenendo la legittimità della cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, avvenuta a seguito di accertamento ispettivo nel corso del quale era emersa la fittizietà dei rapporti di lavoro dichiarati dalla ditta
FA AL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere integralmente accolta in diritto e in fatto.
La ricorrente ha documentato, attraverso prove dettagliate e mediante il riferimento alla sentenza n. 2039/2022 emessa dal Tribunale di Patti e passata in giudicato, l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro agricolo per complessive 52 giornate nel 2017 con la ditta FA AL. La rilevanza del giudicato esterno in ambito probatorio è consolidata: ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, imponendo al giudice adito di attenersi a quanto già definito in un precedente definitivo.
Tale giudizio, dunque, impedisce ogni ulteriore disconoscimento del rapporto lavorativo da parte dell'ente resistente e costituisce piena prova della veridicità della pregressa prestazione lavorativa. Pertanto, la ricorrente ha pienamente soddisfatto il requisito contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto all'indennità di maternità obbligatoria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Regio Decreto n. 1949/1940, art. 24, e successive modifiche e integrazioni).
Si evidenzia come le contestazioni dell' fondate sulla presunta CP_1
antieconomicità della gestione dell'impresa agricola, nonché sull'ampiezza dell'accertamento ispettivo successivo rispetto al periodo lavorativo dedotto, non siano idonee a scalfire l'efficacia del giudicato acquisito. Il rilievo dell'accertamento amministrativo, per quanto dettagliato, cede il passo alla pronuncia giurisdizionale definitiva. Sussistono dunque tutti i presupposti per riconoscere alla sig.ra
[...]
il diritto alla prestazione economica per il periodo indicato nella Parte_1
domanda, coincidente con l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
Trattandosi di prestazione previdenziale, la liquidazione dovrà avvenire nella misura di legge, comprensiva degli accessori dovuti (interessi e rivalutazione monetaria).
Quanto alle spese di lite, si ritiene equo e conforme al principio di soccombenza porle a carico dell'ente resistente. Dette spese devono essere distratte in favore del procuratore della parte vittoriosa, che ha dichiarato di avere anticipato le stesse senza averne ricevuto compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa:
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente Parte_1
all'indennità di maternità per astensione obbligatoria dal
[...]
lavoro per il periodo 15.04.2018 - 15.09.2018;
2. Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento in favore della ricorrente della predetta indennità nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
844,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Carmela Teresa Amata dichiaratasi antistataria;
Così deciso in Patti 09/06/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo