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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 20/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.n.240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 240/2024 promossa da:
(c.f. , (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. p 'Avv. n Parte_3 C.F._3
, via A ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec del predetto difensore Email_1
-attori opponenti–
CONTRO
CC s.p.a. (c.f. e p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Rossi ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio d ensore sito in Rimini, Vicolo San Gregorio n.28
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente in fase di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art.189 c.p.c. avvenuta in data 13.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna controversia risulta avere ad oggetto l'opposizione spiegata ex art.615 c.p.c. dai signori Pt_1
e avverso l'atto di precetto datato 22.01.2024, int
[...] Parte_2 Parte_3 notificato da CC s.p.a, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 183.469,40 a titolo di sorte e spese relative al decreto ingiuntivo n.1487/2015 emesso dal Tribunale di Rimini nei confronti di precetto che veniva notificato ai signori Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e lità di ex soci della debitrice diretta
[...] Parte_3 Controparte_1 cancellatasi dal registro delle imprese in data 27.2.2015-, in virtù di una articolata serie di fenomeni successori richiamati in sede di predetto precetto. Con l'opposizione in questione i sopra indicati opponenti hanno eccepito -in estrema sintesi- il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che la cancellazione della società dal Controparte_1 Registro delle Imprese era avvenuta soltanto per il trasferimento della società all'estero, fatto che non pagina 1 di 5 determinava alcun fenomeno estintivo nei confronti della società stessa;
in ogni caso comunque non si sarebbe verificato alcun reale fenomeno successorio nei loro confronti. Costituitasi regolarmente in giudizio la società intimante CC s.p.a., richiamata un'ordinanza emessa dal G.E. del Tribunale di Genova in occasione di una procedura di pignoramento presso terzi ivi azionata (proveniente per ragioni di competenza dal Tribunale di Perugia), sosteneva la piena legittimazione degli intimati sia per l'intervenuta estinzione della società in conseguenza della sua Controparte_1 cancellazione dal registro delle imprese e sia per la ric ttivi ex soci della predetta società diretta debitrice. Approfondite e sviluppate dalle parti le diverse tesi difensive in sede di memorie integrative ex art.171 ter c.p.c. la causa, ritenuta sostanzialmente di natura documentale, veniva rimessa in decisione senza lo svolgimento di attività istruttorie orali.
* Come risulta chiaramente dall'esame dell'atto di precetto opposto -e poi espressamente riconfermato nel corso dell'intero giudizio- la società CC s.p.a. ha notificato l'atto di precetto agli odierni opponenti -e quindi manifestato la propria intenzione di procedere esecutivamente nei loro confronti- nella loro qualità di ex soci della società Più in particolare la società intimante, richiamato il contenuto Controparte_1 dell'ordinanza del G.E ova, dato atto della cancellazione dal Registro delle Imprese della sopra detta debitrice originaria intervenuto in data 27.2.2015 e della ritenuta conseguente estinzione della stessa con perdita di capacità giuridica e di legittimazione sostanziale e processuale, ha posto alla base della propria iniziativa la pretesa apertura di un articolato e complesso fenomeno successorio conclusosi con la individuazione di una attuale legittimazione dei signori e a subire le Pt_1 Parte_2 Parte_3 iniziative recuperatorie dei crediti vantati nei confronti della originaria dante causa Controparte_1
Ciò posto, ai fini della decisione risulta assolutamente preliminare ed assorbente ltra considerazione- la valutazione relativa agli effetti giuridici della cancellazione della società CP_1 dal Registro delle Imprese, avvenuta -come detto- in data 27.2.2015.
[...] Al riguardo non vi è dubbio in generale che la cancellazione di una società dal Registro delle Imprese ne determina la sua estinzione. Proprio sul punto infatti anche di recente è stato ribadito che: “Sotto il profilo processuale le Sezioni Unite sono partite dal presupposto che la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, determinandone l'estinzione, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Ove, poi, l'estinzione si verifichi nel corso del processo, troveranno applicazione gli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., in tema di interruzione del processo, così da contemperare i diritti processuali del successore della parte venuta meno e quelli della controparte. Ciò rappresenta la diretta conseguenza dell'inquadramento dell'estinzione come fenomeno successorio e costituisce un approfondimento delle conclusioni cui la giurisprudenza precedente era già, in qualche modo, pervenuta, osservando che l'art.110 cod. proc. civ. fa riferimento non solo alla morte (come tale riferibile unicamente alle persone fisiche), ma anche a qualsiasi altra causa per la quale la parte venga meno, potendo quindi ricomprendere anche l'ipotesi dell'estinzione dell'ente collettivo” (Cass.Civ., Sezioni Unite, n.29812 del 19.11.2024, motivazione). Diversa però risulta la situazione e diverse le relative conseguenze giuridiche nel caso in cui la cancellazione della società avvenga per il trasferimento della sede legale all'estero. In tale diverso caso infatti gli uniformi principi emessi dalla Suprema Corte non depongono per il rinvenimento del fenomeno estintivo. Ed invero si consideri che già dal 2013 le Sezioni Unite della Suprema Corte (con particolare riferimento, nel caso di specie, alla giurisdizione dello stato italiano con riferimento all'applicazione ed ai limiti dell'art.10 L.F.) affermavano che “nel caso in cui la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente, o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza del trasferimento all'estero della sede della medesima società, e quindi sull'assunto che questa continui invece a svolgere la propria attività imprenditoriale, sia pure in altro stato, non v'è luogo per l'applicazione del citato art. 10. Il trasferimento della sede all'estero, almeno nei casi - ed è il caso della (OMISSIS) - in cui la legge applicabile nella nuova pagina 2 di 5 sede concordi sul punto con i principi desumibili dalla legge italiana, non fa infatti venir meno la continuità giuridica della società trasferita (cfr. Cass., sez. un., 23 gennaio 2004, n. 1244, e Cass. 28 settembre 2005, n. 18944) e non ne comporta quindi in alcun modo la cessazione dell'attività, com'è reso ben evidente anche dal disposto dell'art. 2437 c.c., comma 1, lett. c), e art. 2473 c.c., comma 1” (Cass.Civ., Sezioni Unite, n.5945 del 11.03.2013, motivazione, punto 4; nello stesso senso Cass.Civ.n.10793 del 04.05.2018). Tale orientamento è stato poi ribadito chiaramente anche recentemente, tenuto conto che “la cancellazione della società dal registro delle imprese nell'ipotesi in cui la società trasferisca all'estero la propria sede non implica la cessazione dell'attività sociale, come si desume agevolmente dall'art. 2437 c.c., comma 1, lett. c) e art. 2473 c.c., comma 1, sicchè, non venendo meno la società, neppure viene meno la sua legittimazione processuale ad agire o resistere in giudizio” (Cass.Civ.n.3375 del 12.02.2020) e poi ancora ulteriormente confermato dall'affermazione del principio in base al quale “la cancellazione dal registro delle imprese di una società a seguito del trasferimento della sua sede sociale all'estero non determina alcun effetto estintivo ex art. 2945 c.c., sicché nell'ambito dei rapporti fiscali rimangono fermi sia la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie che la capacità della persona giuridica contribuente” (Cass. Civ. Sez. Trib., n.16775 del 06.08.2020. Più specificatamente in motivazione: “Del resto, che un soggetto giuridico costituito in forma societaria rimanga tale, anche in caso di trasferimento della sua sede all'estero, si ricava chiaramente da quelle disposizioni codicistiche (art. 2437 c.c., comma 1, lett. c), e art. 2473 c.c., comma 1), che attribuiscono ai soci nelle società azionarie e in quelle a responsabilità limitata il diritto di recesso "nel caso di trasferimento della sede all'estero"; e ciò sull'evidente presupposto della continuità della personalità giuridica, ancorchè la società si sia, appunto, cancellata dal registro delle imprese”). Alla luce quindi di tali inequivocabili principi, dai quali questo Tribunale non ravvisa convincenti motivi per discostarsene, deve ritenersi che nei confronti della società in seguito alla sua Controparte_1 cancellazione dal Registro delle Imprese avvenuto in data 27.0 nto della sede legale all'estero” (come testualmente attestato nella visura storica in atti e adeguatamente comprovato dalla valutazione complessiva della documentazione prodotta in atti dagli opponenti ed in particolare dalla considerazione unitaria del verbale di assemblea del 21.11.2014 a rogito del Notaio Persona_1 rep.n.58855-racc.n.22312, del nuovo Statuto e del nuovo Atto Costitutivo -allegati A verbale di assemblea-, dell'atto di iscrizione della società nei pubblici registri della Florida del 22.12.2014. Peraltro il fatto oggettivo del trasferimento della sede della società in Florida risulta comprovato CP_1 anche dalla pagina web ufficiale del Dipartimento di Registrazione delle Aziende dello Stato della Florida - doc.17 prodotto dalla stessa società opposta-, dall'esame del quale risulta inequivocabilmente confermata l'iscrizione della società in questione in data 22.12.2014 ed il deposito in data 29.4.2015, da parte di quest'ultima, della relazione annuale), non si sia verificato alcun fenomeno estintivo né alcuna perdita di capacità e legittimazione processuale ad agire e/o resistere in giudizio. Ne discende che non può considerarsi aperto e quindi avvenuto alcun fenomeno successorio nei confronti degli odierni opponenti i quali non possono essere ritenuti legittimi destinatari di azioni esecutive per il recupero di crediti vantati esclusivamente nei confronti della predetta diretta debitrice originaria Controparte_1 Ciò posto, non risulta condivisibile da questo giudicante l'assunto della società opposta secondo il quale, visto il preteso carattere fittizio del trasferimento della sede sociale all'estero, la società Controparte_1 dovrebbe comunque ritenersi estinta. Ebbene, anche a voler prescindere dalla novità o meno dell'assunto e quindi della sua ammissibilità o meno (questione sollevata dalla parte opponente in sede di note per l'udienza del 13.2.2025), tale assunto non risulta fondato. Ed invero occorre ragionare muovendo dal dato di fatto -ritenuto assolutamente comprovato per le ragioni sopra esposte- dell'effettivo trasferimento, da parte della sopra detta della sede legale nello stato della Florida e dell'effettivo Controparte_1 deposito nell'aprile 201 etto stato estero, della relazione annuale;
in altri termini, costituisce un fatto documentalmente comprovato il trasferimento all'estero della sede ed una certa - almeno iniziale- continuità giuridica. Gli effetti giuridici direttamente conseguenti a tale riscontrata situazione -e cioè che la società trasferita all'estero non può ritenersi estinta e quindi non perde la propria capacità giuridica- non sembra che possano essere posti nel nulla dall'ipotetica fittizietà del trasferimento o più precisamente dal mancato esercizio di attività nel paese estero. Proprio sul punto specifico è stato pagina 3 di 5 infatti affermato che “Non giova obiettare che, come dianzi detto, tale trasferimento di sede all'estero è stato ritenuto fittizio dalla medesima corte d'appello: perchè, ai fini che rilevano per l'applicazione del citato art. 10, quel che conta è solo che la cancellazione non sia stata operata sul presupposto della cessazione dell'attività ma su un presupposto contrario” (Cass.Civ., Sezioni Unite, n.5945 del 11.03.2013). Ed ancora più chiaramente si consideri che “Laddove la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano avvenga non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza del trasferimento fittizio all'estero della sede della società, non trova applicazione l'art. 10 l.fall., atteso che un siffatto trasferimento non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività imprenditoriale, che continua ad essere svolta nel territorio dello Stato. Inoltre, in applicazione del principio di effettività ed in ragione della fittizietà del trasferimento della sede sociale e della permanenza dell'attività in Italia, il giudice italiano neppure perde la propria giurisdizione ai sensi ex art. 9 l.fall” (Cass.Civ.n.43 del 03.01.2017; principi peraltro che sostanzialmente coincidono con quelli della stessa giurisprudenza -Cass.Civ.n.7470 del 23.03.2017- richiamata dalla società opposta). In definitiva quindi, alla luce dei suesposti principi, non risulta possibile ritenere che l'eventuale mancato svolgimento di attività concreta nello stato estero -e quindi l'eventuale carattere fittizio del trasferimento della sede legale- determini e giustifichi l'effetto estintivo della società. Nessuna decisiva rilevanza infine può venire riconosciuta in questa sede alla ordinanza emessa dal G.E. del Tribunale di Genova in sede di espropriazione mobiliare presso terzi, con la quale veniva dichiarata la improseguibilità della procedura esecutiva allora in corso;
