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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/09/2025, n. 3686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3686 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 4671/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 4671/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAJER CARLO Parte_1 P.IVA_1
ALBERTO MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAJER CARLO ALBERTO MARIA RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIRILLO Controparte_1 C.F._1
ERNESTO MARIA e dell'avv. CIRILLO FRANCESCO ( VIA C.F._2 BENEDETTO CARITEO, 8 80125 NAPOLI;
elettivamente domiciliato in VIA GIAMBATTISTA MARINO, 13/A 80125 NAPOLI presso il difensore avv. CIRILLO ERNESTO MARIA
RESISTENTE OPPOSTA
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 15/4/2025, a proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 667/2025 emesso dal Tribunale di Milano a favore di per la somma Parte_2 di euro 21.067,65 oltre accessori e spese, a titolo di retribuzione dovuta per i mesi di novembre 2024, dicembre 2024, tredicesima 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025.
Parte opponente ha riferito: che, con contratto del 29 novembre 2012 ed effetto 1° gennaio 2013, ha Parte_1 ceduto a - successivamente fusasi per incorporazione in - Controparte_2 Controparte_3 il ramo d'azienda afferente alle attività di “Customer Operations”, a cui erano addetti più di
500 dipendenti, tra cui anche la sig.ra ; Controparte_1
che l'ha convenuta innanzi al Tribunale di Napoli per sentir: «Accertare e dichiarare CP_1
(…) a tutti gli effetti di legge, la violazione, da parte della convenuta (…) del Parte_1
D.lgs 276/2003 e/o della vigente normativa in materia di appalto di manodopera e, per l'effetto e comunque, accertare e dichiarare» che tra la medesima e «è stato eseguito, Pt_1 si è costituito e sussiste un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dall'assunzione presso la interposta del 1 gennaio 2013 ovvero dalla Controparte_2 diversa data che stabilirà il giudicante (…) con ogni conseguenza giuridica ed economica» (v. doc. 4 opponente);
che, con sentenza n. 7250/2024 del 31.10.2024, il Tribunale di Napoli ha così statuito: “che tra i ricorrenti e si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo Parte_1 indeterminato dall'1.1.2013 e, per l'effetto, ordina alla resistente il ripristino della funzionalità dei rapporti di lavoro, con l'inquadramento loro già riconosciuto presso la società appaltatrice;
compensa interamente le spese di lite.” (doc.
2 - sentenza 7250_2024 opponente);
che ha messo a disposizione le proprie energie lavorative con PEC ricevuta in data CP_1
20 gennaio 2025;
che, sulla base della sentenza del Tribunale di Napoli, ha ottenuto il decreto CP_1 opposto.
L'opposizione si fonda: sul fatto che la sentenza del Tribunale di Napoli non è ancora passata in giudicato;
sulla natura risarcitoria e non retributiva del credito vantato da parte opposta;
sul fatto che la messa in mora è avvenuta solo a gennaio 2025; sul fatto che la retribuzione di riferimento avrebbe dovuto essere quella minima prevista per la qualifica di quadro dal
CCNL Telecomunicazioni;
sul fatto che la tredicesima mensilità sarebbe dovuta solo per
2/12, ossia per i mesi di gennaio e febbraio 25, successivi alla messa in mora.
2. si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1 decreto opposto.
3. Il procedimento, fallita la conciliazione, è deciso a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
4. L'opposizione è infondata. La sentenza del Tribunale di Napoli costituisce valida prova scritta del credito azionato e rappresentato dalle retribuzioni maturate, in questo caso, successivamente alla sentenza stessa.
5. Altrettanto documentale è la presenza di valida messa in mora dal 10/10/2018 (v. doc. 4 fascicolo monitorio).
6. Quanto alla natura del credito vantato dalla lavoratrice, si osserva. Il diritto del lavoratore di ricevere la retribuzione può derivare anche da pronuncia di accertamento del vinculum iuris alle dipendenze del datore di lavoro, come affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite
Civili, 7 febbraio 2018, n. 2990 la quale ha precisato che “Il datore di lavoro, il quale nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisce i rapporti di lavoro, senza alcun giustificato motivo, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva, sebbene offerta dal lavoratore”.
7. La stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 29/2019, nel richiamare le Sezioni Unite, in merito alla nota tematica della “doppia retribuzione”, ha osservato: “Da tali princìpi le
Sezioni unite evincono, con portata tendenzialmente generale, l'obbligo del datore di lavoro moroso di corrispondere le retribuzioni al lavoratore che non sia stato riammesso in servizio, neppure dopo la pronuncia del giudice che abbia ripristinato la vigenza dell'originario rapporto di lavoro. In questa prospettiva, riveste un ruolo primario l'accertamento del giudice, che ristabilisce la lex contractus, accertamento che non può essere sminuito nella sua forza cogente dal protrarsi dell'inosservanza”.
8. Sulla tredicesima, si condivide quanto affermato con sentenza n. 2497/2021, pubblicata il
04/11/2021 (doc. 3 opposto), la quale ha osservato 'Per quanto concerne il quantum, la società opponente deduce l'infondatezza della richiesta della intera tredicesima mensilità relativa al 2020, in quanto il lavoratore ha espressamente rivendicato emolumenti retributivi relativi al periodo da giugno 2020 a febbraio 2021. Anche tale obiezione risulta priva di pregio. Infatti non risulta, e non viene dedotto dalla convenuta, che la lavoratrice abbia già richiesto il pagamento della tredicesima mensilità relativa al 2020”.
9. Corretta risulta, infine, la quantificazione della mensilità, calcolata sulla base dell'ultima bista paga emessa da , presso la quale la lavoratrice già godeva delle voci retributive Pt_1 relative al superminimo assorbibile, all'indennità di reperibilità, allo straordinario forfettizzato ed agli scatti di anzianità (v. doc. 4 opposta). Del resto, la stessa sentenza del
Tribunale di Napoli vi fa espresso riferimento.
10. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo e distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto del Tribunale di Milano n. 667/2025;
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 10 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 4671/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 4671/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAJER CARLO Parte_1 P.IVA_1
ALBERTO MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAJER CARLO ALBERTO MARIA RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIRILLO Controparte_1 C.F._1
ERNESTO MARIA e dell'avv. CIRILLO FRANCESCO ( VIA C.F._2 BENEDETTO CARITEO, 8 80125 NAPOLI;
elettivamente domiciliato in VIA GIAMBATTISTA MARINO, 13/A 80125 NAPOLI presso il difensore avv. CIRILLO ERNESTO MARIA
RESISTENTE OPPOSTA
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 15/4/2025, a proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 667/2025 emesso dal Tribunale di Milano a favore di per la somma Parte_2 di euro 21.067,65 oltre accessori e spese, a titolo di retribuzione dovuta per i mesi di novembre 2024, dicembre 2024, tredicesima 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025.
Parte opponente ha riferito: che, con contratto del 29 novembre 2012 ed effetto 1° gennaio 2013, ha Parte_1 ceduto a - successivamente fusasi per incorporazione in - Controparte_2 Controparte_3 il ramo d'azienda afferente alle attività di “Customer Operations”, a cui erano addetti più di
500 dipendenti, tra cui anche la sig.ra ; Controparte_1
che l'ha convenuta innanzi al Tribunale di Napoli per sentir: «Accertare e dichiarare CP_1
(…) a tutti gli effetti di legge, la violazione, da parte della convenuta (…) del Parte_1
D.lgs 276/2003 e/o della vigente normativa in materia di appalto di manodopera e, per l'effetto e comunque, accertare e dichiarare» che tra la medesima e «è stato eseguito, Pt_1 si è costituito e sussiste un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dall'assunzione presso la interposta del 1 gennaio 2013 ovvero dalla Controparte_2 diversa data che stabilirà il giudicante (…) con ogni conseguenza giuridica ed economica» (v. doc. 4 opponente);
che, con sentenza n. 7250/2024 del 31.10.2024, il Tribunale di Napoli ha così statuito: “che tra i ricorrenti e si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo Parte_1 indeterminato dall'1.1.2013 e, per l'effetto, ordina alla resistente il ripristino della funzionalità dei rapporti di lavoro, con l'inquadramento loro già riconosciuto presso la società appaltatrice;
compensa interamente le spese di lite.” (doc.
2 - sentenza 7250_2024 opponente);
che ha messo a disposizione le proprie energie lavorative con PEC ricevuta in data CP_1
20 gennaio 2025;
che, sulla base della sentenza del Tribunale di Napoli, ha ottenuto il decreto CP_1 opposto.
L'opposizione si fonda: sul fatto che la sentenza del Tribunale di Napoli non è ancora passata in giudicato;
sulla natura risarcitoria e non retributiva del credito vantato da parte opposta;
sul fatto che la messa in mora è avvenuta solo a gennaio 2025; sul fatto che la retribuzione di riferimento avrebbe dovuto essere quella minima prevista per la qualifica di quadro dal
CCNL Telecomunicazioni;
sul fatto che la tredicesima mensilità sarebbe dovuta solo per
2/12, ossia per i mesi di gennaio e febbraio 25, successivi alla messa in mora.
2. si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1 decreto opposto.
3. Il procedimento, fallita la conciliazione, è deciso a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
4. L'opposizione è infondata. La sentenza del Tribunale di Napoli costituisce valida prova scritta del credito azionato e rappresentato dalle retribuzioni maturate, in questo caso, successivamente alla sentenza stessa.
5. Altrettanto documentale è la presenza di valida messa in mora dal 10/10/2018 (v. doc. 4 fascicolo monitorio).
6. Quanto alla natura del credito vantato dalla lavoratrice, si osserva. Il diritto del lavoratore di ricevere la retribuzione può derivare anche da pronuncia di accertamento del vinculum iuris alle dipendenze del datore di lavoro, come affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite
Civili, 7 febbraio 2018, n. 2990 la quale ha precisato che “Il datore di lavoro, il quale nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisce i rapporti di lavoro, senza alcun giustificato motivo, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva, sebbene offerta dal lavoratore”.
7. La stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 29/2019, nel richiamare le Sezioni Unite, in merito alla nota tematica della “doppia retribuzione”, ha osservato: “Da tali princìpi le
Sezioni unite evincono, con portata tendenzialmente generale, l'obbligo del datore di lavoro moroso di corrispondere le retribuzioni al lavoratore che non sia stato riammesso in servizio, neppure dopo la pronuncia del giudice che abbia ripristinato la vigenza dell'originario rapporto di lavoro. In questa prospettiva, riveste un ruolo primario l'accertamento del giudice, che ristabilisce la lex contractus, accertamento che non può essere sminuito nella sua forza cogente dal protrarsi dell'inosservanza”.
8. Sulla tredicesima, si condivide quanto affermato con sentenza n. 2497/2021, pubblicata il
04/11/2021 (doc. 3 opposto), la quale ha osservato 'Per quanto concerne il quantum, la società opponente deduce l'infondatezza della richiesta della intera tredicesima mensilità relativa al 2020, in quanto il lavoratore ha espressamente rivendicato emolumenti retributivi relativi al periodo da giugno 2020 a febbraio 2021. Anche tale obiezione risulta priva di pregio. Infatti non risulta, e non viene dedotto dalla convenuta, che la lavoratrice abbia già richiesto il pagamento della tredicesima mensilità relativa al 2020”.
9. Corretta risulta, infine, la quantificazione della mensilità, calcolata sulla base dell'ultima bista paga emessa da , presso la quale la lavoratrice già godeva delle voci retributive Pt_1 relative al superminimo assorbibile, all'indennità di reperibilità, allo straordinario forfettizzato ed agli scatti di anzianità (v. doc. 4 opposta). Del resto, la stessa sentenza del
Tribunale di Napoli vi fa espresso riferimento.
10. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo e distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto del Tribunale di Milano n. 667/2025;
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 10 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli