Sentenza 27 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 27/09/2023, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2023
N. 00257/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00130/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2023, proposto da IA RO, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Latessa e Manocchio Cristina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Petacciato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Derobertis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Laura AR, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Petacciato sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 12/01/2023 per l’annullamento in autotutela ex art. 19, ultimo comma, e 21 nonies della L. 241/1990, della SCIA del 20/07/2021 - prot. n. 9755 e di quella del 25/06/2022 - prot.n. 6441;
nonché per la condanna
del Comune resistente a provvedere sull'istanza della ricorrente con atto espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Petacciato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 il dott. Nicola Gaviano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Il ricorso in epigrafe, notificato il 2-5 maggio 2023 e depositato il successivo giorno 9, è stato proposto dalla sig.ra IA RO per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Petacciato sull’istanza di annullamento in autotutela da essa presentata il 12 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 19, ultimo comma, e 21 nonies della L. n. 241/1990, con riguardo alla SCIA del 20/07/2021 (prot. n. 9755) e a quella del 25/06/2022 (prot.n. 6441), presentate rispettivamente dall’impresa costruttrice FI e dalla sig.ra Laura AR. Con il ricorso è stata altresì richiesta la condanna del Comune a provvedere sull’istanza della ricorrente con atto espresso.
La ricorrente premetteva che: i titoli edilizi oggetto della sua richiesta di un intervento comunale in autotutela erano stati posti a base di lavori di ampliamento della terrazza/veranda dell’unità edilizia soprastante quella di sua proprietà, alla via L.Pirandello 15/8 di Petacciato; la propria richiesta del 12 gennaio 2023 aveva denunciato due diversi profili di illegittimità dell’intervento edilizio della controinteressata (l’assenza del consenso degli altri condomini alle opere, che insistevano sulla facciata del condominio; la carenza di una previa certificazione del competente ufficio regionale ai sensi dell’art. 90 del d.P.R. n. 380/2001); nondimeno, il Comune le aveva comunicato un preavviso di rigetto dell’istanza; a tanto essa aveva reagito con successive osservazioni tese invece a insistere per l’intervento comunale in autotutela; all’esito di tutto ciò l’Ente locale era rimasto, infine, del tutto inerte, omettendo di definire il proprio procedimento di riesame.
L’interessata proponeva quindi il presente ricorso, con il quale, una volta allegato l’obbligo del Comune di Petacciato di pronunziarsi sulla sua istanza, e dopo aver argomentato sui profili di illegittimità ascritti ai lavori della controinteressata, domandava al Tribunale di:
- accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla sua istanza del 12 gennaio 2023, e il conseguente obbligo dell’Ente di concludere il procedimento con provvedimento espresso;
- condannare l’Amministrazione a provvedere in forma espressa sulla richiesta di un suo intervento in autotutela;
- accertare, ex art. 31 c.p.a., la fondatezza della pretesa della ricorrente all’annullamento delle SCIA indicate in narrativa;
- nominare sin da ora un commissario ad acta che provvedesse all’adozione del provvedimento richiesto nell’ipotesi del protrarsi dell’inadempimento dell’Amministrazione comunale.
Il Comune intimato si costituiva in giudizio in resistenza al ricorso assumendo, tra l’altro: che la SCIA del 25/6/2022 aveva riguardato la mera voltura alla sig.ra AR, quale avente causa dell’impresa costruttrice FI, del titolo imperniato sulla precedente SCIA; che l’Amministrazione si era attivata, nella vicenda, non solo prescrivendo alla controinteressata, in occasione del preavviso di rigetto del 13 febbraio 2023, di produrre un approfondimento tecnico asseverato (a dimostrazione che l’opera non impattava sul comportamento sismico globale dell’edificio), poi effettivamente fatto pervenire dalla medesima con relazione acquisita il seguente 21 febbraio, ma altresì formulando un quesito al Servizio sismico della Regione con nota del 25 maggio 2023, rimasto però priva di immediato riscontro, sulla sufficienza, alla luce della modestia dell’opera, del c.d. deposito sismico ex art. 90 e segg. T.U. edilizia.
La difesa comunale, eccepita l’inammissibilità del ricorso sia per l’avvenuto consolidamento del titolo formatosi a seguito della SCIA del 20/07/2021, sia per la mancata impugnazione immediata del proprio atto del 13 febbraio 2023, deduceva comunque anche l’infondatezza del gravame nel merito.
Parte ricorrente controdeduceva alle obiezioni comunali ribadendo le proprie ragioni e insistendo per l’accoglimento dell’impugnativa.
