Sentenza 8 giugno 1965
Massime • 5
L'art. 327 cod. proc. civ.,che prevede la decadenza dall'impugnazione,indipendentemente dalla notificazione del provvedimento da impugnare, dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, concerne unicamente i provvedimenti giurisdizionali, ossia i provvedimenti con contenuto di sentenza, e non gia le ordinanze strictu sensu, alle quali esso, invece, non e applicabile. ( V. 1057/56).*
Il termine per le impugnazioni decorre dal giorno in cui la parte abbia legale conoscenza del provvedimento impugnabile,attraverso l'atto a tal fine stabilito dalla legge, mentre e irrilevante che essa ne abbia diversamente notizia.*
L'esecutivita concerne anche le ordinanze con le quali e dichiarata l'Estinzione del processo, dato che essa consiste nell'attitudine del provvedimento a produrre gli effetti che gli sono propri, i quali, anche in tema di Estinzione del processo, non si realizzano sino a quando il provvedimento stesso non acquisti siffatta efficacia o per non essere stato impugnato o per essere stato confermato dal collegio, investito del relativo reclamo. Dovendo percio considerarsi suscettibile di esecuzione anche la ordinanza con cui sia dichiarata l'Estinzione del processo, deve, in relazione alla medesima, ritenersi applicabile il principio per cui l'esecuzione dell'ordinanza e sospesa durante il termine per il reclamo al collegio ed al relativo giudizio di reclamo. ( applicazione al fine di ritenere perdurante l'effetto interruttivo della prescrizione, dipendente da precedente processo dichiarato estinto con ordinanza pronunciata fuori udienza e non comunicata alla parte).*
A norma dell'art. 2945 cod. civ., l'interruzione della prescrizione determinata dall'atto con cui si inizia un giudizio di cognizione,conservativo o esecutivo ha carattere permanente, in quanto dura sino a quando non sia stata pronunciata sentenza irrevocabilè se, invece, il processo si estingue, l'effetto interruttivo ha carattere istantaneo ed il nuovo periodo comincia a decorrere dalla data dell'atto medesimo.*
Poiche la efficacia, e quindi la esecutivita, delle ordinanze e condizionata o alla accettazione delle stesse da parte degli interessati o al controllo positivo, da parte del collegio investito del reclamo, della loro legittimita formale o sostanziale, deve ritenersi che la esecuzione delle ordinanze medesime, comprese anche quelle che dichiarano l'Estinzione del processo esecutivo, rimane sospesa durante il termine per detta impugnativa e durante il relativo giudizio (applicazione al fine di ritenere perdurante l'effetto interruttivo della prescrizione di Azione cambiaria, per effetto di precedente processo esecutivo dichiarato estinto, con ordinanza pronunciata fuori udienza, non comunicata alla parte precedente e non divenuta quindi ancora esecutiva).*
Commentari • 3
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Cassazione civile sez. VI, 21/02/2022, (ud. 11/02/2022, dep. 21/02/2022), n.5660 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 583-2020 proposto da: C.A., anche quale difensore di se stesso, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO PIERSANTELLI, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIANTURCO 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI DI …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/1965, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1965 |
Testo completo
Poiche la efficacia, e quindi la esecutivita, delle ordinanze e condizionata o alla accettazione delle stesse da parte degli interessati o al controllo positivo, da parte del collegio investito del reclamo, della loro legittimita formale o sostanziale, deve ritenersi che la esecuzione delle ordinanze medesime, comprese anche quelle che dichiarano l'Estinzione del processo esecutivo, rimane sospesa durante il termine per detta impugnativa e durante il relativo giudizio (applicazione al fine di ritenere perdurante l'effetto interruttivo della prescrizione di Azione cambiaria, per effetto di precedente processo esecutivo dichiarato estinto, con ordinanza pronunciata fuori udienza, non comunicata alla parte precedente e non divenuta quindi ancora esecutiva).*