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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dr. EP Disabato - Presidente
• Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6323/2024 pendente tra
(avv. Rossella Elisa Polacco), Parte_1
e nato a [...] il [...], contumace Parte_2
Nonché
P.M. in sede
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo il 3.6.2024 , premesso: Parte_1
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio con a far tempo dal Parte_2
2014 e terminata nel dicembre 2018;
- che dalla relazione è nato il [...] il figlio EP, riconosciuto da entrambi i genitori;
- che terminata la relazione sentimentale, il incontrava il figlio per 8 volte;
Pt_2
- che sino al 2022 il aveva provveduto a versare sporadicamente il Pt_2 mantenimento per il figlio, per la misura di circa €500,00 annui;
- che il non incontrava il figlio dal maggio 2021; Pt_2
- che il resistente saltuariamente lavora come garzone di camera per una società di navigazione, trascorrendo anche tre-quattro mesi lontano dalla sua residenza;
- che ella nel 2020 aveva contratto matrimonio con altro uomo;
- che dall'unione coniugale era nata, il 13.3.2020, una figlia;
- che ella svolgeva l'attività di operatore socio-sanitario; tutto quanto premesso, ha chiesto al Tribunale di disporre, in ragione del disinteresse manifestato dal padre, l'affido super esclusivo del minore alla madre.
Fissata la comparizione personale delle parti, non si è costituito in giudizio Parte_2 quantunque ritualmente evocato.
Sentita la parte ricorrente, presente personalmente all'udienza ed escussi i testimoni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concessione di ulteriori termini.
Il P.M. è stato reso edotto della pendenza del procedimento con la trasmissione del decreto di fissazione di udienza, come evincibile dalla nota depositata in data 1.7.2024.
1 CONSIDERATO IN DIRITTO
La documentazione versata in atti dalla ricorrente è utile a comprovare che dalla relazione intrattenuta con il resistente sia nato il figlio minore EP.
Tanto premesso, la domanda proposta dalla ricorrente è fondata.
In merito alle questioni relative all'affidamento, ritiene il Collegio di dover disporre l'affido esclusivo rafforzato del piccolo EP alla madre, atteso che l'affidamento del minore ad entrambi i genitori è, allo stato, sconsigliato da quanto dedotto dalla ricorrente ed emerso a seguito dell'escussione dei testimoni, i quali hanno evidenziato che il padre, dalla fine della relazione con la nel dicembre 2018, ha incontrato sporadicamente Pt_1 il figlio e ha contribuito con esigue somme al suo mantenimento;
deve soggiungersi che dal 2021 il ha interrotto qualsiasi relazione con il figlio e che dal 2022 non Pt_2 contribuisce in alcun modo al suo mantenimento.
Sul punto è, infatti, dominante l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui
“integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Va inoltre rilevato che il padre, disinteressandosi dell'esito del presente procedimento
(non costituendosi né comparendo all'udienza), ha dimostrato di non avere argomenti contrari a quelli allegati dalla ricorrente. In casi del genere, non può ritenersi conforme all'interesse del minore l'affidamento condiviso, anche in considerazione del fatto che le decisioni che lo riguardano dovranno più opportunamente essere prese dal genitore che conosce il suo carattere e i suoi bisogni.
Ed invero, è ormai prevalente l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento,
è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido esclusivo rafforzato che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'ufficio. Una tale concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, poiché ne va a modificare solo l'esercizio.
Ciò posto, deve ora disciplinarsi il dovere di visita del padre e di contribuzione al mantenimento del figlio: quantunque la ricorrente non abbia avanzato alcuna domanda in merito, il tribunale può provvedervi anche d'ufficio in quanto trattasi di determinazioni rispondenti all'interesse della prole minore d'età.
Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, deve prevedersi che, nell'ipotesi in cui vi sia accordo tra i genitori, il potrà - allo stato e al fine di ristabilire una Pt_2 relazione padre-figlio - incontrare il piccolo EP due volte a settimana
2 (tendenzialmente il martedì e il giovedì) dalle ore 17:00 alle ore 20:00. In caso di disaccordo tra i genitori, tali incontri dovranno essere svolti in spazio neutro e mediati dagli assistenti sociali del Comune di residenza del minore, al quale i genitori dovranno all'uopo rivolgersi.
