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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/05/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 856/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi con modalità cartolare in data 4.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 856/2023 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Meri Massafra e Luigi Malaguti
contro
:
CP_1
Avv. Bruno Rocchetti
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato presso il Tribunale di Bologna, Parte_1
cittadino austriaco, chiese di accertare la presenza di vizi e difetti occulti sul motociclo Guzzi GT 850
California, usato e di valore storico, acquistato in data 27.10.2021 dal convenuto di CP_1
disporre la riduzione del prezzo pattuito ex art. 1492 c.c. e di condannare il venditore alla restituzione dell'equivalente somma quale differenza tra l'importo percepito e l'effettivo valore del veicolo, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.
Espose il ricorrente di avere corrisposto al il prezzo di € 9.500 e che la sottoscrizione del CP_1
contratto di compravendita era stata preceduta, nella medesima giornata del 27.10.2021, dalle verifiche sul motociclo stesso effettuate dal proprio emissario, tale che lo aveva anche messo Persona_1
in moto in folle e con il motore al minimo e tutto era parso andare per il meglio.
Formalizzato l'acquisto, il motociclo gli era stato consegnato in data 6.11.2021 in Austria;
tuttavia, alla pagina 1 di 10 prima uscita, nella successiva primavera, aveva presentato difetti, perché il motore non aveva potenza e nel corso della marcia i giri si riducevano costantemente. Si era quindi rivolto all'officina meccanica
Wolf Roman di Hard (A) che in data 2.5.2022, a seguito dei controlli, aveva accertato che nella coppa dell'olio erano presenti trucioli/schegge di metallo, che i cilindri erano danneggiati e dovevano essere sostituiti e che aveva preventivato il costo dei lavori di ripristino in € 6.000.
I vizi erano stati tempestivamente denunciati al venditore in data 4.5.2022, con contestuale richiesta di risarcimento danni, ma il non aveva riconosciuto la responsabilità ed aveva rifiutato di aderire CP_1
alla procedura di negoziazione assistita.
Il ricorrente quantificò la domanda di riduzione del prezzo e la conseguente domanda di condanna in complessivi € 6.500, pari ai costi preventivati di riparazione del mezzo;
quanto alle istanze istruttorie, chiese di disporre una CTU meccanica e di ammettere la prova testimoniale di Persona_1
Si costituì il contestando ogni responsabilità e chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
In via preliminare, il resistente eccepì la tardiva la denuncia dei vizi, posto che la motocicletta, acquistata il 27.10.2021 con la clausola “visto e piaciuto”, era stata consegnata al ricorrente il
6.11.2021 mentre la denuncia era stata inviata solo il giorno 4.5.2022. Contestò poi i vizi contestati ed osservò che, peraltro, non potevano ritenersi occulti poiché, se esistenti, avrebbero potuto essere riscontrati con la semplice messa in moto e normale marcia del mezzo. Parte ricorrente, infatti, aveva esposto di avere utilizzato la motocicletta solo con l'inizio della “bella stagione” e di avere “alla prima uscita nella primavera successiva” constatato i vizi dopo solo 4 km di percorrenza, come emergeva dai documenti depositati dal medesimo ricorrente sub n.ri 16 e 17.
Contrariamente a quanto esposto nel ricorso, poi, la motocicletta non era stata portata presso l'officina
Wolf Roman in data 2.5.2022, ma, almeno, sin dal giorno 20.11.2021, come inequivocabilmente comprovava la pagina pubblicata sul sito internet dell'officina medesima, ove era esposta la fotografia della motocicletta oggetto di causa. Omettendo di narrare questa circostanza, peraltro, il CP_2
ricorrente non era in buona fede: era, infatti, ragionevole ritenere che sul motoveicolo fossero stati eseguiti interventi di manutenzione anche preventiva, che il mezzo fosse stato verificato, provato, utilizzato e comunque oggetto di interventi nei quasi sei mesi precedenti alla scoperta di pretesi vizi occulti.
A tale ricostruzione dei fatti non erano di ostacolo i documenti n.ri 16 e 17 del ricorrente ai quali poteva essere attribuita scarsa rilevanza probatoria, tenuto conto della facilità, da considerare fatto notorio, di compiere una banale operazione di riduzione del chilometraggio sul contachilometri.
In ogni caso, prima della sottoscrizione del contratto di vendita, il 27.10.2021, la motocicletta era stata visionata dall'incaricato ed amico dell'acquirente medesimo, che aveva fatto Persona_1
pagina 2 di 10 fotografie e video del motoveicolo, anche in movimento, ed aveva fatto le prove ritenute opportune, tanto che nel verbale di consegna era stata inserita l'espressa dichiarazione: “Il motociclo Moto Guzzi
850 GT California telaio VP 14544 targato ER16628 visto e piaciuto nello stato in cui si trova” (doc.
C) e che il ricorrente, con e-mail dello stesso giorno 27.10.2021, aveva dichiarato che la moto soddisfaceva pienamente le proprie aspettative (“Moto Guzzi va bene!!! Ho visto i video e la foto di
, doc. E). Per_1
Espose ancora il resistente che con la lettera inviata al ricorrente via e-mail il 20.10.2021 (doc. 10 ricorrente) aveva messo a disposizione di questi il mezzo “per qualsiasi tipo di test” e gli aveva inviato, in allegato, tutta la documentazione relativa alla “storia” del veicolo che aveva cinquant'anni vita, essendo stato prodotto nel 1973. In particolare, gli aveva trasmesso il contratto con cui nel 2019 l'aveva acquistato non immatricolato, dato che il precedente proprietario lo conservava a titolo collezionistico e lo utilizzava solo in manifestazioni su aree private, e tutti i documenti che aveva dovuto produrre presso la motorizzazione di Bolzano per la reimmmatricolazione (nuova dichiarazione sostitutiva della officina “attestante il perfetto stato meccanico e funzionale del motoveicolo”, nuova iscrizione nel registro FMI, certificazioni dell'Officina Murry Factory del 7.10.2019, dell'Officina Bicciato del
28.11.2018 e l'iscrizione al registro FMI del 5.7.2019). Il veicolo era stato esaminato e testato meccanicamente presso la motorizzazione di Bolzano e reimmatricolato in data 17.1.2020.