Da ultimo, la difesa comunale depositava una nota del 30 agosto 2023 con cui gli uffici della Regione, nel prendere una prima posizione sul quesito comunale, reputavano peraltro di dover acquisire dal progettista dei chiarimenti e verifiche: in forza di tanto la difesa dell’Ente formulava perciò una nuova richiesta di rinvio della trattazione della controversia.
Alla Camera di consiglio del 20 settembre 2023 la causa, già proveniente da un primo rinvio disposto su concorde richiesta delle parti, sull’opposizione della ricorrente ad un nuovo rinvio è stata trattenuta in decisione.
2 Il Tribunale deve preliminarmente respingere la richiesta della difesa comunale di un ulteriore rinvio della trattazione del ricorso: un ipotetico nuovo differimento del giudizio, oltre a non essere giustificabile in ragione di una –per vero insussistente – indispensabilità degli approfondimenti tecnici in corso, sarebbe incompatibile con l’esigenza di una pronta definizione della vertenza che è immanente alla sua natura camerale.
Il presente giudizio, d’altra parte, è stato instaurato proprio per reagire alla mancata definizione del procedimento di autotutela, promosso dalla ricorrente senza ottenere alcun concreto esito, e che il Comune ha già protratto oltre i termini di legge.
La richiesta di rinvio non è sorretta, inoltre, da alcun “ caso eccezionale ”, richiesto invece dall’art. 73, comma 1 bis , cod.proc.amm., per la generalità dei rinvii della trattazione degli affari giurisdizionali.
La causa deve pertanto essere decisa.
3 Tanto premesso, il Collegio rileva preliminarmente che la materia del contendere ricade sotto la disciplina dettata dall’art. 19 della legge n. 241/1990, che, per quanto qui di più immediato interesse, dispone quanto segue.
Nel suo comma 3, che “ L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata .”
Al comma 4 che, “ Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies .”
Al comma 6-ter, che “ La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all' art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. ”
4 Ciò posto, il Collegio deve immediatamente superare le contestazioni mosse dalla resistente difesa all’ammissibilità del ricorso.
4a La difesa comunale non ha fornito elementi idonei a indurre il Tribunale a reputare tardivo il gravame.
Come si è appena visto, a norma del comma 6-ter del summenzionato art. 19 “ La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all' art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 .”
Ebbene, in aderenza a questa disciplina la ricorrente, con la propria richiesta del 12 gennaio 2023, si è avvalsa, appunto, della propria facoltà di “ sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione ”: e ha così fatto prima della scadenza del termine di legge di 12 mesi dettato dall’art. 21 novies , comma 1, della legge n. 241/1990, ossia quando il Comune disponeva ancora del potere d’intervento assegnatogli dal comma 4 dell’art. 19 sopra cit. sulla SCIA del 25/06/2022 (l’unico titolo edilizio indicato dal cartello di cantiere).
Dinanzi al sostanziale silenzio serbato però dal Comune sulla richiesta del 12 gennaio 2023, l’interessata ha poi esperito, il 2-5 maggio 2023, la presente azione giurisdizionale ex art. 31 cod.proc.amm., per la cui proposizione, si rammenta, il comma 2 di tale articolo (anch’esso richiamato nella parte terminale del comma 6-ter dell’art. 19 cit.) detta il termine massimo di un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento non definito.
La ricorrente non risulta incorsa, pertanto, in alcuna decadenza.
4b Non vale in contrario l’apodittica affermazione comunale che la SCIA del 25/06/2022 sarebbe stata irrilevante in quanto “ di mera voltura ” della precedente del 20/07/2021.
Come regola generale, la presentazione all’Amministrazione di una nuova formale Segnalazione, come tale soggetta alle verifiche di legge, rimette in termini la destinataria ai fini del relativo vaglio. D’altra parte, e come emerge dall’atto dello stesso Comune del 13 febbraio 2023 di preavviso di rigetto, in connessione con tale seconda Segnalazione la controinteressata aveva prodotto anche una “ tavola integrativa ”, della quale la difesa comunale non ha però affatto dimostrato la concreta ininfluenza: tale difesa si è limitata ad affermare genericamente la “ assenza di modificazioni sostanziali di rilievo urbanistico-edilizio (soprattutto con riferimento agli aspetti oggetto di contestazione) ”, senza dare puntuale dimostrazione del proprio asserto, e pertanto dell’eccezione di tardività che sul medesimo avrebbe dovuto trovare fondamento.
In punto di fatto non guasta ricordare, infine, che la sig.ra RO, nella vicenda, ha chiesto accesso agli atti di cui si tratta sin dal 30 agosto 2022, ma, non avendo ottenuto la richiesta ostensione documentale nei termini, ha dovuto anche proporre all’uopo un ricorso giurisdizionale, conseguendo l’accesso soltanto il 16 novembre 2022. E va soggiunto che al tempo della sua domanda di accesso i lavori non erano stati ancora conclusi, come si desume dalla circostanza che gli stessi sarebbero stati ultimati, giusta certificato di collaudo in atti, solo il 24 ottobre 2022.
4c Né la ricorrente sarebbe dovuta insorgere immediatamente in giudizio già avverso l’atto comunale del 13 febbraio 2023, che, per il fatto di costituire un mero preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10- bis legge n. 241/1990, aveva una valenza solo interlocutoria, e pertanto non era dotato di alcuna capacità lesiva della sfera degli interessi della sig.ra RO.
5 Venendo al merito di causa, il Collegio deve osservare che non può essere negata la formazione, nella vicenda, di una fattispecie di silenzio giuridicamente sanzionabile sull’istanza di attivazione in autotutela presentata il 12 gennaio 2023, dal momento che al tempo dell’introduzione del ricorso, notificato il 2-5 maggio 2023, erano già decorsi ben più di tre mesi dall’istanza stessa senza che il relativo procedimento fosse stato definito. Conclusione che non può essere cancellata ex post dal semplice quesito che il Comune ha successivamente rivolto al Servizio sismico della Regione solo con nota del 25 maggio 2023, trattandosi di un’iniziativa istruttoria non necessaria, oltre che tardiva sotto ogni profilo.
6 Fermo quanto precede, deve tuttavia evidenziarsi come la ricorrente non possa essere seguita nella sua specifica richiesta al Tribunale di accertare, ex art. 31, comma 3, cod.proc.amm., la fondatezza sostanziale della sua pretesa di ottenere un intervento in autotutela.
La disposizione codicistica testé citata recita: “ Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione .”
Orbene, non vi è dubbio che la definizione del procedimento promosso con l’istanza di autotutela presentata il 12 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 19, ultimo comma, e 21 nonies della L. n. 241/1990, implichi anche valutazioni discrezionali, circostanza resa manifesta dal fatto che il comma 4 dell’art. 19 della stessa legge, nell’abilitare l’Amministrazione ad adottare i provvedimenti previsti dal relativo comma 3 anche oltre il decorso dei termini di cui al primo periodo dello stesso comma, oppure al comma 6- bis , subordina pur sempre tale possibilità alla “ presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies ”. Sicché all’uopo, per giustificare l’intervento dell’Amministrazione in autotutela, occorrono pertanto, giusta la disciplina regolativa dell’annullamento d’ufficio, oltre all’accertamento di una condizione di illegittimità, anche la sussistenza di “ ragioni di interesse pubblico ”, il rispetto di un “ termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ”, e, infine, una valutazione comparativa “ degli interessi dei destinatari e dei controinteressati ” (nel senso, difatti, che la posizione dell’Amministrazione sollecitata dal terzo all’autotutela dopo il decorso del breve termine ordinario per il vaglio di una SCIA sia di vincolo sull’ an , ma di discrezionalità sul quid dell’intervento in autotutela, si veda C.d.S., sez. VI, 8 luglio 2021, n. 5208).
Ne consegue che il Tribunale non potrà, in questa sede, scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale della ricorrente di vedere accolta la propria richiesta di ottenere l’intervento in autotutela del Comune di Petacciato.
7 Con la limitazione testé detta il ricorso, per quanto rilevato nel precedente paragr. 5, deve però pur sempre trovare accoglimento.
Il Collegio, rilevata l’illegittimità del sostanziale silenzio serbato dal Comune sull’istanza della ricorrente del 12 gennaio 2023, deve pertanto condannare l’Ente ad assumere su di essa un espresso provvedimento definitivo nel termine di gg. 30 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Per il caso di una persistente inadempienza comunale, il Collegio nomina infine sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Campobasso, con facoltà di delega a un qualificato funzionario del suo Ufficio, il quale dovrà essere notiziato dalla parte ricorrente della vana scadenza del termine ultimativo assegnato al Comune con la presente decisione, e provvedere indi sull’istanza della ricorrente, in luogo del Comune medesimo, nel termine di ulteriori giorni 45 decorrenti dal ricevimento del commissario, a cura della parte più diligente, di tutta la documentazione agli atti del presente giudizio.
Si ravvisano, tuttavia, ragioni tali da giustificare la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie per quanto di ragione, e per l’effetto:
- dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Petacciato sull’istanza di parte ricorrente del 12 gennaio 2023;
- ordina alla stessa Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza con provvedimento definitivo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
- nomina commissario ad acta il Prefetto di Campobasso, con facoltà di delega a un qualificato funzionario del suo Ufficio, il quale, in caso d’inosservanza del termine appena detto, dovrà provvedere in luogo del Comune sulla predetta istanza con le modalità e nel termine di cui in motivazione.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO