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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore
dott. Alessandro Carra Giudice
dott, Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3575/2024 R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Licci, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
; Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio).
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 11.3.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La e il contraevano matrimonio in data 30.8.2001, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Pt_1 CP_1
Stato civile di Ostuni (Br) – atto n. 9 parte I Anno 2001, dal quale nascevano due figli, attualmente maggiorenni e da tempo adottati da altri nuclei familiari..
All'udienza dell'11.3.2025 compariva la sola ricorrente, nonostante la rituale evocazione in giudizio del resistente e, non essendo state formulate istanze istruttorie, veniva dato corso alla precisazione delle conclusioni;
il procuratore della ricorrente curava detto incombente, quindi rinunciava ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., sicchè il giudizio veniva immediatamente trattenuto in decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Stante l'assenza di istanze accessorie, deve dichiararsi la separazione personale tra i coniugi senza alcuna condizione.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio e reiterata dalla ricorrente nel corso del procedimento.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 30.8.2001 in
Ostuni (Br) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 9 parte I anno 2001, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, senza alcuna condizione;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Lecce, 16.4.2025
Il Presidente Est.
(dott.ssa Francesca Caputo)