Certificazioni e test presso la motorizzazione di Bolzano confermavano il perfetto stato meccanico, funzionale ed estetico del motoveicolo, mentre non vi era alcuna prova che il mezzo compravenduto presentasse difetti che lo rendessero inidoneo all'uso o ne diminuissero in modo apprezzabile il valore.
L'unica prova indicata da parte ricorrente era la testimonianza del titolare dell'Officina che aveva smontato la motocicletta alla ricerca di eventuali difetti e che poteva esso stesso aver creato problemi e, comunque, era intervenuto sul mezzo stesso. Inoltre, la CTU meccanica richiesta al solo fine di determinare i “lavori occorrenti per l'integrale eliminazione dei vizi e difetti al motore della Moto
Guzzi di cui è causa e delle conseguenti spese” si sarebbe risolta in una sostituzione nell'onere probatorio a carico del ricorrente.
Il Tribunale di Bologna con ordinanza ex art. 703 bis c.p.c. n. 1977/2023 rigettò la domanda del ricorrente e lo condannò alla rifusione delle spese processuali.
Ritenne il giudice che, pure a voler dare per ammesso che la presenza nella coppa dell'olio di trucioli/schegge di metallo fosse stata riscontrata solo in data 2.5.2022, il ricorrente non aveva provato né il dedotto il primo utilizzo del veicolo nel maggio 2022, posto che lo stesso si trovava nella sua disponibilità esclusiva fin dal novembre 2021, né la sensibile diminuzione di valore del bene, di preminente interesse storico, considerato che era stato detenuto dai precedenti proprietari a scopo pagina 3 di 10 collezionistico e reimmatricolato per la circolazione solo nel 2020.
Parimenti, non era provata la malafede del venditore nel tacere l'esistenza dei pretesi vizi occulti;
anzi, al contrario, la stessa difesa del ricorrente aveva riconosciuto che il mezzo, a seguito dell'annuncio pubblicitario di vendita, era stato visionato e provato da persona incaricata che ne aveva attestato il corretto funzionamento.
Inoltre, era documentalmente provato che, congiuntamente alla motocicletta, erano stati messi a disposizione dell'acquirente tutti i documenti relativi alla manutenzione della stessa, ivi comprese le certificazioni degli interventi eseguiti e dei test espletati per l'immatricolazione della moto.
Infine, trattandosi di moto di interesse “storico-collezionistico” ed essendo provato che l'acquirente, oltre ad avere a disposizione tutta la documentazione necessaria per valutare dal punto di vista tecnico il motociclo, aveva avuto la possibilità di testarlo prima dell'acquisto, in considerazione del vizio denunciato, consistente nel mal funzionamento del motore, il ricorrente avrebbe dovuto diligentemente espletare tutti gli accertamenti necessari per rendersi conto della presenza di eventuali difetti sul bene che si accingeva ad acquistare.
Avverso l'ordinanza ha proposto appello cui ha resistito Parte_1 CP_1
chiedendone il rigetto.
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello si articola nei seguenti motivi:
1) la sentenza viola l'art. 1495 c.c., perché la data di primo utilizzo del mezzo è irrilevante, così come la circostanza che il mezzo si trovasse nella disponibilità dell'acquirente a far data dal novembre 2021 e
“in ogni caso, la moto era da allora ricoverata presso l'Officina Wolff poiché alla consegna del
6/11/2021 priva di targa e ciò almeno sin dal precedente 17/10/2021, come chiaramente dimostrato dalle fotografie spedite in tale data dallo stesso venditore all'acquirente e di cui ai docc. 3) e 3.c) depositati in fasc. 1° gr. anche nella foto doc. “D” di Controparte la moto è priva di targa”. Pt_1
In Austria la moto fu immatricolata solo in data 1.4.2022 (doc. 18), talché prima di tale data non avrebbe potuto circolare e non si sarebbe potuto rilevare il difetto.
Trattandosi di vizi occulti, ciò che rileva ai fini della decadenza è la data della scoperta, vale a dire il momento in cui il compratore acquisisce certezza obiettiva e completa dei vizi e tale consapevolezza nella fattispecie era stata acquisita il 2.5.2022, come dato per ammesso dal Tribunale. Per il mancato utilizzo anteriore, depongono i pochi chilometri percorsi, appena quattro, attestati dal contachilometri durante l'esame della moto il 27.10.2021 e dopo il controllo dell'officina il 15.5.2022 (docc. 9 e 16);
pagina 4 di 10 2) la sentenza viola gli artt. 1490, 1491 e 1492 c.c., perché è stata offerta prova documentale dei vizi e delle spese occorrenti per la loro eliminazione. Non rileva la circostanza che si trattasse di veicolo storico, in quanto il difetto riscontrato non può ricondursi a normale usura derivante dall'uso.
Quanto agli accertamenti necessari per rendersi conto di eventuali difetti, la decisione non tiene conto del fatto che la motocicletta era priva di targa almeno sin dal 17.10.2021 e pertanto il 27.10.2021, momento della verifica del mezzo da parte dell'incaricato non erano possibili controlli Per_1
meccanici ulteriori rispetto a quelli effettivamente eseguiti, vale a dire la sola messa in moto, in quanto nessuna "prova su strada" poteva essere effettuata;
comunque, poiché il difetto si rivelò dopo alcuni chilometri, anche un "giretto" necessariamente breve all'interno del cortile dell'abitazione del venditore non avrebbe rivelato alcunché.
Inoltre, la sentenza rileva che la clausola “vista e piaciuta” esonera il venditore dalla garanzia limitatamente ai vizi riconoscibili con la normale diligenza, ma giunge ad opposte ed errate conclusioni asserendo la mancanza di prova della mala fede del venditore nel tacere l'esistenza dei vizi occulti. La stessa giurisprudenza citata dal giudice specifica che per i vizi occulti, quelli che si manifestano dopo i normali controlli eseguiti prima dell'acquisto, la clausola “vista e piaciuta” non ha effetti sulla garanzia che resta comunque dovuta.
