Accoglimento
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03399/2026REG.PROV.COLL.
N. 09158/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9158 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Rosi, con domicilio eletto presso il di lui studio in Roma, via Gian Giacomo Porro 18;
contro
ON - Commissione Nazionale Societa' e Borsa, Divisione Consulenza Legale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della ON - Commissione Nazionale Societa' e Borsa, Divisione Consulenza Legale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. RT VA e udito per le parti l’avvocato Francesco Rosi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. L’appellante, dipendente della CONSOB, ha impugnato gli atti relativi alla procedura interna di valutazione comparativa per l’assegnazione, tramite promozione, di 6 posti nella qualifica di condirettore, indetta per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 52 del Regolamento del personale della CONSOB: l’appellante, che si è collocato in settima posizione, è risultato idoneo non vincitore, ed ha impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio alcuni verbali della Commissione, relativi alla attribuzione dei punteggi ad altri candidati, nonché le graduatorie conseguenti.
2. A fondamento del ricorso di primo grado ha dedotto che il giudizio discrezionale espresso dalla Commissione sarebbe viziato sia in via assoluta, essendo stato esso espresso unicamente sulla base della scheda di sintesi redatta dalla Giunta di scrutinio e senza considerare il più articolato contenuto dei rapporti valutativi annuali del biennio 2014/2015, oltre che in assenza di una scala di graduazione dei punteggi predeterminata a monte. Il giudizio discrezionale sarebbe viziato anche in via relativa, in conseguenza di vizi intervenuti nella fase di valutazione della sua posizione professionale e di quella dei sei candidati risultati vincitori della selezione.
3. In esito al giudizio il TAR, dopo aver dato atto che il ricorrente nel frattempo era stato collocato in quiescenza e che perciò i sei candidati che lo sopravanzavano in graduatoria non erano più tecnicamente controinteressati, ha respinto il ricorso. Il TAR ha ritenuto che: a) la scheda riepilogativa predisposta dalla Giunta di scrutinio riportava in modo sostanzialmente esaustivo il contenuto dei rapporti valutativi relativi al biennio di riferimento; b) la Commissione aveva predisposto la scala dei giudizi e dei corrispondenti punteggi, come richiesto dal Regolamento; c) non si apprezza difetto di motivazione in ordine ai punteggi attribuiti al ricorrente nelle due voci da questi contestate, avendo la Commissione rinviato ai punteggi assegnati, nell’ambito della procedura di avanzamento indetta per la precedente annualità 2015, per l’ultima frazione dell’anno 2014: d) quanto alle censure sollevate con riferimento ai punteggi, maggiori, attribuiti ai candidati risultati vincitori, il TAR ha ritenuto che tali punteggi fossero espressivi di discrezionalità insindacabile da parte del GA.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello il dott. -OMISSIS-.
5 La ON si è costituita in giudizio insistendo per la reiezione del gravame.
6. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DI
7. Prima di procedere con la disamina dei motivi d’appello è utile precisare che l’appellante si è qualificato nella graduatoria al settimo posto con il punteggio di 93,700; il candidato collocatosi alla sentenza posizione ha ottenuto 0,075 punti in più, mentre il candidato primo classificato ha ottenuto 0,55 punti in più.
7.1. La Giunta di scrutinio, dopo aver verificato i requisiti dei candidati, ha elaborato una tabella per la determinazione dei punteggi massimi attribuibili ai candidati in relazione ai vari parametri indicati all’art. 54 del Regolamento del personale (qualità del servizio prestato 33, requisiti di preparazione professionale desumibili dai rapporti valutativi 22, esperienza nella qualifica ricoperta 4, attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore 30, punteggio riportato nella prova orale valutativa 10, in tutto massimo 99.
7.1. La Giunta ha anche determinato i criteri per la trasformazione in punteggi numerici dei giudizi attribuiti nei rapporti valutativi relativi agli anni 2014 e 2015 e dell’esperienza nella qualifica ricoperta al 31 dicembre 2015, con riferimento alla maggior parte dei parametri, in particolare con riferimento ai parametri A1, B, C, D1, E.
7.2. La Commissione ha invece fissato i criteri per la valutazione comparativa di ciascun parametro, ed ha anche elaborato una tabella per l’attribuzione dei punteggi relativamente ai parametri A2 e D2.
7.3. Il dott. -OMISSIS-, al termine della prima fase, afferente l’attribuzione dei punteggi relativi ai parametri A1, B, C, D1 ed E, conseguiva 62,80 punti, collocandosi al quinto posto. Relativamente al parametro A2, afferente la qualità de servizio prestato, l’appellante conseguiva 19,175 punti, mentre per il parametro D2, relativo all’attitudine a svolgere funzioni superiori, il dott. -OMISSIS- si vedeva assegnare 11, 725 punti, ottenendo in totale 93,700 punti e collocandosi al settimo posto, primo fra i non vincitori.
8. L’appellante lamenta, sotto un primo profilo, omessa pronuncia, difetto di motivazione e contraddittorietà, nella quale sarebbe incorso il TAR, per non aver considerato che la Commissione avrebbe dovuto esprimersi su una serie di parametri che non trovavano riscontro nella scheda predisposta dalla Giunta di scrutinio ma rispetto ai quali emergevano elementi informativi importanti dai rapporti annuali dell’interessato: in particolare, dai rapporti valutativi emergeva che il dott. -OMISSIS- a partire dall’anno 2013 aveva svolto in autonomia attività di sostituzione del Responsabile dell’ufficio e della Divisione, la quale non veniva riportata nella scheda sintetica. Diversamente, quanto al dott. IL, collocatosi al sesto posto della graduatoria definitiva, la Giunta aveva riportato nella scheda sintetica l’attività dal medesimo svolta in qualità di sostituto del Responsabile dell’Ufficio.
L’appellante deduce, quindi, che queste funzioni da lui svolte non sarebbero confluite nella scheda sintetica, e quindi non sarebbero state considerate dalla Commissione e, in giudizio, dal TAR, malgrado si tratti di una questione dirimente ai fini dell’attribuzione del punteggio per il parametro D2.
8.1. La censura è fondata.
8.2. In effetti la scheda sintetica, nella sezione IV, ai fini dell’attribuzione dei punteggi sulla qualità del servizio prestato e sull’attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore, riferibili all’attività svolta nel periodo 2014-2015, si esprime nei termini che seguono:
“ Fino al 20 settembre 2014 ha svolto, in piena autonomia istruttorie di complessità elevata relative all’offerta al pubblico e all’ammissione a quotazione di strumenti non rappresentativi di capitale, ed ha firmato atti istruttori in caso di assenza dei superiori gerarchici. Ha partecipato a gruppi di lavoro con associazioni di categoria. E’ stato il referente nei rapporti con Banca d’Italia nell’ambito del Protocollo di intesa in materia di offerta di titoli di debito e ha coordinato 3 risorse nell’ambito delle attività di analisi delle informazioni trasmesse. Dal 21 settembre 2014 ha svolto in piena autonomia attività di supporto al Segretario Generale, segnalando a quest’ultimo temi potenzialmente critici e formulando proposte innovative. Nel 2015 su incarico del Segretario Generale, ha coordinato le attività del gruppo di Supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile della trasparenza .”
La suddetta scheda sintetica effettivamente non restituisce compiutamente il quadro emergente dalle relazioni di valutazione del responsabile dell’Ufficio per gli anni 2014 e 2015, ove si legge che “ Il dipendente ha, altresì, firmato numerosi atti istruttori di pertinenza dell’Ufficio o della Divisione, in autonomia, in caso di assenza o impedimento del Responsabile dell’Ufficio o del Responsabile della Divisione…. Si precisa che il dipendente ha svolto la descritta attività di sostituzione di dirigenti di grado superiore a partire dall’anno 2013 ”: in particolare emerge da tale giudizio che l’attività di sostituzione del Responsabile dell’Ufficio o del Servizio non è stata meramente occasionale e non si è compendiata in una mera delega di firma di atti istruttori, avendo richiesto una autonoma attività di valutazione da parte del dott. -OMISSIS-.
8.2. Per quanto riguarda il dott. IL, invece, la scheda sintetica predisposta dalla Giunta riferisce che lo stesso “… Ha sostituito il Responsabile dell’Ufficio in caso di assenza ….”, senza ulteriori specificazioni, laddove nel rapporto valutativo si legge che che tra le mansioni disimpegnate nel corso dell’anno vi è anche la “ Sostituzione, in autonomia e con pienezza di funzioni, del Responsabile dell’Ufficio Abusi di Mercato in caso di sua assenza ”.
8.3. E’ evidente, dal confronto tra i rapporti di valutazione e le schede sintetiche relative ai due candidati, che nel caso dell’appellante l’accenno all’attività svolta in sostituzione del superiore è stata sminuita, dando ad intendere che tale attività si sia limitata alla mera firma di atti delegati dal superiore assente, allorché nel rapporto valutativo si fa intendere che l’attività di sostituzione è stata svolta in autonomia e non in via occasionale.
8.4. Alla luce di tale constatazione la censura va accolta, essendovi ragione per affermare che la valutazione comparativa sia stata, quantomeno per il profilo in esame, superficiale.
9. Sotto diverso profilo l’appellante lamenta, con il secondo motivo d’appello, omessa pronuncia, difetto di motivazione e contraddittorietà dell’appellata sentenza, nella parte in cui questa ha respinto il secondo motivo del ricorso originario. Ivi il dott. -OMISSIS- lamentava che la Commissione, nell’attribuire i punteggi per i parametri A2 e D2, non ne avesse esplicitato le varie componenti, benché proprio la Commissione, prima di dare corso alle operazioni valutative, avesse approvato una tabella in cui esplicitava, per ciascuno di tali parametri, le varie componenti e il relativo punteggio.
9.1. Il TAR ha respinto la censura osservando che la Commissione ha motivato l’attribuzione di tali punteggi in maniera discorsiva e facendo riferimento “alla media delle valutazioni riconducibili alle diverse attività svolte nel corso del biennio 2014-2015”.
9.2. Il Collegio ritiene fondata anche la censura in esame, in quanto non è dato comprendere come la Commissione abbia calcolato i vari punteggi attribui per i parametri A2 e D2.
9.3. Si deve premettere che la tabella predisposta dalla Commissione stessa prima dell’esame dei curricula dei vari candidati, traduceva in punteggi i vari giudizi ipotizzabili:
-quanto al parametro A2 i vari giudizi erano: massimo, molto elevato, elevato, quasi elevato, medio, prossimo alla medi, più che sufficiente, sufficiente, inferiore alla media e gravemente inferiore alla media; ad ognuno dei giudizi corrispondeva un punteggio massimo, dato dalla somma del punteggio massimo assegnabile per “complessità”, “rischi” e “carico di lavoro”.;
- quanto al parametro D2, i vari giudizi erano: eccellente, più che ottimo, ottimo, più che buono, buono, prossimo a buono, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente; anche in questo caso ogni giudizio era valorizzato da un punteggio massimo, dato dalla somma del punteggio massimo assegnabile per “capacità dirigenziale”, capacità di organizzare risorse”, “attivismo-equilibrio per soluzioni innovative”, “sensibilità all’efficienza”, “disponibilità”.
9.3.1. In sostanza, la Commissione ha definito per ognuno dei due parametri i vari criteri, ha assegnato a ciascuno di tali criteri un punteggio massimo, e poi ha indicato il giudizio globale, desumibile dalla entità del punteggio.
9.3.2. Il punto è che praticamente per ogni candidato la Commissione ha assegnato un punteggio globale che non trova corrispondenza nel punteggio massimo di alcuno dei giudizi globali enucleati dalla Commissione e che, peggio ancora, non si comprende assolutamente come sia stato determinato: in particolare non si comprende quale peso abbiano svolto i 3 criteri del parametro A2 (“complessità”, “rischi” e “carico di lavoro”) e i cinque criteri del parametro D2 (“capacità dirigenziale”, capacità di organizzare risorse”, “attivismo-equilibrio per soluzioni innovative”, “sensibilità all’efficienza”, “disponibilità”), rendendo di fatto impossibile comprendere come sia stata effettuata la valutazione comparativa e quindi un sindacato giudiziale sulla medesima.
10. In conclusione l’appello va accolto nei sensi di cui in motivazione.
11. Tuttavia, considerato che il ricorrente è ormai collocato in quiescenza (dal 23 febbraio 2024) e agisce al solo fine del riconoscimento del giusto trattamento giuridico ed economico connesso alla qualifica superiore, senza effetti sul piano dell’assetto organizzativo dell’Istituto (come precisato nell’atto d’appello), l’appello è accolto nei soli limiti dell’accertamento della illegittimità degli atti impugnati., senza, dunque, annullamento degli stessi, ragione per cui non sussiste la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nei rapporti tra l’appellante e la ON, mentre si compensano nei confronti del dott. IL, che non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione; per l’effetto, in totale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. -OMISSIS-/2024, accerta e dichiara, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’illegittimità degli atti impugnati in primo grado.
Condanna la ON al pagamento, nei confronti dell’appellante, delle spese relative al presente grado di giudizio, che si quantificano in €. 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge; compensa le spese tra l’appellante e il dott. IL.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
RT VA, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RT VA | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.