Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2430 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2430/2023 del Registro Generale e promossa da con il procuratore avv. CORNARO MARCO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
Convenuti contumaci
Oggetto: Rapporto di agenzia;
***
1
- di esercitare l'attività di agente di commercio, essendo regolarmente iscritto presso l'ente di previdenza degli agenti di commercio ENASARCO;
- di avere svolto la propria attività di agente di commercio per la società Controparte_1 dapprima, dall'anno 2010 all'anno 2012, con il riconoscimento di una provvigione del 3% sulle vendite;
- che a far data dal 18.03.2029 egli e “la società … avviavano un nuovo rapporto di Controparte_1 agenzia” (cfr. pag. 2 del ricorso), nell'ambito del quale esso ricorrente “ha iniziato a procurare e visitare clientela nelle province di Bari, Brindisi, Taranto e Lecce, presso la quale promuoveva la vendita dei prodotti della società (cfr. pag. 2 del ricorso); Controparte_1
- che con dichiarazione del 10 marzo 2020, a firma dell'amministratore unico sig. Controparte_3 la resistente riconosceva l'esistenza del rapporto di “… collaborazione del signor Parte_2
... per la vendita e la riscossione dei vari clienti tra Bari e provincia Brindisi e provincia
[...] e Lecce e provincia” (cfr. pag.2 del ricorso);
- che gli ordini di merce pervenivano alla “ sia direttamente dalla clientela di Controparte_1 zona dell'agente che suo tramite a mezzo e-mail all'indirizzo ; Email_1
- che, come per il pregresso rapporto, la liquidava in suo favore le provvigioni Controparte_1 nella misura concordata del 3% sull'imponibile del fatturato vendite “riportato dagli estratti conto via via inviati all'agente sino al mese di febbraio dell'anno 2020” (cfr. pag. 2 del ricorso);
- che, a partire dal mese di luglio 2019 e sino al mese di giugno 2020, aveva emesso fatture provvigionali regolarmente pagate dalla convenuta a mezzo bonifici, ad eccezione di quelle relative all'attività svolta nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno dell'anno 2020;
- che la società “trascurava di consegnare all'agente” ed all'ente di previdenza Controparte_1
ENASARCO il documento dalla stessa sottoscritto riproducente il contenuto del contratto di agenzia, omettendo pure di effettuare i versamenti previdenziali e FIRR in favore dello stesso presso l'ente di previdenza ENASARCO;
- che, “in ragione della irregolarità contrattuale, documentale e contributiva del rapporto” (cfr. pag. 4 del ricorso), nonché del mancato pagamento delle provvigioni per le vendite effettuate dalla preponente nei mesi da marzo a giugno del 2020, il ricorrente “interrompeva il rapporto di agenzia recedendo dallo stesso” in data 06.07.2020 (cfr. pag. 4 del ricorso);
- che, con atto del 28 dicembre 2020, dalla società preponente veniva Controparte_1 costituita la società unipersonale “ , della quale era unico socio. Controparte_2
Ciò posto, l'istante lamentava il mancato pagamento delle provvigioni per l'attività espletata dal mese di marzo 2020 sino all'interruzione del rapporto del 6 luglio 2020, quantificate nella somma di € 12.470,00.
Allegando, altresì, l'inadempimento della convenuta degli obblighi connessi alla formalizzazione del contratto di agenzia, invocava “la risoluzione del contratto a causa del grave inadempimento della preponente “ ” (cfr. punto n. 28, pag. 6 del ricorso). CP_1 Controparte_1 Arguiva, poi, che “la colpevole condotta della preponente descritta nei termini anzidetti, integra i presupposti della giusta causa prevista dall'art. 2119 cod. civ., il cui istituto è pacificamente estensibile al recesso operato nel caso di specie dall'agente 30. In ogni caso, la Parte_1 complessiva condotta della preponente e le singole violazioni dalla stessa poste in essere sono circostanze attribuibili alla preponente a causa delle quali l'agente ha operato il Parte_1 recesso.” (cfr. punti nn. 29 e 30, pag. 6 del ricorso). Tanto premesso, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni:
2 “- Accertare l'esistenza di un rapporto di agenzia commerciale tra il sig. e la Parte_1 società “ iniziato nel mese di marzo dell'anno 2019 e terminato nel mese di Controparte_1 luglio dell'anno 2020 in seguito a recesso dell'agente;
- Condannare la società “ nonché la società “ Controparte_1 Controparte_2 quale conferitaria dell'azienda della “ al pagamento delle somme dovute Controparte_1 all'agente sig. a titolo di provvigioni nella misura di € 12.470,00 o in quella Parte_2 diversa, maggiore o minore, risultante all'esito dell'espletando istruttoria;
- Dichiarare la risoluzione del contratto di agenzia intercorso tra le parti per inadempimento della preponente società “ ; Controparte_1
- In via alternativa o subordinata, accertare la sussistenza di giusta causa di recesso per l'agente
Parte_1
- In via ulteriormente subordinata, accertare la sussistenza delle circostanze attribuibili alla preponente ex art. 1751 cod. civ. alla base del recesso operato dall'agente sig. Parte_1
- accertare il diritto dell'agente alla liquidazione in proprio favore delle provvigioni per € 12.470,00;”, con il favore delle spese di giudizio.
Pur ritualmente evocate nel presente giudizio, le società convenute rimanevano contumaci.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Pregiudizialmente, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n.5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, ritiene questo giudice che il ricorso introduttivo del giudizio sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
Venendo ora al merito, parte ricorrente, sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di agenzia instaurato con la società convenuta, risoltosi per inadempimento e/o per recesso per giusta causa dell'agente, ha domandato la liquidazione delle provvigioni maturate per l'attività asseritamente prestata nei mesi da marzo a giugno 2020, nonché l'accertamento della risoluzione per inadempimento della preponente o della giusta causa di recesso dell'agente.
Preliminarmente, dal lato formale giova anzitutto evidenziare la mancanza di un contratto scritto.
Secondo il Supremo Collegio, il requisito della forma scritta ad probationem, stabilito dall'art. 1742, secondo comma, cod. civ., come modificato dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, non solo rende inammissibili la prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento)
e quella per presunzioni, ma impedisce altresì di ricavare la prova del contratto di agenzia dai documenti comprovanti l'effettuazione delle prestazioni, in ipotesi ad esso riconducibili (Cass. 16.3.2015, n. 5165).
In proposito, mette conto osservare che, com'è noto, “… il contratto di agenzia si caratterizza per la continuità e la stabilità dell'attività svolta dall'agente, avente ad oggetto il promovimento della conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale,
3 attraverso il quale si realizza una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente (cfr. Cass., Sez. lav., 20/04/1999, n. 3898; 5/06/1998, n.
5569; 1/06/1998, n. 5372). Tali caratteristiche lo distinguono da altre figure affini, in particolare dal procacciamento di affari (avente carattere atipico, anche se la relativa disciplina può essere desunta in via analogica dalle disposizioni relative al contratto di agenzia, escluse quelle che presuppongono un incarico stabile e predeterminato), il quale si concreta invece nella più limitata attività di chi, in via del tutto occasionale ed episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni (cfr. Cass., Sez. lav.,
12/02/2016, n. 2828; 24/06/2005, n. 13629). La distinzione tra le varie fattispecie, richiedendo la verifica in concreto del grado di stabilità dell'incarico, e quindi del diverso modo di atteggiarsi dei fatti costitutivi del rapporto (cfr. Cass., Sez. lav., 28/08/2013, n. 19828), non può essere considerata attinente esclusivamente alla fase esecutiva del contratto (come accade invece per l'esecuzione volontaria, la conferma o la ricognizione del debito: cfr. Cass., Sez. lav., 21/05/1997, n. 4540;
6/05/1996, n. 4167), presupponendo invece la ricostruzione della comune intenzione delle parti, ai fini della quale riveste un ruolo essenziale la forma scritta, richiesta ad probationem dall'art. 1742
c.c., comma 2, con la conseguente inammissibilità della prova per testimoni e di quella per presunzioni, cui può farsi ricorso soltanto in caso di perdita incolpevole del documento, ai sensi dell'art. 2725 c.c., comma 1, ovvero in presenza di una scrittura dalla quale emergano inequivocabilmente l'esistenza del contratto e le relative clausole, ai fini di un'interpretazione delle stesse non limitata al senso letterale delle parole (cfr. Cass., Sez. lav., 28/01/2013, n. 1824;
9/10/1996, n. 8838). E' in quest'ottica, sia pure sinteticamente esplicitata nel decreto impugnato, che il Tribunale ha correttamente escluso la possibilità di risalire, sulla base degli elementi acquisiti agli atti, all'esistenza di un rapporto di agenzia tra la ricorrente e la società fallita, non provata direttamente attraverso la produzione del relativo contratto, ma in via presuntiva, attraverso il deposito di documentazione attestante l'iscrizione della ricorrente all'Enasarco e il pagamento dei contributi e delle provvigioni, nonché la qualità di agente della società fallita, spesa dalla ricorrente nei rapporti con i terzi.” (v. Cassazione civile sez. I, 18/05/2022, n. 15993).
Ancora, in senso conforme, Cassazione, civile, Ordinanza 24 ottobre 2023 n. 29422, secondo cui
“8.3.1. – La vicenda oggi in esame è largamente sovrapponibile a quella decisa da Cass. 18 maggio 2022, n. 15993, non massimata, nella quale questa Corte ha già avuto modo di rammentare che il contratto di agenzia si caratterizza per la continuità e la stabilità dell'attività svolta dall'agente, avente ad oggetto il promovimento della conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, attraverso il quale si realizza una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente (Cass. 20 aprile 1999, n. 3898; Cass. 5 giugno 1998, n. 5569; Cass. 1° giugno 1998, n. 5372). Tali caratteristiche lo distinguono da altre figure affini, in particolare dal procacciamento di affari (Cass.
12 febbraio 2016, n. 2828; Cass. 24 giugno 2005, n. 13629).
La distinzione tra le varie fattispecie, richiedendo la verifica in concreto del grado di stabilità dell'incarico, e quindi del diverso modo di atteggiarsi dei fatti costitutivi del rapporto (Cass. 28 agosto 2013, n. 19828), non può essere considerata attinente esclusivamente alla fase esecutiva del contratto, presupponendo invece la ricostruzione della comune intenzione delle parti.
A tal fine, al fine cioè della ricostruzione della comune intenzione delle parti, riveste un ruolo essenziale la forma scritta, richiesta ad probationem dall'articolo 1742 c.c., comma 2, con la conseguente inammissibilità della prova per testimoni e di quella per presunzioni, cui può farsi ricorso soltanto in caso di perdita incolpevole del documento: ciò in applicazione dell'articolo 2725 c.c., comma 1 che, in caso di forma ad probationem consente l'ammissione della prova testimoniale nel solo caso indicato dall'articolo 2724 c.c., n. 3 ossia in ipotesi di smarrimento incolpevole del
4 documento, e dell'articolo 2729 c.c., articolo 2 secondo cui le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale. Inoltre, è stato in più occasioni evidenziato che la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo scritture diverse dal contratto medesimo, ma è sempre stato fermo, nella giurisprudenza della S.C., che la scrittura deve in tal caso palesare in via diretta l'esistenza del contratto e le relative clausole, così da consentire l'interpretazione delle stesse, estesa sia al senso letterale delle parole che all'intenzione dei contraenti (Cass. 28 gennaio 2013, n. 1824; Cass. 9 ottobre 1996, n. 8838). In altri termini, se è pur vero che la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo di scritture diverse dalla scrittura contrattuale, è altrettanto vero che la scrittura deve avere ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente che documenti invece semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa poi risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto, giacché, se così fosse, il contratto verrebbe ad essere provato non dallo scritto, ma dal ragionamento presuntivo, in violazione della regola di cui si è detto.
8.3.2. – È in quest'ottica, sia pure sinteticamente esplicitata nel decreto impugnato, che il Tribunale ha escluso la possibilità di risalire, sulla base degli elementi acquisiti agli atti, all'esistenza di un rapporto di agenzia tra la ricorrente e la società fallita, non provata direttamente attraverso la produzione del relativo contratto: “In conclusione, non essendo stata prodotta la documentazione scritta del contratto di agenzia, e non potendosi ricavare la sussistenza del rapporto per presunzioni dai documenti comprovanti l'effettuazione delle prestazioni, come invece dedotto dal ricorrente, la domanda non può essere accolta” (cfr. Cassazione, civile, Ordinanza 24 ottobre 2023 n. 29422).
“Tale apprezzamento, configurabile come un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ovvero ai sensi dell'articolo 132 c.p.c., comma 2,
n. 4, per inesistenza materiale, mera apparenza, perplessità, illogicità o grave contraddittorietà della motivazione, non risulta utilmente censurato dalla ricorrente, la quale si è limitata in buona sostanza a ribadire, anche in questa sede che, a suo modo di vedere, la documentazione prodotta – iscrizione della ricorrente all'Enasarco, estratti conto trimestrali sulle provvigioni, ordini scritti inviati alla ditta mandante, pagamenti per oltre Euro 450.000 a titolo di provvigioni come da fatture riferite ad un arco temporale di sette anni: e dunque documentazione sostanzialmente corrispondente a quella presa in considerazione nella vicenda decisa da Cass. 18 maggio 2022, n. 15993 – varrebbe a dimostrare l'esistenza del contratto” (cfr. Cassazione, civile, Ordinanza 24 ottobre 2023 n. 29422).
Orbene, calando i suesposti principi nella fattispecie in esame si osserva che gli elementi acquisiti agli atti del presente giudizio non consentono di ravvisare l'esistenza di un rapporto di agenzia tra la ricorrente e la società convenuta, in difetto di produzione del relativo contratto.
Invero, in primo luogo, si appalesano alquanto generiche le allegazioni in ricorso circa l'attività svolta dal presunto agente, il quale si è - sul punto - sostanzialmente limitato ad affermare di avere, a decorrere dal marzo 2019, “iniziato a procurare e visitare clientela nelle province di Bari, Brindisi, Taranto e Lecce, presso la quale promuoveva la vendita dei prodotti della società Controparte_1
(cfr. punto n. 6, pag. 2 del ricorso), senza alcuna specificazione in ordine alle modalità di effettiva promozione della merce, alla tipologia di prodotti oggetto di promozione ovvero all'eventuale conseguimento di clientela.
In ogni caso, si rileva che a sostegno della sussistenza del rapporto di agenzia parte ricorrente ha prodotto corrispondenza asseritamente intercorsa, nell'arco temporale decorrente dal 18.03.2019 al 27.04.2020, via e-mail con tale (e non meglio identificata) (v. all. 5 del fascicolo di Per_1 CP_1 parte ricorrente), nell'ambito della quale, tra le altre, si ritrova:
-e-mail del 19.03.2019 da a : “Buongiorno , mi mandi per Testimone_1 Parte_1 Parte_2 favore per ogni singolo cliente: indirizzo completo con partita iva, codice univoco o pec?
Saluti”;
5 - e-mail del 19.03.2019 da a Oggetto LISTA CLIENTI Parte_1 CP_4
MONTANARO. IA ti allego un po' di clienti da inserire. A domani. Tes_1 Parte_2
”;
[...]
- e-mail del 22.03.2019 da a : IA , mi raccomando per i CP_4 Parte_1 Parte_2 clienti nuovi presi dalla lista (solo quelli buoni) che mi hai inviato se hai ordini avvisami per tempo che procedo alla codifica. Saluti”;
- e-mail del 03.05.2019 da a : IA in allegato estratti CP_4 Parte_1 Parte_2 conto aggiornati. Vedo che l'esposizione dei vari clienti è un po' alta. Ti aspetto oggi per gli incassi? Grazie. Saluti”.
- e-mail del 22.11.2019 da a Oggetto: Bonifico - visto che non Parte_1 CP_4 Tes_1
è arrivato mi faccio pagare una fattura contanti e me li prendo io” - Risposta della CP_1 dello stesso giorno IA , il bonifico te lo faccio lunedì. Mi porti gli incassi per Parte_2 favore?”.
La larga parte dei successivi messaggi di posta elettronica - che, peraltro, vengono ad interrompersi nell'aprile 2020 - sarebbe stata inviata, poi, dalla predetta sig.ra al fine di sollecitare la CP_1 consegna di incassi da parte del ricorrente.
Tale corrispondenza - ove pure effettivamente riferibile alla parte resistente - non dà conto del grado di stabilità dell'incarico di promovimento della conclusione di contratti per conto della preponente richiesto per la configurabilità del rapporto di agenzia.
Nemmeno la nota scritta datata 10.03.2020, promanante dall'amministratore unico sig. CP_3
(v. all. 6 del fascicolo di parte ricorrente), offre decisivo supporto alla prospettazione attorea
[...] relativa alla sussistenza tra le parti di un rapporto di agenzia. Invero, in seno alla cennata dichiarazione è dato leggersi: “Io sottoscritto titolare Controparte_3 della ditta F.lli Siciliani da Bitritto mi servo della collaborazione del signor Parte_2
… per la vendita e la riscossione dei vari clienti tra Bari e provincia Brindisi e provincia e Lecce e provincia” (cfr. all. 6 del fascicolo di parte ricorrente) Orbene, il tenore letterale della nota del 10.03.2020, pure lasciando da parte la mancanza di taluni elementi del contratto - difettando, tra gli altri, pure qualsivoglia riferimento alla previsione di un corrispettivo -, non è idoneo a fondare l'esistenza del contratto di agenzia, in quanto la generica espressione “mi servo della collaborazione del signor per la vendita e la Parte_3 riscossione dei vari clienti” - in assenza di ulteriori specificazioni - non evidenzia il concreto atteggiarsi del rapporto intercorso tra le parti alla stregua di un rapporto di agenzia.
Per il resto, la residua documentazione in atti, costituita da estratti conto, fatture provvigionali, ordini e bonifici effettuati in favore del ricorrente dalla F.lli Siciliani S.r.l., non vale ex se a dimostrare l'esistenza del contratto di agenzia (v. Cassazione, civile, Ordinanza 24 ottobre 2023 n. 29422).
Né rileva ai fini che ci occupano la menzione contenuta negli atti del proc. penale n. 3273/2020 RGNR Tribunale di Lecce a carico degli esercenti di una macelleria di Arnesano (LE), laddove il ricorrente viene individuato quale “rappresentante della ditta corrente in , esercente Controparte_1 CP_2 il commercio all'ingrosso di carni” (cfr. pag. 4 del ricorso), atteso che ivi si disquisisce di una mera attività di riscossione crediti per conto della non dimostrativa del Controparte_1
6 promovimento della conclusione di contratti per conto della preponente da parte del presunto agente nell'ambito di una determinata sfera territoriale. A tanto si aggiunga come i fatti oggetto di accertamento nell'ambito del cennato proc. penale n. 3273/2020 RGNR Tribunale di Lecce risulterebbero avvenuti in data 29.04.2020 e si riferiscono alla riscossione da parte del ricorrente per conto della di crediti per forniture di Controparte_1 carne erogate nei mesi di novembre e dicembre 2019, mentre l'oggetto della domanda avanzata in questa sede afferisce al riconoscimento del diritto alle provvigioni maturato per l'attività agenziale asseritamente svolta dal ricorrente nel periodo da marzo 2020 a giugno 2020.
Il fatto, poi, che parte convenuta, benché regolarmente citata, non si sia presentata a rendere interrogatorio, non può, in assenza di idonei riscontri, sortire l'effetto di cui all'art. 232 c.p.c., valendo, in ogni caso, il criterio della necessaria reciprocità tra la precisione e specificità delle allegazioni e la specificità del corrispondente onere di contestazione. Da quanto sopra discende l'integrale infondatezza del ricorso. La mancata costituzione della parte convenuta non richiede alcuna regolamentazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 27.02.2023 da Parte_1 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: rigetta il Controparte_2 ricorso.
Bari, lì 17.06.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
7