L'appellante precisa, inoltre, di non avere attestato nella email inviata al venditore il 27.10.2021 alcun buon funzionamento del veicolo, ma solo l'esito positivo degli unici controlli che poterono essere effettuati sullo stesso, quello esterno/estetici e quello della messa in moto.
Infine, la documentazione fornita dal venditore inerente allo stato tecnico della moto, non dimostra nulla di contrario o incompatibile con l'eccepita esistenza di vizi e difetti al momento della consegna e, comunque, si tratta di documentazione piuttosto datata rispetto alla conclusione del contratto;
3) la sentenza è altresì viziata, perché, a fronte della mancata ammissione delle istanze istruttorie, rigetta la domanda per carenza di prova dei fatti dedotti in giudizio;
pertanto, l'appellante insiste per l'ammissione delle prove.
***
La Corte ritiene l'appello infondato.
In primo luogo, si osserva che, a fronte dell'allegazione contenuta nella comparsa di risposta in primo grado e della relativa prova offerta dal del fatto che quantomeno dal giorno 20.11.202l la CP_1 motocicletta oggetto di causa si trovava presso l'officina Wolf Roman, come inequivocabilmente CP_2
emerge dalla pagina pubblicata sul sito internet dell'officina medesima (doc. D), l'attore non ha opposto alcuna contestazione e nelle note conclusive depositate in primo grado – modificando sul punto quanto prospettato nel ricorso introduttivo – e nell'appello ha dato atto che la motocicletta era pagina 5 di 10 ricoverata presso tale officina dal novembre 2021 (cfr. pag. 7 atto di gravame).
Tanto precisato, in via generale si osserva che il venditore è tenuto ex art. 1490 c.c. a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Tale garanzia è esclusa dall'art. 1491 c.c. se al momento del contratto il compratore conosceva l'esistenza dei vizi o se essi erano facilmente riconoscibili, salvo che il venditore non abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. L'esclusione della garanzia quando i vizi siano facilmente riconoscibili nel momento della conclusione del contratto costituisce imposizione a carico del compratore di un onere di diligenza minima nella scoperta del vizio che va valutata avendo riguardo alle particolari circostanze della vendita e alla persona dell'acquirente.
Infine, la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima con riferimento a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede
(Cass. Civ. n. 19061/2024).
Ebbene, nel caso in decisione, in disparte la questione della prova o meno dell'esistenza dei vizi, sia nell'atto di vendita del 27.10.2021 che nel verbale di consegna del 6.11.2021 (doc. B e C), è inserita la clausola c.d. “visto e piaciuto” che, come detto, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi riconoscibili con la normale diligenza, come lo sono quelli prospettati, e non taciuti in mala fede
(ipotesi, quest'ultima, nemmeno allegata dall'attore).
A tanto consegue che la garanzia fatta valere ex art. 1490 c.c. è esclusa e, dunque, correttamente il
Tribunale ha rigettato le domande dell'attore.
Il vizio dedotto, infatti, sulla base dei fatti prospettati dall'attore era facilmente riconoscibile con una semplice prova di guida ed è pacifico che il compratore fu posto nelle condizioni di testare, in qualunque modo, lo stato della motocicletta d'epoca prima di procedere all'acquisto, come risulta inequivocabilmente dalla comunicazione inviata all'appellante in data 20.10.2021 nella quale, dopo la descrizione dei documenti ad essa allegati, il così concluse “La è disponibile in Budrio per CP_1 CP_2 qualsiasi tipo di test” (doc. 10 fascicolo allegato al ricorso di primo grado).
Per la prima volta in questo grado di giudizio, come eccepito anche dal l'appellante allega un CP_1
fatto nuovo, ossia che al tempo della prova compiuta dal proprio emissario in data 27.10.2021 la motocicletta fosse priva di targa e ciò almeno dal precedente 17.10.2021, come dimostrerebbero le fotografie che in tale data gli aveva inviato il venditore, ove il mezzo è ritratto privo della targa di circolazione (doc 3 fasc. primo grado). Da tale fatto, poi, l'appellante inferisce che non si Pt_1
sarebbero potuti svolgere controlli meccanici diversi ed ulteriori rispetto a quelli effettivamente eseguiti.
pagina 6 di 10 Il fatto, oltre che nuovo e dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c., è platealmente smentito dallo stesso contratto di compravendita del 27.10.2021, concluso lo stesso giorno dell'esame del mezzo compiuto dall'emissario, ove il motociclo oggetto di compravendita è così descritto: “Moto Guzzi 850 GT
California telaio VP 14544 targato ER16628”. Dunque, il veicolo al momento dell'acquisto era evidentemente immatricolato, essendo provvisto della targa di circolazione e, dunque, era abilitato alla circolazione su strada pubblica.
Inoltre, a fronte dell'indicazione nel contratto del numero di targa, le fotografie allegate alla e-mail inviata dal venditore il 17.10.2021 che ritraggono la motocicletta priva di targa (doc. 3 appellante) sono del tutto inidonee a corroborare la fondatezza della tardiva allegazione dell'appellante, perché, trattandosi di veicolo con valore storico e da collezione, il ha ragionevolmente chiarito, in replica CP_1
alla tardiva allegazione, di avere rimosso la targa per scattare fotografie che documentassero al meglio possibile lo stato della carrozzeria della motocicletta anche nella parte retrostante la targa, al fine di consentire a che si era mostrato interessato all'acquisto, la migliore visibilità Parte_1
dei particolari.
Peraltro, a contestare tale tardiva allegazione, costituendosi in questo grado ha prodotto CP_1 attestazione rilasciata dal PRA di Bologna dell'avvenuta denuncia di cessazione della circolazione presentata il 28.10.2021, al fine di dimostrare di avere proceduto alla radiazione del veicolo dal registro italiano solo dopo la vendita del medesimo e quindi dopo averlo messo a disposizione dell'acquirente – tramite l'incaricato di sua fiducia – per tutte le verifiche da questi ritenute opportune (doc. R).
E pure a voler ipotizzare, come afferma in questo grado parte appellante, che il mezzo non potesse essere provato su strada, lo stesso avrebbe potuto essere testato su una strada privata.
Sulla base delle allegazioni attore, pertanto, anche ipotizzando l'esistenza del prospettato vizio,
l'acquirente non assolse all'onere di diligenza minima, da cui era gravato, nella scoperta del vizio, ciò che esclude la garanzia.
Infatti, accingendosi ad acquistare un veicolo storico, fabbricato cinquantadue anni prima, non bastava metterlo in moto per testarne l'efficienza, ma era necessario, per integrare una condotta diligente, provarne la marcia per un tratto significativo, ossia idoneo a concretamente verificare eventuali malfunzionamenti.
Precisato che appare scarsamente verosimile che “una grossa quantità di truccioli metallici anche nella coppa dell'olio motore” (vizi così meglio descritti nel capitolato di prova) possa avere causato il malfunzionamento del motore dopo un percorso di quattro chilometri e non, invece, nell'immediatezza o, comunque, dopo un percorso più breve, in ogni caso, la Corte ritiene che percorrere un tratto di strada di quattro chilometri fosse una condotta diligente senz'altro esigibile da parte dell'acquirente – e,
pagina 7 di 10 per lui, dell'emissario incaricato – perché del tutto proporzionata alla particolare condizione del veicolo di valore storico-collezionistico, fabbricato oltre cinquant'anni prima.
È lo stesso ricorrente ad affermare come i vizi denunciati siano emersi dopo soli quattro chilometri di percorso, di tal guisa riconoscendo come gli stessi potessero essere agevolmente rilevati in sede di verifica, anche semplicemente effettuando un giro di prova.
Per tali ragioni, anche nell'ipotesi in cui fosse provato, la garanzia non sarebbe dovuta essendo il vizio facilmente riconoscibile. Ciò posto, nuoce al compratore la negligenza di non avere effettuato le dovute verifiche sul motociclo, attesa la facile conoscibilità dei difetti e la completa messa a disposizione del veicolo per ogni sorta di verifica tecnica.
Il venditore, infatti, come visto, mise a disposizione dell'acquirente sia tutti i documenti relativi alla provenienza e alla manutenzione della motocicletta, ivi comprese le certificazioni degli interventi eseguiti e dei test espletati per l'immatricolazione, sia la motocicletta stessa per tutte le verifiche che l'appellante avesse voluto compiere.
Per completezza, si osserva che l'appellante lamenta come tale documentazione fosse risalente nel tempo e perciò inidonea a comprovare lo stato della manutenzione della moto al momento del contratto. Vale la pena osservare che tale assunto è irrilevante, perché l'onere di provare l'esistenza dei vizi incombe sull'acquirente e che, pure a voler ritenere datata una documentazione comunque risalente al 2019, ancor più la circostanza imponeva all'acquirente l'adozione di maggiore zelo in sede di verifica, anche in considerazione della peculiarità del bene oggetto di compravendita, una moto di interesse storico collezionistico.
E, peraltro, la tipologia di vizio lamentato “il motore non aveva potenza e nel corso della marcia i giri motore si riducevano costantemente”, non può essere ricondotto, come invece pretende l'appellante, nell'alveo di quella tipologia di vizi la cui scoperta avvenga, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, gradatamente ed in tempi diversi e successivi al primo utilizzo.
Da ultimo, sempre per completezza, si osserva che se è corretto affermare che il dies a quo ai fini del computo dei termini decadenziali coincide con il giorno della scoperta dei vizi e non con quello del primo utilizzo, giova ricordare che, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. (Cass.
Civ. n. 24348/2019).
Orbene, nella fattispecie l'appellante ha dato atto e documentato che la motocicletta fu immatricolata in
Austria in data 1.4.2022 (doc. 18). Dunque, per un verso, da tale giorno, già primaverile, avrebbe potuto scoprire l'allegato vizio e, per altro verso, non ha fornito prova del giorno esatto della sua pagina 8 di 10 scoperta avendo, sul punto, richiesto l'ammissione del teste istanza riproposta con Persona_1
l'appello, su un capitolato del tutto inidoneo a provare la data della scoperta dei vizi. Segnatamente, il primo capitolo di prova “Vero che in data 2.5.2022 il sig. si è rivolto alla Vostra Parte_1
officina chiedendo assistenza per la propria moto GT 850 California, in quanto durante la CP_2 marcia la moto non aveva potenza e il regime del motore si abbassava costantemente”, se è idoneo a provare la data dell'incarico all'officina, non lo è a provare che la scoperta dei vizi sia avvenuta per la prima volta in data 2.5.2022; peraltro, tale circostanza risulta quantomeno inverosimile, se non contraria, al fatto, dedotto dal convenuto e successivamente ammesso dall'attore, che la motocicletta non fu portata all'officina il 2.5.2023, giorno dell'asserita scoperta, perché si trovava già lì ricoverata sin dal novembre 2021.
Tutti i restanti capitoli articolati nel ricorso di primo grado (dal n. 2 al n. 7), poi, sono ugualmente irrilevanti, perché hanno ad oggetto la descrizione dei vizi e il chilometraggio risultante dal contachilometri.
Da ultimo, è inammissibile, perché formulata tardivamente, la nuova prova testimoniale indicata dall'attore nelle note conclusive depositate il 28.3.2023 in vista dell'udienza cartolare del 4.4.2023, dal giudice fissata per la discussione della causa, sugli ulteriori capitoli 8, 9 e 10 e con l'ulteriore teste
Roman Wolf. Tale richiesta istruttoria, infatti, è successiva all'ordinanza emessa alla prima udienza con la quale il giudice rigettò le istanze istruttorie ritualmente formulate nel ricorso introduttivo.