ordinanza alla quale non può riconoscersi la natura e gli effetti propri e tipici di un giudicato sostanziale. Al riguardo infatti occorre considerare che “La pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio” (Cass.Civ.n.20636 del 24.07.2024; Cass.Civ.n.21008 del 01.07.2022). Ebbene nel caso di specie risulta evidente che con il provvedimento in questione il Tribunale di Genova si è pronunciato solo ed esclusivamente in ordine alla esistenza giuridica o meno della società e quindi in ordine alla esistenza di capacità giuridica della debitrice Controparte_1 esecutata di essere parte del procedimento in corso, in ordine alla esistenza di legittimazione processuale in capo alla predetta società. Ne discende che tale ordinanza, a prescindere della forma di adozione del provvedimento, avendo valutato esclusivamente l'esistenza di un presupposto processuale, non può che ascriversi all'interno del perimetro delle pronunce in rito, in quanto tali insuscettibili di giudicato sostanziale (in condivisione peraltro con le valutazioni compiute da questo stesso Tribunale nel suo provvedimento del 08.01.2025 di rigetto del reclamo proposto dalla società opposta). In definitiva quindi, per tutte le considerazioni sopra esposte, gli opponenti e Pt_1 Parte_2 non possono considerarsi diretti destinatari dell'azione esecutiva forzata t tà Parte_3 opposta la quale pertanto non ha il diritto di procedere esecutivamente nei loro confronti;
ne discende che l'atto di precetto non può che essere annullato. In ordine alle spese di lite la assoluta peculiarità della controversia e soprattutto la particolare oggettiva incertezza delle diverse questioni giuridiche ad essa sottese, valutate alla luce della nozione elastica delle gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c. secondo comma (Cass.Civ.n.15495 del 16.05.2022; Cass.Civ.n.7064 del 15.03.2024; Corte Cost.n.77 del 19.04.2018), inducono a prevedere la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte attrice opponente Pt_1
e nei confronti della parte convenuta opposta HE
[...] Parte_2 Parte_3 ce osì provvede:
pagina 4 di 5 -accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'atto di precetto in rinnovazione del 22.01.2024 e di cui è causa
-compensa tra le parti le spese di lite.
Spoleto, 20.03.2025
Andrea Giuliani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 240/2024 promossa da:
(c.f. , (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. p 'Avv. n Parte_3 C.F._3
, via A ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec del predetto difensore Email_1
-attori opponenti–
CONTRO
CC s.p.a. (c.f. e p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Rossi ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio d ensore sito in Rimini, Vicolo San Gregorio n.28
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente in fase di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art.189 c.p.c. avvenuta in data 13.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna controversia risulta avere ad oggetto l'opposizione spiegata ex art.615 c.p.c. dai signori Pt_1
e avverso l'atto di precetto datato 22.01.2024, int
[...] Parte_2 Parte_3 notificato da CC s.p.a, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 183.469,40 a titolo di sorte e spese relative al decreto ingiuntivo n.1487/2015 emesso dal Tribunale di Rimini nei confronti di precetto che veniva notificato ai signori Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e lità di ex soci della debitrice diretta
[...] Parte_3 Controparte_1 cancellatasi dal registro delle imprese in data 27.2.2015-, in virtù di una articolata serie di fenomeni successori richiamati in sede di predetto precetto. Con l'opposizione in questione i sopra indicati opponenti hanno eccepito -in estrema sintesi- il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che la cancellazione della società dal Controparte_1 Registro delle Imprese era avvenuta soltanto per il trasferimento della società all'estero, fatto che non pagina 1 di 5 determinava alcun fenomeno estintivo nei confronti della società stessa;
in ogni caso comunque non si sarebbe verificato alcun reale fenomeno successorio nei loro confronti. Costituitasi regolarmente in giudizio la società intimante CC s.p.a., richiamata un'ordinanza emessa dal G.E. del Tribunale di Genova in occasione di una procedura di pignoramento presso terzi ivi azionata (proveniente per ragioni di competenza dal Tribunale di Perugia), sosteneva la piena legittimazione degli intimati sia per l'intervenuta estinzione della società in conseguenza della sua Controparte_1 cancellazione dal registro delle imprese e sia per la ric ttivi ex soci della predetta società diretta debitrice. Approfondite e sviluppate dalle parti le diverse tesi difensive in sede di memorie integrative ex art.171 ter c.p.c. la causa, ritenuta sostanzialmente di natura documentale, veniva rimessa in decisione senza lo svolgimento di attività istruttorie orali.
* Come risulta chiaramente dall'esame dell'atto di precetto opposto -e poi espressamente riconfermato nel corso dell'intero giudizio- la società CC s.p.a. ha notificato l'atto di precetto agli odierni opponenti -e quindi manifestato la propria intenzione di procedere esecutivamente nei loro confronti- nella loro qualità di ex soci della società Più in particolare la società intimante, richiamato il contenuto Controparte_1 dell'ordinanza del G.E ova, dato atto della cancellazione dal Registro delle Imprese della sopra detta debitrice originaria intervenuto in data 27.2.2015 e della ritenuta conseguente estinzione della stessa con perdita di capacità giuridica e di legittimazione sostanziale e processuale, ha posto alla base della propria iniziativa la pretesa apertura di un articolato e complesso fenomeno successorio conclusosi con la individuazione di una attuale legittimazione dei signori e a subire le Pt_1 Parte_2 Parte_3 iniziative recuperatorie dei crediti vantati nei confronti della originaria dante causa Controparte_1
Ciò posto, ai fini della decisione risulta assolutamente preliminare ed assorbente ltra considerazione- la valutazione relativa agli effetti giuridici della cancellazione della società CP_1 dal Registro delle Imprese, avvenuta -come detto- in data 27.2.2015.
[...] Al riguardo non vi è dubbio in generale che la cancellazione di una società dal Registro delle Imprese ne determina la sua estinzione. Proprio sul punto infatti anche di recente è stato ribadito che: “Sotto il profilo processuale le Sezioni Unite sono partite dal presupposto che la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, determinandone l'estinzione, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Ove, poi, l'estinzione si verifichi nel corso del processo, troveranno applicazione gli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., in tema di interruzione del processo, così da contemperare i diritti processuali del successore della parte venuta meno e quelli della controparte. Ciò rappresenta la diretta conseguenza dell'inquadramento dell'estinzione come fenomeno successorio e costituisce un approfondimento delle conclusioni cui la giurisprudenza precedente era già, in qualche modo, pervenuta, osservando che l'art.110 cod. proc. civ. fa riferimento non solo alla morte (come tale riferibile unicamente alle persone fisiche), ma anche a qualsiasi altra causa per la quale la parte venga meno, potendo quindi ricomprendere anche l'ipotesi dell'estinzione dell'ente collettivo” (Cass.Civ., Sezioni Unite, n.29812 del 19.11.2024, motivazione). Diversa però risulta la situazione e diverse le relative conseguenze giuridiche nel caso in cui la cancellazione della società avvenga per il trasferimento della sede legale all'estero. In tale diverso caso infatti gli uniformi principi emessi dalla Suprema Corte non depongono per il rinvenimento del fenomeno estintivo. Ed invero si consideri che già dal 2013 le Sezioni Unite della Suprema Corte (con particolare riferimento, nel caso di specie, alla giurisdizione dello stato italiano con riferimento all'applicazione ed ai limiti dell'art.10 L.F.) affermavano che “nel caso in cui la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente, o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza del trasferimento all'estero della sede della medesima società, e quindi sull'assunto che questa continui invece a svolgere la propria attività imprenditoriale, sia pure in altro stato, non v'è luogo per l'applicazione del citato art. 10. Il trasferimento della sede all'estero, almeno nei casi - ed è il caso della (OMISSIS) - in cui la legge applicabile nella nuova pagina 2 di 5 sede concordi sul punto con i principi desumibili dalla legge italiana, non fa infatti venir meno la continuità giuridica della società trasferita (cfr. Cass., sez. un., 23 gennaio 2004, n. 1244, e Cass. 28 settembre 2005, n. 18944) e non ne comporta quindi in alcun modo la cessazione dell'attività, com'è reso ben evidente anche dal disposto dell'art. 2437 c.c., comma 1, lett. c), e art. 2473 c.c., comma 1” (Cass.Civ., Sezioni Unite, n.5945 del 11.03.2013, motivazione, punto 4; nello stesso senso Cass.Civ.n.10793 del 04.05.2018). Tale orientamento è stato poi ribadito chiaramente anche recentemente, tenuto conto che “la cancellazione della società dal registro delle imprese nell'ipotesi in cui la società trasferisca all'estero la propria sede non implica la cessazione dell'attività sociale, come si desume agevolmente dall'art. 2437 c.c., comma 1, lett. c) e art. 2473 c.c., comma 1, sicchè, non venendo meno la società, neppure viene meno la sua legittimazione processuale ad agire o resistere in giudizio” (Cass.Civ.n.3375 del 12.02.2020) e poi ancora ulteriormente confermato dall'affermazione del principio in base al quale “la cancellazione dal registro delle imprese di una società a seguito del trasferimento della sua sede sociale all'estero non determina alcun effetto estintivo ex art. 2945 c.c., sicché nell'ambito dei rapporti fiscali rimangono fermi sia la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie che la capacità della persona giuridica contribuente” (Cass. Civ. Sez. Trib., n.16775 del 06.08.2020. Più specificatamente in motivazione: “Del resto, che un soggetto giuridico costituito in forma societaria rimanga tale, anche in caso di trasferimento della sua sede all'estero, si ricava chiaramente da quelle disposizioni codicistiche (art. 2437 c.c., comma 1, lett. c), e art. 2473 c.c., comma 1), che attribuiscono ai soci nelle società azionarie e in quelle a responsabilità limitata il diritto di recesso "nel caso di trasferimento della sede all'estero"; e ciò sull'evidente presupposto della continuità della personalità giuridica, ancorchè la società si sia, appunto, cancellata dal registro delle imprese”). Alla luce quindi di tali inequivocabili principi, dai quali questo Tribunale non ravvisa convincenti motivi per discostarsene, deve ritenersi che nei confronti della società in seguito alla sua Controparte_1 cancellazione dal Registro delle Imprese avvenuto in data 27.0 nto della sede legale all'estero” (come testualmente attestato nella visura storica in atti e adeguatamente comprovato dalla valutazione complessiva della documentazione prodotta in atti dagli opponenti ed in particolare dalla considerazione unitaria del verbale di assemblea del 21.11.2014 a rogito del Notaio Persona_1 rep.n.58855-racc.n.22312, del nuovo Statuto e del nuovo Atto Costitutivo -allegati A verbale di assemblea-, dell'atto di iscrizione della società nei pubblici registri della Florida del 22.12.2014. Peraltro il fatto oggettivo del trasferimento della sede della società in Florida risulta comprovato CP_1 anche dalla pagina web ufficiale del Dipartimento di Registrazione delle Aziende dello Stato della Florida - doc.17 prodotto dalla stessa società opposta-, dall'esame del quale risulta inequivocabilmente confermata l'iscrizione della società in questione in data 22.12.2014 ed il deposito in data 29.4.2015, da parte di quest'ultima, della relazione annuale), non si sia verificato alcun fenomeno estintivo né alcuna perdita di capacità e legittimazione processuale ad agire e/o resistere in giudizio. Ne discende che non può considerarsi aperto e quindi avvenuto alcun fenomeno successorio nei confronti degli odierni opponenti i quali non possono essere ritenuti legittimi destinatari di azioni esecutive per il recupero di crediti vantati esclusivamente nei confronti della predetta diretta debitrice originaria Controparte_1 Ciò posto, non risulta condivisibile da questo giudicante l'assunto della società opposta secondo il quale, visto il preteso carattere fittizio del trasferimento della sede sociale all'estero, la società Controparte_1 dovrebbe comunque ritenersi estinta. Ebbene, anche a voler prescindere dalla novità o meno dell'assunto e quindi della sua ammissibilità o meno (questione sollevata dalla parte opponente in sede di note per l'udienza del 13.2.2025), tale assunto non risulta fondato. Ed invero occorre ragionare muovendo dal dato di fatto -ritenuto assolutamente comprovato per le ragioni sopra esposte- dell'effettivo trasferimento, da parte della sopra detta della sede legale nello stato della Florida e dell'effettivo Controparte_1 deposito nell'aprile 201 etto stato estero, della relazione annuale;
in altri termini, costituisce un fatto documentalmente comprovato il trasferimento all'estero della sede ed una certa - almeno iniziale- continuità giuridica. Gli effetti giuridici direttamente conseguenti a tale riscontrata situazione -e cioè che la società trasferita all'estero non può ritenersi estinta e quindi non perde la propria capacità giuridica- non sembra che possano essere posti nel nulla dall'ipotetica fittizietà del trasferimento o più precisamente dal mancato esercizio di attività nel paese estero. Proprio sul punto specifico è stato pagina 3 di 5 infatti affermato che “Non giova obiettare che, come dianzi detto, tale trasferimento di sede all'estero è stato ritenuto fittizio dalla medesima corte d'appello: perchè, ai fini che rilevano per l'applicazione del citato art. 10, quel che conta è solo che la cancellazione non sia stata operata sul presupposto della cessazione dell'attività ma su un presupposto contrario” (Cass.Civ., Sezioni Unite, n.5945 del 11.03.2013). Ed ancora più chiaramente si consideri che “Laddove la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano avvenga non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza del trasferimento fittizio all'estero della sede della società, non trova applicazione l'art. 10 l.fall., atteso che un siffatto trasferimento non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività imprenditoriale, che continua ad essere svolta nel territorio dello Stato. Inoltre, in applicazione del principio di effettività ed in ragione della fittizietà del trasferimento della sede sociale e della permanenza dell'attività in Italia, il giudice italiano neppure perde la propria giurisdizione ai sensi ex art. 9 l.fall” (Cass.Civ.n.43 del 03.01.2017; principi peraltro che sostanzialmente coincidono con quelli della stessa giurisprudenza -Cass.Civ.n.7470 del 23.03.2017- richiamata dalla società opposta). In definitiva quindi, alla luce dei suesposti principi, non risulta possibile ritenere che l'eventuale mancato svolgimento di attività concreta nello stato estero -e quindi l'eventuale carattere fittizio del trasferimento della sede legale- determini e giustifichi l'effetto estintivo della società. Nessuna decisiva rilevanza infine può venire riconosciuta in questa sede alla ordinanza emessa dal G.E. del Tribunale di Genova in sede di espropriazione mobiliare presso terzi, con la quale veniva dichiarata la improseguibilità della procedura esecutiva allora in corso;
ordinanza alla quale non può riconoscersi la natura e gli effetti propri e tipici di un giudicato sostanziale. Al riguardo infatti occorre considerare che “La pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio” (Cass.Civ.n.20636 del 24.07.2024; Cass.Civ.n.21008 del 01.07.2022). Ebbene nel caso di specie risulta evidente che con il provvedimento in questione il Tribunale di Genova si è pronunciato solo ed esclusivamente in ordine alla esistenza giuridica o meno della società e quindi in ordine alla esistenza di capacità giuridica della debitrice Controparte_1 esecutata di essere parte del procedimento in corso, in ordine alla esistenza di legittimazione processuale in capo alla predetta società. Ne discende che tale ordinanza, a prescindere della forma di adozione del provvedimento, avendo valutato esclusivamente l'esistenza di un presupposto processuale, non può che ascriversi all'interno del perimetro delle pronunce in rito, in quanto tali insuscettibili di giudicato sostanziale (in condivisione peraltro con le valutazioni compiute da questo stesso Tribunale nel suo provvedimento del 08.01.2025 di rigetto del reclamo proposto dalla società opposta). In definitiva quindi, per tutte le considerazioni sopra esposte, gli opponenti e Pt_1 Parte_2 non possono considerarsi diretti destinatari dell'azione esecutiva forzata t tà Parte_3 opposta la quale pertanto non ha il diritto di procedere esecutivamente nei loro confronti;
ne discende che l'atto di precetto non può che essere annullato. In ordine alle spese di lite la assoluta peculiarità della controversia e soprattutto la particolare oggettiva incertezza delle diverse questioni giuridiche ad essa sottese, valutate alla luce della nozione elastica delle gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c. secondo comma (Cass.Civ.n.15495 del 16.05.2022; Cass.Civ.n.7064 del 15.03.2024; Corte Cost.n.77 del 19.04.2018), inducono a prevedere la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte attrice opponente Pt_1
e nei confronti della parte convenuta opposta HE
[...] Parte_2 Parte_3 ce osì provvede:
pagina 4 di 5 -accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'atto di precetto in rinnovazione del 22.01.2024 e di cui è causa
-compensa tra le parti le spese di lite.
Spoleto, 20.03.2025
Andrea Giuliani
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