CA
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 02/12/2024, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. n.322/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Michele Campanale Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 27 novembre 2024, nella causa avente ad oggetto “mansioni superiori e differenze retributive”,
tra
rappr. e dif. da avv. Giuseppe Mastrocinque Appellante Parte_1
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Antonella Depunzio CP_1
Appellata della decisione CP_2
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 28 luglio 2020 impugnava Parte_1 la sentenza resa in data 27 novembre 2019 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui, in parziale accoglimento della domanda, la era stata condannata al pagamento in favore di esso CP_3 della somma di € 10.790,23 oltre accessori di legge, e condanna della al Pt_1 CP_1 pagamento delle spese di lite, con distrazione. Si è costituita in appello la CP_3 La causa, all'udienza del 27 novembre 2024, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---°°°---°°°---
La premessa, in sede di primo grado, è la prospettazione del di: Pt_1
- aver lavorato per la dal 27.6.2003 al 30.8.2027 con qualifica di operaio ed Parte_2 inquadramento nel IV livello del CCNL Pubblici Esercizi- Confcommercio;
- di aver svolto dal luglio 2006 in poi le mansioni di capocuoco e responsabile del centro cottura aziendale della in via Loiacono, gestendo la preparazione di 1600 pasti CP_1 giornalieri, supervisionando gli approvvigionamenti e impartendo disposizioni circa i turni e compiti del personale addetto al reparto cucina, mansioni inquadrabili nella qualifica di capo-cuoco di II livello o, in subordine, in quella di cuoco unico di III livello;
- di aver osservato orario di lavoro dalle 4,30 alle 19,30 da lunedì a venerdì e dalle 6,00 alle
13,00 il sabato o domenica;
- sulla scorta dei conteggi di cui a ricorso introduttivo di 1° grado, chiedeva al Giudice del lavoro di condannare la datrice di lavoro convenuta al pagamento, per il periodo lavorativo dal febbraio 2013 (ovvero successivo alla sottoscrizione tra le Parti di verbale di conciliazione sindacale) della somma di € 96.588,16 (di cui € 86.656,68 per differenze retributive e lavoro straordinario ed € 6.931,48 a titolo di differenza sul TF) in relazione all'inquadramento in II livello;
in via subordinata di € della somma di € 80.544,54 (di cui €
74.761,37 per differenze retributive e straordinario ed € 5.793,17 a titolo di differenza su
TF) in relazione all'inquadramento in III livello;
in via estremamente subordinata la somma di 67.610,77 ( di cui € 62.724,41 a titolo di differenze retributive e straordinario ed €
4.886,36 a tiolo di differenze sul TF) oltre accessori di legge e spese.
La convenuta, costituitasi, eccepiva in via preliminare la improcedibilità della domanda “per intervenuta transazione sino al febbraio 2013”, la prescrizione dei crediti e la nullità per indeterminatezza del ricorso introduttivo;
in merito contestando la fondatezza della domanda.
---°°°---°°°--- In questa sede di gravame l'appellante si duole della circostanza che, benchè il Giudice di prime cure abbia accolto la domanda subordinata di mansioni superiori di cuoco unico di III livello, abbia rigettato la domanda vòlta ad ottenere le somme richieste a titolo di straordinario, e contesta sul punto la testimonianza ritenuta dal Giudice di primo grado di maggior rilevanza ed affidabilità, resa da responsabile della mensa dell' di Taranto, “non Testimone_1 Parte_3 avendo lo stesso chiarito le ragioni per cui era solito recarsi presso il centro cottura di via Loiacono e come quest'ultimo centro – funzionale al servizio di refezione scolastica – fosse ancora operativo in orario pomeridiano, quando il lavoro della mensa presso l' fosse già Pt_3 cessato” (testualmente, dalla sentenza di primo grado). A giudizio dell'appellante invece sarebbe proprio il ruolo del all'epoca coordinatore Tes_1 responsabile dell'appalto della refezione scolastica e dei profughi assistiti dalla Parte_2 appalti per i quali la si avvale del centro cottura ubicato in via Loiacono ove lavorava CP_1 l'odierno appellante, a giustificane la quotidiana presenza nel suddetto centro, operativo ed organizzativo di tutta l'attività di ristorazione svolta dall'appellata. L'appello è infondato, per le ragioni che seguono. Scorrendo i verbali del giudizio di primo grado, si apprende che il premesso di essere stato Tes_1 assunto dichiarava “So per certo che il sig. andava al Centro Cottura alle 5 perché sono Pt_1 andato più di una volta a verificare il vero….quando terminavo all'Ospedale SS. Annunziata, intorno alle 18, passavo al centro cottura e rimanevo lì per un'altra mezz'oretta”. Effettivamente il teste non è chiaro nello specificare il motivo per cui, quotidianamente, si recava presso il Centro
Cottura ogni giorno intorno alle 18.
Ma oltre a ciò vi sono le dichiarazioni dissonanti di il quale riferisce che “i pasti Testimone_2 dovevano essere consegnati entro le 12 e la loro preparazione terminava entro le 11,30. Dolo le 11,30 il sig. effettuava le preparazioni possibili per il giorno successivo, ….intorno alle 14 Pt_1 arrivavano i mezzi dal magazzino centrale di Bari per lo scarico delle derrate alimentari necessarie per il giorno successivo e se necessario la preparazione si protraeva oltre le 14”; e le dichiarazioni di (subentrato al presso il centro cottura di Taranto) Testimone_3 Pt_1 secondo le quali ”il centro cottura è aperto dalle 6,30 e alle ore 16,00 chiudiamo il centro e terminiamo ogni attività”. Trattasi evidentemente di dichiarazioni dissonanti quanto ai tempi ed alle ore, che non consentono di raggiungere la piena prova degli orari di lavoro sovrabbondanti indicati dall'appellante, ove si consideri inoltre che, per bocca del teste , l'attività del centro cottura subìva una netta Tes_2 riduzione nel periodo estivo, mesi di chiusura della scuole, e “nel periodo dal 15.7. 2016 al 5.10.2016 è stato chiuso per manutenzione”.
Tutto ciò premesso, la ricaduta in termini di giuste differenze di retribuzione spettanti al in Pt_1 ragione delle superiori mansioni riconosciute (III livello) è stata analiticamente e correttamente computata dal Giudice di prime cure, nei termini di € 10.790,23, di cui € 4997,06 (€ 693,71 per prestazioni lavorative rese nel 2013, € 2.373,61 per quelle dell'anno 2014, € 793,54 per quelle dell'anno 2015, € 837,20 per quelle dell'anno 2016 ed € 299,00 per quelle dell'anno 2017), oltre
€ 5.793,17 per TF (correttamente essendosi riferito il Giudice di primo grado al “calcolo TF completo) elaborato nei conteggi allegati al ricorso in rapporto alla retribuzione ordinaria relativa all'inquadramento nel terzo livello del CCNL applicato.
Per tali motivi l'appello, infondato, va rigettato.
Le spese di giudizio, liquidate e distratte come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellata soccombente.
p.q.m.
Rigetta l'appello
Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore CP_3 dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Parte_1 2.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Mastrocinque, dichiaratosi anticipante.
Taranto, 27 novembre 2024
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Michele Campanale Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 27 novembre 2024, nella causa avente ad oggetto “mansioni superiori e differenze retributive”,
tra
rappr. e dif. da avv. Giuseppe Mastrocinque Appellante Parte_1
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Antonella Depunzio CP_1
Appellata della decisione CP_2
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 28 luglio 2020 impugnava Parte_1 la sentenza resa in data 27 novembre 2019 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui, in parziale accoglimento della domanda, la era stata condannata al pagamento in favore di esso CP_3 della somma di € 10.790,23 oltre accessori di legge, e condanna della al Pt_1 CP_1 pagamento delle spese di lite, con distrazione. Si è costituita in appello la CP_3 La causa, all'udienza del 27 novembre 2024, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---°°°---°°°---
La premessa, in sede di primo grado, è la prospettazione del di: Pt_1
- aver lavorato per la dal 27.6.2003 al 30.8.2027 con qualifica di operaio ed Parte_2 inquadramento nel IV livello del CCNL Pubblici Esercizi- Confcommercio;
- di aver svolto dal luglio 2006 in poi le mansioni di capocuoco e responsabile del centro cottura aziendale della in via Loiacono, gestendo la preparazione di 1600 pasti CP_1 giornalieri, supervisionando gli approvvigionamenti e impartendo disposizioni circa i turni e compiti del personale addetto al reparto cucina, mansioni inquadrabili nella qualifica di capo-cuoco di II livello o, in subordine, in quella di cuoco unico di III livello;
- di aver osservato orario di lavoro dalle 4,30 alle 19,30 da lunedì a venerdì e dalle 6,00 alle
13,00 il sabato o domenica;
- sulla scorta dei conteggi di cui a ricorso introduttivo di 1° grado, chiedeva al Giudice del lavoro di condannare la datrice di lavoro convenuta al pagamento, per il periodo lavorativo dal febbraio 2013 (ovvero successivo alla sottoscrizione tra le Parti di verbale di conciliazione sindacale) della somma di € 96.588,16 (di cui € 86.656,68 per differenze retributive e lavoro straordinario ed € 6.931,48 a titolo di differenza sul TF) in relazione all'inquadramento in II livello;
in via subordinata di € della somma di € 80.544,54 (di cui €
74.761,37 per differenze retributive e straordinario ed € 5.793,17 a titolo di differenza su
TF) in relazione all'inquadramento in III livello;
in via estremamente subordinata la somma di 67.610,77 ( di cui € 62.724,41 a titolo di differenze retributive e straordinario ed €
4.886,36 a tiolo di differenze sul TF) oltre accessori di legge e spese.