Deve quindi confermarsi il rigetto delle istanze istruttorie.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il gravame non è meritevole di accoglimento e l'ordinanza va confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore della causa, all'attività effettivamente svolta ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Parte_1
Bologna n. 1977/2023 nella causa iscritta al r.g. n. 13257/2022 e lo condanna alla rifusione a favore di delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000 per compensi, CP_1
oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
pagina 9 di 10 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 6.5.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi con modalità cartolare in data 4.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 856/2023 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Meri Massafra e Luigi Malaguti
contro
:
CP_1
Avv. Bruno Rocchetti
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato presso il Tribunale di Bologna, Parte_1
cittadino austriaco, chiese di accertare la presenza di vizi e difetti occulti sul motociclo Guzzi GT 850
California, usato e di valore storico, acquistato in data 27.10.2021 dal convenuto di CP_1
disporre la riduzione del prezzo pattuito ex art. 1492 c.c. e di condannare il venditore alla restituzione dell'equivalente somma quale differenza tra l'importo percepito e l'effettivo valore del veicolo, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.
Espose il ricorrente di avere corrisposto al il prezzo di € 9.500 e che la sottoscrizione del CP_1
contratto di compravendita era stata preceduta, nella medesima giornata del 27.10.2021, dalle verifiche sul motociclo stesso effettuate dal proprio emissario, tale che lo aveva anche messo Persona_1
in moto in folle e con il motore al minimo e tutto era parso andare per il meglio.
Formalizzato l'acquisto, il motociclo gli era stato consegnato in data 6.11.2021 in Austria;
tuttavia, alla pagina 1 di 10 prima uscita, nella successiva primavera, aveva presentato difetti, perché il motore non aveva potenza e nel corso della marcia i giri si riducevano costantemente. Si era quindi rivolto all'officina meccanica
Wolf Roman di Hard (A) che in data 2.5.2022, a seguito dei controlli, aveva accertato che nella coppa dell'olio erano presenti trucioli/schegge di metallo, che i cilindri erano danneggiati e dovevano essere sostituiti e che aveva preventivato il costo dei lavori di ripristino in € 6.000.
I vizi erano stati tempestivamente denunciati al venditore in data 4.5.2022, con contestuale richiesta di risarcimento danni, ma il non aveva riconosciuto la responsabilità ed aveva rifiutato di aderire CP_1
alla procedura di negoziazione assistita.
Il ricorrente quantificò la domanda di riduzione del prezzo e la conseguente domanda di condanna in complessivi € 6.500, pari ai costi preventivati di riparazione del mezzo;
quanto alle istanze istruttorie, chiese di disporre una CTU meccanica e di ammettere la prova testimoniale di Persona_1
Si costituì il contestando ogni responsabilità e chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
In via preliminare, il resistente eccepì la tardiva la denuncia dei vizi, posto che la motocicletta, acquistata il 27.10.2021 con la clausola “visto e piaciuto”, era stata consegnata al ricorrente il
6.11.2021 mentre la denuncia era stata inviata solo il giorno 4.5.2022. Contestò poi i vizi contestati ed osservò che, peraltro, non potevano ritenersi occulti poiché, se esistenti, avrebbero potuto essere riscontrati con la semplice messa in moto e normale marcia del mezzo. Parte ricorrente, infatti, aveva esposto di avere utilizzato la motocicletta solo con l'inizio della “bella stagione” e di avere “alla prima uscita nella primavera successiva” constatato i vizi dopo solo 4 km di percorrenza, come emergeva dai documenti depositati dal medesimo ricorrente sub n.ri 16 e 17.
Contrariamente a quanto esposto nel ricorso, poi, la motocicletta non era stata portata presso l'officina
Wolf Roman in data 2.5.2022, ma, almeno, sin dal giorno 20.11.2021, come inequivocabilmente comprovava la pagina pubblicata sul sito internet dell'officina medesima, ove era esposta la fotografia della motocicletta oggetto di causa. Omettendo di narrare questa circostanza, peraltro, il CP_2
ricorrente non era in buona fede: era, infatti, ragionevole ritenere che sul motoveicolo fossero stati eseguiti interventi di manutenzione anche preventiva, che il mezzo fosse stato verificato, provato, utilizzato e comunque oggetto di interventi nei quasi sei mesi precedenti alla scoperta di pretesi vizi occulti.
A tale ricostruzione dei fatti non erano di ostacolo i documenti n.ri 16 e 17 del ricorrente ai quali poteva essere attribuita scarsa rilevanza probatoria, tenuto conto della facilità, da considerare fatto notorio, di compiere una banale operazione di riduzione del chilometraggio sul contachilometri.
In ogni caso, prima della sottoscrizione del contratto di vendita, il 27.10.2021, la motocicletta era stata visionata dall'incaricato ed amico dell'acquirente medesimo, che aveva fatto Persona_1
pagina 2 di 10 fotografie e video del motoveicolo, anche in movimento, ed aveva fatto le prove ritenute opportune, tanto che nel verbale di consegna era stata inserita l'espressa dichiarazione: “Il motociclo Moto Guzzi
850 GT California telaio VP 14544 targato ER16628 visto e piaciuto nello stato in cui si trova” (doc.
C) e che il ricorrente, con e-mail dello stesso giorno 27.10.2021, aveva dichiarato che la moto soddisfaceva pienamente le proprie aspettative (“Moto Guzzi va bene!!! Ho visto i video e la foto di
, doc. E). Per_1
Espose ancora il resistente che con la lettera inviata al ricorrente via e-mail il 20.10.2021 (doc. 10 ricorrente) aveva messo a disposizione di questi il mezzo “per qualsiasi tipo di test” e gli aveva inviato, in allegato, tutta la documentazione relativa alla “storia” del veicolo che aveva cinquant'anni vita, essendo stato prodotto nel 1973. In particolare, gli aveva trasmesso il contratto con cui nel 2019 l'aveva acquistato non immatricolato, dato che il precedente proprietario lo conservava a titolo collezionistico e lo utilizzava solo in manifestazioni su aree private, e tutti i documenti che aveva dovuto produrre presso la motorizzazione di Bolzano per la reimmmatricolazione (nuova dichiarazione sostitutiva della officina “attestante il perfetto stato meccanico e funzionale del motoveicolo”, nuova iscrizione nel registro FMI, certificazioni dell'Officina Murry Factory del 7.10.2019, dell'Officina Bicciato del
28.11.2018 e l'iscrizione al registro FMI del 5.7.2019). Il veicolo era stato esaminato e testato meccanicamente presso la motorizzazione di Bolzano e reimmatricolato in data 17.1.2020.
Certificazioni e test presso la motorizzazione di Bolzano confermavano il perfetto stato meccanico, funzionale ed estetico del motoveicolo, mentre non vi era alcuna prova che il mezzo compravenduto presentasse difetti che lo rendessero inidoneo all'uso o ne diminuissero in modo apprezzabile il valore.
L'unica prova indicata da parte ricorrente era la testimonianza del titolare dell'Officina che aveva smontato la motocicletta alla ricerca di eventuali difetti e che poteva esso stesso aver creato problemi e, comunque, era intervenuto sul mezzo stesso. Inoltre, la CTU meccanica richiesta al solo fine di determinare i “lavori occorrenti per l'integrale eliminazione dei vizi e difetti al motore della Moto
Guzzi di cui è causa e delle conseguenti spese” si sarebbe risolta in una sostituzione nell'onere probatorio a carico del ricorrente.
Il Tribunale di Bologna con ordinanza ex art. 703 bis c.p.c. n. 1977/2023 rigettò la domanda del ricorrente e lo condannò alla rifusione delle spese processuali.
Ritenne il giudice che, pure a voler dare per ammesso che la presenza nella coppa dell'olio di trucioli/schegge di metallo fosse stata riscontrata solo in data 2.5.2022, il ricorrente non aveva provato né il dedotto il primo utilizzo del veicolo nel maggio 2022, posto che lo stesso si trovava nella sua disponibilità esclusiva fin dal novembre 2021, né la sensibile diminuzione di valore del bene, di preminente interesse storico, considerato che era stato detenuto dai precedenti proprietari a scopo pagina 3 di 10 collezionistico e reimmatricolato per la circolazione solo nel 2020.
Parimenti, non era provata la malafede del venditore nel tacere l'esistenza dei pretesi vizi occulti;
anzi, al contrario, la stessa difesa del ricorrente aveva riconosciuto che il mezzo, a seguito dell'annuncio pubblicitario di vendita, era stato visionato e provato da persona incaricata che ne aveva attestato il corretto funzionamento.
Inoltre, era documentalmente provato che, congiuntamente alla motocicletta, erano stati messi a disposizione dell'acquirente tutti i documenti relativi alla manutenzione della stessa, ivi comprese le certificazioni degli interventi eseguiti e dei test espletati per l'immatricolazione della moto.
Infine, trattandosi di moto di interesse “storico-collezionistico” ed essendo provato che l'acquirente, oltre ad avere a disposizione tutta la documentazione necessaria per valutare dal punto di vista tecnico il motociclo, aveva avuto la possibilità di testarlo prima dell'acquisto, in considerazione del vizio denunciato, consistente nel mal funzionamento del motore, il ricorrente avrebbe dovuto diligentemente espletare tutti gli accertamenti necessari per rendersi conto della presenza di eventuali difetti sul bene che si accingeva ad acquistare.
Avverso l'ordinanza ha proposto appello cui ha resistito Parte_1 CP_1
chiedendone il rigetto.
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello si articola nei seguenti motivi:
1) la sentenza viola l'art. 1495 c.c., perché la data di primo utilizzo del mezzo è irrilevante, così come la circostanza che il mezzo si trovasse nella disponibilità dell'acquirente a far data dal novembre 2021 e
“in ogni caso, la moto era da allora ricoverata presso l'Officina Wolff poiché alla consegna del
6/11/2021 priva di targa e ciò almeno sin dal precedente 17/10/2021, come chiaramente dimostrato dalle fotografie spedite in tale data dallo stesso venditore all'acquirente e di cui ai docc. 3) e 3.c) depositati in fasc. 1° gr. anche nella foto doc. “D” di Controparte la moto è priva di targa”. Pt_1
In Austria la moto fu immatricolata solo in data 1.4.2022 (doc. 18), talché prima di tale data non avrebbe potuto circolare e non si sarebbe potuto rilevare il difetto.
Trattandosi di vizi occulti, ciò che rileva ai fini della decadenza è la data della scoperta, vale a dire il momento in cui il compratore acquisisce certezza obiettiva e completa dei vizi e tale consapevolezza nella fattispecie era stata acquisita il 2.5.2022, come dato per ammesso dal Tribunale. Per il mancato utilizzo anteriore, depongono i pochi chilometri percorsi, appena quattro, attestati dal contachilometri durante l'esame della moto il 27.10.2021 e dopo il controllo dell'officina il 15.5.2022 (docc. 9 e 16);
pagina 4 di 10 2) la sentenza viola gli artt. 1490, 1491 e 1492 c.c., perché è stata offerta prova documentale dei vizi e delle spese occorrenti per la loro eliminazione. Non rileva la circostanza che si trattasse di veicolo storico, in quanto il difetto riscontrato non può ricondursi a normale usura derivante dall'uso.
Quanto agli accertamenti necessari per rendersi conto di eventuali difetti, la decisione non tiene conto del fatto che la motocicletta era priva di targa almeno sin dal 17.10.2021 e pertanto il 27.10.2021, momento della verifica del mezzo da parte dell'incaricato non erano possibili controlli Per_1
meccanici ulteriori rispetto a quelli effettivamente eseguiti, vale a dire la sola messa in moto, in quanto nessuna "prova su strada" poteva essere effettuata;
comunque, poiché il difetto si rivelò dopo alcuni chilometri, anche un "giretto" necessariamente breve all'interno del cortile dell'abitazione del venditore non avrebbe rivelato alcunché.
Inoltre, la sentenza rileva che la clausola “vista e piaciuta” esonera il venditore dalla garanzia limitatamente ai vizi riconoscibili con la normale diligenza, ma giunge ad opposte ed errate conclusioni asserendo la mancanza di prova della mala fede del venditore nel tacere l'esistenza dei vizi occulti. La stessa giurisprudenza citata dal giudice specifica che per i vizi occulti, quelli che si manifestano dopo i normali controlli eseguiti prima dell'acquisto, la clausola “vista e piaciuta” non ha effetti sulla garanzia che resta comunque dovuta.
L'appellante precisa, inoltre, di non avere attestato nella email inviata al venditore il 27.10.2021 alcun buon funzionamento del veicolo, ma solo l'esito positivo degli unici controlli che poterono essere effettuati sullo stesso, quello esterno/estetici e quello della messa in moto.
Infine, la documentazione fornita dal venditore inerente allo stato tecnico della moto, non dimostra nulla di contrario o incompatibile con l'eccepita esistenza di vizi e difetti al momento della consegna e, comunque, si tratta di documentazione piuttosto datata rispetto alla conclusione del contratto;
3) la sentenza è altresì viziata, perché, a fronte della mancata ammissione delle istanze istruttorie, rigetta la domanda per carenza di prova dei fatti dedotti in giudizio;
pertanto, l'appellante insiste per l'ammissione delle prove.
***
La Corte ritiene l'appello infondato.
In primo luogo, si osserva che, a fronte dell'allegazione contenuta nella comparsa di risposta in primo grado e della relativa prova offerta dal del fatto che quantomeno dal giorno 20.11.202l la CP_1 motocicletta oggetto di causa si trovava presso l'officina Wolf Roman, come inequivocabilmente CP_2
emerge dalla pagina pubblicata sul sito internet dell'officina medesima (doc. D), l'attore non ha opposto alcuna contestazione e nelle note conclusive depositate in primo grado – modificando sul punto quanto prospettato nel ricorso introduttivo – e nell'appello ha dato atto che la motocicletta era pagina 5 di 10 ricoverata presso tale officina dal novembre 2021 (cfr. pag. 7 atto di gravame).
Tanto precisato, in via generale si osserva che il venditore è tenuto ex art. 1490 c.c. a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Tale garanzia è esclusa dall'art. 1491 c.c. se al momento del contratto il compratore conosceva l'esistenza dei vizi o se essi erano facilmente riconoscibili, salvo che il venditore non abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. L'esclusione della garanzia quando i vizi siano facilmente riconoscibili nel momento della conclusione del contratto costituisce imposizione a carico del compratore di un onere di diligenza minima nella scoperta del vizio che va valutata avendo riguardo alle particolari circostanze della vendita e alla persona dell'acquirente.
Infine, la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima con riferimento a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede
(Cass. Civ. n. 19061/2024).
Ebbene, nel caso in decisione, in disparte la questione della prova o meno dell'esistenza dei vizi, sia nell'atto di vendita del 27.10.2021 che nel verbale di consegna del 6.11.2021 (doc. B e C), è inserita la clausola c.d. “visto e piaciuto” che, come detto, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi riconoscibili con la normale diligenza, come lo sono quelli prospettati, e non taciuti in mala fede
(ipotesi, quest'ultima, nemmeno allegata dall'attore).
A tanto consegue che la garanzia fatta valere ex art. 1490 c.c. è esclusa e, dunque, correttamente il
Tribunale ha rigettato le domande dell'attore.
Il vizio dedotto, infatti, sulla base dei fatti prospettati dall'attore era facilmente riconoscibile con una semplice prova di guida ed è pacifico che il compratore fu posto nelle condizioni di testare, in qualunque modo, lo stato della motocicletta d'epoca prima di procedere all'acquisto, come risulta inequivocabilmente dalla comunicazione inviata all'appellante in data 20.10.2021 nella quale, dopo la descrizione dei documenti ad essa allegati, il così concluse “La è disponibile in Budrio per CP_1 CP_2 qualsiasi tipo di test” (doc. 10 fascicolo allegato al ricorso di primo grado).
Per la prima volta in questo grado di giudizio, come eccepito anche dal l'appellante allega un CP_1
fatto nuovo, ossia che al tempo della prova compiuta dal proprio emissario in data 27.10.2021 la motocicletta fosse priva di targa e ciò almeno dal precedente 17.10.2021, come dimostrerebbero le fotografie che in tale data gli aveva inviato il venditore, ove il mezzo è ritratto privo della targa di circolazione (doc 3 fasc. primo grado). Da tale fatto, poi, l'appellante inferisce che non si Pt_1
sarebbero potuti svolgere controlli meccanici diversi ed ulteriori rispetto a quelli effettivamente eseguiti.
pagina 6 di 10 Il fatto, oltre che nuovo e dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c., è platealmente smentito dallo stesso contratto di compravendita del 27.10.2021, concluso lo stesso giorno dell'esame del mezzo compiuto dall'emissario, ove il motociclo oggetto di compravendita è così descritto: “Moto Guzzi 850 GT
California telaio VP 14544 targato ER16628”. Dunque, il veicolo al momento dell'acquisto era evidentemente immatricolato, essendo provvisto della targa di circolazione e, dunque, era abilitato alla circolazione su strada pubblica.
Inoltre, a fronte dell'indicazione nel contratto del numero di targa, le fotografie allegate alla e-mail inviata dal venditore il 17.10.2021 che ritraggono la motocicletta priva di targa (doc. 3 appellante) sono del tutto inidonee a corroborare la fondatezza della tardiva allegazione dell'appellante, perché, trattandosi di veicolo con valore storico e da collezione, il ha ragionevolmente chiarito, in replica CP_1
alla tardiva allegazione, di avere rimosso la targa per scattare fotografie che documentassero al meglio possibile lo stato della carrozzeria della motocicletta anche nella parte retrostante la targa, al fine di consentire a che si era mostrato interessato all'acquisto, la migliore visibilità Parte_1
dei particolari.
Peraltro, a contestare tale tardiva allegazione, costituendosi in questo grado ha prodotto CP_1 attestazione rilasciata dal PRA di Bologna dell'avvenuta denuncia di cessazione della circolazione presentata il 28.10.2021, al fine di dimostrare di avere proceduto alla radiazione del veicolo dal registro italiano solo dopo la vendita del medesimo e quindi dopo averlo messo a disposizione dell'acquirente – tramite l'incaricato di sua fiducia – per tutte le verifiche da questi ritenute opportune (doc. R).
E pure a voler ipotizzare, come afferma in questo grado parte appellante, che il mezzo non potesse essere provato su strada, lo stesso avrebbe potuto essere testato su una strada privata.
Sulla base delle allegazioni attore, pertanto, anche ipotizzando l'esistenza del prospettato vizio,
l'acquirente non assolse all'onere di diligenza minima, da cui era gravato, nella scoperta del vizio, ciò che esclude la garanzia.
Infatti, accingendosi ad acquistare un veicolo storico, fabbricato cinquantadue anni prima, non bastava metterlo in moto per testarne l'efficienza, ma era necessario, per integrare una condotta diligente, provarne la marcia per un tratto significativo, ossia idoneo a concretamente verificare eventuali malfunzionamenti.
Precisato che appare scarsamente verosimile che “una grossa quantità di truccioli metallici anche nella coppa dell'olio motore” (vizi così meglio descritti nel capitolato di prova) possa avere causato il malfunzionamento del motore dopo un percorso di quattro chilometri e non, invece, nell'immediatezza o, comunque, dopo un percorso più breve, in ogni caso, la Corte ritiene che percorrere un tratto di strada di quattro chilometri fosse una condotta diligente senz'altro esigibile da parte dell'acquirente – e,
pagina 7 di 10 per lui, dell'emissario incaricato – perché del tutto proporzionata alla particolare condizione del veicolo di valore storico-collezionistico, fabbricato oltre cinquant'anni prima.
È lo stesso ricorrente ad affermare come i vizi denunciati siano emersi dopo soli quattro chilometri di percorso, di tal guisa riconoscendo come gli stessi potessero essere agevolmente rilevati in sede di verifica, anche semplicemente effettuando un giro di prova.
Per tali ragioni, anche nell'ipotesi in cui fosse provato, la garanzia non sarebbe dovuta essendo il vizio facilmente riconoscibile. Ciò posto, nuoce al compratore la negligenza di non avere effettuato le dovute verifiche sul motociclo, attesa la facile conoscibilità dei difetti e la completa messa a disposizione del veicolo per ogni sorta di verifica tecnica.
Il venditore, infatti, come visto, mise a disposizione dell'acquirente sia tutti i documenti relativi alla provenienza e alla manutenzione della motocicletta, ivi comprese le certificazioni degli interventi eseguiti e dei test espletati per l'immatricolazione, sia la motocicletta stessa per tutte le verifiche che l'appellante avesse voluto compiere.
Per completezza, si osserva che l'appellante lamenta come tale documentazione fosse risalente nel tempo e perciò inidonea a comprovare lo stato della manutenzione della moto al momento del contratto. Vale la pena osservare che tale assunto è irrilevante, perché l'onere di provare l'esistenza dei vizi incombe sull'acquirente e che, pure a voler ritenere datata una documentazione comunque risalente al 2019, ancor più la circostanza imponeva all'acquirente l'adozione di maggiore zelo in sede di verifica, anche in considerazione della peculiarità del bene oggetto di compravendita, una moto di interesse storico collezionistico.
E, peraltro, la tipologia di vizio lamentato “il motore non aveva potenza e nel corso della marcia i giri motore si riducevano costantemente”, non può essere ricondotto, come invece pretende l'appellante, nell'alveo di quella tipologia di vizi la cui scoperta avvenga, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, gradatamente ed in tempi diversi e successivi al primo utilizzo.
Da ultimo, sempre per completezza, si osserva che se è corretto affermare che il dies a quo ai fini del computo dei termini decadenziali coincide con il giorno della scoperta dei vizi e non con quello del primo utilizzo, giova ricordare che, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. (Cass.
Civ. n. 24348/2019).
Orbene, nella fattispecie l'appellante ha dato atto e documentato che la motocicletta fu immatricolata in
Austria in data 1.4.2022 (doc. 18). Dunque, per un verso, da tale giorno, già primaverile, avrebbe potuto scoprire l'allegato vizio e, per altro verso, non ha fornito prova del giorno esatto della sua pagina 8 di 10 scoperta avendo, sul punto, richiesto l'ammissione del teste istanza riproposta con Persona_1
l'appello, su un capitolato del tutto inidoneo a provare la data della scoperta dei vizi. Segnatamente, il primo capitolo di prova “Vero che in data 2.5.2022 il sig. si è rivolto alla Vostra Parte_1
officina chiedendo assistenza per la propria moto GT 850 California, in quanto durante la CP_2 marcia la moto non aveva potenza e il regime del motore si abbassava costantemente”, se è idoneo a provare la data dell'incarico all'officina, non lo è a provare che la scoperta dei vizi sia avvenuta per la prima volta in data 2.5.2022; peraltro, tale circostanza risulta quantomeno inverosimile, se non contraria, al fatto, dedotto dal convenuto e successivamente ammesso dall'attore, che la motocicletta non fu portata all'officina il 2.5.2023, giorno dell'asserita scoperta, perché si trovava già lì ricoverata sin dal novembre 2021.
Tutti i restanti capitoli articolati nel ricorso di primo grado (dal n. 2 al n. 7), poi, sono ugualmente irrilevanti, perché hanno ad oggetto la descrizione dei vizi e il chilometraggio risultante dal contachilometri.
Da ultimo, è inammissibile, perché formulata tardivamente, la nuova prova testimoniale indicata dall'attore nelle note conclusive depositate il 28.3.2023 in vista dell'udienza cartolare del 4.4.2023, dal giudice fissata per la discussione della causa, sugli ulteriori capitoli 8, 9 e 10 e con l'ulteriore teste
Roman Wolf. Tale richiesta istruttoria, infatti, è successiva all'ordinanza emessa alla prima udienza con la quale il giudice rigettò le istanze istruttorie ritualmente formulate nel ricorso introduttivo.
Deve quindi confermarsi il rigetto delle istanze istruttorie.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il gravame non è meritevole di accoglimento e l'ordinanza va confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore della causa, all'attività effettivamente svolta ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Parte_1
Bologna n. 1977/2023 nella causa iscritta al r.g. n. 13257/2022 e lo condanna alla rifusione a favore di delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000 per compensi, CP_1
oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
pagina 9 di 10 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 6.5.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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