Quanto al dovere del padre di contribuire al mantenimento del figlio, la ricorrente ha riferito di essere operatore socio-sanitaria con retribuzione mensile di circa €1.400,00, di aver costituito un nuovo nucleo familiare e che il resistente svolge l'attività di garzone di camera, trascorrendo anche lunghi periodi all'estero.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che, in virtù delle presumibili esigenze di un bambino di anni 7 e delle attuali capacità reddituale del padre
(60 anni), di dover porre in capo al resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione alla ricorrente, entro il 10 di ciascun mese con decorrenza dalla proposizione della domanda, la somma di €250,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale. L'assegno unico universale, ove spettante, sarà percepito interamente dalla madre, quale genitore collocatario del minore.
Le spese processuali devono porsi integralmente a carico del resistente;
esse si liquidano in base ai valori medi stabiliti dal dm 147/2022 (valore da €5.200,00 a €26.000,00) ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto svolta.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti di rigettata ogni diversa istanza, eccezione Parte_1 Parte_2
e conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di parte resistente;
2) affida il minore (n. il 6.8.2017) in maniera superesclusiva Persona_1 alla madre , con collocamento presso la stessa;
Parte_1
3) dispone che il padre, ove ne faccia richiesta, incontri il minore, in caso di accordo tra i genitori, due volte a settimana (tendenzialmente il martedì e il giovedì) dalle ore 17:00 alle ore 20:00; in caso di disaccordo tra i genitori, tali incontri dovranno essere svolti in spazio neutro e mediati dagli assistenti sociali del Comune di residenza del minore, al quale i genitori dovranno all'uopo rivolgersi;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_2 figlio minore, con decorrenza dal dì della proposizione della domanda, versando a , entro il 10 di ciascun mese, la somma di Parte_1 euro 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (come da protocollo d'intesa in materie di spese straordinarie familiari dell'8.7.2019);
5) dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla ricorrente, quale genitore collocatario del figlio minore;
6) dispone che i genitori comunichino tra loro eventuali cambi di residenza;
3 7) condanna a rimborsare in favore della ricorrente le spese del Parte_2 presente procedimento, che si liquidano in €39,50 per esborsi documentati e in €2.540,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario;
8) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 1° aprile 2025.
Il Presidente
Dr. EP Disabato
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
4
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dr. EP Disabato - Presidente
• Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6323/2024 pendente tra
(avv. Rossella Elisa Polacco), Parte_1
e nato a [...] il [...], contumace Parte_2
Nonché
P.M. in sede
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo il 3.6.2024 , premesso: Parte_1
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio con a far tempo dal Parte_2
2014 e terminata nel dicembre 2018;
- che dalla relazione è nato il [...] il figlio EP, riconosciuto da entrambi i genitori;
- che terminata la relazione sentimentale, il incontrava il figlio per 8 volte;
Pt_2
- che sino al 2022 il aveva provveduto a versare sporadicamente il Pt_2 mantenimento per il figlio, per la misura di circa €500,00 annui;
- che il non incontrava il figlio dal maggio 2021; Pt_2
- che il resistente saltuariamente lavora come garzone di camera per una società di navigazione, trascorrendo anche tre-quattro mesi lontano dalla sua residenza;
- che ella nel 2020 aveva contratto matrimonio con altro uomo;
- che dall'unione coniugale era nata, il 13.3.2020, una figlia;
- che ella svolgeva l'attività di operatore socio-sanitario; tutto quanto premesso, ha chiesto al Tribunale di disporre, in ragione del disinteresse manifestato dal padre, l'affido super esclusivo del minore alla madre.
Fissata la comparizione personale delle parti, non si è costituito in giudizio Parte_2 quantunque ritualmente evocato.
Sentita la parte ricorrente, presente personalmente all'udienza ed escussi i testimoni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concessione di ulteriori termini.
Il P.M. è stato reso edotto della pendenza del procedimento con la trasmissione del decreto di fissazione di udienza, come evincibile dalla nota depositata in data 1.7.2024.
1 CONSIDERATO IN DIRITTO
La documentazione versata in atti dalla ricorrente è utile a comprovare che dalla relazione intrattenuta con il resistente sia nato il figlio minore EP.
Tanto premesso, la domanda proposta dalla ricorrente è fondata.
In merito alle questioni relative all'affidamento, ritiene il Collegio di dover disporre l'affido esclusivo rafforzato del piccolo EP alla madre, atteso che l'affidamento del minore ad entrambi i genitori è, allo stato, sconsigliato da quanto dedotto dalla ricorrente ed emerso a seguito dell'escussione dei testimoni, i quali hanno evidenziato che il padre, dalla fine della relazione con la nel dicembre 2018, ha incontrato sporadicamente Pt_1 il figlio e ha contribuito con esigue somme al suo mantenimento;
deve soggiungersi che dal 2021 il ha interrotto qualsiasi relazione con il figlio e che dal 2022 non Pt_2 contribuisce in alcun modo al suo mantenimento.
Sul punto è, infatti, dominante l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui
“integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Va inoltre rilevato che il padre, disinteressandosi dell'esito del presente procedimento
(non costituendosi né comparendo all'udienza), ha dimostrato di non avere argomenti contrari a quelli allegati dalla ricorrente. In casi del genere, non può ritenersi conforme all'interesse del minore l'affidamento condiviso, anche in considerazione del fatto che le decisioni che lo riguardano dovranno più opportunamente essere prese dal genitore che conosce il suo carattere e i suoi bisogni.
Ed invero, è ormai prevalente l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento,
è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido esclusivo rafforzato che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'ufficio. Una tale concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, poiché ne va a modificare solo l'esercizio.
Ciò posto, deve ora disciplinarsi il dovere di visita del padre e di contribuzione al mantenimento del figlio: quantunque la ricorrente non abbia avanzato alcuna domanda in merito, il tribunale può provvedervi anche d'ufficio in quanto trattasi di determinazioni rispondenti all'interesse della prole minore d'età.
Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, deve prevedersi che, nell'ipotesi in cui vi sia accordo tra i genitori, il potrà - allo stato e al fine di ristabilire una Pt_2 relazione padre-figlio - incontrare il piccolo EP due volte a settimana
2 (tendenzialmente il martedì e il giovedì) dalle ore 17:00 alle ore 20:00. In caso di disaccordo tra i genitori, tali incontri dovranno essere svolti in spazio neutro e mediati dagli assistenti sociali del Comune di residenza del minore, al quale i genitori dovranno all'uopo rivolgersi.
Quanto al dovere del padre di contribuire al mantenimento del figlio, la ricorrente ha riferito di essere operatore socio-sanitaria con retribuzione mensile di circa €1.400,00, di aver costituito un nuovo nucleo familiare e che il resistente svolge l'attività di garzone di camera, trascorrendo anche lunghi periodi all'estero.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che, in virtù delle presumibili esigenze di un bambino di anni 7 e delle attuali capacità reddituale del padre
(60 anni), di dover porre in capo al resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione alla ricorrente, entro il 10 di ciascun mese con decorrenza dalla proposizione della domanda, la somma di €250,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale. L'assegno unico universale, ove spettante, sarà percepito interamente dalla madre, quale genitore collocatario del minore.
Le spese processuali devono porsi integralmente a carico del resistente;
esse si liquidano in base ai valori medi stabiliti dal dm 147/2022 (valore da €5.200,00 a €26.000,00) ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto svolta.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti di rigettata ogni diversa istanza, eccezione Parte_1 Parte_2
e conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di parte resistente;
2) affida il minore (n. il 6.8.2017) in maniera superesclusiva Persona_1 alla madre , con collocamento presso la stessa;
Parte_1
3) dispone che il padre, ove ne faccia richiesta, incontri il minore, in caso di accordo tra i genitori, due volte a settimana (tendenzialmente il martedì e il giovedì) dalle ore 17:00 alle ore 20:00; in caso di disaccordo tra i genitori, tali incontri dovranno essere svolti in spazio neutro e mediati dagli assistenti sociali del Comune di residenza del minore, al quale i genitori dovranno all'uopo rivolgersi;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_2 figlio minore, con decorrenza dal dì della proposizione della domanda, versando a , entro il 10 di ciascun mese, la somma di Parte_1 euro 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (come da protocollo d'intesa in materie di spese straordinarie familiari dell'8.7.2019);
5) dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla ricorrente, quale genitore collocatario del figlio minore;
6) dispone che i genitori comunichino tra loro eventuali cambi di residenza;
3 7) condanna a rimborsare in favore della ricorrente le spese del Parte_2 presente procedimento, che si liquidano in €39,50 per esborsi documentati e in €2.540,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario;
8) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 1° aprile 2025.
Il Presidente
Dr. EP Disabato
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
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