La convenuta, costituitasi, eccepiva in via preliminare la improcedibilità della domanda “per intervenuta transazione sino al febbraio 2013”, la prescrizione dei crediti e la nullità per indeterminatezza del ricorso introduttivo;
in merito contestando la fondatezza della domanda.
---°°°---°°°--- In questa sede di gravame l'appellante si duole della circostanza che, benchè il Giudice di prime cure abbia accolto la domanda subordinata di mansioni superiori di cuoco unico di III livello, abbia rigettato la domanda vòlta ad ottenere le somme richieste a titolo di straordinario, e contesta sul punto la testimonianza ritenuta dal Giudice di primo grado di maggior rilevanza ed affidabilità, resa da responsabile della mensa dell' di Taranto, “non Testimone_1 Parte_3 avendo lo stesso chiarito le ragioni per cui era solito recarsi presso il centro cottura di via Loiacono e come quest'ultimo centro – funzionale al servizio di refezione scolastica – fosse ancora operativo in orario pomeridiano, quando il lavoro della mensa presso l' fosse già Pt_3 cessato” (testualmente, dalla sentenza di primo grado). A giudizio dell'appellante invece sarebbe proprio il ruolo del all'epoca coordinatore Tes_1 responsabile dell'appalto della refezione scolastica e dei profughi assistiti dalla Parte_2 appalti per i quali la si avvale del centro cottura ubicato in via Loiacono ove lavorava CP_1 l'odierno appellante, a giustificane la quotidiana presenza nel suddetto centro, operativo ed organizzativo di tutta l'attività di ristorazione svolta dall'appellata. L'appello è infondato, per le ragioni che seguono. Scorrendo i verbali del giudizio di primo grado, si apprende che il premesso di essere stato Tes_1 assunto dichiarava “So per certo che il sig. andava al Centro Cottura alle 5 perché sono Pt_1 andato più di una volta a verificare il vero….quando terminavo all'Ospedale SS. Annunziata, intorno alle 18, passavo al centro cottura e rimanevo lì per un'altra mezz'oretta”. Effettivamente il teste non è chiaro nello specificare il motivo per cui, quotidianamente, si recava presso il Centro
Cottura ogni giorno intorno alle 18.
Ma oltre a ciò vi sono le dichiarazioni dissonanti di il quale riferisce che “i pasti Testimone_2 dovevano essere consegnati entro le 12 e la loro preparazione terminava entro le 11,30. Dolo le 11,30 il sig. effettuava le preparazioni possibili per il giorno successivo, ….intorno alle 14 Pt_1 arrivavano i mezzi dal magazzino centrale di Bari per lo scarico delle derrate alimentari necessarie per il giorno successivo e se necessario la preparazione si protraeva oltre le 14”; e le dichiarazioni di (subentrato al presso il centro cottura di Taranto) Testimone_3 Pt_1 secondo le quali ”il centro cottura è aperto dalle 6,30 e alle ore 16,00 chiudiamo il centro e terminiamo ogni attività”. Trattasi evidentemente di dichiarazioni dissonanti quanto ai tempi ed alle ore, che non consentono di raggiungere la piena prova degli orari di lavoro sovrabbondanti indicati dall'appellante, ove si consideri inoltre che, per bocca del teste , l'attività del centro cottura subìva una netta Tes_2 riduzione nel periodo estivo, mesi di chiusura della scuole, e “nel periodo dal 15.7. 2016 al 5.10.2016 è stato chiuso per manutenzione”.
Tutto ciò premesso, la ricaduta in termini di giuste differenze di retribuzione spettanti al in Pt_1 ragione delle superiori mansioni riconosciute (III livello) è stata analiticamente e correttamente computata dal Giudice di prime cure, nei termini di € 10.790,23, di cui € 4997,06 (€ 693,71 per prestazioni lavorative rese nel 2013, € 2.373,61 per quelle dell'anno 2014, € 793,54 per quelle dell'anno 2015, € 837,20 per quelle dell'anno 2016 ed € 299,00 per quelle dell'anno 2017), oltre
€ 5.793,17 per TF (correttamente essendosi riferito il Giudice di primo grado al “calcolo TF completo) elaborato nei conteggi allegati al ricorso in rapporto alla retribuzione ordinaria relativa all'inquadramento nel terzo livello del CCNL applicato.
Per tali motivi l'appello, infondato, va rigettato.
Le spese di giudizio, liquidate e distratte come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellata soccombente.
p.q.m.
Rigetta l'appello
Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore CP_3 dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Parte_1 2.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Mastrocinque, dichiaratosi anticipante.
Taranto, 27 novembre 2024
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella