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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 242/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2949/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi - Pal Metroquad 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002099803000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione Calabria per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 030 2024 90020998 03/000 contenente la cartella di pagamento n. 03020200006424074501 relativa a tasse automobilistiche anno 2015.
Al riguardo ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione e/o decadenza dall'azione impositiva nonchè omessa notificazione del necessario e prodromico avviso di accertamento. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si sono costituiti sia il concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione che la Regione Calabria che hanno contestato i motivi di ricorso. Hanno concluso per il rigetto.
Con successiva memoria il ricorrente ha ribadito la fondatezza del ricorso, contestando le argomentazioni contenuti negli atti avversari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi di ricorso formulati, la Corte osserva.
La cartella impugnata afferisce alla tassa automobilistica relativa per l'annualità 2015. Ciò posto, deve ricordarsi la regola contenuta nell'art. 5 del D.L. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Ha specificato, invero, la Suprema Corte: “la prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del 1986), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del 1983), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva” (Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24595 del 10/08/2022).
Sulla scorta di quanto precede, la pretesa relativa all'anno 2015 andava a prescriversi al 31 dicembre 2018.
Detto termine non è stato interrotto da alcun atto valido, atteso che la relata di notifica prodotta dal concessionario resistente è priva di efficacia atteso che è stata consegnata a soggetto che nulla a che fare con il ricorrente, avendola consegnata a Nominativo_1 qualificatosi madre convivente, mentre dalle certificazioni rilasciate dal Comune di Soriano Calabro la madre convivente risponde al nome di
Nominativo_2. Quindi, avendo parte ricorrente fornito la prova dell'inefficacia della notifica e parte resistente nulla ha eccepito in ordine a ciò, la stessa non può essere ritenuta valida. Da ciò consegue che il ricorso va accolto dichiarando nulla la pretesa tributaria per avvenuta prescrizione. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro- giudice monocratico cosi provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara nullo l'atto impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente nella misura di euro 300,00 oltre accessori da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. Cosi deciso in Camera di Consiglio del 26.01.2026 Il Giudice monocratico Avv. Antonio Maccarone
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2949/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi - Pal Metroquad 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002099803000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione Calabria per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 030 2024 90020998 03/000 contenente la cartella di pagamento n. 03020200006424074501 relativa a tasse automobilistiche anno 2015.
Al riguardo ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione e/o decadenza dall'azione impositiva nonchè omessa notificazione del necessario e prodromico avviso di accertamento. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si sono costituiti sia il concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione che la Regione Calabria che hanno contestato i motivi di ricorso. Hanno concluso per il rigetto.
Con successiva memoria il ricorrente ha ribadito la fondatezza del ricorso, contestando le argomentazioni contenuti negli atti avversari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi di ricorso formulati, la Corte osserva.
La cartella impugnata afferisce alla tassa automobilistica relativa per l'annualità 2015. Ciò posto, deve ricordarsi la regola contenuta nell'art. 5 del D.L. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Ha specificato, invero, la Suprema Corte: “la prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del 1986), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del 1983), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva” (Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24595 del 10/08/2022).
Sulla scorta di quanto precede, la pretesa relativa all'anno 2015 andava a prescriversi al 31 dicembre 2018.
Detto termine non è stato interrotto da alcun atto valido, atteso che la relata di notifica prodotta dal concessionario resistente è priva di efficacia atteso che è stata consegnata a soggetto che nulla a che fare con il ricorrente, avendola consegnata a Nominativo_1 qualificatosi madre convivente, mentre dalle certificazioni rilasciate dal Comune di Soriano Calabro la madre convivente risponde al nome di
Nominativo_2. Quindi, avendo parte ricorrente fornito la prova dell'inefficacia della notifica e parte resistente nulla ha eccepito in ordine a ciò, la stessa non può essere ritenuta valida. Da ciò consegue che il ricorso va accolto dichiarando nulla la pretesa tributaria per avvenuta prescrizione. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro- giudice monocratico cosi provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara nullo l'atto impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente nella misura di euro 300,00 oltre accessori da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. Cosi deciso in Camera di Consiglio del 26.01.2026 Il Giudice monocratico Avv. Antonio Maccarone